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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 30/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
Sezione Unica Civile
N. 1192/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice d'appello,
- premesso che l'udienza del 28.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente sentenze
R.G. n. 1192/2021
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro
SA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia alla Via AN De
AN n. 23;
- appellante
E (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Carla Giacinto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cercola
(NA) al Viale Giotto n. 35;
- appellato
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
- appellato contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
- appellato contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4 P.IVA_4
- appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 193/2021 (R.G. n. 288/2020) emessa dal Giudice di Pace di Isernia, depositata in cancelleria in data 8.6.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., per l'udienza del 28.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto è, comunque, così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato ad nonché alla alla e al CP_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
05320199000701655000, notificatagli in data 17.2.2020, limitatamente a n. 3 cartelle (05320140001349724000, 05320140001663088000, 05320170000597476000) aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
In particolare, l'attrice chiedeva dichiararsi la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata per irregolare notifica della stessa, per prescrizione e/o decadenza del credito, per mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento nonché degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, per illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, per mancata indicazione del responsabile del procedimento, per mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi e per incertezza del compenso dell'Ente di riscossione riportato in maniera criptica nella cartella.
Si costitutiva in giudizio per mezzo del suo rappresentante legale e processuale l'
[...]
, la quale preliminarmente chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Parte_1 dell'impugnazione perché proposta con opposizione all'esecuzione anziché con ricorso;
eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello di CP_2 per le cartelle di pagamento n. 05320140001349724000 e n. 05320170000597476000 e di quello di per la cartella di pagamento n. 05320140001663088000. CP_3
Nel merito, invece, la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso stante l'infondatezza in CP_5 fatto e in diritto di tutte le domande attore.
Non si costituivano in giudizio gli enti impositori convenuti.
Il Giudice di Pace di Isernia, con sentenza n. 193/2021, depositata l'8.6.2021, dichiarata la contumacia delle Prefetture di e di e del accoglieva CP_2 CP_3 Controparte_4
l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'intimazione di pagamento opposta, compensando tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, l'
[...]
, al fine di sentir: “Dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Parte_1
Pace di Isernia in favore: - del Giudice di Pace di Napoli per la parte del credito portato nelle cartelle di pagamento n. 05320140001349724000 (notificata in data 26.01.2015 – emessa sulla scorta del ruolo n. 2014/794 della su verbale di Controparte_2 accertamento per violazioni al codice della strada) e n. 05320170000597476000 (notifica in data 14.07.2017 – emessa sulla scorta del ruolo n. 2017/687 del su verbale Controparte_4 di accertamento per violazioni al codice della strada); - del Giudice di Pace di per la CP_3 parte del credito portato nella cartella di pagamento n. 05320140001663088000 (notifica in data 07.04.2015 – emessa sulla scorta del ruolo n. 2014/1058 della su Controparte_3 verbale di accertamento per violazioni al codice della strada); in via subordinata, accertato che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere condotto nelle forme del procedimento speciale ex art. 6 del d.l.gs. n. 150/2011, dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata in primo grado perché iscritta a ruolo oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione dell'atto impugnato;
3) sempre in via subordinata, dichiarare inammissibili perché tardive ex art. 617 c.p.c. le eccezioni relativi alla presunta omessa notificazione degli atti esattoriali e dei presunti vizi formali del procedimento esattoriale;
4) nel merito, rigettare la domanda perché infondata;
5) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alla fase della procedura esattoriale precedente alla notificazione delle cartelle di pagamento e rigettare nel merito l'opposizione perché infondata”.
