Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 08/04/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario
Marta De Manincor
Letti gli atti del procedimento civile iscritti al n. 296/2020 R.G. - Tribunale di Belluno,
promosso con atto di citazione
DA
Parte 1 con Avv. Antonio Larocca
attrice opponente -
CONTRO
con l'Avv. Massimo Peron e Controparte_1
domiciliata c/o Avv. Annarosa Bianchi Bridda
convenuta opposta -
il giudice unico
Letti l'atto di citazione, le comparse di costituzione e risposta, le memorie ex 183
c.p.c. depositate dai procuratori delle parti nonché le conclusioni rassegnate, ed esaminata la documentazione allegata da tutte le parti agli atti di causa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione 23.3.20 Parte 1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/2020, n. 1547/19 R.G., con cui il Tribunale di Belluno aveva ingiunto a Parte 1 di pagare
€ 17.000,00 in linea capitale a Controparte_1 ; l'opponente sosteneva che alcun credito fosse dovuto alla Dott.ssa CP 1 perché mancavano i presupposti
Parte 1 e così concludendo: IN VIA PRELIMINARE:dell'inadempimento da parte di respingere l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.63/2020
opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., essendo palese la mancanza dei presupposti per l'originaria emissione del provvedimento monitorio, ed essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta (cfr. docc.4, 5, 6 e 7); IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi sopra esposti in fatto ed in diritto, accertare la mancanza dei presupposti ab origine per l'emissione del provvedimento monitorio impugnato e comunque l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla ricorrente e conseguentemente revocare, o comunque dichiarare inefficace, il decreto ingiuntivon.63/2020 D.I. emesso in data 12/02/2020 dal Tribunale di Belluno, nonché respingersi l'eventuale domanda di pagamento della somma ingiunta;
con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva parte creditrice opposta contestando in fatto e diritto quanto dedotto da parte avversa concludeva:
1. in via preliminare: per tutti i motivi sopra esposti, concedersi la provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, n. 63/2020 Ing., n. 1547/2019 R.G.
del 12.02.2020 dell'intestato Tribunale, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2. nel merito, in principalità: accertata e dichiarata la risoluzione di diritto, ex art. 1457 c.c., del contratto 23.10.18 (per tutte le ragioni esposte in narrativa), respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 63/2020 Ing. del 12.02.2020, n. 1547/2019 R.G. dell'intestato Tribunale;
in ogni caso, condannarsi l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta,
della somma di € 17.700,00= indicata nell'ingiunzione di pagamento n. 63/2020 Ing.
dell'intestato Tribunale e/o della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02 o, in subordine, legali, dal dovuto al saldo effettivo, previo accertamento e declaratoria della risoluzione di diritto, ex art. 1457 c.c., del contratto 23.10.18;
3. nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata e dichiarata la risoluzione di diritto, ex art. 1457 c.c., del contratto 23.10.18, pronunciarsi la risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento di CP 2 ex art. 1453 c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa (assenza consegna della merce compravenduta, mancato rispetto del termine di consegna, e/o rifiuto di eseguire la piantumazione a sua cura e spese, e/o inidoneità
dei beni venduti a rispettare la normativa sulla commercializzazione dei prodotti biologici); per l'effetto, si condanni Parte 1 in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 17.700,00=, o della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02 o, in subordine,
legali, dal dovuto al saldo effettivo;
4. nel merito, in via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 2 e 3, si accerti e dichiari la risoluzione del contratto 23.10.18 per mancanza di qualità promesse o essenziali, ex art. 1497 c.c., secondo quanto esposto in narrativa, ovvero, in subordine, per la sussistenza di un'ipotesi di vendita di
"aliud pro alio"; per l'effetto, si condanni Parte 1 in persona del suo legale rappresentante
"pro tempore", al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 17.700,00=,
o della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02 o, in subordine, legali, dal dovuto al saldo effettivo;
5. nel merito, in via di ulteriore subordinate: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domande sub 2, 3 e 4, si accerti e dichiari l'annullamento per dolo del contratto 23.10.18, secondo quanto esposto in narrativa;
per l'effetto, si condanni Parte 1 in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 17.700,00=, o della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02 o, in subordine,
legali, dal dovuto al saldo effettivo;
6. nel merito, in via di ulteriore subordinate: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domande sub 2, 3, 4 e 5, si accerti e dichiari l'inefficacia del contratto 23.10.18, per essere stato concluso dal rappresentante di Parte 1 eccedendo
dai limiti dei suoi poteri, senza essere mai stato ratificato dall'attrice opponente, almeno nella parte in cui pone le spese di piantumazione a carico della stessa, clausola che ha avuto valore determinante per il I consenso della SI.ra ; per l'effetto, accertare e dichiarare che ilCP_1
pagamento di euro 17.700,00 eseguito dalla SI.ra CP 1 è stato eseguito indebitamente e, quindi, si condanni Parte 1 in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", al rimborso, in favore della convenuta, di tale importo, ex art. 2033 c.c., o della diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02 o, in subordine, legali, dal dovuto al saldo effettivo;
7. nel merito, in via di estremo subordine: in denegata ipotesi di
Parte 1 hamancato accoglimento delle domande sub 2, 3, 4, 5 e 6, si accerti e dichiari che incassato l'importo di euro 17.700,00 versato dalla convenuta opposta senza consegnare alcunché all'esponente, e pertanto si condanni l'attrice opponente ad indennizzare la SI.ra [...]
