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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/04/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3381/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
, e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
avv.ti Maurizio e Nicola Feraudo;
opponenti
E rappresentata da in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini;
opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 7 novembre 2024.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Cosenza avverso l'atto di precetto
[...]
notificato, in data 3.9.2021, da quale rappresentante di per intimare il Controparte_2 CP_1
pagamento della somma di euro 65.029,41 oltre accessori, in forza di contratto di mutuo stipulato per atto notarile in data 20.4.2009, munito di formula esecutiva il 6.5.2009.
A fondamento della opposizione eccepivano: il difetto di capacità processuale tanto della società CP_1
quanto della società che la rappresenta non essendo identificato nell'atto di
[...] Controparte_2 precetto l'organo munito del potere di rappresentanza, con conseguente nullità del precetto opposto per violazione degli artt. 75 comma 3 c.p.c. e 163 comma 3, n. 2 c.p.c.; la mancanza di titolarità del credito pagina 1 di 7 in capo a , non avendo l'opposta fornito la prova dell'avvenuto compimento delle formalità CP_1
prescritte dagli artt. 2504 e 2504 bis c.c. in relazione alla asserita fusione per incorporazione di Banco di Napoli s.p.a. con e non avendo neppure dato dimostrazione Controparte_3 dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la conseguenziale successione nella titolarità del rapporto attraverso la procedura prevista dall'art. 58 comma 2 T.U.B., mancando l'iscrizione della cessione dei crediti nel registro delle imprese;
la mancata comunicazione ai mutuatari della decadenza dal beneficio del termine e comunque l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1186 c.c..
Tanto premesso, gli opponenti concludevano come segue: “voglia l'on.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione ed in ragione delle argomentazioni innanzi svolte: 1) in via preliminare: a) dichiarare il difetto della capacità processuale tanto in capo alla società convenuta quanto in capo alla sua rappresentante per non essere indicato nell'atto opposto Controparte_2
l'organo che, per ciascuna, ne ha la rappresentanza;
b) conseguentemente, dichiarare l'assoluta impossibilità di individuare la persona fisica che, ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.c., agisce per conto di esse;
c) per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per violazione dell'art. 75 comma 3 c.p.c., nonché per difetto del requisito del contenuto di cui all'art. 163 comma 3, n. 2 c.p.c.;
2) nel merito: a) sul presupposto che la società intimante non ha dato prova di essere la titolare del credito precettato, accertare e dichiarare che la stessa non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte opponente, ovvero, in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in suo capo;
b) accertare e dichiarare l'omessa notificazione da parte della società opposta della decadenza del beneficio del termine, ovvero, in subordine, l'insussistenza dei relativi presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c.; 3) condannare parte opposta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
Si costituiva la società opposta, che contestava la fondatezza dell'opposizione con riferimento a tutti i motivi articolati e produceva documentazione a sostegno delle proprie difese. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 7 novembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve premettersi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si pagina 2 di 7 siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Ebbene, non è contestata da parte degli opponenti la stipula di un contratto di mutuo con Banco di
Napoli s.p.a. in data 20 aprile 2009 e munito di formula esecutiva in data 6 maggio 2009, per la concessione dell'originario importo di euro 103.500,00 erogato contestualmente alla stipula e quietanzato dai mutuatari nello stesso atto di mutuo. E'dunque pacifica l'esistenza del rapporto obbligatorio fra le parti e dunque del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto.
Tanto premesso, si osserva - sul primo motivo di opposizione - che l'atto di precetto è stato notificato ai mutuatari da quale rappresentante di , tanto in forza di procura speciale Controparte_2 CP_1
del 14.12.2020 conferita per il compimento, in nome e per conto di , di ogni attività di CP_1
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale (cfr all. A alla comparsa di costituzione e risposta).