Nello specifico, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, per un verso, non aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di e di quello di;
per altro verso, erroneamente, aveva CP_2 CP_3 dichiarato ammissibile la domanda attorea proposta nelle forme dell'opposizione ex art. 615
c.p.c., in luogo del ricorso “semplificato” ex D.lgs. 150/2011; e, per altro verso ancora, non aveva dichiarato l'inammissibilità delle eccezioni sollevate in merito all'omessa notifica degli atti esattoriali in quanto tardive ex art. 617 cpc. insisteva, inoltre, nel sostenere la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese CP_5 all'intimazione opposta, la conseguente non prescrizione del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Ente impositore in ordine all'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alle singole cartelle di pagamento, la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la corretta indicazione del tasso di interesse applicato e la legittimità delle maggiorazioni presenti nelle cartelle sottese all'intimazione.
Si costituiva in giudizio , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; ribadiva, inoltre, l'irritualità della costituzione in giudizio dell' e la competenza per territorio Parte_1 del Giudice di Pace di Isernia.
Nel merito, invece, parte appellata sosteneva, contrariamente a quanto sostenuto da CP_5
l'ammissibilità dell'azione di opposizione ex art. 615 c.p.c. originariamente proposta, avendo con la stessa eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata nonché la prescrizione del credito. Il infatti, deduceva la mancanza di prova della CP_1 notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di contestazione e, di conseguenza,
l'intervenuta prescrizione del relativo credito, insistendo, infine, sull'erronea applicazione degli interessi, sull'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento e sull' incertezza del compenso dell'Ente di riscossione riportato nella cartella;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'
[...]
, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Controparte_6 dichiarare, comunque, inammissibile tutta la documentazione depositata solo in secondo grado, e tutta quella che anche in primo grado era depositata parzialmente ed in copia;
2)
Sempre in via preliminare, dichiarare irrituale la Costituzione in Giudizio sia in primo che secondo grado;
3) Dichiarare la Competenza per Controparte_7 territorio del Giudice di Pace di Isernia;
4) Nel merito, respingere l'appello proposto dall' , perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza Controparte_6 confermando integralmente la sentenza gravata n. 193/2021”, con vittoria delle spese di lite.
Rimanevano contumaci la la e il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Con provvedimento del 7.10.2025, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
In via preliminare, va innanzitutto ritenuto ammissibile l'atto di appello, stante l'infondatezza delle eccezioni, sollevate dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta, relativamente alla carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c.,
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (cfr. Cassazione, sez 3, ord. n. 10916 del 05/05/2017).
Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
Sempre in via preliminare, va ritenuta regolare la costituzione nel giudizio di primo grado dell' (avvenuta personalmente e non a mezzo di legale). Parte_1 Infatti, l'art. 82 c.p.c., nei giudizi davanti al Giudice di Pace, consente alle parti di stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi € 1.100,00 oppure - nelle cause di valore superiore - dietro autorizzazione del giudice, tenuto conto della natura ed entità del giudizio stesso (come verificatosi nel caso di specie: cfr. richiesta di autorizzazione dell' inserita nella comparsa di costituzione e risposta). CP_5
Giova, infatti, rammentare che l'autorizzazione de qua non deve essere preventiva, né formale, potendo essere implicita e deducibile "per facta concludentia" (Cass., 28.8.2007, n.
18159); il suddetto provvedimento può, quindi, risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente (Cass., 18.7.2001,
n. 9767).
D'altronde, poi, lo stesso art. 7, comma 8, del D.Lgs. 150/2011 (applicabile alla presente fattispecie, sia pure solo in parte, come infra si dirà), prevede che: “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”.
Pertanto, atteso che dall'analisi della documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado emerge chiaramente l'implicita autorizzazione da parte del Giudice di Pace di Isernia alla costituzione in giudizio dell' personalmente e non a mezzo di legale, va ribadita la CP_5 regolarità della relativa costituzione.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato.
