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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1581/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2023 promossa da:
- cf e pi con l'avv. Riccardo Maccaferri Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
- cf e pi e Controparte_1 P.IVA_2
RAG. cf CP_1 C.F._1 entrambi con l'avv. Stefania Tescaroli
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
assumendo: CP_1
-di aver conferito incarico a e allo di gestire CP_2 CP_1 CP_1 la contabilità e la regolare tenuta della documentazione anche attinente i dipendenti della stessa dal 01/01/2014;
-di non aver ricevuto le buste paga del mese di febbraio 2020;
-di aver sollecitato detto invio e stante il mancato riscontro di aver inviato lettera di recesso in data 11/03/2020 ricevuta in data 18/03/2020, anticipandola via mail e chiedendo la restituzione della propria documentazione;
-di non aver ricevuto la consegna della documentazione richiesta dallo
[...]
; CP_1
pagina 1 di 10 -di non aver lo provveduto alle scadenze ineluttabili;
Controparte_1
-di aver depositato ricorso per ingiunzione per la consegna della documentazione iscritto a ruolo avanti il Tribunale di Rovigo RG 713/2020;
-di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 392/2020;
-di aver dovuto promuovere l'esecuzione avanti al Tribunale di Rovigo con procedimento iscritto al n. 514/2020 conclusosi con l'intervento dell'UNEP di
Rovigo in data 24/02/2021;
-di aver promosso negoziazione assistita in data 07/09/2020 con richiesta di danni indicati nella somma di euro 1.140.723,00 con riserva di quantificazione non avendo l'accesso alla documentazione contabile, avvenuto solo in data
24/02/2021;
-di non aver potuto, a causa del comportamento dei convenuti, usufruire della
CIGS in deroga nei mesi di marzo 2020 per euro 19.630,00 e aprile 2020 per euro 21.093,00 in periodo emergenziale COVID 19, corrispondento le somme citate ai dipendenti pur avendo l'attività bloccato;
-di aver dovuto dare incarico ad una società terza per l'emissione di CUD ai dipendenti e l'invio delle buste paga, con riserva di rivedere i conteggi non avendo certezza corretta sui dati;
-di non aver potuto immatricolare nuovi automezzi per l'ulteriore danno di euro
100.000,00;
-di non aver potuto presentare il bilancio 2019 della società tempestivamente;
-di aver depositato il bilancio 2019 "in bianco" per la consegna ritardata dei documenti imputabile ai convenuti;
-di non esser stata in grado di completare con certezza il bilancio 2019, posto che ha dovuto inserire manualmente le fatture che i convenuti avrebbero dovuto effettuare, non potendo conseguentemente depositare anche il bilancio 2020, non essendo completo il precedente bilancio;
-di non aver potuto ottenere un finanziamento di euro 250.000,00 da
[...]
non avendo i bilanci depositati;
Parte_2
-di aver ricevuto un avviso bonario in relazione al modello redditi 2019 ove veniva indicata una imposta a debito IRES per euro 8.818,00 e una ripresa di crediti di pagina 2 di 10 imposta utilizzati in compensazione per euro 15.837,00, oltre alle relative sanzioni e interessi;
-di non aver potuto compensare, stante il ritardo nella consegna della documentazione, la somma di euro 7.609,41 di accise sui carburanti;
-di non aver potuto usufruire del DL "Liquidità" convertito in Legge 5 giugno 2020
n. 40, il quale ha potenziato il Fondo di Garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19, se non per euro 25.000,00 dalla
[...]
