Articolo 1 della Legge 8 febbraio 1973, n. 17
Articolo 2
Versione
11 marzo 1973
Art. 1.
L'assegnazione di lire 500 milioni al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento, stabilita dall' articolo 6 della legge 4 novembre 1965, n. 1246 , viene determinata, per gli anni finanziari 1972 e 1973, in lire 600 milioni.
Per gli anni successivi si provvedera' alla determinazione dell'assegnazione stessa con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 11 marzo 1973
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