Il soggetto che resiste in giudizio è dunque il cui legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
(individuato nell'atto di precetto) è difesa dall'avv. Stefano Menghini del foro di CP_4
Milano come da procura generale alle liti (cfr all. B alla comparsa di costituzione e risposta, procura generale alle liti conferita a società tra avvocati a r.l. e, in particolare e fra gli altri, all'avv. CP_5
Menghini).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla mancanza di titolarità del credito/difetto di legittimazione attiva in capo a , cessionaria del credito dall'Istituto Bancario con il quale gli CP_1
odierni opponenti avevano stipulato il contratto di mutuo.
Riguardo al primo profilo contestato, si osserva che l'opposta ha riscontrato la fusione per incorporazione del Banco di Napoli s.p.a., istituto bancario mutuante, con Controparte_3
per atto pubblico notarile del 10 ottobre 2018, come dimostra la visura di Banco di Napoli s.p.a. depositata in allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta. Dalla stessa visura risulta la pubblicazione della suddetta operazione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese in ossequio alle disposizioni dell'art. 2504 c.c., con conseguente efficacia della fusione nei confronti dei terzi dal momento in cui sono state completate le iscrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis c.c..
Con riferimento all'ulteriore profilo contestato, inerente l'operazione di cessione di crediti in blocco da a , si osserva in primo luogo che vanno affrontate distintamente Controparte_3 CP_1
la questione della prova della cessione e della inclusione in essa del credito controverso e quella della opponibilità della cessione al creditore ceduto.
pagina 3 di 7 Ebbene, si rileva sul primo tema che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (cfr ex multis Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17944 del 22.6.2023); inoltre, in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nella operazione conclusa dalle banche, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr Cass.
Sez. 3, sentenza n. 4277 del 2023: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lvo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorchè gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione della idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità”; cfr anche Sez. 3, ordinanza n. 17944 del 2023: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lvo n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Ciò posto, nel caso in esame la creditrice opposta ha dato prova della propria legittimazione - segnatamente dell'avvenuta cessione di crediti in blocco e della inclusione nei crediti ceduti del credito controverso - mediante la produzione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020 dell'avviso della cessione perfezionatasi in data 10.12.2020 (cfr all. C della comparsa) nonché della dichiarazione in data 20.12.2021 della cedente in ordine alla avvenuta cessione Controparte_3
in favore di (cfr all. 7 della comparsa), dovendosi anche considerare che l'opposta dispone CP_1
del titolo esecutivo depositato in atti, ulteriore elemento indiziario che concorre alla prova della titolarità del credito in capo alla stessa;
inoltre, nella pubblicazione in G.U. sono individuati i crediti pagina 4 di 7 ceduti in blocco, per categorie, in base ad una serie di caratteristiche comuni per le quali è possibile individuare il credito controverso (tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo dall'1 gennaio 1950 al 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”), dovendosi evidenziare peraltro che l'elenco dei crediti ceduti è stato depositato in una lista sul sito internet di in cui per ciascun credito ceduto è indicato il Controparte_3
codice identificativo del rapporto originario, deposito di cui si è dato atto nell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale.
Quanto alla effettuazione degli adempimenti pubblicitari previsti dal secondo comma dell'art. 58
T.U.B. ai fini della efficacia della cessione in blocco nei confronti dei debitori ceduti ex art. 1264 c.c., si precisa che tali adempimenti sono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa, con il corollario che dal momento in cui la cessione si perfeziona il credito è nella titolarità del cessionario che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta.
Tanto premesso, per giurisprudenza costante della Corte di legittimità, ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto è sufficiente la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale non essendo peraltro subordinata la notificazione della cessione a particolari requisiti di forma (cfr Cass.
Sez. 6, ordinanza n. 20495 del 2020, così massimata: “l'art. 58 comma 2 del d.lvo n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco dei rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in
Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”).
Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato.
Invero, diversamente da quanto eccepito dagli opponenti l'opposta poteva esigere immediatamente la restituzione della somma mutuata anche in assenza di una preventiva comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, essendo a tal fine idonea manifestazione di volontà la notifica dell'atto di precetto (cfr Cass. Sez. 1, ordinanza n. 25376 del 2024: “In tema di decadenza dal beneficio del temine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente, e pur non richiedendo una pronuncia giudiziale né una
pagina 5 di 7 espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene”, nella specie ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).
Si dà atto, comunque, che l'opposta ha prodotto prova della comunicazione di decadenza dal beneficio a e con raccomandata ricevuta il 10.12.2020 (v. all. 3 alla Parte_1 Parte_2
comparsa).
Quanto alla eccepita insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c. per la decadenza dal beneficio del termine, si osserva che - in disparte dalla dicitura generica dell'atto di precetto sul mancato pagamento di diverse rate di mutuo - dallo stesso atto di precetto risulta che i mutuatari si sono resi inadempimenti all'obbligo di restituzione di una somma pari a circa la metà della sorte capitale erogata con il mutuo. Nel prospetto dei conteggi prodotto dall'opposta, viene precisato poi che le rate rimaste impagate sono complessivamente n. 52 per un importo complessivo di euro 56.428,50 a fronte di un importo mutuato di euro 103.500,00 (scadenza della prima rata impagata l'1.3.2015, scadenza dell'ultima rata impagata l'1.6.2019, precetto notificato il 3.9.2021).
Si ritiene, dunque, che, a fronte della generica contestazione degli opponenti sul punto, la banca abbia dimostrato il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., e segnatamente della sopravvenuta insolvenza del debitore da intendersi in senso civilistico come ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consente al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte.
Tanto più che la clausola delle condizioni generali di contratto allegate al mutuo, titolata “Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa” e specificatamente sottoscritta dai mutuatari, prevedeva la risoluzione del contratto in caso di mancato integrale pagamento di una sola rata protratta per oltre 180 giorni.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,001 ed € 260.000), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l'atto di precetto notificato in data 3.9.2021 da Controparte_2
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Gallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
, e , rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2 Parte_3
avv.ti Maurizio e Nicola Feraudo;
opponenti
E rappresentata da in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Menghini;
opposta avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 7 novembre 2024.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione innanzi al Tribunale di Cosenza avverso l'atto di precetto
[...]
notificato, in data 3.9.2021, da quale rappresentante di per intimare il Controparte_2 CP_1
pagamento della somma di euro 65.029,41 oltre accessori, in forza di contratto di mutuo stipulato per atto notarile in data 20.4.2009, munito di formula esecutiva il 6.5.2009.
A fondamento della opposizione eccepivano: il difetto di capacità processuale tanto della società CP_1
quanto della società che la rappresenta non essendo identificato nell'atto di
[...] Controparte_2 precetto l'organo munito del potere di rappresentanza, con conseguente nullità del precetto opposto per violazione degli artt. 75 comma 3 c.p.c. e 163 comma 3, n. 2 c.p.c.; la mancanza di titolarità del credito pagina 1 di 7 in capo a , non avendo l'opposta fornito la prova dell'avvenuto compimento delle formalità CP_1
prescritte dagli artt. 2504 e 2504 bis c.c. in relazione alla asserita fusione per incorporazione di Banco di Napoli s.p.a. con e non avendo neppure dato dimostrazione Controparte_3 dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente e la conseguenziale successione nella titolarità del rapporto attraverso la procedura prevista dall'art. 58 comma 2 T.U.B., mancando l'iscrizione della cessione dei crediti nel registro delle imprese;
la mancata comunicazione ai mutuatari della decadenza dal beneficio del termine e comunque l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1186 c.c..