Infatti, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto la propria competenza territoriale laddove, invece, avrebbe dovuto dichiararsi territorialmente incompetente in favore del
Giudice di Pace di (relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_2
05320140001349724000 e n. 05320170000597476000) e del Giudice di Pace di CP_3
(relativamente alla cartella di pagamento n. 05320140001663088000), limitatamente a quella parte dell'opposizione qualificabile come “recuperatoria” con cui l'opponente ha lamentato il difetto di notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, secondo la giurisprudenza maggioritaria, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689 (cd. opposizione “recuperatoria” dello strumento di tutela volto a contestare il merito della sanzione) e l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (quando si denunciano vizi afferenti la regolarità formale del procedimento di esecuzione esattoriale), anche l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., (quest'ultima allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante la stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo) (cfr. Cass. 26-3-
2004 n. 6119; Cass. 18-7-2005 n. 15149)
In particolare, per quanto concerne più specificamente la qualifica di opposizione
“recuperatoria”, si è affermato che si verte in tale fattispecie allorché l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a contestare il merito della sanzione e quindi a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento, sicché in tal caso il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23,
(ora artt. 6 e 7 D. L.vo n. 150/2011) (cfr. Cass. Sent. n. 12412/2016; Sent. n. 1985 del 2014).
Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che, essendo l'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di accertamento di sanzione amministrativa per violazione del CdS ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (ora artt. 6 e 7 D. L.vo n. 150/2011) un giudizio rivolto all'accertamento negativo del fondamento della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione sia sotto il profilo della legittimità formale che sostanziale (Cass. n. 13263 del 27.11.1999), l'opposizione possa essere qualificata come recuperatoria ogniqualvolta, stante il difetto di notifica del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione, l'opponente intenda recuperare il momento di tutela ingiustamente pretermesso contestando il provvedimento sanzionatorio appunto sotto un profilo attinente alla ritualità del procedimento ovvero riguardante la sua legittimità sostanziale.
Sul punto, tra l'altro, si sono da ultimo così pronunciate le SS.UU. della Cassazione:
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n.
22080 del 2017; cfr. altresì Cass. civ., Sez. 3, n. 14266/2021) e, in tal caso, giova rammentare che il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Orbene, l'opposizione proposta nel caso di specie va dunque qualificata, in parte qua, come opposizione recuperatoria e per altra parte (quella relativa all'eccezione di prescrizione del credito della P.A.) come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. Infatti, parte opponente ha originariamente dedotto sia che l'intimazione di pagamento costituiva il primo atto con il quale veniva a conoscenza delle sanzioni irrogate, non avendo ricevuto notifica né dei verbali di accertamento né delle cartelle di pagamento (parte dell'opposizione qualificabile come opposizione recuperatoria), sia che la pretesa era prescritta per decorso del termine quinquennale (parte qualificabile come opposizione all'esecuzione).
Ebbene, quanto alla parte dell'opposizione qualificabile come recuperatoria, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.
150/2011 (“
1.Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo;
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento […]).
Infatti, nonostante l'odierno appellato abbia impugnato l'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti ad essa presupposti nelle forme della citazione in opposizione ex art
615 c.p.c., in luogo del previsto ricorso ex art. 7 D. Lgs.150/2011, giova rammentare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 758/2022, secondo cui: “Nei procedimenti semplificati disciplinati dal D.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte”.
Ebbene, nel caso di specie, il pur non proponendo l'opposizione all'intimazione di CP_1 pagamento nelle forme del ricorso previsto dalla legge, bensì con citazione in opposizione ex art 615 c.p.c., ha provveduto alla regolare e tempestiva notifica (entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento) della stessa alle controparti. Difatti, come emerge dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, l'opposizione all'intimazione di pagamento (notificatagli il 17.2.2020) è stata regolarmente notificata alle controparti in data 11.3.2020, così realizzando la sanatoria disciplinata dalle succitate Sezioni Unite.
