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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2849/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: ////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401542152, notificatole in data 7 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2022, per un importo complessivo di € 906,00 (comprensivo di sanzioni ed accessori vari) in relazione all'immobile, sito in Indirizzo 1, individuato in Catasto dati catastali 1 e da lei condotto in locazione fino al 24 luglio 2019.
In particolare, previo accoglimento della domanda di sospensiva, la ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in subordine, la riduzione del quantum, limitato al periodo di locazione, il tutto con vittoria di spese.
Roma Capitale non si costituiva.
Con memoria del 19 novembre 2025 la ricorrente dava atto che nelle more del giudizio era intervenuto annullamento parziale dell'atto impugnato poiché Roma Capitale con successivo avviso di accertamento in rettifica aveva richiesto il pagamento della TARI e della TEFA, limitandola al periodo 1.8.2018/24.7.2019 per un importo di euro 171,00, da essa Ricorrente_1 peraltro corrisposto (con conseguente venire meno dell'istanza di sospensiva).
Per l'effetto la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con vittoria di spese, essendo l'atto impugnato risultato illegittimo per 2/3.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025 -in cui il difensore della ricorrente insisteva nelle richieste formulate nella memoria del 19.11.2025 - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito del (parziale) annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato che, in ogni caso, traeva origine dalla totale mancata iscrizione TARI dell'immobile, condotto in locazione, da parte della contribuente, sin dal 1° agosto
2018.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2849/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401542152 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: ////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 7 gennaio 2025 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte, l'avviso di accertamento n. 112401542152, notificatole in data 7 novembre 2024, per omesso pagamento della TARI e della TEFA, riferite agli anni compresi tra il 2018 ed il 2022, per un importo complessivo di € 906,00 (comprensivo di sanzioni ed accessori vari) in relazione all'immobile, sito in Indirizzo 1, individuato in Catasto dati catastali 1 e da lei condotto in locazione fino al 24 luglio 2019.
In particolare, previo accoglimento della domanda di sospensiva, la ricorrente chiedeva in via principale l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e, in subordine, la riduzione del quantum, limitato al periodo di locazione, il tutto con vittoria di spese.
Roma Capitale non si costituiva.
Con memoria del 19 novembre 2025 la ricorrente dava atto che nelle more del giudizio era intervenuto annullamento parziale dell'atto impugnato poiché Roma Capitale con successivo avviso di accertamento in rettifica aveva richiesto il pagamento della TARI e della TEFA, limitandola al periodo 1.8.2018/24.7.2019 per un importo di euro 171,00, da essa Ricorrente_1 peraltro corrisposto (con conseguente venire meno dell'istanza di sospensiva).
Per l'effetto la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con vittoria di spese, essendo l'atto impugnato risultato illegittimo per 2/3.
All'esito dell'udienza del 19 dicembre 2025 -in cui il difensore della ricorrente insisteva nelle richieste formulate nella memoria del 19.11.2025 - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito del (parziale) annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento impugnato che, in ogni caso, traeva origine dalla totale mancata iscrizione TARI dell'immobile, condotto in locazione, da parte della contribuente, sin dal 1° agosto
2018.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
1) dichiara estinto il giudizio;
2) spese compensate.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei