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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.471/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale letta in udienza
nel procedimento deciso all'udienza del 12/03/2025
PROMOSSO DA
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
avv. FUNARI Andrea P.zza Matteotti 7 – MONTEGIORGIO (FM)
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv. VITTORI Gianfranco c/o Via Rismondo 1 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. – Risarcimento danni da responsabilità contrattuale
Conclusioni: come da verbale in data 12/03/2025
1
Con ricorso depositato il 12/07/2023, notificato all unitamente al pedissequo CP_1 decreto di fissazione dell'udienza, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa - accertata la responsabilità contrattuale dell (ex ) per avere CP_1 CP_2 erroneamente accolto la domanda di riconoscimento dei periodi di congedo di maternità con conseguente collocamento a riposo della signora Parte_1 successivamente revocato a seguito della determina del 14.07.2009 emessa dall' ; - accertato che l'errore dell'ente previdenziale di Ascoli Piceno CP_2 CP_1 già ha causato nella persona della ricorrente la diagnosticata malattia;
per CP_2
l'effetto condannare l Controparte_3 in Persona della Legale Rappresentante Pro-Tempore, C.F.
[...] P.IVA_1
- Partita. IVA n. , con sede legale in (00144) Roma alla via Ciro il P.IVA_2
Grande, n. 21, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra Parte_1
di natura biologica, morale ed esistenziale, complessivamente quantificati
[...] nella somma di Euro 56.730,00, oltre interessi e rivalutazione come per legge o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e CP_ compensi di causa”. . L'ente convenuto, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Successivamente in data 13/05/2024, si costituiva in giudizio l , la cui CP_1 contumacia veniva revocata con provvedimento reso all'udienza del 18/12/2024. All'odierna udienza dopo la discussione, la causa istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
*** La ricorrente agisce in giudizio per ottenere dall (ex il risarcimento CP_1 CP_2 del danno alla persona asseritamente subito a causa dell'errore di certificazione relativa alla propria posizione contributiva, in virtù della quale la stessa era stata collocata a riposo, in esito all'accettazione della domanda di pensionamento, pur non avendo ancora maturato i requisiti per andare in pensione. Dagli atti di causa si evince che la ASUR Marche ZT 13, datrice della ricorrente, con determina n.644 del 18/12/2008 aveva proposto di collocare la dipendente a riposo per recesso a far data dall'1/7/2009, sussistendone i presupposti di legge. In data 17/7/2009 l con determina n.14, allorquando la dipendente era già CP_2 stata collocata a riposo, comunicava l'annullamento del riconoscimento dei periodi di congedo per maternità, cosicché la ASUR Marche con successiva determina n.953 del 29/7/2009 revocava la citata determina n.644, riammettendo la dipendente in servizio a far data dall'1/8/2009 sino alla data dell'1/1/2010 a decorrere dalla quale è stata nuovamente collocata in pensione. L'art. 54 L.88/1992 prevede che gli istituti previdenziali hanno l'obbligo di comunicare all'interessato, su istanza di quest'ultimo, i dati relativi alla sua
2 situazione previdenziale e pensionistica e che tale comunicazione ha valore certificativo. Trattasi dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, la cui violazione espone i suddetti enti a responsabilità contrattuale (Cass. 23050/2017 e Cass.2498/2018). L'ente previdenziale, dunque, è chiamato a rispondere in tali casi ai sensi dell'art. 1218 c.c., potendo tuttavia il giudice limitare il risarcimento ogni qualvolta l'assicurato abbia supinamente aderito agli esiti della certificazione, nonostante l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, così rassegnando le dimissioni, in vista del pensionamento ed abbia concorso, pertanto, al verificarsi dell'evento ex art. 1227 c.c. In proposito giova richiamare la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n. 26972 dell'11 novembre 2008 in virtù della quale è da ritenere ammissibile la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, per l'ipotesi in cui l'inadempimento violi contemporaneamente i diritti e doveri derivanti dal contratto ed i valori costituzionali primari della persona umana. Ordunque, anche la violazione di un vincolo contrattuale può determinare un nocumento anche di natura non patrimoniale, da intendersi come menomazione arrecata all'integrità psicofisica della persona, che si traduca in un peggioramento della qualità della vita. Avuto riguardo al caso di specie, l'accertamento originariamente operato dall CP_1
(ex , lungi dal presentare una rilevante complessità, è risultato essere, CP_2 viceversa, frutto di una condotta viziata da negligenze imputabili all che, CP_3 pertanto, è legittimato passivo dell'azione risarcitoria, gravando su di esso la responsabilità di scelte assunte dall'interessata, rivelatesi lesive, in quanto causative di un pregiudizio concreto, identificabile nella perdita dell'aspettativa al beneficio pensionistico. Non di meno, deve ritenersi sussistente il concorso colposo della danneggiata nella causazione del danno, ai sensi dell'art.1227 c.c., in quanto quest'ultima aveva l'onere di cooperare per evitarne il verificarsi, o quanto meno l'aggravamento, essendo tenuta a controllare la correttezza dei dati forniti dall'ente previdenziale.