Per l'effetto, alla luce della normativa applicabile (art. 7, D. Lgs 150/2011), dovendo l'opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di (relativamente alle cartelle di pagamento n. 05320140001349724000 e n. CP_2
05320170000597476000 afferenti sanzioni irrogate per violazioni del CdS commesse in e del Giudice di Pace di (relativamente alla cartella di pagamento n. CP_2 CP_3
05320140001663088000 riguardante la sanzione irrogata per violazione del CdS commessa in
). CP_3
Per quanto concerne, invece, l'eccezione - pure proposta (ed accolta) in primo grado - di prescrizione del credito della P.A., l'impugnazione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti temporali dinanzi al Giudice dell'esecuzione (trattandosi di fatto estintivo successivo alla formazione del titolo).
A riguardo, si osserva, da un lato, che le violazioni sanzionate risalgono agli anni 2012 - 2013
e, dall'altro, che non è stata fornita adeguata prova – come correttamente rilevato anche dal
Giudice di prime cure – della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'odierna appellante ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Infatti, dall'esame della documentazione versata in atti emerge la produzione in giudizio da parte dell' degli estratti di ruolo delle cartelle con annessa relata o avviso di ricevimento CP_5 in semplice copia, e non in originale o in copia conforme all'originale.
Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui
è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. trib.,
04/02/2020 n. 2482; Cassazione civile, sez. trib., 22/05/2003, n. 8108).
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente ha tempestivamente contestato, all'udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace di Isernia in data 17.11.2020, la conformità all'originale della produzione documentale di controparte.
Pertanto, posto che la copia fotostatica degli avvisi di ricevimento e delle relate non fornisce la prova dell'avvenuta notifica degli atti, in caso di disconoscimento o contestazione di controparte in merito alla sottoscrizione, essendo solo l'originale dell'avviso di ricevimento o della relata l'unica prova dell'avvenuta notifica, nella fattispecie de qua, non avendo l' CP_5 adempiuto all'onere di provare l'effettiva e corretta esecuzione della notifica delle cartelle, allegando l'originale della relata o altre evidenze probatorie idonee a ritenere la copia fotostatica conforme all'originale, non si può ritenere fornita la prova della notifica delle cartelle di pagamento n. 05320140001349724000, n. 05320170000597476000 e n.
05320140001663088000. Difettando, dunque, la prova di atti interruttivi, deve ritenersi – confermando la sentenza di primo grado – che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (17.2.2020), il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione fosse ormai prescritto, con conseguente annullamento della stessa limitatamente alle cartelle di pagamento oggetto di controversia.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
In ragione della peculiarità delle questioni trattate, oltre che della reciproca soccombenza delle parti (precisamente, dell'appellato in relazione alla parte dell'opposizione qualificata come recuperatoria e dell'appellante relativamente alla parte qualificata come opposizione all'esecuzione), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia della della e del Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
• accoglie, nei limiti indicati in parte motiva, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara - per la parte dell'opposizione qualificata come recuperatoria - l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di (limitatamente alle cartelle di pagamento n. CP_2
05320140001349724000 e n. 05320170000597476000) ed in favore del Giudice di
Pace di (limitatamente alla cartella di pagamento n. CP_3
05320140001663088000);
• conferma, per il resto, la sentenza di primo grado;
• compensa integralmente le spese di lite.
Isernia, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
Sezione Unica Civile
N. 1192/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice d'appello,
- premesso che l'udienza del 28.10.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente sentenze
R.G. n. 1192/2021
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello pendente
TRA
(P. IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro
SA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia alla Via AN De
AN n. 23;
- appellante
E (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Carla Giacinto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cercola
(NA) al Viale Giotto n. 35;
- appellato
NONCHÈ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
- appellato contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3 P.IVA_3
- appellato contumace
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_4 P.IVA_4
- appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 193/2021 (R.G. n. 288/2020) emessa dal Giudice di Pace di Isernia, depositata in cancelleria in data 8.6.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., per l'udienza del 28.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la controversia deve essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre
2009, nr. 24542).