; CP_3
-di non aver potuto usufruire, stante il mancato deposito tempestivo del bilancio
2019, di un finanziamento grazie al DL "Liquidità" per un importo presunto di euro
275.000,00;
-che non venivano prodotti in data 24/02/2021 i bilanci e le ricevute di consegna Parte risultando documenti incompleti e veniva riconsegnata la firma digitale della nel medesimo verbale;
-che i convenuti risultano inadempienti alle obbligazioni assunte;
-che è manifesta la responsabilità degli stessi per non aver consegnato le buste paga di febbraio 2020, il CUD e la conseguente impossibilità della CIGS;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti in ordine alla mancata redazione del bilancio 2019;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti per non aver consentito di poter formulare richiesta di finanziamenti stante il mancato deposito del bilancio 2019;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti per non aver consentito il risparmio sulle accise dei carburanti non avendo depositato il bilancio 2019; Parte
-che nell'anno 2019 la ha versato allo somme per Controparte_1 euro 26.500,00, che invece sono state contabilizzate per soli euro 1.525,00 con conseguente indeducibilità della differenza dei sopra indicati versamenti;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti per non aver consentito senza Parte bilancio 2019 la domanda di rateizzazione per la con rischio sanzioni;
Parte ciò posto chiedeva il risarcimento di danni anche in via equitativa per euro
893.000,00.
pagina 3 di 10 Si costituivano tardivamente e Controparte_1 CP_1
osservando:
[...]
-che è affetto da gravi problemi di salute che gli hanno impedito lo CP_1 svolgimento dell'attività professionale e di poter prendere visione tempestivamente delle notifiche effettuate a mezzo pec;
-che è stato tratto in errore dall'ingiustificato moltiplicarsi di azioni CP_1
Parte giudiziarie promosse da nei suoi confronti;
Parte
-che è morosa nel pagamento di pregresse parcelle professionali per un importo di euro 24.813,70;
-che parte attrice "tace colpevolmente e con assoluta mala fede elementi fondamentali della vicenda, in particolare la medesima non dà conto dello svolgimento di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per consegna documentale tra le medesime parti, nel quale sono state trattate le medesime argomentazioni svolte nel presente giudizio, conclusosi con la sentenza 608/2023 pubblicata il 10/07/2023 (Doc. n. 1) che ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 392/2020 con condanna alle spese e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 di "; Pt_1
-che alcun addebito comunque può esser mosso ai convenuti che hanno correttamente adempiuto alla proprie obbligazioni.
Il Giudice con ordinanza del 04/03/2024 rigettava la istanza di restituzione nel termine non ravvisando alcun impedimento alla conoscibilità dell'atto introduttivo da parte dei convenuti, e ammetteva il solo capitolo 5 richiesto da parte attrice.
In data 14/05/2024 veniva escusso il teste la quale così dichiarava Tes_1
Parte sul capitolo 5 "E' vero, lo so perchè ero io l'incaricata da a mandare gli orari allo studio e visto che questo studio nonostante i solleciti non CP_1 adempiva, ci siamo rivolti alla anche perchè vi era urgenza Parte_3 nell'avere le buste paga".
Le parti così precisavano le rispettive conclusioni: parte attrice
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1
pagina 4 di 10 e residente in [...] e CP_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, nei
[...] confronti della in persona del legale rappresentante pro - tempore Parte_1 per i motivi suesposti, nella somma di Euro 356.924,71 ovvero maggiore o minore che risulterà in corso di causa e per l'effetto condannare e CP_1 residente in [...] e in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare nei confronti della in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1 per i motivi suesposti, la somma di Euro 356.924,71 ovvero maggiore o minore in corso di causa;
- Inoltre dichiarare e condannare per i motivi di cui in narrativa e CP_1 residente in [...] e in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento danni in favore della in persona del legale rappresentante pro - Parte_1 tempore, in via equitativa la somma che emergerà in corso di causa di €
893.000,00 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, ex artt. 2043 e/o 2059 c.c., oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.” - Inoltre dichiarare e condannare per i motivi di cui in narrativa CP_1
e residente in [...] e
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...] risarcimento danni in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro - tempore, in via equitativa per le sanzioni fiscali come meglio specificate in narrativa da determinarsi in via equitativa”
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, CPA ed IVA come per legge. Si chiede di rivalutare i mezzi istruttori non ammessi con le prove testimoniali e di riammetterli." parti convenute
"Nel Merito:
-Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni in proemio indicate;
-Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.3, la società atrice per le
pagina 5 di 10 motivazioni in proemio espresse
-In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri fiscali come per legge."
