Articolo 1029 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1029. Norme applicabili all'Arma dei carabinieri 1. Al personale dell'Arma dei carabinieri continua ad applicarsi l' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
Nota all'art. 1029:
- Il testo del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182, e' il seguente:
«2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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