Tanto premesso, gli opponenti concludevano come segue: “voglia l'on.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione ed in ragione delle argomentazioni innanzi svolte: 1) in via preliminare: a) dichiarare il difetto della capacità processuale tanto in capo alla società convenuta quanto in capo alla sua rappresentante per non essere indicato nell'atto opposto Controparte_2
l'organo che, per ciascuna, ne ha la rappresentanza;
b) conseguentemente, dichiarare l'assoluta impossibilità di individuare la persona fisica che, ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.c., agisce per conto di esse;
c) per l'effetto dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per violazione dell'art. 75 comma 3 c.p.c., nonché per difetto del requisito del contenuto di cui all'art. 163 comma 3, n. 2 c.p.c.;
2) nel merito: a) sul presupposto che la società intimante non ha dato prova di essere la titolare del credito precettato, accertare e dichiarare che la stessa non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte opponente, ovvero, in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in suo capo;
b) accertare e dichiarare l'omessa notificazione da parte della società opposta della decadenza del beneficio del termine, ovvero, in subordine, l'insussistenza dei relativi presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c.; 3) condannare parte opposta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
Si costituiva la società opposta, che contestava la fondatezza dell'opposizione con riferimento a tutti i motivi articolati e produceva documentazione a sostegno delle proprie difese. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa con i documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 7 novembre 2024 essa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
*****
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve premettersi che nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si pagina 2 di 7 siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.
Ebbene, non è contestata da parte degli opponenti la stipula di un contratto di mutuo con Banco di
Napoli s.p.a. in data 20 aprile 2009 e munito di formula esecutiva in data 6 maggio 2009, per la concessione dell'originario importo di euro 103.500,00 erogato contestualmente alla stipula e quietanzato dai mutuatari nello stesso atto di mutuo. E'dunque pacifica l'esistenza del rapporto obbligatorio fra le parti e dunque del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto.
Tanto premesso, si osserva - sul primo motivo di opposizione - che l'atto di precetto è stato notificato ai mutuatari da quale rappresentante di , tanto in forza di procura speciale Controparte_2 CP_1
del 14.12.2020 conferita per il compimento, in nome e per conto di , di ogni attività di CP_1
amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale (cfr all. A alla comparsa di costituzione e risposta).
Il soggetto che resiste in giudizio è dunque il cui legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
(individuato nell'atto di precetto) è difesa dall'avv. Stefano Menghini del foro di CP_4
Milano come da procura generale alle liti (cfr all. B alla comparsa di costituzione e risposta, procura generale alle liti conferita a società tra avvocati a r.l. e, in particolare e fra gli altri, all'avv. CP_5
Menghini).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione relativo alla mancanza di titolarità del credito/difetto di legittimazione attiva in capo a , cessionaria del credito dall'Istituto Bancario con il quale gli CP_1
odierni opponenti avevano stipulato il contratto di mutuo.
Riguardo al primo profilo contestato, si osserva che l'opposta ha riscontrato la fusione per incorporazione del Banco di Napoli s.p.a., istituto bancario mutuante, con Controparte_3
per atto pubblico notarile del 10 ottobre 2018, come dimostra la visura di Banco di Napoli s.p.a. depositata in allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta. Dalla stessa visura risulta la pubblicazione della suddetta operazione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese in ossequio alle disposizioni dell'art. 2504 c.c., con conseguente efficacia della fusione nei confronti dei terzi dal momento in cui sono state completate le iscrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504 bis c.c..
Con riferimento all'ulteriore profilo contestato, inerente l'operazione di cessione di crediti in blocco da a , si osserva in primo luogo che vanno affrontate distintamente Controparte_3 CP_1
la questione della prova della cessione e della inclusione in essa del credito controverso e quella della opponibilità della cessione al creditore ceduto.
pagina 3 di 7 Ebbene, si rileva sul primo tema che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, ed il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità (cfr ex multis Cass. Sez. 3, ordinanza n. 17944 del 22.6.2023); inoltre, in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nella operazione conclusa dalle banche, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione del credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nella operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr Cass.
Sez. 3, sentenza n. 4277 del 2023: “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lvo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorchè gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione della idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità”; cfr anche Sez. 3, ordinanza n. 17944 del 2023: “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lvo n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Ciò posto, nel caso in esame la creditrice opposta ha dato prova della propria legittimazione - segnatamente dell'avvenuta cessione di crediti in blocco e della inclusione nei crediti ceduti del credito controverso - mediante la produzione della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020 dell'avviso della cessione perfezionatasi in data 10.12.2020 (cfr all. C della comparsa) nonché della dichiarazione in data 20.12.2021 della cedente in ordine alla avvenuta cessione Controparte_3
in favore di (cfr all. 7 della comparsa), dovendosi anche considerare che l'opposta dispone CP_1
del titolo esecutivo depositato in atti, ulteriore elemento indiziario che concorre alla prova della titolarità del credito in capo alla stessa;
inoltre, nella pubblicazione in G.U. sono individuati i crediti pagina 4 di 7 ceduti in blocco, per categorie, in base ad una serie di caratteristiche comuni per le quali è possibile individuare il credito controverso (tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo dall'1 gennaio 1950 al 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”), dovendosi evidenziare peraltro che l'elenco dei crediti ceduti è stato depositato in una lista sul sito internet di in cui per ciascun credito ceduto è indicato il Controparte_3
codice identificativo del rapporto originario, deposito di cui si è dato atto nell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale.
Quanto alla effettuazione degli adempimenti pubblicitari previsti dal secondo comma dell'art. 58
T.U.B. ai fini della efficacia della cessione in blocco nei confronti dei debitori ceduti ex art. 1264 c.c., si precisa che tali adempimenti sono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa, con il corollario che dal momento in cui la cessione si perfeziona il credito è nella titolarità del cessionario che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta.
Tanto premesso, per giurisprudenza costante della Corte di legittimità, ai fini della opponibilità della cessione al debitore ceduto è sufficiente la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale non essendo peraltro subordinata la notificazione della cessione a particolari requisiti di forma (cfr Cass.
Sez. 6, ordinanza n. 20495 del 2020, così massimata: “l'art. 58 comma 2 del d.lvo n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco dei rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso in
Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio”).
Anche l'ultimo motivo di opposizione è infondato.
Invero, diversamente da quanto eccepito dagli opponenti l'opposta poteva esigere immediatamente la restituzione della somma mutuata anche in assenza di una preventiva comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, essendo a tal fine idonea manifestazione di volontà la notifica dell'atto di precetto (cfr Cass. Sez. 1, ordinanza n. 25376 del 2024: “In tema di decadenza dal beneficio del temine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente, e pur non richiedendo una pronuncia giudiziale né una
pagina 5 di 7 espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene”, nella specie ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).
Si dà atto, comunque, che l'opposta ha prodotto prova della comunicazione di decadenza dal beneficio a e con raccomandata ricevuta il 10.12.2020 (v. all. 3 alla Parte_1 Parte_2
comparsa).
Quanto alla eccepita insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c. per la decadenza dal beneficio del termine, si osserva che - in disparte dalla dicitura generica dell'atto di precetto sul mancato pagamento di diverse rate di mutuo - dallo stesso atto di precetto risulta che i mutuatari si sono resi inadempimenti all'obbligo di restituzione di una somma pari a circa la metà della sorte capitale erogata con il mutuo. Nel prospetto dei conteggi prodotto dall'opposta, viene precisato poi che le rate rimaste impagate sono complessivamente n. 52 per un importo complessivo di euro 56.428,50 a fronte di un importo mutuato di euro 103.500,00 (scadenza della prima rata impagata l'1.3.2015, scadenza dell'ultima rata impagata l'1.6.2019, precetto notificato il 3.9.2021).
Si ritiene, dunque, che, a fronte della generica contestazione degli opponenti sul punto, la banca abbia dimostrato il concreto verificarsi di uno dei presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., e segnatamente della sopravvenuta insolvenza del debitore da intendersi in senso civilistico come ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consente al debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte.
Tanto più che la clausola delle condizioni generali di contratto allegate al mutuo, titolata “Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa” e specificatamente sottoscritta dai mutuatari, prevedeva la risoluzione del contratto in caso di mancato integrale pagamento di una sola rata protratta per oltre 180 giorni.
Per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al
D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,001 ed € 260.000), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l'atto di precetto notificato in data 3.9.2021 da Controparte_2
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Gallo
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