Art. 1.
L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall' articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246 , viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.
Per gli anni successivi si provvedera' alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall' articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246 , viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.
Per gli anni successivi si provvedera' alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.