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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL FE presidente
Biagio Politano consigliere
NA MA IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1805 del R.G.A.C. dell'anno 2018, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
(P.I. , difesa dall'avvocato Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Tarantino
Parte appellante
e
(P.I. ), difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Silvia Cumino
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro:
- di accogliere il gravame per tutti i motivi esposti, da intendersi integralmente trascritti, e conseguentemente annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto di terme in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in proprio favore, della differenza tra quanto ricevuto in base alle precedenti tariffe e quanto rideterminato nelle nuove, applicabili a titolo di adeguamento tariffario e per un importo complessivo di € 256.830,14, come compenso per le prestazioni erogate dall'1.1.2010 al 30.06.2015, oltre interessi moratori da quantificarsi ex D.lgs n. 231/2002 e s.m.i. per tutti i motivi esposti;
- condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 256.830,14, oltre interessi moratori ex lege previsti ai sensi del
D.lgs n. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
Per la parte appellata: “conferma dell'ordinanza impugnata e condanna alle spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE aveva agito in giudizio per ottenere la condanna Parte_1
dell al pagamento della Controparte_1
2 complessiva somma di € 256.830,14, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria.
La società ricorrente aveva rappresentato di avere stipulato con l'azienda sanitaria resistente contratti per l'espletamento di prestazioni ambulatoriali per gli anni 2010-2015, dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2015,
e di aver effettuato: 10.797 prestazioni per l'anno 2010; 9.720 prestazioni per l'anno 2011; 6.647 prestazioni per l'anno 2012; 8.315 prestazioni per l'anno 2013; 9.525 prestazioni per l'anno 2014; 3.718 prestazioni per l'anno
2015.
Aveva dedotto: a) che la Regione Calabria non aveva provveduto a determinare le tariffe per tutte le tipologie di prestazioni extra ospedaliere, disciplinate dalla legge regionale n. 24/2009 e dal regolamento regionale n.
13/2009, e le associazioni di categoria avevano adito il T.A.R. Calabria;
b) che il tribunale amministrativo aveva accertato e dichiarato l'illegittimità del silenzio-inadempimento e aveva ordinato l'adozione delle tariffe secondo quanto previsto nell'allegato 1 del citato regolamento n. 13/2009 (T.A.R.
Calabria, sentenze nn. 834 e 835 del 2012); c) che, in ragione del perdurante inadempimento dell'amministrazione, il Catanzaro aveva Parte_2
nominato un commissario ad acta, che, con decreto n. 454 del 28 ottobre
2015, aveva approvato le tariffe, unitamente al verbale dell'8 gennaio 2010 avente a oggetto tariffe, comprensive dell'adeguamento d) che il CP_3
Regolamento regionale n. 13/2009, che disponeva l'adozione della tariffa unica, era stato, quindi, modificato per essere armonizzato con la legge nazionale.
La società ricorrente aveva dedotto, dunque, alla luce del citato decreto n. 454/2015, il proprio diritto alla corresponsione delle somme a titolo di differenza per le citate tariffe e in relazione alle prestazioni erogate
3 dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2015, di cui, nonostante le ripetute richieste all'azienda sanitaria, non aveva ricevuto il relativo pagamento.
L , costituitasi in giudizio, Controparte_1
aveva preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Nel merito aveva dedotto l'infondatezza della domanda, evidenziando come la ricorrente non fosse ricompresa nell'elenco degli enti erogatori che avevano sottoscritto l'accordo con la Regione Calabria e come il rispetto del piano di risanamento dovesse prevalere sulla garanzia di remunerazione di prestazioni oltre il tetto di spesa.
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 20 luglio 2019, resa a definizione del giudizio n. 5249/2018 R.G.A.C., accertata la propria giurisdizione, aveva rigettato la domanda, ritenendo le prestazioni rese oltre il tetto di spesa.
L'appellante ha impugnato l'ordinanza, deducendone l'erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto la sua domanda, ritenendo che i contratti non consentissero il pagamento di somme aggiuntive a seguito di aumenti tariffari, ma solo la variazione del volume delle prestazioni.
Secondo l'appellante, il suo diritto al pagamento delle somme richieste deriverebbe dalla progressione tariffaria, come effetto dell'adeguamento delle tariffe disposto dall'autorità giudiziaria in sostituzione della Regione
Calabria inadempiente.
