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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7051 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
E Parte_1 Controparte_1
attori opponenti, con l'Avv. Chiara Tengattini.
e
Controparte_2 convenuta opposta, con l'Avv. Massimo Bondioni
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alla data del
17 aprile 2025 e perciò, per parti opponenti, come da conclusioni contenute negli atti, e per parte opposta, come da conclusioni nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1487/2024, R.G. 4879/2024, emesso in data 22 aprile 2024, il giudice del Tribunale di Brescia ingiungeva alla società in Parte_1
pagina 1 di 5 liquidazione nonché al sig. (in qualità di fidejussore omnibus) di pagare, in via tra loro Controparte_1 solidale, la somma di € 49.600,95, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura, relativa al residuo del contratto di finanziamento stipulato in data 6 dicembre 2016 per l'importo di Euro
200.000,00.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione entrambi gli intimati, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da , chiedendo in via preliminare Controparte_2
la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Gli ingiunti contestavano in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo, rassegnando conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: (i) l'accertamento del difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Brescia; (ii) la declaratoria di inesigibilità del credito azionato in via monitoria, e comunque il difetto di prova circa la sua sussistenza ed entità; (iii) la declaratoria di nullità della fidejussione perché redatta in violazione della normativa antitrust.
si costituiva in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la Controparte_2 fondatezza delle pretese e delle domande ex adverso formulate, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 14 novembre 2024 il GI rigettava la richiesta diretta ad ottenere la sospensione provvisoria dell'opposto decreto, assegnando termine alla convenuta opposta per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 20.03.2025, preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, il GI invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e rinviava all'udienza del 17.04.2025 per la discussione orale.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.04.2025.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale.
Parti opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, deducendo la presenza, nel contratto di finanziamento, di una clausola derogatoria della competenza territoriale a favore del Foro di (cfr art 12, doc. 2, fascicolo monitorio). CP_2
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione, in linea con i propri precedenti, ha avuto modo di riconfermare l'orientamento secondo cui: “La designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve
pagina 2 di 5 risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge” (cfr. ord. Cass. n. 9754/2024; ex multis: Cass. n.
20713/2023, Cass. n. 21010/20, Cass. n. 1838/2018).
Nel caso in esame, tale volontà esclusiva non risulta espressamente desumibile dalla clausola invocata, la quale si limita a prevedere che “per qualsiasi contestazione o controversia derivante dal presente contratto è competente il foro della giurisdizione di ”. CP_2
Tale formulazione, pur indicando una competenza convenzionale, non contiene alcuna espressa previsione di esclusività, non precludendo quindi alle parti la possibilità di adire altri fori alternativamente competenti per legge.
Ne consegue la infondatezza dell'eccezione, essendo il Tribunale di Brescia il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, essendo il contratto di finanziamento stipulato in Lumezzane, comune sito nel circondario del tribunale di Brescia, e comunque Brescia è il foro dove i due soggetti ingiunti hanno rispettivamente la loro sede e residenza.
3. L'inesigibilità del credito e la mancata prova circa la sua sussistenza ed entità.
Le parti opponenti hanno eccepito la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria, deducendo in particolare l'asserita mancanza di prova dell'an e del quantum.
L'eccezione è infondata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitorie, che hanno come elemento comune il mancato adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo e il termine di scadenza, essendo sufficiente la sola allegazione circa l'inadempimento del debitore, il quale a sua volta sarà onerato della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., 12/02/2010, n.
3373; Cass. civ., 12/04/2006, n. 8615).
Nel caso di specie, il credito azionato trae origine da un contratto di mutuo, rispetto al quale parte opposta ha prodotto il relativo contratto di finanziamento e allegato l'inadempimento di parte debitrice,
a decorrere dalla rata trimestrale scaduta il 31.10.2023.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., parte opposta ha inoltre depositato “l'estratto mutuo” (doc.
5), contenente il dettaglio del piano di ammortamento, le rate pagate, quelle insolute, nonché gli interessi e le spese maturate sino al passaggio a sofferenza dell'intero credito.
Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte opponente. pagina 3 di 5 Quest'ultima non ha provato né specificamente allegato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, né ha fornito prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa creditoria.
Le argomentazioni fornite dagli odierni opponenti non incidono sulla circostanza che il contratto di mutuo sia stato regolarmente stipulato e che residui in capo agli stessi una posizione debitoria pari a quella azionata.