***
Il C.T.U. nominato Dott. sulla scorta della documentazione in Persona_1 atti, nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che la ricorrente è affetta da: “PREGRESSO DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CON ANSIA E DEPRESSIONE DI LIEVE ENTITA'”. Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni: “ Iniziando la discussione medico-legale del caso occorre necessariamente fare riferimento alla Scala della rilevanza degli eventi psicotraumatici e coefficiente di taratura del danno biologico estrapolata dalle “Linee Guida per la Valutazione Medico-Legale del
3 Danno alla Persona in Ambito Civilistico” Società Italiana Medicina Legale e delle Assicurazioni Anno 2016. Pur non comparendo la problematica relativa alla CTU in esame riteniamo comunque inquadrabile nell'ambito della “vessazioni e gravi umiliazioni nel lavoro e in famiglia”, la tipologia dell'evento psicotraumatizzante patito dalla periziata. Il Disturbo dell'Adattamento è definito acuto se ha una durata inferiore a 6 mesi, persistente (cronico) se la durata è superiore. Trattasi di un disturbo i cui sintomi possono essere per lo più polarizzati verso la depressione o verso l'ansia o verso entrambe. I sintomi insorgono solitamente in risposta ad un evento stressante di portata inferiore rispetto a quello sotteso all'insorgenza di un disturbo da stress acuto e da disturbo post traumatico da stress. Il Disturbo dell'Adattamento può conseguire a singoli eventi stressanti (interruzione di un rapporto lavorativo) oppure ad eventi stressanti reiterati o duraturi. Sotto il profilo temporale si precisa che, a seguito della rimozione del fattore lavorativo stressogeno, le correlate reazioni psichiche negative tendono quasi sempre ad un progressivo ridimensionamento, sino ad una completa estinzione. Si precisa che nel Fascicolo di Causa sono state allegate due Consulenze Psichiatriche di cui la prima redatta dal Dr in data 02/12/2009 che concludeva per “disturbo dell'adattamento Persona_2 con ansia e umore depressi misti con riscontro di postumi permanenti danno Con biologico in inferiore al 15% (quindici)” e Consulenza Psichiatrica Dr del CP_6
16/01/2023 che fondamentalmente conclude non ritenendo sussistano postumi permanenti di grado valutabile in ambito danno alla salute rilevando esclusivamente la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea biologica indicando la sussistenza di un danno di natura esistenziale. In conclusione riteniamo sussista nesso di causalità diretto tra le problematiche subite dalla Sig.ra Parte_1
e il riscontro all'epoca dei fatti di “Disturbo dell'Adattamento con Ansia e
[...]
Umore Depressi Misti”. Allo stato attuale non sussistono postumi permanenti di grado valutabile. La durata dell'inabilità temporanea biologica 75% è stata di giorni 30 (trenta), 50% giorni 60 (sessanta), 25% giorni 90 (novanta)”. Il Consulente, in risposta alle osservazioni formulate dal difensore della ricorrente, ha ribadito la superiore valutazione. Ritiene il giudicante di doversi conformare alle conclusioni del CTU, in quanto adeguatamente motivate. Riguardo ai criteri di liquidazione del danno biologico, sia esso temporaneo che permanente, è consolidato il principio secondo cui può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati. Nel caso in esame, il risarcimento del danno patito dalla ricorrente può essere liquidato come segue: ITP gg.30 al 75% euro 1.242,90 ITP gg.60 al 50% euro 1.657,20 ITP gg.90 al 25% euro 1.242,90 Danno morale 1/4 euro 1.380,86 TOTALE euro 5.178,75
4 Tale importo va, tuttavia, ridotto di un terzo ad euro 3.452,50, in ragione del concorso di colpa attribuibile alla danneggiata.
La domanda, dunque, va accolta nel senso sopra indicato, con le conseguenze di legge precisate nel dispositivo. In considerazione dell'esito del giudizio, si ritiene di compensare parzialmente le spese di lite, come liquidate nel dispositivo. Le spese di CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO cosi provvede:
accerta e dichiara la responsabilità dell (ex , in concorso con la CP_1 CP_2 ricorrente, per avere erroneamente accolto la domanda di collocamento a riposo di quest'ultima, poi revocato;
per l'effetto, condanna l (ex in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_2 al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea patito dalla ricorrente, che si liquida euro 3.452,50 come da parte motiva, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite e condanna l (ex in CP_1 CP_2 persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore della ricorrente della quota residua liquidata in complessivi € 1.600,00 oltre 15% rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge;
pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU, liquidate con separato decreto. Così deciso in Ascoli Piceno in data 12/03/2025 IL G.O.P.
Dott. Paola Del Curto
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