Il tribunale avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, la legge regionale n. 24/2009 e il relativo regolamento attuativo, come adeguati a seguito delle sentenze nn. 834 e 835 del 2012 e
838 e 839 del 2016 del (passate in giudicato) e, soprattutto, Controparte_4
del decreto del Commissario ad acta n. 454/2015, nonché ignorato l'accordo
4 transattivo del 16 giugno 2016, qualificabile come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
Si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 19 maggio
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_3
5 ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, cioè che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Né inficia la validità della previsione del tetto di spesa la circostanza che i contratti siano stati stipulati l'anno successivo a quello di riferimento, in quanto “in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il
6 contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass. Sez. I, sentenza 17 giugno 2025, n. 16221).
Nel caso oggetto di specie, incontestata l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa di pagamento azionata dalla società appellante, nonché il pagamento integrale delle prestazioni eseguite nelle annualità
2010-2015, l'appello ha a oggetto la corresponsione della differenza tra quanto ricevuto dalla struttura privata in base alle precedenti tariffe e quanto rideterminato nelle nuove tariffe, adottate dal Commissario ad acta, nominato dal . Controparte_4
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sua pretesa non trova fondamento nelle sentenze del T.A.R. Calabria (nn. 834/2012,
835/2012, 838/2016 e 839/2016) e nel decreto commissariale n. 454/2015, che ha sostituito l'inerzia della Regione e neppure nei contratti intercorsi inter partes.
Nessuna violazione dell'art. 7 dei contratti per cui è causa – “Per ciascuna Prestazione resa nel rispetto della normativa applicabile e del Cont presente Contratto, l' si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo pari alla tariffa regionale tempo per tempo vigente” – è, poi, ravvisabile nel caso in esame.
7 È opportuno precisare che giudice amministrativo è stato adito non per l'annullamento delle tariffe regionali vigenti, ma per dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione a fronte della diffida di adeguamento delle tariffe vigenti secondo le prescrizioni contenute nella legge regionale n.
24/2008 e nel relativo regolamento di attuazione n. 13/2009.
Ciò premesso, la corte osserva che né il giudicato amministrativo né il successivo decreto n. 454/2015, adottato dal Commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, possono trovare applicazione nel presente giudizio.
Non risulta, infatti, che la società appellante abbia partecipato al processo amministrativo e, trattandosi non di annullamento di un atto amministrativo – che, come tale, avrebbe efficacia ultra partes – bensì di un accertamento dell'inerzia della pubblica amministrazione, gli effetti di tale decisione non si estendono ai soggetti estranei al giudizio.
Ritiene, quindi, la corte che la questione controversa debba essere risolta tenuto conto della volontà delle parti e che la ricostruzione operata dal giudice di primo grado sia condivisibile.
Le parti hanno convenuto di limitare le prestazioni entro un tetto di spesa stabilito e l'erogatore ha dichiarato di accettare quale tetto massimo di spesa le somme espressamente pattuite.
È stato previsto, innanzitutto, che “l'Erogatore ha preso atto e, con il presente Contratto conferma di accettare quale tetto massimo annuo 2010 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto e a carico del Servizio
Sanitario Regionale (di seguito denominato “ ”), Parte_4
l'importo di € 514.512,00” (art.
3.1 del contratto per l'anno 2010, identica formulazione si rinviene nei contratti relativi alle annualità successive).
8 Le parti hanno statuito, inoltre, che “le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non sono remunerabili da parte dell' Parte_4 [...]
e pertanto non sono esigibili” (art.
3.6 del contratto per l'anno CP_1
2011, identica previsione è riscontrabile nei contratti successivi).
Hanno stabilito, poi, che “con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti” (art. 13.1 del contratto del
2011, stessa clausola di salvaguardia – peraltro, ritenuta legittima dal giudice amministrativo: Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6569 – è contenuta nei contratti relativi alle annualità successive).
È stato convenzionalmente previsto, inoltre, che “ai sensi dell'art.
8- quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art.
3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel medesimo articolo. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa concordati” (art. 13.2 del contratto del 2011, riproposto nei successivi).
9 È stato ribadito, da ultimo, che “le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun modo essere remunerate” (art. 13.3 del contratto del 2011, riproposto nei successivi).