LE MOTIVAZIONI
LA COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONVENUTO E I SUOI EFFETTI
A mente dell'art. 171 comma 2 cpc nel caso di costituzione tardiva del convenuto
(e nel caso di specie dopo il decreto di cui all'art. 171bis comma 2 cpc) restano ferme le decadenze di cui all'art. 167 cpc e dunque sono inammissbili domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Ovviamente nel caso di specie essendo la costituzione avvenuta in data
30/01/2024, non può neppure ritenersi ammissibile alcuna produzione documentale essendo oltre i termini di cui all'art. 171 ter n. 2) cpc.
L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Ciò posto però non può non applicarsi il principio di non contestazione come disciplinato dall'art. 115 cpc comma 1 per cui "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"
I convenuti hanno infatti affermato che l'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla cui esecuzione provvisoria si fondano le domande attoree, si è concluso con sentenza che ha visto soccombente l'attuale attore condannandolo anche Pt_1 alle spese ex art. 96 cpc.
Sul punto alcuna contestazione specifica è stata mossa da parte attrice, limitandosi invero solo a contestare la tardività di domande, eccezioni e prove orali e documentali.
Ed ancora il convenuto ha dedotto che nella sentenza 608/2023 in merito alla riconsegna documentale è così affermato: "in ogni caso basti osservare che, sia ex art. 1882 co. 2 che ex art. 1774 c.c., l'obbligazione di consegnare una cosa mobile determinata (e tali possono ritenersi i documenti relativi all'incarico professionale e, quindi , la documentazione contabile e fiscale) va eseguita nel luogo ove la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta e, con specifico,
pagina 6 di 10 riferimento al deposito (da considerarsi strumentale all'esecuzione del mandato professionale), nel luogo ove la stessa doveva essere custodita.
Nella specie, dunque, il contratto di prestazione d'opera professionale era stipulato in Adria il 01/01/2014, come da doc. 2 prodotto dall'opponente; parimenti presso lo la documentazione doveva essere custodita, in CP_1 quanto luogo in cui la prestazione doveva essere eseguita".
Dunque la documentazione depositata (il mandato professionale è stato prodotto da parte attrice - doc. 1 parte attrice) da parte attrice e la non contestazione delle motivazioni della sentenza che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo provano che la consegna della documentazione doveva avere luogo presso i luoghi in cui era custodita e dunque presso lo CP_1
Nè è stata specificamente contestata la affermazione, indicata in comparsa di risposto per cui, nella sentenza che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo promosso da parte attrice il Tribunale di Rovigo nell'accogliere l'opposizione ha così deciso: "non può dunque ritenersi che vi sia stato inadempimento all'obbligazione strumentale di riconsegna da parte dell'opponente, essendo venuta a mancare da parte dell'opposta la necessaria collaborazione affinchè la consegna potesse perfezionarsi, essendo del resto più che legittima la pretesa dello che, al fine di evitare successive contestazioni, la restituzione CP_1 avvenisse in ufficio e in contraddittorio, previa verifica di quanto veniva consegnato".
Ed ancora nella comparsa di risposta, in relazione al lamentato ritardo di consegna delle buste paga di febbraio, si legge che "con e-mail in data
17/03/2020 ... omissis ... lo Studio ricordava che per la stampa del Libro CP_1
Unico del Lavoro c'era tempo sino a fine mese ed i versamenti relativi ai contributi di febbraio, scadenti il 16/03/2020 erano stati prorogati causa Covid 19 senza alcun danno e sanzione per le aziende".