Il fatto è, comunque, così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato ad nonché alla alla e al CP_5 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1
05320199000701655000, notificatagli in data 17.2.2020, limitatamente a n. 3 cartelle (05320140001349724000, 05320140001663088000, 05320170000597476000) aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
In particolare, l'attrice chiedeva dichiararsi la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'intimazione di pagamento impugnata per irregolare notifica della stessa, per prescrizione e/o decadenza del credito, per mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento nonché degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, per illegittima applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, per mancata indicazione del responsabile del procedimento, per mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi e per incertezza del compenso dell'Ente di riscossione riportato in maniera criptica nella cartella.
Si costitutiva in giudizio per mezzo del suo rappresentante legale e processuale l'
[...]
, la quale preliminarmente chiedeva dichiararsi l'inammissibilità Parte_1 dell'impugnazione perché proposta con opposizione all'esecuzione anziché con ricorso;
eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore di quello di CP_2 per le cartelle di pagamento n. 05320140001349724000 e n. 05320170000597476000 e di quello di per la cartella di pagamento n. 05320140001663088000. CP_3
Nel merito, invece, la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso stante l'infondatezza in CP_5 fatto e in diritto di tutte le domande attore.
Non si costituivano in giudizio gli enti impositori convenuti.
Il Giudice di Pace di Isernia, con sentenza n. 193/2021, depositata l'8.6.2021, dichiarata la contumacia delle Prefetture di e di e del accoglieva CP_2 CP_3 Controparte_4
l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'intimazione di pagamento opposta, compensando tra le parti le spese e le competenze del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello, innanzi al Tribunale di Isernia, l'
[...]
, al fine di sentir: “Dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Parte_1
Pace di Isernia in favore: - del Giudice di Pace di Napoli per la parte del credito portato nelle cartelle di pagamento n. 05320140001349724000 (notificata in data 26.01.2015 – emessa sulla scorta del ruolo n. 2014/794 della su verbale di Controparte_2 accertamento per violazioni al codice della strada) e n. 05320170000597476000 (notifica in data 14.07.2017 – emessa sulla scorta del ruolo n. 2017/687 del su verbale Controparte_4 di accertamento per violazioni al codice della strada); - del Giudice di Pace di per la CP_3 parte del credito portato nella cartella di pagamento n. 05320140001663088000 (notifica in data 07.04.2015 – emessa sulla scorta del ruolo n. 2014/1058 della su Controparte_3 verbale di accertamento per violazioni al codice della strada); in via subordinata, accertato che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere condotto nelle forme del procedimento speciale ex art. 6 del d.l.gs. n. 150/2011, dichiarare inammissibile l'opposizione spiegata in primo grado perché iscritta a ruolo oltre il termine di giorni trenta dalla notificazione dell'atto impugnato;
3) sempre in via subordinata, dichiarare inammissibili perché tardive ex art. 617 c.p.c. le eccezioni relativi alla presunta omessa notificazione degli atti esattoriali e dei presunti vizi formali del procedimento esattoriale;
4) nel merito, rigettare la domanda perché infondata;
5) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in ordine alla fase della procedura esattoriale precedente alla notificazione delle cartelle di pagamento e rigettare nel merito l'opposizione perché infondata”.
Nello specifico, l'appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, per un verso, non aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di e di quello di;
per altro verso, erroneamente, aveva CP_2 CP_3 dichiarato ammissibile la domanda attorea proposta nelle forme dell'opposizione ex art. 615
c.p.c., in luogo del ricorso “semplificato” ex D.lgs. 150/2011; e, per altro verso ancora, non aveva dichiarato l'inammissibilità delle eccezioni sollevate in merito all'omessa notifica degli atti esattoriali in quanto tardive ex art. 617 cpc. insisteva, inoltre, nel sostenere la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese CP_5 all'intimazione opposta, la conseguente non prescrizione del credito, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'Ente impositore in ordine all'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti alle singole cartelle di pagamento, la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, la corretta indicazione del tasso di interesse applicato e la legittimità delle maggiorazioni presenti nelle cartelle sottese all'intimazione.