L'appellante sostiene che non si tratti della richiesta di corresponsione di prestazioni oltre il tetto di spesa, bensì di una semplice rideterminazione del corrispettivo delle prestazioni già rese, sulla base delle tariffe ridefinite dal giudice amministrativo e, pertanto, dovute.
Ferme restando le considerazioni già svolte circa l'inapplicabilità, al caso concreto, sia del giudicato amministrativo sia del decreto del
Commissario ad acta, la tesi prospettata dalla società appellante non è, comunque, condivisibile.
In base alle clausole contrattuali richiamate, il corrispettivo spettante alla società erogatrice, anche in presenza di tariffe sopravvenute più favorevoli applicabili ai rapporti in corso, resta comunque vincolato al tetto di spesa concordato, poiché le previsioni che regolano il rapporto contrattuale stabiliscono chiaramente che il tetto di spesa annualmente assegnato costituisce il limite massimo di onere a carico del servizio sanitario.
Qualora, come nel caso di specie, l'erogatore abbia già ottenuto quanto previsto, non può pretendere alcuna integrazione del corrispettivo, neppure quale adeguamento tariffario.
In presenza di tariffe regionali più elevate rispetto a quelle contrattualmente pattuite, le clausole contrattuali prevedono unicamente la possibilità di rideterminare il volume massimo delle prestazioni entro i limiti di spesa oppure di recedere dal contratto, ma non consentono in alcun modo l'applicazione di tariffe superiori tali da determinare il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto.
10 L'ammissione di una rideterminazione delle tariffe comporterebbe inevitabilmente il superamento del tetto di spesa, espressamente escluso dalle pattuizioni contrattuali e, comunque, inderogabile in materia sanitaria.
Non può essere condivisa neppure la tesi dell'appellante secondo cui l'accordo transattivo costituirebbe una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto la società non figura tra i soggetti firmatari elencati nell'accordo medesimo.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.00,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
11 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA MA IA IL FE
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
IL FE presidente
Biagio Politano consigliere
NA MA IA consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1805 del R.G.A.C. dell'anno 2018, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
(P.I. , difesa dall'avvocato Giuseppe Parte_1 P.IVA_1
Tarantino
Parte appellante
e
(P.I. ), difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Silvia Cumino
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di
Catanzaro:
- di accogliere il gravame per tutti i motivi esposti, da intendersi integralmente trascritti, e conseguentemente annullare e/o riformare l'ordinanza impugnata e per l'effetto:
- accertare e dichiarare il diritto di terme in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in proprio favore, della differenza tra quanto ricevuto in base alle precedenti tariffe e quanto rideterminato nelle nuove, applicabili a titolo di adeguamento tariffario e per un importo complessivo di € 256.830,14, come compenso per le prestazioni erogate dall'1.1.2010 al 30.06.2015, oltre interessi moratori da quantificarsi ex D.lgs n. 231/2002 e s.m.i. per tutti i motivi esposti;
- condannare l in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 256.830,14, oltre interessi moratori ex lege previsti ai sensi del
D.lgs n. 231/2002 e rivalutazione dal dovuto al saldo, per tutti i motivi esposti.
- Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.”
Per la parte appellata: “conferma dell'ordinanza impugnata e condanna alle spese e compensi di lite nei confronti del ricorrente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE aveva agito in giudizio per ottenere la condanna Parte_1
dell al pagamento della Controparte_1
2 complessiva somma di € 256.830,14, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria.
La società ricorrente aveva rappresentato di avere stipulato con l'azienda sanitaria resistente contratti per l'espletamento di prestazioni ambulatoriali per gli anni 2010-2015, dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2015,
e di aver effettuato: 10.797 prestazioni per l'anno 2010; 9.720 prestazioni per l'anno 2011; 6.647 prestazioni per l'anno 2012; 8.315 prestazioni per l'anno 2013; 9.525 prestazioni per l'anno 2014; 3.718 prestazioni per l'anno
2015.
Aveva dedotto: a) che la Regione Calabria non aveva provveduto a determinare le tariffe per tutte le tipologie di prestazioni extra ospedaliere, disciplinate dalla legge regionale n. 24/2009 e dal regolamento regionale n.
13/2009, e le associazioni di categoria avevano adito il T.A.R. Calabria;
b) che il tribunale amministrativo aveva accertato e dichiarato l'illegittimità del silenzio-inadempimento e aveva ordinato l'adozione delle tariffe secondo quanto previsto nell'allegato 1 del citato regolamento n. 13/2009 (T.A.R.