Ed ancora non è contestato che nel ricorso per decreto ingiuntivo (datato
30/03/2020) parte attrice faceva presente di non aver potuto accedere alla CIGS
a causa della mancata consegna delle buste paga, per le quali però avrebbe dato mandato ad altro professionista (Confartigianato come poi lo stesso teste di parte pagina 7 di 10 attrice anche in questo procedimento ha confermato), quando in realtà le domande per la cassa integrazione in deroga non potevano essere ancora presentate vista la determinazione del direttore dell Parte_4
per cui potevano essere presentate solo a partire dal 06
[...] aprile 2020 ed entro il 31 agosto 2020. Parte Parimenti non è contestato che per il mese di febbraio 2020 la non avrebbe potuto usufruire della CIGS avendo lavorato il mese completo. Parte Nè risulta specificamente contestata la circostanza per cui "la società era in possesso di tutta la documentazione fiscale e amministrativa, consegnata nel mese di Dicembre 2019, per proseguire l'attività, ... omissis ..., infatti buona parte della documentazione era stata consegnata in quell'occasione, direttamente al legale rappresentante delle società alla presenza dei dipendenti dello studio
Nel mese di Dicembre 2019 il Sig. si recò all'Agenzia delle CP_1 CP_4
Entrate Riscossione per chiedere la dilazione del debito della società pari ad €
250.000,00=, tale dilazione gli venne concessa in quanto la documentazione elaborata e spedita all'Agenzia delle Entrate Riscossioni dalla studio era CP_1 corretta e regolare ...".
Parte convenuta a pag. 12 della propria comparsa di costituzione afferma che in data 09.12.2019 con nota di consegna sottoscritta veniva riconsegnata la seguente documentazione: "LIBRO GIORNALE 2015 CON ALLEGATI, LIBRO
GIORNALE 2016 CON ALLEGATI, LIBRO GIORNALE 2017 CON ALLEGATI, LIBRO
GIORNALE 2018 CON ALLEGATI, LIBRO GIORNALE 2019 CON ALLEGATI,
DOCUMENTI PRIMA NOTA.- E7C BANCARI DOCUMENTAZIONE PER EQUITALIA-
AGENZIA ENTRATE FERRARA".
Nè risulta contestata specificamente la circostanza per cui "la società deteneva le credenziali di accesso alla casella Pec".
Nè risulta contestato specificamente la circostanza per cui "solamente in data
09.07.2020 ... omissis ... la società forniva la documentazione per poter Parte_5 procedere alla redazione del bilancio definitivo dell'anno 2019 e mancava ancora una volta di fornire gli ulteriori chiarimenti, più volte richiesti, come risulta da mail del 10.07.2020 ..."
pagina 8 di 10 Le domande dunque di parte attrice sono infondate in fatto e in diritto in quanto non risulta alcun inadempimento contrattuale da parte dei convenuti nell'esecuzione del mandato ricevuto e in fase di risoluzione.
SULLA RICHIESTA DI RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Parte convenuta ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'art. 96 il pagamento di una somma equitativamente determinata, in quanto la condotta di parte attrice integrerebbe un abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di delazione del contenzioso pretestuoso e in quanto darebbe luogo ad un danno a carico di controparte colpita da un ingiusto procedimento.
Si evidenzia come diversamente dal comma 1, il comma 3 concede la facoltà al
Giudice di condannare la parte soccombente a favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Ora se i convenuti si fossero costituiti tempestivamente, molto probabilmente non vi sarebbe stata necessità di alcuna istruttoria e il giudizio si sarebbe definito in un tempo minore.
Non si ritiene pertanto, oltre alle spese legali, di condannare parte soccombente ad alcuna ulteriore somma.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e andranno poste a carico di parte attrice e in favore dei convenuti con i parametri medi nella fascia di valore indeterminabile (come indicato in atto di citazione) complessità bassa e nella specie:
euro 1.701,00 Parte_6
FASE INTRODUTTIVA euro 1.204,00
FASE ISTRUTTORIA euro 1.806,00
FASE DECISORIA 2.905,00 per complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta e rimborso spese vive.
PQM
il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando pagina 9 di 10 nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
A> RIGETTA tutte le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte;
B> CONDANNA a versare le spese di lite in favore in via solidale a Parte_1
e per Controparte_1 Controparte_5 complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta e rimborso spese vive.
Sentenza esecutiva ex lege.