Si costituiva in giudizio , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; ribadiva, inoltre, l'irritualità della costituzione in giudizio dell' e la competenza per territorio Parte_1 del Giudice di Pace di Isernia.
Nel merito, invece, parte appellata sosteneva, contrariamente a quanto sostenuto da CP_5
l'ammissibilità dell'azione di opposizione ex art. 615 c.p.c. originariamente proposta, avendo con la stessa eccepito il difetto di notifica degli atti presupposti all'intimazione impugnata nonché la prescrizione del credito. Il infatti, deduceva la mancanza di prova della CP_1 notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di contestazione e, di conseguenza,
l'intervenuta prescrizione del relativo credito, insistendo, infine, sull'erronea applicazione degli interessi, sull'illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/1981, sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento e sull' incertezza del compenso dell'Ente di riscossione riportato nella cartella;
concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale adito di: “1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'
[...]
, in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Controparte_6 dichiarare, comunque, inammissibile tutta la documentazione depositata solo in secondo grado, e tutta quella che anche in primo grado era depositata parzialmente ed in copia;
2)
Sempre in via preliminare, dichiarare irrituale la Costituzione in Giudizio sia in primo che secondo grado;
3) Dichiarare la Competenza per Controparte_7 territorio del Giudice di Pace di Isernia;
4) Nel merito, respingere l'appello proposto dall' , perché infondato in fatto e in diritto, di conseguenza Controparte_6 confermando integralmente la sentenza gravata n. 193/2021”, con vittoria delle spese di lite.
Rimanevano contumaci la la e il Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Con provvedimento del 7.10.2025, veniva fissata udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*****
In via preliminare, va innanzitutto ritenuto ammissibile l'atto di appello, stante l'infondatezza delle eccezioni, sollevate dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta, relativamente alla carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c.,
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità “l'art. 342 comma I c.p.c, come novellato dall'art. 54 del d.l n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (cfr. Cassazione, sez 3, ord. n. 10916 del 05/05/2017).
Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate.
Sempre in via preliminare, va ritenuta regolare la costituzione nel giudizio di primo grado dell' (avvenuta personalmente e non a mezzo di legale). Parte_1 Infatti, l'art. 82 c.p.c., nei giudizi davanti al Giudice di Pace, consente alle parti di stare in giudizio personalmente qualora il valore della causa non superi € 1.100,00 oppure - nelle cause di valore superiore - dietro autorizzazione del giudice, tenuto conto della natura ed entità del giudizio stesso (come verificatosi nel caso di specie: cfr. richiesta di autorizzazione dell' inserita nella comparsa di costituzione e risposta). CP_5
Giova, infatti, rammentare che l'autorizzazione de qua non deve essere preventiva, né formale, potendo essere implicita e deducibile "per facta concludentia" (Cass., 28.8.2007, n.
18159); il suddetto provvedimento può, quindi, risultare implicitamente dai verbali di causa e desumersi, in particolare, dalla circostanza che il giudice provveda su una determinata istanza senza rilevarne l'avvenuta proposizione ad opera della parte personalmente (Cass., 18.7.2001,
n. 9767).
D'altronde, poi, lo stesso art. 7, comma 8, del D.Lgs. 150/2011 (applicabile alla presente fattispecie, sia pure solo in parte, come infra si dirà), prevede che: “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati”.
Pertanto, atteso che dall'analisi della documentazione contenuta nel fascicolo di primo grado emerge chiaramente l'implicita autorizzazione da parte del Giudice di Pace di Isernia alla costituzione in giudizio dell' personalmente e non a mezzo di legale, va ribadita la CP_5 regolarità della relativa costituzione.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato.