Si osserva che la mancata contestazione di fatti specificamente allegati integra un comportamento processuale rilevante ai fini della formazione del materiale probatorio, vincolando il giudice ad astenersi da ogni ulteriore controllo sulla loro effettiva sussistenza (cfr., ex multis, Cass. civ., 4 novembre 2021, n. 31837).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione sollevata in ordine alla asserita mancanza della prova del credito azionato deve essere rigettata, risultando il credito adeguatamente provato dalla convenuta opposta e non contestato dalle parti opponenti.
5. La nullità totale o parziale della fidejussione per contrarietà alla normativa antitrust.
L'eccezione è infondata.
In punto di diritto, appare ormai sufficiente richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 41994/2021, che, ponendo fine al vivace contrasto giurisprudenziale sorto in tema di validità delle fideiussioni prestate in conformità al “modello ABI” (oggetto di censura da parte della
Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi), conclude nel senso della nullità solo parziale di tali contratti (cfr. Cass. 41994/2021 citata, in massima).
Da tale soluzione peraltro non discende alcuna conseguenza favorevole alle ragioni degli opponenti, dal momento che l'espunzione dalla disciplina contrattuale dalle clausole nulle non ha alcuna incidenza sulla sussistenza, sulla esigibilità ovvero sulla entità del credito vantato dalla parte convenuta opposta, non risultando che alcuna di tali clausole abbia trovato concreta applicazione (in particolare avendo la creditrice agito nel pieno rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 cc., risultando il ricorso monitorio risulta depositato in data 19 aprile 2024, e quindi nel rispetto del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 cc, decorrente dalla data di comunicazione del recesso dal contratto di finanziamento, avvenuto in data 13 febbraio 2024 – decadenza peraltro che parte opponente non avrebbe tempestivamente eccepito nel primo atto difensivo).
6. Spese
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00,00 a € 52.000,00, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo impugnato Parte_1 Controparte_1
n. 1487/2024 emesso da questo Tribunale in data 22 aprile 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta della somma di € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali e Controparte_2
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 29 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 7051 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
E Parte_1 Controparte_1
attori opponenti, con l'Avv. Chiara Tengattini.
e
Controparte_2 convenuta opposta, con l'Avv. Massimo Bondioni
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti alla data del
17 aprile 2025 e perciò, per parti opponenti, come da conclusioni contenute negli atti, e per parte opposta, come da conclusioni nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1487/2024, R.G. 4879/2024, emesso in data 22 aprile 2024, il giudice del Tribunale di Brescia ingiungeva alla società in Parte_1
pagina 1 di 5 liquidazione nonché al sig. (in qualità di fidejussore omnibus) di pagare, in via tra loro Controparte_1 solidale, la somma di € 49.600,95, oltre interessi come da domanda e le spese di procedura, relativa al residuo del contratto di finanziamento stipulato in data 6 dicembre 2016 per l'importo di Euro
200.000,00.
Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione entrambi gli intimati, contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via monitoria da , chiedendo in via preliminare Controparte_2
la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Gli ingiunti contestavano in particolare la legittimità del decreto ingiuntivo, rassegnando conclusioni dirette ad ottenere, in sostanza: (i) l'accertamento del difetto di competenza territoriale del Tribunale di
Brescia; (ii) la declaratoria di inesigibilità del credito azionato in via monitoria, e comunque il difetto di prova circa la sua sussistenza ed entità; (iii) la declaratoria di nullità della fidejussione perché redatta in violazione della normativa antitrust.
si costituiva in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la Controparte_2 fondatezza delle pretese e delle domande ex adverso formulate, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 14 novembre 2024 il GI rigettava la richiesta diretta ad ottenere la sospensione provvisoria dell'opposto decreto, assegnando termine alla convenuta opposta per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria.
All'udienza del 20.03.2025, preso atto dell'esito negativo della mediazione obbligatoria, il GI invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e rinviava all'udienza del 17.04.2025 per la discussione orale.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.04.2025.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale.
Parti opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, deducendo la presenza, nel contratto di finanziamento, di una clausola derogatoria della competenza territoriale a favore del Foro di (cfr art 12, doc. 2, fascicolo monitorio). CP_2
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione, in linea con i propri precedenti, ha avuto modo di riconfermare l'orientamento secondo cui: “La designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve
pagina 2 di 5 risultare da un'inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge” (cfr. ord. Cass. n. 9754/2024; ex multis: Cass. n.
20713/2023, Cass. n. 21010/20, Cass. n. 1838/2018).