Rovigo, 07/01/2025
IL GOP Antonio Bortoluzzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2023 promossa da:
- cf e pi con l'avv. Riccardo Maccaferri Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
- cf e pi e Controparte_1 P.IVA_2
RAG. cf CP_1 C.F._1 entrambi con l'avv. Stefania Tescaroli
CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
assumendo: CP_1
-di aver conferito incarico a e allo di gestire CP_2 CP_1 CP_1 la contabilità e la regolare tenuta della documentazione anche attinente i dipendenti della stessa dal 01/01/2014;
-di non aver ricevuto le buste paga del mese di febbraio 2020;
-di aver sollecitato detto invio e stante il mancato riscontro di aver inviato lettera di recesso in data 11/03/2020 ricevuta in data 18/03/2020, anticipandola via mail e chiedendo la restituzione della propria documentazione;
-di non aver ricevuto la consegna della documentazione richiesta dallo
[...]
; CP_1
pagina 1 di 10 -di non aver lo provveduto alle scadenze ineluttabili;
Controparte_1
-di aver depositato ricorso per ingiunzione per la consegna della documentazione iscritto a ruolo avanti il Tribunale di Rovigo RG 713/2020;
-di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 392/2020;
-di aver dovuto promuovere l'esecuzione avanti al Tribunale di Rovigo con procedimento iscritto al n. 514/2020 conclusosi con l'intervento dell'UNEP di
Rovigo in data 24/02/2021;
-di aver promosso negoziazione assistita in data 07/09/2020 con richiesta di danni indicati nella somma di euro 1.140.723,00 con riserva di quantificazione non avendo l'accesso alla documentazione contabile, avvenuto solo in data
24/02/2021;
-di non aver potuto, a causa del comportamento dei convenuti, usufruire della
CIGS in deroga nei mesi di marzo 2020 per euro 19.630,00 e aprile 2020 per euro 21.093,00 in periodo emergenziale COVID 19, corrispondento le somme citate ai dipendenti pur avendo l'attività bloccato;
-di aver dovuto dare incarico ad una società terza per l'emissione di CUD ai dipendenti e l'invio delle buste paga, con riserva di rivedere i conteggi non avendo certezza corretta sui dati;
-di non aver potuto immatricolare nuovi automezzi per l'ulteriore danno di euro
100.000,00;
-di non aver potuto presentare il bilancio 2019 della società tempestivamente;
-di aver depositato il bilancio 2019 "in bianco" per la consegna ritardata dei documenti imputabile ai convenuti;
-di non esser stata in grado di completare con certezza il bilancio 2019, posto che ha dovuto inserire manualmente le fatture che i convenuti avrebbero dovuto effettuare, non potendo conseguentemente depositare anche il bilancio 2020, non essendo completo il precedente bilancio;
-di non aver potuto ottenere un finanziamento di euro 250.000,00 da
[...]
non avendo i bilanci depositati;
Parte_2
-di aver ricevuto un avviso bonario in relazione al modello redditi 2019 ove veniva indicata una imposta a debito IRES per euro 8.818,00 e una ripresa di crediti di pagina 2 di 10 imposta utilizzati in compensazione per euro 15.837,00, oltre alle relative sanzioni e interessi;
-di non aver potuto compensare, stante il ritardo nella consegna della documentazione, la somma di euro 7.609,41 di accise sui carburanti;
-di non aver potuto usufruire del DL "Liquidità" convertito in Legge 5 giugno 2020
n. 40, il quale ha potenziato il Fondo di Garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19, se non per euro 25.000,00 dalla
[...]
; CP_3
-di non aver potuto usufruire, stante il mancato deposito tempestivo del bilancio
2019, di un finanziamento grazie al DL "Liquidità" per un importo presunto di euro
275.000,00;
-che non venivano prodotti in data 24/02/2021 i bilanci e le ricevute di consegna Parte risultando documenti incompleti e veniva riconsegnata la firma digitale della nel medesimo verbale;
-che i convenuti risultano inadempienti alle obbligazioni assunte;
-che è manifesta la responsabilità degli stessi per non aver consegnato le buste paga di febbraio 2020, il CUD e la conseguente impossibilità della CIGS;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti in ordine alla mancata redazione del bilancio 2019;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti per non aver consentito di poter formulare richiesta di finanziamenti stante il mancato deposito del bilancio 2019;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti per non aver consentito il risparmio sulle accise dei carburanti non avendo depositato il bilancio 2019; Parte
-che nell'anno 2019 la ha versato allo somme per Controparte_1 euro 26.500,00, che invece sono state contabilizzate per soli euro 1.525,00 con conseguente indeducibilità della differenza dei sopra indicati versamenti;
-che è manifesta la responsabilità dei convenuti per non aver consentito senza Parte bilancio 2019 la domanda di rateizzazione per la con rischio sanzioni;
Parte ciò posto chiedeva il risarcimento di danni anche in via equitativa per euro
893.000,00.