Calabria, sentenze nn. 834 e 835 del 2012); c) che, in ragione del perdurante inadempimento dell'amministrazione, il Catanzaro aveva Parte_2
nominato un commissario ad acta, che, con decreto n. 454 del 28 ottobre
2015, aveva approvato le tariffe, unitamente al verbale dell'8 gennaio 2010 avente a oggetto tariffe, comprensive dell'adeguamento d) che il CP_3
Regolamento regionale n. 13/2009, che disponeva l'adozione della tariffa unica, era stato, quindi, modificato per essere armonizzato con la legge nazionale.
La società ricorrente aveva dedotto, dunque, alla luce del citato decreto n. 454/2015, il proprio diritto alla corresponsione delle somme a titolo di differenza per le citate tariffe e in relazione alle prestazioni erogate
3 dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2015, di cui, nonostante le ripetute richieste all'azienda sanitaria, non aveva ricevuto il relativo pagamento.
L , costituitasi in giudizio, Controparte_1
aveva preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Nel merito aveva dedotto l'infondatezza della domanda, evidenziando come la ricorrente non fosse ricompresa nell'elenco degli enti erogatori che avevano sottoscritto l'accordo con la Regione Calabria e come il rispetto del piano di risanamento dovesse prevalere sulla garanzia di remunerazione di prestazioni oltre il tetto di spesa.
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 20 luglio 2019, resa a definizione del giudizio n. 5249/2018 R.G.A.C., accertata la propria giurisdizione, aveva rigettato la domanda, ritenendo le prestazioni rese oltre il tetto di spesa.
L'appellante ha impugnato l'ordinanza, deducendone l'erroneità nella parte in cui il giudice di primo grado ha respinto la sua domanda, ritenendo che i contratti non consentissero il pagamento di somme aggiuntive a seguito di aumenti tariffari, ma solo la variazione del volume delle prestazioni.
Secondo l'appellante, il suo diritto al pagamento delle somme richieste deriverebbe dalla progressione tariffaria, come effetto dell'adeguamento delle tariffe disposto dall'autorità giudiziaria in sostituzione della Regione
Calabria inadempiente.
Il tribunale avrebbe violato o falsamente applicato l'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, la legge regionale n. 24/2009 e il relativo regolamento attuativo, come adeguati a seguito delle sentenze nn. 834 e 835 del 2012 e
838 e 839 del 2016 del (passate in giudicato) e, soprattutto, Controparte_4
del decreto del Commissario ad acta n. 454/2015, nonché ignorato l'accordo
4 transattivo del 16 giugno 2016, qualificabile come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
Si è costituita in giudizio l'azienda sanitaria appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 14 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 19 maggio
2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_3
5 ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, cioè che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Né inficia la validità della previsione del tetto di spesa la circostanza che i contratti siano stati stipulati l'anno successivo a quello di riferimento, in quanto “in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il
6 contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass. Sez. I, sentenza 17 giugno 2025, n. 16221).
Nel caso oggetto di specie, incontestata l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa di pagamento azionata dalla società appellante, nonché il pagamento integrale delle prestazioni eseguite nelle annualità
2010-2015, l'appello ha a oggetto la corresponsione della differenza tra quanto ricevuto dalla struttura privata in base alle precedenti tariffe e quanto rideterminato nelle nuove tariffe, adottate dal Commissario ad acta, nominato dal . Controparte_4
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sua pretesa non trova fondamento nelle sentenze del T.A.R. Calabria (nn. 834/2012,
835/2012, 838/2016 e 839/2016) e nel decreto commissariale n. 454/2015, che ha sostituito l'inerzia della Regione e neppure nei contratti intercorsi inter partes.
Nessuna violazione dell'art. 7 dei contratti per cui è causa – “Per ciascuna Prestazione resa nel rispetto della normativa applicabile e del Cont presente Contratto, l' si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo pari alla tariffa regionale tempo per tempo vigente” – è, poi, ravvisabile nel caso in esame.
7 È opportuno precisare che giudice amministrativo è stato adito non per l'annullamento delle tariffe regionali vigenti, ma per dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione a fronte della diffida di adeguamento delle tariffe vigenti secondo le prescrizioni contenute nella legge regionale n.