Nel caso in esame, tale volontà esclusiva non risulta espressamente desumibile dalla clausola invocata, la quale si limita a prevedere che “per qualsiasi contestazione o controversia derivante dal presente contratto è competente il foro della giurisdizione di ”. CP_2
Tale formulazione, pur indicando una competenza convenzionale, non contiene alcuna espressa previsione di esclusività, non precludendo quindi alle parti la possibilità di adire altri fori alternativamente competenti per legge.
Ne consegue la infondatezza dell'eccezione, essendo il Tribunale di Brescia il foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, essendo il contratto di finanziamento stipulato in Lumezzane, comune sito nel circondario del tribunale di Brescia, e comunque Brescia è il foro dove i due soggetti ingiunti hanno rispettivamente la loro sede e residenza.
3. L'inesigibilità del credito e la mancata prova circa la sua sussistenza ed entità.
Le parti opponenti hanno eccepito la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria, deducendo in particolare l'asserita mancanza di prova dell'an e del quantum.
L'eccezione è infondata.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che “nelle azioni di adempimento, di risoluzione e risarcitorie, che hanno come elemento comune il mancato adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo e il termine di scadenza, essendo sufficiente la sola allegazione circa l'inadempimento del debitore, il quale a sua volta sarà onerato della prova del fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., 12/02/2010, n.
3373; Cass. civ., 12/04/2006, n. 8615).
Nel caso di specie, il credito azionato trae origine da un contratto di mutuo, rispetto al quale parte opposta ha prodotto il relativo contratto di finanziamento e allegato l'inadempimento di parte debitrice,
a decorrere dalla rata trimestrale scaduta il 31.10.2023.
Con la memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., parte opposta ha inoltre depositato “l'estratto mutuo” (doc.
5), contenente il dettaglio del piano di ammortamento, le rate pagate, quelle insolute, nonché gli interessi e le spese maturate sino al passaggio a sofferenza dell'intero credito.
Tale documentazione non è stata oggetto di specifica contestazione da parte opponente. pagina 3 di 5 Quest'ultima non ha provato né specificamente allegato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, né ha fornito prova di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa creditoria.
Le argomentazioni fornite dagli odierni opponenti non incidono sulla circostanza che il contratto di mutuo sia stato regolarmente stipulato e che residui in capo agli stessi una posizione debitoria pari a quella azionata.
Si osserva che la mancata contestazione di fatti specificamente allegati integra un comportamento processuale rilevante ai fini della formazione del materiale probatorio, vincolando il giudice ad astenersi da ogni ulteriore controllo sulla loro effettiva sussistenza (cfr., ex multis, Cass. civ., 4 novembre 2021, n. 31837).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione sollevata in ordine alla asserita mancanza della prova del credito azionato deve essere rigettata, risultando il credito adeguatamente provato dalla convenuta opposta e non contestato dalle parti opponenti.
5. La nullità totale o parziale della fidejussione per contrarietà alla normativa antitrust.
L'eccezione è infondata.
In punto di diritto, appare ormai sufficiente richiamare la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 41994/2021, che, ponendo fine al vivace contrasto giurisprudenziale sorto in tema di validità delle fideiussioni prestate in conformità al “modello ABI” (oggetto di censura da parte della
Banca d'Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi), conclude nel senso della nullità solo parziale di tali contratti (cfr. Cass. 41994/2021 citata, in massima).
Da tale soluzione peraltro non discende alcuna conseguenza favorevole alle ragioni degli opponenti, dal momento che l'espunzione dalla disciplina contrattuale dalle clausole nulle non ha alcuna incidenza sulla sussistenza, sulla esigibilità ovvero sulla entità del credito vantato dalla parte convenuta opposta, non risultando che alcuna di tali clausole abbia trovato concreta applicazione (in particolare avendo la creditrice agito nel pieno rispetto del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 cc., risultando il ricorso monitorio risulta depositato in data 19 aprile 2024, e quindi nel rispetto del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 cc, decorrente dalla data di comunicazione del recesso dal contratto di finanziamento, avvenuto in data 13 febbraio 2024 – decadenza peraltro che parte opponente non avrebbe tempestivamente eccepito nel primo atto difensivo).
6. Spese
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza;
gli opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dall'opposta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.001,00,00 a € 52.000,00, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo impugnato Parte_1 Controparte_1
n. 1487/2024 emesso da questo Tribunale in data 22 aprile 2024, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna gli opponenti al pagamento, in via tra loro solidale, in favore della convenuta opposta della somma di € 5.077,00, oltre 15 % per spese generali e Controparte_2
accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 29 aprile 2025.
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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