pagina 3 di 10 Si costituivano tardivamente e Controparte_1 CP_1
osservando:
[...]
-che è affetto da gravi problemi di salute che gli hanno impedito lo CP_1 svolgimento dell'attività professionale e di poter prendere visione tempestivamente delle notifiche effettuate a mezzo pec;
-che è stato tratto in errore dall'ingiustificato moltiplicarsi di azioni CP_1
Parte giudiziarie promosse da nei suoi confronti;
Parte
-che è morosa nel pagamento di pregresse parcelle professionali per un importo di euro 24.813,70;
-che parte attrice "tace colpevolmente e con assoluta mala fede elementi fondamentali della vicenda, in particolare la medesima non dà conto dello svolgimento di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per consegna documentale tra le medesime parti, nel quale sono state trattate le medesime argomentazioni svolte nel presente giudizio, conclusosi con la sentenza 608/2023 pubblicata il 10/07/2023 (Doc. n. 1) che ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo n. 392/2020 con condanna alle spese e condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c. 3 di "; Pt_1
-che alcun addebito comunque può esser mosso ai convenuti che hanno correttamente adempiuto alla proprie obbligazioni.
Il Giudice con ordinanza del 04/03/2024 rigettava la istanza di restituzione nel termine non ravvisando alcun impedimento alla conoscibilità dell'atto introduttivo da parte dei convenuti, e ammetteva il solo capitolo 5 richiesto da parte attrice.
In data 14/05/2024 veniva escusso il teste la quale così dichiarava Tes_1
Parte sul capitolo 5 "E' vero, lo so perchè ero io l'incaricata da a mandare gli orari allo studio e visto che questo studio nonostante i solleciti non CP_1 adempiva, ci siamo rivolti alla anche perchè vi era urgenza Parte_3 nell'avere le buste paga".
Le parti così precisavano le rispettive conclusioni: parte attrice
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, per i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1
pagina 4 di 10 e residente in [...] e CP_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, nei
[...] confronti della in persona del legale rappresentante pro - tempore Parte_1 per i motivi suesposti, nella somma di Euro 356.924,71 ovvero maggiore o minore che risulterà in corso di causa e per l'effetto condannare e CP_1 residente in [...] e in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare nei confronti della in persona del legale rappresentante pro – tempore Parte_1 per i motivi suesposti, la somma di Euro 356.924,71 ovvero maggiore o minore in corso di causa;
- Inoltre dichiarare e condannare per i motivi di cui in narrativa e CP_1 residente in [...] e in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento danni in favore della in persona del legale rappresentante pro - Parte_1 tempore, in via equitativa la somma che emergerà in corso di causa di €
893.000,00 ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, ex artt. 2043 e/o 2059 c.c., oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.” - Inoltre dichiarare e condannare per i motivi di cui in narrativa CP_1
e residente in [...] e
[...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al
[...] risarcimento danni in favore della in persona del legale Parte_1 rappresentante pro - tempore, in via equitativa per le sanzioni fiscali come meglio specificate in narrativa da determinarsi in via equitativa”
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, CPA ed IVA come per legge. Si chiede di rivalutare i mezzi istruttori non ammessi con le prove testimoniali e di riammetterli." parti convenute
"Nel Merito:
-Rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni in proemio indicate;
-Condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.3, la società atrice per le
pagina 5 di 10 motivazioni in proemio espresse
-In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri fiscali come per legge."
