TRIB
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/07/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6800/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. r.g. 6800/2023
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Spanò, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Carosia, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 3220/2022 del 29.11.2022, chiedendo, a parziale modifica della sentenza appellata, di accertare e condannare a restituire la somma di € Controparte_1
281,81 oltre € 1,80 per spese postali versate erroneamente da di Controparte_2
Tremestieri Etneo il 3.11.2021 su altro conto corrente, per negligenza ed imprudenza nelle operazioni di incasso;
nonché condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale subito quantificato in €
500,00 o nella misura che verrà determinata in via equitativa. Infine, confermare per il resto la sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'appellata , la quale ha contestato la fondatezza dei Controparte_1
motivi di appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, questo decidente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso brevemente in punto di fatto, il proposto appello si appalesa parzialmente fondato.
È pacifico in atti che l'attrice abbia effettuato due distinti pagamenti dello stesso importo, di cui il secondo avvenuto a causa del mancato corretto accredito iniziale da parte di . CP_1
Successivamente, in data 29.12.2021, anche la somma iniziale è stata accreditata sul conto della finanziaria Agos Ducato, comportando così un'indebita duplicazione del pagamento.
pagina 2 di 5 La giurisprudenza costante e più condivisibile, in tema di responsabilità del soggetto che ha ricevuto indebitamente il pagamento, ha affermato che “Chi riceve un pagamento non dovuto ha
l'obbligo di restituirlo, a prescindere dalla propria buona fede.”(art. 2033 c.c.: “chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato). (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
12388/2007
Nel caso di specie, il secondo pagamento (quello fatto per rimediare all'errore di ) CP_1
non era dovuto, poiché la somma era già stata versata la prima volta — ma non accreditata correttamente. In alternativa, disposto l'accreditamento del secondo pagamento in ordine di tempo,
sarebbe stato necessario non accreditare con ritardo il primo pagamento, disposto per lo stesso importo e per identica causale.
Se l'accredito della somma su un conto errato è dovuto a un errore materiale delle (es. CP_1
digitazione sbagliata, disallineamento del sistema, ecc.), questa è responsabile e deve rimborsare l'importo versato due volte.
Secondo giurisprudenza recente (cfr Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024),
in caso di errore nell'esecuzione di un pagamento da parte di un intermediario, il cliente ha diritto alla ripetizione dell'indebito, purché provi l'inesistenza di una causa giustificativa per il pagamento effettuato.
Nel caso di specie, se ha accreditato erroneamente la somma su un conto diverso CP_1
da quello della finanziaria, costringendo l'appellante ad effettuare un secondo pagamento, e successivamente ha corretto l'errore accreditando la somma al destinatario corretto, si configura un'ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
pagina 3 di 5 Deve riconoscersi, per altro verso, anche una responsabilità del committente per fatto dell'ausiliario, per il comportamento del personale operante allo sportello o nel sistema di gestione dei pagamenti.
Non è quindi sul punto condivisibile la sentenza impugnata, che, oltre a non ritenere provato un doppio pagamento in realtà documentato, implica l'onere della cliente odierna appellante di agire contro il terzo.
In base a quanto sopra, l'attrice ha diritto alla restituzione della somma versata indebitamente due volte, pari a euro € 283,61.
Non sono stati invece provati danni ulteriori.
In particolare, il motivo di gravame di risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di
€ 500,00 o da determinarsi in via equitativa, non merita accoglimento.
Nel nostro ordinamento, tale voce di danno è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o dalla giurisprudenza in presenza di una lesione grave e concreta di un diritto inviolabile della persona, e ciò
non può presumersi, ma deve essere oggetto di prova rigorosa.
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare l'esistenza di un danno morale serio e non meramente soggettivo (es. certificazione medica attestante danno da stress o ansia, segnalazioni pregiudizievoli nei sistemi creditizi, procedure esecutive, ecc.), o che sia conseguenza immediata e diretta dell'errore o della condotta dell'appellata (Cfr. sent. Cass. civ.
Sez. III, sent. n. 9140/2005 e Cass. civ. Sez. III, sent. n. 26972/2008, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile anche al di fuori dei casi tipici, ma deve essere serio e provato, non solo
“presunto”; Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 751/2022 ha escluso il danno non patrimoniale per il solo ritardo nei pagamenti, in assenza di prove concrete di pregiudizio).
pagina 4 di 5 Non può quindi che ritenersi l'infondatezza del motivo di appello e, dunque, la correttezza della statuizione di prime cure sul punto.
In definitiva, l'appello proposto da deve essere parzialmente accolto, con Parte_1
conseguente conferma, per il resto, della statuizione gravata.
Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, confermata la sentenza di primo grado anche in ordine al riparto delle spese processuali, si ritiene di compensare le spese processuali anche in questa fase, attesa la soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice
Unico in grado di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6800/2023 R.G.:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
condanna a restituire all'attrice la somma di euro 283,61, oltre interessi Controparte_1
legali dalla data del secondo pagamento alla data dell'effettivo rimborso;
2) rigetta per il resto l'appello relativamente al risarcimento del danno non patrimoniale;
3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. r.g. 6800/2023
promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Spanò, giusta procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Carosia, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, le parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 3220/2022 del 29.11.2022, chiedendo, a parziale modifica della sentenza appellata, di accertare e condannare a restituire la somma di € Controparte_1
281,81 oltre € 1,80 per spese postali versate erroneamente da di Controparte_2
Tremestieri Etneo il 3.11.2021 su altro conto corrente, per negligenza ed imprudenza nelle operazioni di incasso;
nonché condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale subito quantificato in €
500,00 o nella misura che verrà determinata in via equitativa. Infine, confermare per il resto la sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'appellata , la quale ha contestato la fondatezza dei Controparte_1
motivi di appello, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza gravata.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.01.2025, preso atto delle conclusioni come precisate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, questo decidente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò premesso brevemente in punto di fatto, il proposto appello si appalesa parzialmente fondato.
È pacifico in atti che l'attrice abbia effettuato due distinti pagamenti dello stesso importo, di cui il secondo avvenuto a causa del mancato corretto accredito iniziale da parte di . CP_1
Successivamente, in data 29.12.2021, anche la somma iniziale è stata accreditata sul conto della finanziaria Agos Ducato, comportando così un'indebita duplicazione del pagamento.
pagina 2 di 5 La giurisprudenza costante e più condivisibile, in tema di responsabilità del soggetto che ha ricevuto indebitamente il pagamento, ha affermato che “Chi riceve un pagamento non dovuto ha
l'obbligo di restituirlo, a prescindere dalla propria buona fede.”(art. 2033 c.c.: “chi ha eseguito un
pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato). (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n.
12388/2007
Nel caso di specie, il secondo pagamento (quello fatto per rimediare all'errore di ) CP_1
non era dovuto, poiché la somma era già stata versata la prima volta — ma non accreditata correttamente. In alternativa, disposto l'accreditamento del secondo pagamento in ordine di tempo,
sarebbe stato necessario non accreditare con ritardo il primo pagamento, disposto per lo stesso importo e per identica causale.
Se l'accredito della somma su un conto errato è dovuto a un errore materiale delle (es. CP_1
digitazione sbagliata, disallineamento del sistema, ecc.), questa è responsabile e deve rimborsare l'importo versato due volte.
Secondo giurisprudenza recente (cfr Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 4214 del 15 febbraio 2024),
in caso di errore nell'esecuzione di un pagamento da parte di un intermediario, il cliente ha diritto alla ripetizione dell'indebito, purché provi l'inesistenza di una causa giustificativa per il pagamento effettuato.
Nel caso di specie, se ha accreditato erroneamente la somma su un conto diverso CP_1
da quello della finanziaria, costringendo l'appellante ad effettuare un secondo pagamento, e successivamente ha corretto l'errore accreditando la somma al destinatario corretto, si configura un'ipotesi di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
pagina 3 di 5 Deve riconoscersi, per altro verso, anche una responsabilità del committente per fatto dell'ausiliario, per il comportamento del personale operante allo sportello o nel sistema di gestione dei pagamenti.
Non è quindi sul punto condivisibile la sentenza impugnata, che, oltre a non ritenere provato un doppio pagamento in realtà documentato, implica l'onere della cliente odierna appellante di agire contro il terzo.
In base a quanto sopra, l'attrice ha diritto alla restituzione della somma versata indebitamente due volte, pari a euro € 283,61.
Non sono stati invece provati danni ulteriori.
In particolare, il motivo di gravame di risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura di
€ 500,00 o da determinarsi in via equitativa, non merita accoglimento.
Nel nostro ordinamento, tale voce di danno è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge o dalla giurisprudenza in presenza di una lesione grave e concreta di un diritto inviolabile della persona, e ciò
non può presumersi, ma deve essere oggetto di prova rigorosa.
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna documentazione idonea a comprovare l'esistenza di un danno morale serio e non meramente soggettivo (es. certificazione medica attestante danno da stress o ansia, segnalazioni pregiudizievoli nei sistemi creditizi, procedure esecutive, ecc.), o che sia conseguenza immediata e diretta dell'errore o della condotta dell'appellata (Cfr. sent. Cass. civ.
Sez. III, sent. n. 9140/2005 e Cass. civ. Sez. III, sent. n. 26972/2008, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile anche al di fuori dei casi tipici, ma deve essere serio e provato, non solo
“presunto”; Cass. civ. Sez. VI, ord. n. 751/2022 ha escluso il danno non patrimoniale per il solo ritardo nei pagamenti, in assenza di prove concrete di pregiudizio).
pagina 4 di 5 Non può quindi che ritenersi l'infondatezza del motivo di appello e, dunque, la correttezza della statuizione di prime cure sul punto.
In definitiva, l'appello proposto da deve essere parzialmente accolto, con Parte_1
conseguente conferma, per il resto, della statuizione gravata.
Quanto alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, confermata la sentenza di primo grado anche in ordine al riparto delle spese processuali, si ritiene di compensare le spese processuali anche in questa fase, attesa la soccombenza reciproca derivante dall'accoglimento solo parziale dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice
Unico in grado di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6800/2023 R.G.:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
condanna a restituire all'attrice la somma di euro 283,61, oltre interessi Controparte_1
legali dalla data del secondo pagamento alla data dell'effettivo rimborso;
2) rigetta per il resto l'appello relativamente al risarcimento del danno non patrimoniale;
3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Catania, il 6 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5