CP 1 della correlativa perdita patrimoniale, ex art. 2041 c.c., pari ad € 17.700,00= od alla diversa somma che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02 o, in subordine, legali, dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso: con condanna al pagamento delle spese di lite, sia della fase monitoria, sia di quella ordinaria".
Non veniva concessa la provvisoria esecutività mentre venivano ammesse le prove testimoniale,
all'esisto delle quali la causa si riteneva matura per la decisione. La Controparte_1 , che si occupa della coltivazione di piante biologiche, in data
23.10.2018 concludeva, presso la propria sede sui Colli Euganei, Torreglia (PD), un contratto di vendita con Parte 1 avente ad oggetto l'acquisto, da parte dell'esponente, di 17.000
piantine di lavanda biologica da seme (della specie AN angustifolia vera), per un prezzo complessivo di euro 17.700,00= IVA compresa;
il contratto, costituito da uno stampato predisposto da Parte 1 compilato dal rappresentante della stessa SI. Testimone 1
che lo sottoscriveva ed incamerava l'assegno per il saldo prezzo, nel contratto le parti convenivano che la consegna delle piantine biologiche, da effettuarsi presso la sede di [...] CP 1 in Torreglia (PD), doveva avvenire entro il mese di marzo 2019 a carico della venditrice che si faceva carico della stessa piantumazione.
Di fatto tali piantine non sono mai state consegnate nel termine essenziale previsto dal contratto. La comunicazione della stessa Pt 1 del 9 maggio 2019 di avviso di prevista consegna
è di fatto già successivo allo scadere del termine del 30 marzo 2019 previsto nel contratto, e a seguito di tale comunicazione (peraltro ove non vi è una data di consegna specifica) la ditta florovivaistica ha comunicato che era a quel punto necessario rinviare la consegna a dopo l'estate per motivi di irrigazione. Tale circostanza però non può essere assunta a prova di inadempimento a carico della convenuta opposta la quale aveva sottoscritto il contratto con consegna proprio a fine marzo per evitare che la piantumazione avvenisse nei periodi caldi con probabile esito negativo circa la crescita delle stesse piante.
Il contratto consegnato alla CP 1 riporta poi la clausola scritta a mano dal Tes 1 di
"piantumazione gratis nostra squadra". Tale circostanza è stata confermata dallo stesso Tes 1
il quale ha riferito che fosse una sua decisione non autorizzato da Pt 1 , ma tale circostanza era
ovviamente non conosciuta dalla CP 1 e quindi la stessa ha inteso che il Tes 1 agisse in nome e per conto della Pt 1, e così non poteva che essere considerato che il contratto era un prestampato proprio della stessa Pt 1 . Diversamente doveva essere provato dalla opponente il contrario.
Anche in relazione alla qualità delle piante appare provato dalla documentazione allegata come la dott. CP 1 avesse inteso ordinata piante BI, e infatti la Pt 1 ha sottoscritto il contratto tramite il Tes 1 il 23.201.2028, ha incassato l'intero prezzo pattuito con assegno e la Pt_1
ha emesso la fattura quietanzata in data 25.10.2028 con la dicitura NT BI (vedasi doc 2
parte convenuta) mai all'epoca contestata dalla stessa opponente. Pertanto si ritiene alla luce sia, all'esito dell'istruttoria testimoniale, che dalla documentazione allegata in causa dalle stesse parti che vi sia stato un grave inadempimento da parte della Pt 1
che ha sottoscritto un contratto tramite il Tes 1 che ha agito per conto loro garantendo alla parte opposta TE BI e la piantumazione delle stese entro il termine del 30 marzo 2019,
mentre la Pt 1 all'epoca non era inserita tra i produttori BI come peraltro dalla stesa confermato in atti di causa.
Nulla quindi può essere addebitato alla parte opposta la quale in buna fede si è fidata di quanto promesso dal Tes 1 quando ha sottoscritto il contratto, pagando altresì subito l'intero prezzo sulla fiducia.
Tutte le ulteriori eccezioni e deduzioni si intendono assorbite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni avversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta le domande ed eccezioni proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla Parte 1 avverso il decreto ingiuntivo accertato e dichiarato l'inadempimento dichiara la risoluzione di diritto, ex art. 1457 c.c., del contratto
23.10.18 e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, n. 63/2020 Ing. del
12.02.2020, n. 1547/2019 R.G. dell'intestato Tribunale;
2. condannarsi l'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 17.700,00= indicata nell'ingiunzione di pagamento n. 63/2020 Ing.
dell'intestato Tribunale oltre agli interessi ex D.lgs. 231/02 o, in subordine, legali, dalla data del decreto ingiuntivo al saldo effettivo.
3. Condanna parte attrice opponente Parte 1 alla rifusione delle spese a favore della parte creditrice opposta, sia per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo, sia per la presente fase di merito per competenze di lite oltre spese forfettarie
Così deciso in Belluno, 6.04.2025.
e che si liquidano in euro 5000,00
e accessori.
Giudice Onorario
Marta De Manincor