LE MOTIVAZIONI
LA COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONVENUTO E I SUOI EFFETTI
A mente dell'art. 171 comma 2 cpc nel caso di costituzione tardiva del convenuto
(e nel caso di specie dopo il decreto di cui all'art. 171bis comma 2 cpc) restano ferme le decadenze di cui all'art. 167 cpc e dunque sono inammissbili domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Ovviamente nel caso di specie essendo la costituzione avvenuta in data
30/01/2024, non può neppure ritenersi ammissibile alcuna produzione documentale essendo oltre i termini di cui all'art. 171 ter n. 2) cpc.
L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE
Ciò posto però non può non applicarsi il principio di non contestazione come disciplinato dall'art. 115 cpc comma 1 per cui "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita"
I convenuti hanno infatti affermato che l'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla cui esecuzione provvisoria si fondano le domande attoree, si è concluso con sentenza che ha visto soccombente l'attuale attore condannandolo anche Pt_1 alle spese ex art. 96 cpc.
Sul punto alcuna contestazione specifica è stata mossa da parte attrice, limitandosi invero solo a contestare la tardività di domande, eccezioni e prove orali e documentali.
Ed ancora il convenuto ha dedotto che nella sentenza 608/2023 in merito alla riconsegna documentale è così affermato: "in ogni caso basti osservare che, sia ex art. 1882 co. 2 che ex art. 1774 c.c., l'obbligazione di consegnare una cosa mobile determinata (e tali possono ritenersi i documenti relativi all'incarico professionale e, quindi , la documentazione contabile e fiscale) va eseguita nel luogo ove la cosa si trovava quando l'obbligazione è sorta e, con specifico,
pagina 6 di 10 riferimento al deposito (da considerarsi strumentale all'esecuzione del mandato professionale), nel luogo ove la stessa doveva essere custodita.
Nella specie, dunque, il contratto di prestazione d'opera professionale era stipulato in Adria il 01/01/2014, come da doc. 2 prodotto dall'opponente; parimenti presso lo la documentazione doveva essere custodita, in CP_1 quanto luogo in cui la prestazione doveva essere eseguita".
Dunque la documentazione depositata (il mandato professionale è stato prodotto da parte attrice - doc. 1 parte attrice) da parte attrice e la non contestazione delle motivazioni della sentenza che ha definito l'opposizione a decreto ingiuntivo provano che la consegna della documentazione doveva avere luogo presso i luoghi in cui era custodita e dunque presso lo CP_1
Nè è stata specificamente contestata la affermazione, indicata in comparsa di risposto per cui, nella sentenza che ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo promosso da parte attrice il Tribunale di Rovigo nell'accogliere l'opposizione ha così deciso: "non può dunque ritenersi che vi sia stato inadempimento all'obbligazione strumentale di riconsegna da parte dell'opponente, essendo venuta a mancare da parte dell'opposta la necessaria collaborazione affinchè la consegna potesse perfezionarsi, essendo del resto più che legittima la pretesa dello che, al fine di evitare successive contestazioni, la restituzione CP_1 avvenisse in ufficio e in contraddittorio, previa verifica di quanto veniva consegnato".
Ed ancora nella comparsa di risposta, in relazione al lamentato ritardo di consegna delle buste paga di febbraio, si legge che "con e-mail in data
17/03/2020 ... omissis ... lo Studio ricordava che per la stampa del Libro CP_1
Unico del Lavoro c'era tempo sino a fine mese ed i versamenti relativi ai contributi di febbraio, scadenti il 16/03/2020 erano stati prorogati causa Covid 19 senza alcun danno e sanzione per le aziende".