Infatti, il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto la propria competenza territoriale laddove, invece, avrebbe dovuto dichiararsi territorialmente incompetente in favore del
Giudice di Pace di (relativamente alle cartelle di pagamento n. CP_2
05320140001349724000 e n. 05320170000597476000) e del Giudice di Pace di CP_3
(relativamente alla cartella di pagamento n. 05320140001663088000), limitatamente a quella parte dell'opposizione qualificabile come “recuperatoria” con cui l'opponente ha lamentato il difetto di notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata.
Invero, secondo la giurisprudenza maggioritaria, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è possibile esperire, oltre l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. 24 novembre 1981 n. 689 (cd. opposizione “recuperatoria” dello strumento di tutela volto a contestare il merito della sanzione) e l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (quando si denunciano vizi afferenti la regolarità formale del procedimento di esecuzione esattoriale), anche l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., (quest'ultima allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante la stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo) (cfr. Cass. 26-3-
2004 n. 6119; Cass. 18-7-2005 n. 15149)
In particolare, per quanto concerne più specificamente la qualifica di opposizione
“recuperatoria”, si è affermato che si verte in tale fattispecie allorché l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a contestare il merito della sanzione e quindi a recuperare il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione, ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento, sicché in tal caso il procedimento da seguire non è quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23,
(ora artt. 6 e 7 D. L.vo n. 150/2011) (cfr. Cass. Sent. n. 12412/2016; Sent. n. 1985 del 2014).
Deve, pertanto, conclusivamente ritenersi che, essendo l'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di accertamento di sanzione amministrativa per violazione del CdS ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (ora artt. 6 e 7 D. L.vo n. 150/2011) un giudizio rivolto all'accertamento negativo del fondamento della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione sia sotto il profilo della legittimità formale che sostanziale (Cass. n. 13263 del 27.11.1999), l'opposizione possa essere qualificata come recuperatoria ogniqualvolta, stante il difetto di notifica del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione, l'opponente intenda recuperare il momento di tutela ingiustamente pretermesso contestando il provvedimento sanzionatorio appunto sotto un profilo attinente alla ritualità del procedimento ovvero riguardante la sua legittimità sostanziale.
Sul punto, tra l'altro, si sono da ultimo così pronunciate le SS.UU. della Cassazione:
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Sez. Un. n.
22080 del 2017; cfr. altresì Cass. civ., Sez. 3, n. 14266/2021) e, in tal caso, giova rammentare che il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Orbene, l'opposizione proposta nel caso di specie va dunque qualificata, in parte qua, come opposizione recuperatoria e per altra parte (quella relativa all'eccezione di prescrizione del credito della P.A.) come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. Infatti, parte opponente ha originariamente dedotto sia che l'intimazione di pagamento costituiva il primo atto con il quale veniva a conoscenza delle sanzioni irrogate, non avendo ricevuto notifica né dei verbali di accertamento né delle cartelle di pagamento (parte dell'opposizione qualificabile come opposizione recuperatoria), sia che la pretesa era prescritta per decorso del termine quinquennale (parte qualificabile come opposizione all'esecuzione).
Ebbene, quanto alla parte dell'opposizione qualificabile come recuperatoria, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs.
150/2011 (“
1.Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo;
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento […]).
Infatti, nonostante l'odierno appellato abbia impugnato l'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti ad essa presupposti nelle forme della citazione in opposizione ex art
615 c.p.c., in luogo del previsto ricorso ex art. 7 D. Lgs.150/2011, giova rammentare quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 758/2022, secondo cui: “Nei procedimenti semplificati disciplinati dal D.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte”.
Ebbene, nel caso di specie, il pur non proponendo l'opposizione all'intimazione di CP_1 pagamento nelle forme del ricorso previsto dalla legge, bensì con citazione in opposizione ex art 615 c.p.c., ha provveduto alla regolare e tempestiva notifica (entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento) della stessa alle controparti. Difatti, come emerge dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, l'opposizione all'intimazione di pagamento (notificatagli il 17.2.2020) è stata regolarmente notificata alle controparti in data 11.3.2020, così realizzando la sanatoria disciplinata dalle succitate Sezioni Unite.