24/2008 e nel relativo regolamento di attuazione n. 13/2009.
Ciò premesso, la corte osserva che né il giudicato amministrativo né il successivo decreto n. 454/2015, adottato dal Commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, possono trovare applicazione nel presente giudizio.
Non risulta, infatti, che la società appellante abbia partecipato al processo amministrativo e, trattandosi non di annullamento di un atto amministrativo – che, come tale, avrebbe efficacia ultra partes – bensì di un accertamento dell'inerzia della pubblica amministrazione, gli effetti di tale decisione non si estendono ai soggetti estranei al giudizio.
Ritiene, quindi, la corte che la questione controversa debba essere risolta tenuto conto della volontà delle parti e che la ricostruzione operata dal giudice di primo grado sia condivisibile.
Le parti hanno convenuto di limitare le prestazioni entro un tetto di spesa stabilito e l'erogatore ha dichiarato di accettare quale tetto massimo di spesa le somme espressamente pattuite.
È stato previsto, innanzitutto, che “l'Erogatore ha preso atto e, con il presente Contratto conferma di accettare quale tetto massimo annuo 2010 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto e a carico del Servizio
Sanitario Regionale (di seguito denominato “ ”), Parte_4
l'importo di € 514.512,00” (art.
3.1 del contratto per l'anno 2010, identica formulazione si rinviene nei contratti relativi alle annualità successive).
8 Le parti hanno statuito, inoltre, che “le prestazioni fatturate oltre il budget ( ) non sono remunerabili da parte dell' Parte_4 [...]
e pertanto non sono esigibili” (art.
3.6 del contratto per l'anno CP_1
2011, identica previsione è riscontrabile nei contratti successivi).
Hanno stabilito, poi, che “con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti” (art. 13.1 del contratto del
2011, stessa clausola di salvaguardia – peraltro, ritenuta legittima dal giudice amministrativo: Cons. St., sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6569 – è contenuta nei contratti relativi alle annualità successive).
È stato convenzionalmente previsto, inoltre, che “ai sensi dell'art.
8- quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art.
3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel medesimo articolo. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa concordati” (art. 13.2 del contratto del 2011, riproposto nei successivi).
9 È stato ribadito, da ultimo, che “le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun modo essere remunerate” (art. 13.3 del contratto del 2011, riproposto nei successivi).
L'appellante sostiene che non si tratti della richiesta di corresponsione di prestazioni oltre il tetto di spesa, bensì di una semplice rideterminazione del corrispettivo delle prestazioni già rese, sulla base delle tariffe ridefinite dal giudice amministrativo e, pertanto, dovute.
Ferme restando le considerazioni già svolte circa l'inapplicabilità, al caso concreto, sia del giudicato amministrativo sia del decreto del
Commissario ad acta, la tesi prospettata dalla società appellante non è, comunque, condivisibile.
In base alle clausole contrattuali richiamate, il corrispettivo spettante alla società erogatrice, anche in presenza di tariffe sopravvenute più favorevoli applicabili ai rapporti in corso, resta comunque vincolato al tetto di spesa concordato, poiché le previsioni che regolano il rapporto contrattuale stabiliscono chiaramente che il tetto di spesa annualmente assegnato costituisce il limite massimo di onere a carico del servizio sanitario.
Qualora, come nel caso di specie, l'erogatore abbia già ottenuto quanto previsto, non può pretendere alcuna integrazione del corrispettivo, neppure quale adeguamento tariffario.
In presenza di tariffe regionali più elevate rispetto a quelle contrattualmente pattuite, le clausole contrattuali prevedono unicamente la possibilità di rideterminare il volume massimo delle prestazioni entro i limiti di spesa oppure di recedere dal contratto, ma non consentono in alcun modo l'applicazione di tariffe superiori tali da determinare il superamento del tetto di spesa contrattualmente previsto.
10 L'ammissione di una rideterminazione delle tariffe comporterebbe inevitabilmente il superamento del tetto di spesa, espressamente escluso dalle pattuizioni contrattuali e, comunque, inderogabile in materia sanitaria.
Non può essere condivisa neppure la tesi dell'appellante secondo cui l'accordo transattivo costituirebbe una ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto la società non figura tra i soggetti firmatari elencati nell'accordo medesimo.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento
(scaglione da € 52.001,00 a € 260.00,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
11 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA MA IA IL FE
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