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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa AL IL, nella causa civile iscritta al N. 12662/2025 R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Raimondo Cammalleri che la rappresenta e difende per mandato in atti
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Carolina Palpacelli
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione di invalidità civile
All'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 850,00 oltre rimborso spese CP_1 forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Raimondo Cammalleri, antistatario.
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 03.09.2025, la Sig.ra conveniva in giudizio l' al Parte_1 fine di ottenere la condanna al pagamento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 3/2023 come dichiarato con sentenza n. 1834/2025 del 16.04.2025 resa da questo Tribunale in diversa composizione.
CP_ Si costituiva in giudizio l' depositando cedolino di pagamento effettuato con valuta dell'8.9.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di oggi parte ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con CP_ vittoria di spese essendo l' soccombente virtuale e con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.
^ Il Giudice, esaminata la documentazione prodotta ed atteso l'intervenuto pagamento della prestazione come richiesta;
preso atto della concorde richiesta delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alla regolazione delle spese legali, stante la soccombenza virtuale di , esse vanno poste CP_1
a carico dell' e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e del Controparte_2
DM 147/2022.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 18.11.2025
Il Giudice onorario
AL IL
Firmato digitalmente