Ed ancora non è contestato che nel ricorso per decreto ingiuntivo (datato
30/03/2020) parte attrice faceva presente di non aver potuto accedere alla CIGS
a causa della mancata consegna delle buste paga, per le quali però avrebbe dato mandato ad altro professionista (Confartigianato come poi lo stesso teste di parte pagina 7 di 10 attrice anche in questo procedimento ha confermato), quando in realtà le domande per la cassa integrazione in deroga non potevano essere ancora presentate vista la determinazione del direttore dell Parte_4
per cui potevano essere presentate solo a partire dal 06
[...] aprile 2020 ed entro il 31 agosto 2020. Parte Parimenti non è contestato che per il mese di febbraio 2020 la non avrebbe potuto usufruire della CIGS avendo lavorato il mese completo. Parte Nè risulta specificamente contestata la circostanza per cui "la società era in possesso di tutta la documentazione fiscale e amministrativa, consegnata nel mese di Dicembre 2019, per proseguire l'attività, ... omissis ..., infatti buona parte della documentazione era stata consegnata in quell'occasione, direttamente al legale rappresentante delle società alla presenza dei dipendenti dello studio
Nel mese di Dicembre 2019 il Sig. si recò all'Agenzia delle CP_1 CP_4
Entrate Riscossione per chiedere la dilazione del debito della società pari ad €
250.000,00=, tale dilazione gli venne concessa in quanto la documentazione elaborata e spedita all'Agenzia delle Entrate Riscossioni dalla studio era CP_1 corretta e regolare ...".
Parte convenuta a pag. 12 della propria comparsa di costituzione afferma che in data 09.12.2019 con nota di consegna sottoscritta veniva riconsegnata la seguente documentazione: "LIBRO GIORNALE 2015 CON ALLEGATI, LIBRO
GIORNALE 2016 CON ALLEGATI, LIBRO GIORNALE 2017 CON ALLEGATI, LIBRO
GIORNALE 2018 CON ALLEGATI, LIBRO GIORNALE 2019 CON ALLEGATI,
DOCUMENTI PRIMA NOTA.- E7C BANCARI DOCUMENTAZIONE PER EQUITALIA-
AGENZIA ENTRATE FERRARA".
Nè risulta contestata specificamente la circostanza per cui "la società deteneva le credenziali di accesso alla casella Pec".
Nè risulta contestato specificamente la circostanza per cui "solamente in data
09.07.2020 ... omissis ... la società forniva la documentazione per poter Parte_5 procedere alla redazione del bilancio definitivo dell'anno 2019 e mancava ancora una volta di fornire gli ulteriori chiarimenti, più volte richiesti, come risulta da mail del 10.07.2020 ..."
pagina 8 di 10 Le domande dunque di parte attrice sono infondate in fatto e in diritto in quanto non risulta alcun inadempimento contrattuale da parte dei convenuti nell'esecuzione del mandato ricevuto e in fase di risoluzione.
SULLA RICHIESTA DI RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Parte convenuta ha chiesto ai sensi del comma 3 dell'art. 96 il pagamento di una somma equitativamente determinata, in quanto la condotta di parte attrice integrerebbe un abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di delazione del contenzioso pretestuoso e in quanto darebbe luogo ad un danno a carico di controparte colpita da un ingiusto procedimento.
Si evidenzia come diversamente dal comma 1, il comma 3 concede la facoltà al
Giudice di condannare la parte soccombente a favore della controparte di una somma equitativamente determinata.
Ora se i convenuti si fossero costituiti tempestivamente, molto probabilmente non vi sarebbe stata necessità di alcuna istruttoria e il giudizio si sarebbe definito in un tempo minore.
Non si ritiene pertanto, oltre alle spese legali, di condannare parte soccombente ad alcuna ulteriore somma.
SPESE LEGALI
Le spese legali seguono la soccombenza e andranno poste a carico di parte attrice e in favore dei convenuti con i parametri medi nella fascia di valore indeterminabile (come indicato in atto di citazione) complessità bassa e nella specie:
euro 1.701,00 Parte_6
FASE INTRODUTTIVA euro 1.204,00
FASE ISTRUTTORIA euro 1.806,00
FASE DECISORIA 2.905,00 per complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta e rimborso spese vive.
PQM
il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando pagina 9 di 10 nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
A> RIGETTA tutte le domande attoree perchè infondate in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte;
B> CONDANNA a versare le spese di lite in favore in via solidale a Parte_1
e per Controparte_1 Controparte_5 complessivi euro 7.616,00 oltre spese generali 15%, CPA e IVA se dovuta e rimborso spese vive.
Sentenza esecutiva ex lege.
Rovigo, 07/01/2025
IL GOP Antonio Bortoluzzi
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