Per l'effetto, alla luce della normativa applicabile (art. 7, D. Lgs 150/2011), dovendo l'opposizione essere proposta davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, va dichiarata l'incompetenza del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di (relativamente alle cartelle di pagamento n. 05320140001349724000 e n. CP_2
05320170000597476000 afferenti sanzioni irrogate per violazioni del CdS commesse in e del Giudice di Pace di (relativamente alla cartella di pagamento n. CP_2 CP_3
05320140001663088000 riguardante la sanzione irrogata per violazione del CdS commessa in
). CP_3
Per quanto concerne, invece, l'eccezione - pure proposta (ed accolta) in primo grado - di prescrizione del credito della P.A., l'impugnazione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile senza limiti temporali dinanzi al Giudice dell'esecuzione (trattandosi di fatto estintivo successivo alla formazione del titolo).
A riguardo, si osserva, da un lato, che le violazioni sanzionate risalgono agli anni 2012 - 2013
e, dall'altro, che non è stata fornita adeguata prova – come correttamente rilevato anche dal
Giudice di prime cure – della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'odierna appellante ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Infatti, dall'esame della documentazione versata in atti emerge la produzione in giudizio da parte dell' degli estratti di ruolo delle cartelle con annessa relata o avviso di ricevimento CP_5 in semplice copia, e non in originale o in copia conforme all'originale.
Sul punto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “La copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria solo se la sua conformità all'originale non viene contestata dalla parte contro cui
è prodotta, secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c.” (cfr. Cass. civ., sez. trib.,
04/02/2020 n. 2482; Cassazione civile, sez. trib., 22/05/2003, n. 8108).
Ebbene, nel caso di specie, il contribuente ha tempestivamente contestato, all'udienza celebrata dinanzi al Giudice di Pace di Isernia in data 17.11.2020, la conformità all'originale della produzione documentale di controparte.
Pertanto, posto che la copia fotostatica degli avvisi di ricevimento e delle relate non fornisce la prova dell'avvenuta notifica degli atti, in caso di disconoscimento o contestazione di controparte in merito alla sottoscrizione, essendo solo l'originale dell'avviso di ricevimento o della relata l'unica prova dell'avvenuta notifica, nella fattispecie de qua, non avendo l' CP_5 adempiuto all'onere di provare l'effettiva e corretta esecuzione della notifica delle cartelle, allegando l'originale della relata o altre evidenze probatorie idonee a ritenere la copia fotostatica conforme all'originale, non si può ritenere fornita la prova della notifica delle cartelle di pagamento n. 05320140001349724000, n. 05320170000597476000 e n.
05320140001663088000. Difettando, dunque, la prova di atti interruttivi, deve ritenersi – confermando la sentenza di primo grado – che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (17.2.2020), il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione fosse ormai prescritto, con conseguente annullamento della stessa limitatamente alle cartelle di pagamento oggetto di controversia.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita dalle motivazioni di cui sopra.
In ragione della peculiarità delle questioni trattate, oltre che della reciproca soccombenza delle parti (precisamente, dell'appellato in relazione alla parte dell'opposizione qualificata come recuperatoria e dell'appellante relativamente alla parte qualificata come opposizione all'esecuzione), sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, nella funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la contumacia della della e del Controparte_2 Controparte_3
Controparte_4
• accoglie, nei limiti indicati in parte motiva, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara - per la parte dell'opposizione qualificata come recuperatoria - l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Isernia in favore del Giudice di Pace di (limitatamente alle cartelle di pagamento n. CP_2
05320140001349724000 e n. 05320170000597476000) ed in favore del Giudice di
Pace di (limitatamente alla cartella di pagamento n. CP_3
05320140001663088000);
• conferma, per il resto, la sentenza di primo grado;
• compensa integralmente le spese di lite.
Isernia, 29.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione