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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1493/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1493/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce Parte_1 all'atto di appello dall'avv. Carmela Sforza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera n. 5523/2023;
- Appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Buonvino e Guerino De Controparte_1
Santis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Curatore speciale del minore (Avv. Olga Milone), nominata Persona_1 dal T.M. in data 23.8.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Decimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
pagina 1 di 25 - intervenuta -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 26.9.2024.
Oggetto: appello in materia di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 26.9.2024.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 1°.12.2023, Parte_1 impugnava la sentenza n. 2312/2023, emessa dal Tribunale di Foggia in data
28.9.2023 e non notificata, con la quale era stato così disposto: “ … accoglie le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla affida il figlio minore in via Parte_1 Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
il diritto di visita padre-figlio viene regolamentato come da motivazione;
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla Parte_1
; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento
[...] Controparte_1 del figlio minore mediante il versamento a , entro il Per_1 Parte_1 giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € 650,00 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia; dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, laddove effettivamente spettante, sia riconosciuto a ciascun genitore esercente la responsabilità sul minore nella misura del 50%; dichiara inammissibili o Per_1 rigetta le ulteriori domande formulate sia dal ricorrente che dalla resistente come da parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali del Comune di Cerignola, affinché proseguano nel calendarizzare visite padre-figlio nonché il percorso già in essere per il recupero del rapporto nonché monitorino e forniscano sostegno al minore e alle parti secondo quanto
pagina 2 di 25 indicato in motivazione, segnalando alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore;
ammonisce ambo i genitori in ordine alle rispettive responsabilità da esercitare nella reciproca collaborazione e nel perseguimento del preminente interesse del minore”.
All'uopo, esponeva:
- che la sentenza era viziata ed erronea nella parte in cui aveva accolto la richiesta di addebito formulata nei suoi confronti, in piena contraddizione con quanto emerso dall'istruttoria, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto provata la relazione extraconiugale con il Carabiniere sig. (relazione Persona_2 inesistente quanto meno sino alla data dell'8.4.2019);
- che doveva, viceversa, essere confermato l'addebito riconosciuto in sentenza nei confronti del marito e, con esso, il ripristino dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, considerato che era stata vittima di comportamenti violenti e persecutori del coniuge, come emerso anche dalle dichiarazioni del figlio nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale per Per_1
i minorenni.
Con un secondo motivo di appello, evidenziava che anche la statuizione del
Tribunale relativa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore era errata, posto che la Corte di Appello di RI, decidendo in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale dei minorenni (di decadenza del CP_1 della responsabilità genitoriale) aveva sì accolto il reclamo, ma confermato “ogni altra statuizione” (tra cui, evidentemente, la sospensione della responsabilità genitoriale e la previsione di incontri protetti tra padre e figlio presso il
Consultorio di Corato disposta sempre dal Tribunale per i minorenni e non oggetto di reclamo).
Detto ultimo provvedimento era pertanto divenuto intangibile - come evidenziato dallo stesso provvedimento reso dalla Corte di Appello - sicchè aveva errato il giudice di primo grado nel disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, dovendo invece pronunciare l'affido in via esclusiva del minore ad essa Per_1 appellante, tenuto conto, tra l'altro, della perdurante omissione del mantenimento pagina 3 di 25 disposto in favore del figlio e della manifesta carenza educativa evidenziata dal che – durante un attacco di immotivata gelosia in data 8.4.2019, aveva CP_1 segregato il minore nell'abitazione familiare, impedito ad essa istante di vedere il figlio minore nonostante fosse affetto da crisi epilettiche, cambiato la serratura di ingresso dell'abitazione e disatteso i vari provvedimenti del Tribunale dei minorenni emessi nell'interesse preminente del minore.
Pertanto, le condotte violente adoperate dal padre e il perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento giustificavano ampiamente l'affido esclusivo;
quanto all'assegnazione della casa coniugale, dopo l'ordinanza di reintegro nel possesso e la notifica di diversi atti di precetto, non era stato possibile eseguire il provvedimento giudiziale che le aveva assegnato la casa coniugale, in quanto il marito l'aveva minacciata di morte;
pertanto, il costo che mensilmente sosteneva
(dal 1°.10.2019) per la locazione di un altro immobile, atto a garantire la serenità del minore, doveva essere posto a carico del CP_1
Con riguardo all'assegno unico universale, era altresì errata la statuizione che aveva previsto la corresponsione dell'assegno unico al 50%, posto che era divenuto definitivo il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ed il era inadempiente rispetto al versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio.
Infine, evidenziava che le richieste di restituzione degli effetti personali e delle suppellettili di sua proprietà erano state erroneamente rigettate dal giudice, sul presupposto che non avesse messo in esecuzione il titolo esecutivo, laddove era stato il a spogliarsi delle quote societarie e di tutti i beni mobili ed immobili CP_1 per sottrarsi all'esecuzione, in modo da apparire totalmente impossidente, come emerso a seguito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto:
- che venisse addebitata la separazione esclusivamente al CP_1
- che venisse disposto l'affido esclusivo del figlio in suo favore e posto a Per_1 carico del marito un assegno di mantenimento per sé e il figlio minore nella misura di € 1.000,00 mensili per ciascuno o, in subordine, di € 650,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 4 di 25 - che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e, per l'effetto, data l'impossibilità oggettiva di rientrare nel possesso della stessa abitazione coniugale, che venisse previsto a carico del coniuge l'obbligo di versare la somma di € 500,00 mensili per il pagamento del canone relativo all'abitazione in cui si era trasferita, con decorrenza dalla data del 30.9.2019;
- che venisse disposta la restituzione degli effetti personali rimasti nella casa coniugale sita nella zona industriale sopra l'azienda Euromec;
- che venisse ammonito il genitore inadempiente e condannato al risarcimento del danno in suo favore o, d'ufficio, a favore del minore;
- che venisse individuata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e condannato il ricorrente ex art. 96
c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c.; all'uopo, evidenziava che i motivi di appello non avevano un contenuto specifico, giacchè si risolvevano in sterili lamentele sull'operato dei giudici foggiani senza individuare doglianze circostanziate, tali da scalfire la decisione.
Nel merito, evidenziava l'assoluta correttezza delle argomentazioni utilizzate dal
Tribunale di Foggia, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento in favore del figlio rispetto al quale evidenziava l'assoluta sproporzione ed eccessività Per_1 della somma disposta in favore della moglie per il mantenimento del figlio (€
650,00), che non poteva sostenere, dato il proprio stato di nullatenente e la contrazione della propria attività lavorativa di ingegnere presso l'azienda di famiglia Euromec.
Chiedeva pertanto che venisse accolto l'appello incidentale e ridotto l'assegno ad
€ 300,00 mensili;
inoltre, chiedeva che la sentenza di primo grado venisse riformata anche in punto di spese, posto che era stata erroneamente statuita la compensazione delle spese di lite, da porsi invece a carico della moglie, che aveva avuto un atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti con riguardo alla vita e pagina 5 di 25 agli interessi del minore, sicchè doveva essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva altresì, con memoria depositata in data 5.9.2024, il curatore speciale del minore Avv. Olga Milone, che evidenziava come il Tribunale dei minorenni, all'esito di un procedimento riaperto ad iniziativa del P.M. presso il Tribunale per i minorenni, avesse dichiarato la propria incompetenza funzionale, per essere competente la Corte di Appello di RI a seguito della impugnativa della sentenza n. 2312/23 di separazione dei coniugi emessa dal Tribunale di Foggia e rimesso alla Corte di Appello ogni valutazione sulla opportunità di riattivare il procedimento a tutela del minore al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità.
Rimarcava che, più volte ascoltato il minore, personalmente e dagli operatori dei servizi sociali, questi aveva – stante anche la sua età – espresso la volontà di decidere autonomamente la eventuale ripresa dei rapporti con il padre senza interventi esterni, manifestando la propria contrarietà ad ulteriori percorsi di supporto psicologico, compreso il servizio ADE, indicati dal T.M. con decreto del
19.10.2022.
Concludeva pertanto per la declaratoria di non luogo a provvedere, dovendosi rispettare la “fermissima volontà del minore”, ormai quasi diciassettenne, di non avere più rapporti con il padre, stante lo stress psicologico anche nel solo tentare di convincerlo ad acconsentire a colloqui telefonici.
Il Sostituto procuratore generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.9.2024 dove è stata riservata per la decisione.
Diritto.
1. - Va premesso, in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., che l'eccezione è infondata, non sussistendo le condizioni di legge per applicare il c.d. "filtro in appello", previsto dall'art. 348-bis c.p.c., non ricorrendo il requisito della “non ragionevole probabilità di essere accolto”, apparendo, anzi, l'impugnazione parzialmente fondata, per quanto si dirà.
pagina 6 di 25 2. - Il primo motivo di appello verte sull'erronea statuizione dell'addebito in capo alla sul punto, l'appellante ha dedotto il malgoverno delle risultanze Parte_1 istruttorie da parte del Tribunale, evidenziando che nessun valore probatorio poteva essere attribuito alla conversazione, a mezzo whatsapp (screenshot depositato dal tra la figlia dello (tale ) e il marito, CP_1 Per_2 Per_3 ovvero alla telefonata tra la moglie dello e il né alcun rilievo Per_2 CP_1 rivestivano le dichiarazioni del teste e le fotografie Testimone_1 prodotte.
Per contro, il Tribunale senza alcuna motivazione non aveva ritenuto credibile – e, anzi, contraddittoria - la deposizione del teste , come pure Testimone_2 la dichiarazione del teste Per_2
3.- A parere della Corte, il motivo è fondato.
3.1. - Si legge, nella sentenza impugnata, che la relazione extraconiugale instaurata dalla con lo (carabiniere in servizio a Foggia), Parte_1 Per_2 ha avuto inizio già dal mese di novembre 2018, come emerso:
a) dalla conversazione telefonica tra la figlia dello e il (da cui si Per_2 CP_1 evinceva il malessere della figlia dello per i comportamenti del padre); Per_2
b) da una serie di telefonate ricevute dalla moglie dello (ad ese. in data Per_2
08.04.2019, nella quale veniva informato che di lì a poco ci sarebbe stato un incontro tra i due amanti);
c) dalle dichiarazioni rese del testimone , sorella del Testimone_1 ricorrente, la quale aveva dichiarato di aver visto la e lo Parte_1 Per_2 parcheggiare una autovettura nel parcheggio del supermercato shoppy, salire su un'altra autovettura condotta da un uomo che non conosceva e poi di aver visto i due parcheggiare in un spiazzo adiacente al residence Dei Pini e salire mano nella mano al residence, scambiandosi effusioni e abbracci;
d) nei rilievi fotografici esibiti dal e scattati nelle immediatezze del Controparte_1 fatto, nei quali si vedevano e camminare sul balcone Parte_1 Per_2 dell'appartamento ubicato presso il Residence dei Pini;
e) nelle dichiarazioni dei testimoni e , zie Testimone_3 Testimone_4 del ricorrente, che entrambe avevano confermato la circostanza di aver visto pagina 7 di 25 dopo l'8.4.2019 la mano nella mano in compagnia di un altro uomo e Parte_1 quindi confermato l'esistenza di una relazione tra i due;
f) nelle annotazioni di P.G. dei Carabinieri del 27.06.2019 relativa all'analisi dei tabulati telefonici inerenti al procedimento penale n. 4145/2019 R.G.N.R. (a carico del , in cui erano emerse chiamate in entrata ed in uscita tra CP_1
e a partire dal 5.10.2018, con frequenza Parte_1 Persona_2 quotidiana nei mesi di ottobre e novembre, per poi diminuire e riprendere nei mesi di aprile-giugno 2019.
Il Tribunale, data per acclarata la relazione affettiva tra la appellante e lo quanto meno dall'8 aprile 2019, ha osservato che l'assunto della Per_2 resistente (secondo cui il rapporto matrimoniale era entrato in crisi già prima della relazione extraconiugale, a causa dei comportamenti di prevaricazione e violenza tenuti dal marito nei suoi confronti e nei confronti del figlio , “ Per_1
… aveva trovato conferma nel corso del giudizio, alla stregua della copiosa documentazione prodotta in atti”, in primis, nella denunce presentate dalla che, seppur successive alla data dell'8 aprile 2019, narravano Parte_1 comunque di episodi di violenza antecedenti a tale data (che avevano portato al rinvio a giudizio del per i reati di cui agli artt. 572 e 61 c.c. n. 11 CP_1 quinquies c.p.); ed invero, i fatti contestati al ed oggetto del procedimento CP_1 penale n. 4145/2019 R.G.N.R. (tutt'oggi pendente), risultavano commessi tra il
2018 – non meglio identificato come mese - ed il 03.07.2019, per cui la crisi coniugale era già sussistente in “un arco temporale che sostanzialmente intercorreva tra il secondo semestre del 2018 (indicato per alcuni episodi nei capi di imputazione a carico del e l'8 aprile 2019”. CP_1
3.2. - Ma, se così è (e il nella sua comparsa di costituzione e risposta non CP_1 ha contestato né in fatto né in diritto la ricostruzione effettuata dal Tribunale), la motivazione che il tradimento della e le condotte prevaricatrici e Parte_1 violente del avevano avuto una pari incidenza nel determinarsi della crisi CP_1 coniugale (avendo rivestito, “rispettivamente, efficacia causale autonoma nella dissoluzione del rapporto tra le parti”), non è affatto condivisibile.
pagina 8 di 25 3.3. – Costituisce, invero, principio incontrastato presso la giurisprudenza di legittimità che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (v. Cass. 3925/2018).
3.4. - Le violenze fisiche (e morali) costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, “di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (v. Cass. 7388/2017; v anche Cass. civ., sez. I., ord., 24 ottobre 2022, n° 31351 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 19 febbraio 2018, n° 3925 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017, n°
7388 - Cass. civ., sez. VI - 1, 14 gennaio 2016, n° 433 - Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n° 817 - Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n° 7321).
Anche la violenza psicologica, che può essere costituita da condotte persecutorie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all'intimidazione, sopraffazione e umiliazione della vittima, è equiparabile alla violenza fisica (v. lo stesso Tribunale di Foggia, sez. I, sent., 16 febbraio 2023, n° 462; Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 24 febbraio 2023, n° 557; Tribunale di Terni, sent., 24 febbraio 2023, n°
134, laddove risulti provato un clima familiare di intimidazione e sopraffazione, violento o comunque diretto all'umiliazione del coniuge e dei figli, in totale pagina 9 di 25 contrasto con i principi di solidarietà, collaborazione e comprensione propri di una fisiologica vita familiare).
3.5 - Nel caso di specie, il Tribunale ha trascurato che, se risultava raggiunta la prova di agiti di violenza fisica e/o morale nei confronti della moglie e dello stesso figlio minore (come emergenti dall'esame degli atti riguardanti il procedimento penale e quello del Tribunale dei minorenni, commessi nel 2018, dunque prima dell'8.4.2019), allora non poteva addebitarsi la separazione pure alla moglie per la relazione adulterina con il carabiniere (cui si era rivolta per gli episodi di violenza di cui era vittima); non si poteva infatti porre sullo stesso piano l'addebito riconosciuto per una relazione extraconiugale successiva rispetto ad atti di violenza verbale e fisica che, se ritenuti provati, avrebbero dovuto esonerare il giudice dal comparare i suddetti comportamenti con quelli della moglie.
3.6. - Il ragionamento del primo Giudice si pone pertanto in stridente contrasto con il principio di diritto secondo cui le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei dell'altro coniuge (da ultimo ribadito da Cass., 18/12/2023, n° 35249).
3.7. - Mentre, nella specie, il Tribunale non solo ha proceduto alla comparazione della condotta violenta del marito - ai fini dell'adozione delle relative pronunce di addebito - col comportamento della moglie vittima delle violenze, ma ha dichiarato l'addebitabilità della separazione all'odierna appellante proprio per l'episodio della relazione extra coniugale dell'8.4.2019, peraltro allorquando il matrimonio era ormai entrato – come riconosciuto dallo stesso Tribunale, senza essere peraltro smentito in questa sede dal - in crisi irreversibile proprio a CP_1 causa dei comportamenti del marito, che, pur denunciati successivamente dalla moglie, si riferivano “a fatti avvenuti e consumati prima, nel secondo semestre del 2018” (cfr. avviso all'indagato conclusione indagini preliminari, in cui si fa riferimento a condotte del 2018, tra cui percosse e minacce di morte, umiliazioni, aggressioni anche nei confronti del figlio minore, etc;
nonché dal rinvio a giudizio disposto dal GIP, in cui si evince che i fatti ascrivibili al avevano trovato CP_1 conferma nella denuncia/querela, nelle integrazioni di querela, nella C.N.R. del commissariato di Cerignola, nel verbale di SIT reso dalla persona offesa e dal pagina 10 di 25 minore dai verbali di SIT rese da persone informate sui fatti, Persona_1 dalle annotazioni di PG e dalla certificazione medica).
3.8 - Ne deriva che il primo motivo va accolto e, per l'effetto, che la separazione va addebitata esclusivamente al il quale non ha affatto contestato, né in CP_1 sede di appello incidentale né con la memoria di costituzione, la ricostruzione effettuata dal Tribunale.
4. - Con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado con riguardo all'affidamento del figlio affidato in via Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre.
Sul punto, l'appellante si è soffermata sul fatto che, sebbene il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al fosse stato - a seguito CP_1 di reclamo - poi revocato dalla Corte di Appello, era però rimasto intangibile il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di RI (emesso in data 19.07.2019, cron. 3670 RG n. 622/2019) che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del e previsto incontri protetti tra il padre ed il CP_1 figlio presso il Consultorio di Cerignola.
Tale provvedimento non era stato né reclamato dal né modificato dalla CP_1
Corte d'appello, che aveva chiaramente evidenziato come esso fosse divenuto definitivo a seguito di mancato reclamo;
l'affidamento esclusivo alla madre si rendeva pertanto necessario, anche perché il figlio ascoltato al Giudice Per_1 del T.M, aveva manifestato il rifiuto assoluto di intrattenere rapporti con il padre, motivandone adeguatamente le ragioni;
ragioni che dinanzi al giudice ordinario non erano state ritrattate dal minore, perché neanche ascoltato.
Peraltro, il aveva omesso, sin dal principio, di adempiere correttamente al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e al Per_1 pagamento delle straordinarie, di cui si faceva carico esclusivo la Parte_1 grazie all'aiuto dei suoi parenti.
4.1. – A giudizio della Corte, il motivo è fondato.
4.2. - Va premesso che, con provvedimento della Corte di Appello del 9.6.2023, è stato revocato il provvedimento del T.M. di decadenza della responsabilità genitoriale, dichiarato inammissibile il reclamo del nella parte in cui si CP_1
pagina 11 di 25 richiedeva la revoca del disposto provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale in capo allo steso e rimessi gli atti al P.M. perchè CP_1 riavviasse il procedimento a tutela del minore (procedimento riavviato, rispetto al quale il T.M. si è dichiarato incompetente per essere pendente il procedimento di appello).
4.3. - Nel provvedimento della Corte di appello avente ad oggetto la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, si legge:
- che, dalla C.T.U. psicologica, disposta nel corso del procedimento di primo grado
(per meglio valutare le condizioni psicologiche del minore), le capacità genitoriali e del padre e della madre, le eventuali anomalie nei rapporti genitori/figlio e quale potesse essere l'evoluzione futura del rapporto del figlio con ciascuno dei due genitori, era emerso che “entrambi i genitori hanno adeguate competenze e risorse genitoriali, pur in presenza di modalità differenti tra di loro”;
- che il aveva evidenziato che il percorso di riavvicinamento del minore alla CP_1 figura paterna, disposto alla luce delle risultanze peritali, era fallito per responsabilità esclusivamente addebitabili agli operatori incaricati dal Tribunale per i Minorenni di sostenere il minore, i quali non avevano dato seguito tempestivamente e correttamente alle statuizioni giudiziarie, assecondando di fatto tutte le richieste del minore, divenuto sempre più oppositivo, di non avere contatti con il padre;
- che “ferma restando la gravità delle condotte e dei comportamenti ostruzionistici, posti in essere dal , che avevano condotto la a CP_1 Parte_1 rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, nel prosieguo del giudizio dinanzi al primo
Giudice, “non erano emersi ulteriori episodi di particolare gravità, idonei ad integrare il requisito del grave pregiudizio a carico della prole, di cui all'art. 330
c.c., legittimante l'adozione del provvedimento più drastico, quale è la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale”, essendo emerso solamente lo stato di ansia e del malessere del minore derivante non già dall'uso illegittimo della responsabilità genitoriale, bensì dai contatti con il genitore;
- che dalle dichiarazioni rese dai servizi sociali di Cerignola, affidatari del minore,
e dalla relazione, in atti, del giugno 2022 dello SNPIA di Cerignola, le operatrici pagina 12 di 25 dei servizi sociali e del consultorio avevano evidenziato: che il minore assumeva nei confronti del padre comportamenti di ostilità mentre il padre un comportamento più accogliente e disteso;
che il minore non era educato con il padre, che lo trattava come se fossero sullo stesso piano, che dettava le regole sulle videochiamate se e quando e a che ora farle, che ribadiva al padre di stare fuori dalle sue scelte scolastiche che competevano unicamente a lui e alla madre;
che la madre faceva fatica a mediare tra il padre e il figlio, attribuendo al padre solo intenzioni ostili anche quando lo stesso stesse solo tentando di mostrare interesse verso o cercasse un modo per dimostrare di volersi Per_1 riavvicinare, ragione per cui veniva sollecitata ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità perché evidente la sua ostilità verso il CP_1
- che anche la aveva manifestato rigidità e mancanza di reale Parte_1 collaborazione con gli operatori incaricati dal Tribunale per superare le difficoltà relazionali tra padre e figlio, circostanze non adeguatamente valorizzate nel provvedimento oggetto di censura, che imputa al solo la responsabilità del CP_1 fallimento dei percorsi di sostegno alla genitorialità disposti dal Tribunale;
- che era emerso l'impegno del padre per collaborare “concretamente agli interventi attuati dal servizio sociale in favore del figlio” partecipando a tutti gli incontri protetti, intraprendendo il percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa aderendo agli interventi di riavvicinamento promossi dai servizi sociali, CP_2 partecipando ai colloqui (individuali e congiunti) presso il Consultorio di Cerignola, partecipando al percorso di mediazione della conflittualità e di sostegno alla genitorialità;
- che la asserita pericolosità del contegno del padre, sotto il profilo dei suoi effetti pregiudizievoli in danno del figlio, non era emersa neanche dall'analisi della
C.T.U., la quale aveva esaminato la personalità di entrambi i genitori, né trovato precisi riscontri negli atti del giudizio;
- che appariva quanto mai opportuno e corrispondente all'interesse del minore, anche al fine di garantire il suo diritto alla bigenitorialità, non recidere ogni rapporto tra padre e figlio e, pur nel rispetto della volontà di quest'ultimo – allo stato – di non incontrarsi con il padre, volontà in realtà non coercibile, proseguire pagina 13 di 25 nel percorso di sostegno – sia ai genitori, sia al minore - offrendo agli stessi, su cui gravava comunque un imprescindibile obbligo di collaborazione corretta e leale, i necessari supporti dei Servizi Sociali, del Consultorio e dello SNPIA, compreso il servizio ADE, pure evocati nell'impugnato decreto del Tribunale per i
Minorenni.
4.4. - Ora, tali essendo le risultanze in possesso dell'odierno Collegio, occorre premettere che all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti
"contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 - quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
In merito, la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto “tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
4.5. - Ciò premesso, va detto che i provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale costituiscono una "categoria di confine", sussistendo una interrelazione delle misure de potestate con i provvedimenti in tema di affidamento dei minori.
Si è osservato, infatti, che la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell'altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare sono "sostanzialmente indistinguibili" (in tal senso anche Cass., sez. 6-1, 12 febbraio 2015, n. 2833).
4.6. - Nella specie, oltre alle condotte che hanno costituito il presupposto per il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale (prima) e di decadenza della responsabilità genitoriale (poi), quest'ultimo revocato dalla Corte, poste in essere anche ai danni del minore dopo l'8.4.2019 (ovvero, cambio della pagina 14 di 25 serratura per impedire il rientro nella abitazione familiare della Parte_1 impedimento alla madre di far visita al figlio cui era stato impedito di uscire e di andare a scuola nonostante la grave patologia da cui è affetto, inadempimento alle statuizioni del tribunale dei minorenni), depongono - nel senso dell'affido esclusivo - anche ulteriori elementi, rappresentati non tanto dal (parziale) inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del (onerato del CP_1 mantenimento di € 650,00 e che invece corrisponde la cifra di € 300,00), quanto piuttosto dal disagio esistenziale del figlio il quale – a seguito di tali Per_1 condotte - non intende più incontrare il padre e manifestato una forma di chiusura totale e irreversibile rispetto a tutti gli interventi posti in essere dagli assistenti sociali e dai vari psicologi che si sono occupati della vicenda (incontri protetti sospesi, percorso di parent training interrotto, servizio ADE interrotto, neuropsichiatria infantile che ha suggerito di non forzare ulteriormente gli incontri con il padre), i quali hanno evidenziato, al riguardo, la loro totale impotenza rispetto alla decisione del figlio, ormai ultrasedicenne, di non incontrare più il padre.
4.7. - Il fatto che il minore sia stato esposto a situazioni dolorose ed angoscianti, come rimarcato dallo stesso Tribunale di primo grado (che ha stigmatizzato gli episodi di violenza posti in essere dal anche nei confronti del figlio) e che CP_1 avrebbero trovato un riscontro (sia pure indiziario) nel rinvio a giudizio (anche) per le offese ed umiliazioni nei confronti del minore, costituiscono tutte circostanze che, valutate nel loro insieme, depongono nel senso che debba escludersi l'affidamento condiviso, non essendovi - con tutta probabilità - possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali nei confronti del figlio, animato da aperta ostilità e rancore nei confronti del genitore, il quale non sarebbe in grado di dargli equilibrio e serenità
(il minore ha affermato di essere pervaso da uno stato di ansia e di malessere alla vista del padre;
di sentirsi sottoposto alle valutazioni negative del padre;
che la stanchezza da lui mostrata non gli consente di proseguire con la realizzazione di interventi di riavvicinamento alla figura paterna;
che il padre aveva usato anche negli incontri protetti animosità verbale nei sui confronti, etc.).
pagina 15 di 25 4.8. - Se il percorso psicoterapeutico è volto esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo della pienezza di paritetici "poteri" genitoriali di ambo le parti nei confronti dei figli minori in caso di perdurante conflittualità genitoriale che, peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce di per sé ostacolo all'adozione del modello prioritario dell'affidamento condiviso, ad esso deve derogarsi laddove vi sia la presenza – come nel caso concreto - di una patologia del rapporto genitore - figlio.
4.9. - Avendo il tribunale accertato, sulla scorta di un'articolata istruttoria, il clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, sfiducia, paura) ricondotte dallo stesso al comportamento paterno, senza che fossero emersi condizionamenti da parte della madre considerata dal figlio come parte debole all'interno di questo conflitto, clima che lo aveva portato ad un allontanamento dalla figura paterna ed al rifiuto ad incontrarlo, di guisa che lo stesso non appariva in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti del figlio minore, avendo il primo Giudice accertato - come nel presente caso – comportamenti gravemente contrari ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, avrebbe dovuto fare applicazione all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, alla forma dell'affidamento esclusivo che, pur non comportando l'esclusione dalla responsabilità genitoriale, si mostrava senza dubbio più idoneo a tutelare il best interest del minore.
5. - Strettamente correlato al disposto affido esclusivo è il motivo (che va accolto) relativo all'assegno unico universale, che pertanto va disposto in favore della in quanto affidataria esclusiva della prole e collocataria in via Parte_1 prevalente.
6. - Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che, non avendo potuto mettere in esecuzione (per asserite minacce di morte ove avesse proseguito nella esecuzione) il provvedimento che le assegnava l'abitazione coniugale, il costo da essa sostenuto per la locazione dell'alloggio in cui abitava attualmente (€ 500,00) avrebbe dovuto essere posto a carico del marito.
pagina 16 di 25 6.1. - Il motivo è infondato.
6.2. - Ed invero, il giudice di primo grado ha correttamente disposto dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, tenuto conto del collocamento in via prevalente del figlio minore.
Non è superfluo rammentare che l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi.
L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge
(Cass., n. 5189/1998; Cass, n. 878/1986; Cass., n. 7303/1983).
6.3. - Nella specie, la questione relativa alla difficoltà di esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare per le asserite minacce del coniuge non può interferire con la correttezza del provvedimento emesso dal
Giudice di prime cure, per cui la scelta di rinunciare a mettere in esecuzione il titolo che le assegnava la casa familiare non può comportare l'accoglimento di un motivo di appello, fondato sulla (asserita) impossibilità di esecuzione del provvedimento.
6.4. - Peraltro, esso è contraddittorio, perché nelle conclusioni si chiede per un verso di confermare l'assegnazione della casa familiare e, “per l'effetto”, di prevedere (altresì) “l'obbligo per il di versare la somma di € 500,00 mensili CP_1 entro il 27 di ogni mese” tenuto conto della impossibilità oggettiva di rientro nella stessa abitazione.
Identiche considerazioni valgono per la richiesta di restituzione degli effetti personali, arredi e suppellettili, che sono ricompresi nella assegnazione della casa coniugale.
pagina 17 di 25 7. - Venendo adesso alla richiesta di assegno di mantenimento domandato dalla va detto che la domanda non è stata supportata né da alcuna Parte_1 allegazione né da alcun riscontro istruttorio.
7.1. - Sul punto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge (al quale non sia addebitabile la separazione), deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
7.2. - A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007).
Anche l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, o maggiori d'età ma non autosufficienti economicamente, deve essere determinato considerando le esigenze del beneficiario in rapporto al tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenendo conto di tutte le risorse a disposizione della famiglia, non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme (cfr. già Cass. n. 9915-2007 e, di recente, Cass. n. 16739-2020).
È per questo che l'art. 706 c.p.c., nel disciplinare i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, in deroga alla disciplina ordinaria dell'onere della prova, lasciata di regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che "Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate".
7.3. - Dall'esame delle norme sopra richiamate, si evince con chiarezza che ciò che rileva - al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore pagina 18 di 25 del coniuge - al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è
l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. Cass. n.
9915-2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (v. Cass. n.22616-2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica.
7.4. - Nel caso in esame, premesso che il Tribunale non ha proceduto all'accertamento del tenore di vita goduto durante il matrimonio perché ha addebitato la separazione anche alla sarebbe stato onere di Parte_1 quest'ultima, nel giudizio di appello, allegare e dedurre il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, le disponibilità patrimoniali dell'onerato, i redditi occultati al fisco, sollecitando eventuali strumenti processuali che ne consentissero l'emersione ai fini della decisione, quali ad es. indagini di polizia tributaria e così continuando.
Viceversa, si è limitata a richiedere in via automatica, la medesima somma che era stata riconosciuta dal Presidente all'udienza di comparizione dei coniugi in tenutasi in data 7.11.2019, pur gravando sul richiedente l'assegno di mantenimento - ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare (come nella specie) - l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021).
7.5. - Peraltro, va rammentato che in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera pagina 19 di 25 del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (Cass. n. 32871-2018; Cass. n.34728-
2023) e che il diritto all'assegno di mantenimento, in caso di crisi familiare, viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto (come sembrerebbe essere nel caso di specie) con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass. n.34728-2023).
7.6. - Ne consegue che non avendo la Corte - chiamata a procedere a una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione – alcun elemento a disposizione, neppure indiziario, la relativa domanda dev'essere rigettata, in quanto rimasta sfornita di alcuna allegazione e prova.
8. - Venendo infine, alla richiesta di misure coercitive di attuazione, ex art. 709 ter c.p.c. (quali l'ammonimento del genitore inadempiente e il risarcimento del danno a favore del minore, l'individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo o violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende), va detto anzitutto che non è svolto un motivo specifico dalla avverso l'ammonimento disposto in sentenza (di cui al Parte_1 punto 13. del dispositivo) “in ordine alle rispettive responsabilità nella reciproca collaborazione e nel perseguimento del preminente interesse del minore”; pare dunque che la domanda - esplicitata solo nel petitum dalla - sia volta Parte_1
a sollecitare i poteri di ufficio della Corte per la violazione, da parte del CP_1
pagina 20 di 25 dell'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 650,00 previsto per il mantenimento del minore.
8.1. - Ora, nell'ordinanza n. 9691/2022, la Corte di legittimità ha evidenziato come "tra le misure che le autorità debbono considerare - come richiesto dai principi CEDU in ordine all'effettività del principio di bigenitorialità - potrebbe semmai essere efficace l'utilizzo delle sanzioni economiche ex art. 709-ter c.c. nei confronti di quel coniuge il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice".
8.2. - Sul punto, va premesso che il si è attenuto, successivamente alla CP_1 pronuncia di decadenza (poi revocata dalla Corte di appello), a tutte le prescrizioni imposte dal tribunale dei minorenni prima e dalla Corte poi per recuperare il rapporto col figlio e che la volontà di quest'ultimo è fermissima nel non riconoscergli più alcun ruolo nella sua vita.
8.3. - Non sussistono, dunque, all'attualità in capo al “gravi inadempienze CP_1
o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento”, dipendendo l'assenza di rapporto padre/figlio esclusivamente dalla volontà di quest'ultimo, avendo il Tribunale messo in campo tutte le migliori modalità di recupero del rapporto (essendo impraticabile la riattivazione forzata e immediata dei rapporti padre/figlio), con interventi mirati al sostegno del minore, nell'ottica di un riavvicinamento, ricevendo ferma opposizione da parte del minore.
8.4. - Quanto, invece, alle “gravi inadempienze, anche di natura economica” che giustificano – in astratto - l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter, va detto che deve trattarsi di “gravi” (e quindi protratte e volontarie) inadempienze, mentre, nel caso di specie, il ha comunque assicurato mensilmente il CP_1 mantenimento, sia pure per una somma inferiore (€ 300,00) rispetto a quella prevista giudizialmente (€ 650,00).
8.5. - Quanto alla richiesta della fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria (sul modello dei "punitive damages", denotati dalla pagina 21 di 25 cd. "malice" relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali), la possibilità di adottare d'ufficio le astreintes, già previste, in generale, dall' articolo 614-bis c.p.c. è entrata in vigore il 22 giugno 2022 (art. 1 comma 37, secondo cui le disposizioni dei commi da 27 a 36 si applicano "ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" )], per cui è inapplicabile al caso di specie, trattandosi di procedimento introdotto nel 2019 (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14104 del
2024). E l'art. 1, comma 380, della L. n. 197 del 2022 (legge di approvazione del bilancio), nel modificare l'art. 35 in esame in vari punti, soprattutto anticipando la data in cui la parte più rilevante della riforma acquistava efficacia, data che dal 30 giugno 2023 è stata anticipata al 28 febbraio 2023, non ha inciso sulla non applicabilità del nuovo art. 473-bis.39 anche ai procedimenti pendenti.
8.6. - Deve peraltro ribadirsi che la misura di coercizione indiretta nella materia della famiglia, ex art. 614-bis c.p.c., ha un ambito di applicazione relativo a tutti i provvedimenti che attengono ai profili della responsabilità genitoriale e al minore
(affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) e al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, mentre non può applicarsi alla violazione delle statuizioni economiche che godono già di loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.
9. – Venendo infine, all'appello incidentale svolto dal il quale ha censurato CP_1 la statuizione del Tribunale relativa al mantenimento del figlio, deducendo di non essere in grado di corrispondere la somma mensile prevista per il mantenimento
(€ 6750,00), a seguito della contrazione del proprio reddito lavorativo, passato da oltre € 28.855,00 nell'anno 2019 a 0 negli ultimi tre anni, va detto che l'appellante incidentale non ha affatto chiarito (come sarebbe stato suo onere), neppure nell'atto di appello, quali sono state le ragioni della sua contrazione dell'attività lavorativa sino al completo azzeramento o le eventuali esposizioni debitorie e/o finanziamenti che ha dovuto contrarre;
sul punto, non ha spiegato per quale motivo abbia perso il lavoro da ingegnere nella sua azienda di famiglia
(Euromec) ovvero non abbia intestato neppure un bene immobile (è agli atti la pagina 22 di 25 domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta dalla , sicchè deve Parte_1 concludersi che il si sia posto nella condizione di volontario (ma parziale) CP_1 inadempimento;
ed infatti, premesso che le dichiarazioni dei redditi rivestono valore puramente indiziario nel procedimento di famiglia, il non ha offerto CP_1 alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, risultando dagli atti come, pur svolgendo la professione di ingegnere, abbia (formalmente) cessato l'attività, cedendo le proprie quote mobiliari e immobiliari dell'azienda di famiglia così da figurare privo di redditi e di cespiti patrimoniali e conseguentemente sottrarsi – sia pure parzialmente - all'obbligazione alimentare.
9.1. - E' appena il caso di precisare che le dichiarazioni dei redditi hanno valore solo indiziario nella determinazione dell'assegno di mantenimento, perché qualora il coniuge obbligato sia lavoratore autonomo queste non assumono in alcun modo rilievo probatorio: tali dichiarazioni hanno una funzione tipicamente fiscale e, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non sono vincolanti per il Giudice, che nella sua valutazione discrezionale può fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie (Cass.
15/01/2018, n. 769; Corte Appello Torino 24.01.2022, n. 70).
9.2. - Inoltre, sempre in merito alla domanda di un contributo al mantenimento, se da un lato occorre valutare tutto quanto evidenziato, dall'altro occorre considerare la concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte del richiedente, magari occultata al fisco.
E ciò perché l'attitudine al lavoro, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento decisivo ai fini della quantificazione dell'eventuale assegno.
Ne deriva che deve respingersi la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, in quanto la asserita contrazione dei redditi è rimasta non adeguatamente dimostrata.
10. Venendo, infine, alla questione, rimessa dal Tribunale dei minori alla odierna
Corte di Appello, relativa alla ripresa del procedimento a tutela del minore, volto alla garanzia del diritto alla bigenitorialità e, dunque, alla messa in campo di iniziative a supporto al minore per non recidere ogni rapporto padre/figlio,
pagina 23 di 25 richiamate tutte le relazioni dei servizi sociali, deve condividersi quanto dedotto dal curatore speciale del minore, stante il clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, criticismo, sfiducia, paura) ricondotte al comportamento paterno, che lo aveva portato al rifiuto ad incontrarlo, ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale.
Deve dunque ritenersi corretta la richiesta di lasciare alla scelta volontaria del minore la possibilità di incontrare il padre, secondo un principio di autodeterminazione che è conforme ai precedenti di legittimità (v. Cass.
29999/2020, Cass. n. 20107 del 7/10/2016) e revocato il punto 12 del dispositivo laddove dispone “a cura della cancelleria, la trasmissione della sentenza ai servizi sociali di Cerignola affinchè proseguano nella calendarizzazione delle viste padre figlio nonché nel percorso già in essere per il recupero del rapporto nonché per monitorare e fornire sostegno al minore secondo quanto indicato in motivazione, segnalando alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore”, stante la totale infruttuosità di tutte le iniziative sinora messe in campo per favorire la ripresa dei rapporti padre/figlio, puntualmente richiamate dal curatore speciale e sistematicamente disattese dal minore.
11. – In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello (in punto di addebito e affido esclusivo), con rigetto degli altri motivi di appello e della infondatezza dell'appello incidentale, sussistono giusti motivi per compensare per metà tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo 50% deve essere posto a carico del giusta prevalente CP_1 soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (D.M 55/2014 e succ. modific.; valore indeterminabile, complessità media;
fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria, decisoria).
Tenuto conto che è stata ammessa al gratuito patrocinio Parte_1 con delibera n. 55210/23, le spese a carico del debbono essere distratte in CP_1 favore dell'erario.
L'accoglimento parziale dei motivi di appello comporta il rigetto delle reciproche richieste di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
pagina 24 di 25
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2312/23 emessa
[...] Controparte_1 in data 28.9.2023 e non notificata, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
- revoca la declaratoria di addebito della separazione in capo a Parte_1
;
[...]
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
Per_1
- dispone che l'assegno unico universale spettante per il minore sia Per_4 percepito esclusivamente da;
Parte_1
- rigetta tutte le altre domande spiegate da parte appellante, compresa la domanda di assegno di mantenimento in suo favore;
- rigetta l'appello incidentale spiegato da;
Controparte_1
- conferma per il resto, tutte le altre statuizioni disposte al Tribunale di Foggia con la sentenza impugnata, ad eccezione del punto 12., che va revocato;
- dispone il non luogo a provvedere sulla riapertura del procedimento a tutela del minore spiegato dal P.M. presso il Tribunale per i minorenni;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento di metà delle spese di Controparte_1 lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo grado in complessivi € 5.4.31,00 e per il grado appello in complessivi € 6.079,00, restando compensata la residua metà, da distrarsi in favore dell'erario.
Così deciso in RI il 17.12.2024
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 25 di 25
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione civile
La Corte di Appello di RI, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai Magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. Rg. 1493/2023, promossa da:
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce Parte_1 all'atto di appello dall'avv. Carmela Sforza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera n. 5523/2023;
- Appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Buonvino e Guerino De Controparte_1
Santis ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
- Appellato -
e
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello;
- intervenuto -
Curatore speciale del minore (Avv. Olga Milone), nominata Persona_1 dal T.M. in data 23.8.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Decimo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
pagina 1 di 25 - intervenuta -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 26.9.2024.
Oggetto: appello in materia di separazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 26.9.2024.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 1°.12.2023, Parte_1 impugnava la sentenza n. 2312/2023, emessa dal Tribunale di Foggia in data
28.9.2023 e non notificata, con la quale era stato così disposto: “ … accoglie le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla affida il figlio minore in via Parte_1 Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre;
il diritto di visita padre-figlio viene regolamentato come da motivazione;
rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla Parte_1
; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento
[...] Controparte_1 del figlio minore mediante il versamento a , entro il Per_1 Parte_1 giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € 650,00 da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia; dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico, laddove effettivamente spettante, sia riconosciuto a ciascun genitore esercente la responsabilità sul minore nella misura del 50%; dichiara inammissibili o Per_1 rigetta le ulteriori domande formulate sia dal ricorrente che dalla resistente come da parte motiva;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza ai
Servizi Sociali del Comune di Cerignola, affinché proseguano nel calendarizzare visite padre-figlio nonché il percorso già in essere per il recupero del rapporto nonché monitorino e forniscano sostegno al minore e alle parti secondo quanto
pagina 2 di 25 indicato in motivazione, segnalando alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore;
ammonisce ambo i genitori in ordine alle rispettive responsabilità da esercitare nella reciproca collaborazione e nel perseguimento del preminente interesse del minore”.
All'uopo, esponeva:
- che la sentenza era viziata ed erronea nella parte in cui aveva accolto la richiesta di addebito formulata nei suoi confronti, in piena contraddizione con quanto emerso dall'istruttoria, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto provata la relazione extraconiugale con il Carabiniere sig. (relazione Persona_2 inesistente quanto meno sino alla data dell'8.4.2019);
- che doveva, viceversa, essere confermato l'addebito riconosciuto in sentenza nei confronti del marito e, con esso, il ripristino dell'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria dal Presidente del Tribunale, considerato che era stata vittima di comportamenti violenti e persecutori del coniuge, come emerso anche dalle dichiarazioni del figlio nel giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale per Per_1
i minorenni.
Con un secondo motivo di appello, evidenziava che anche la statuizione del
Tribunale relativa all'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore era errata, posto che la Corte di Appello di RI, decidendo in sede di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale dei minorenni (di decadenza del CP_1 della responsabilità genitoriale) aveva sì accolto il reclamo, ma confermato “ogni altra statuizione” (tra cui, evidentemente, la sospensione della responsabilità genitoriale e la previsione di incontri protetti tra padre e figlio presso il
Consultorio di Corato disposta sempre dal Tribunale per i minorenni e non oggetto di reclamo).
Detto ultimo provvedimento era pertanto divenuto intangibile - come evidenziato dallo stesso provvedimento reso dalla Corte di Appello - sicchè aveva errato il giudice di primo grado nel disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, dovendo invece pronunciare l'affido in via esclusiva del minore ad essa Per_1 appellante, tenuto conto, tra l'altro, della perdurante omissione del mantenimento pagina 3 di 25 disposto in favore del figlio e della manifesta carenza educativa evidenziata dal che – durante un attacco di immotivata gelosia in data 8.4.2019, aveva CP_1 segregato il minore nell'abitazione familiare, impedito ad essa istante di vedere il figlio minore nonostante fosse affetto da crisi epilettiche, cambiato la serratura di ingresso dell'abitazione e disatteso i vari provvedimenti del Tribunale dei minorenni emessi nell'interesse preminente del minore.
Pertanto, le condotte violente adoperate dal padre e il perdurante inadempimento all'obbligo di mantenimento giustificavano ampiamente l'affido esclusivo;
quanto all'assegnazione della casa coniugale, dopo l'ordinanza di reintegro nel possesso e la notifica di diversi atti di precetto, non era stato possibile eseguire il provvedimento giudiziale che le aveva assegnato la casa coniugale, in quanto il marito l'aveva minacciata di morte;
pertanto, il costo che mensilmente sosteneva
(dal 1°.10.2019) per la locazione di un altro immobile, atto a garantire la serenità del minore, doveva essere posto a carico del CP_1
Con riguardo all'assegno unico universale, era altresì errata la statuizione che aveva previsto la corresponsione dell'assegno unico al 50%, posto che era divenuto definitivo il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale ed il era inadempiente rispetto al versamento dell'assegno di CP_1 mantenimento in favore del figlio.
Infine, evidenziava che le richieste di restituzione degli effetti personali e delle suppellettili di sua proprietà erano state erroneamente rigettate dal giudice, sul presupposto che non avesse messo in esecuzione il titolo esecutivo, laddove era stato il a spogliarsi delle quote societarie e di tutti i beni mobili ed immobili CP_1 per sottrarsi all'esecuzione, in modo da apparire totalmente impossidente, come emerso a seguito dell'istanza ex art. 492 bis c.p.c.
Tanto premesso, chiedeva che venisse accolto l'appello e, per l'effetto:
- che venisse addebitata la separazione esclusivamente al CP_1
- che venisse disposto l'affido esclusivo del figlio in suo favore e posto a Per_1 carico del marito un assegno di mantenimento per sé e il figlio minore nella misura di € 1.000,00 mensili per ciascuno o, in subordine, di € 650,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 4 di 25 - che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e, per l'effetto, data l'impossibilità oggettiva di rientrare nel possesso della stessa abitazione coniugale, che venisse previsto a carico del coniuge l'obbligo di versare la somma di € 500,00 mensili per il pagamento del canone relativo all'abitazione in cui si era trasferita, con decorrenza dalla data del 30.9.2019;
- che venisse disposta la restituzione degli effetti personali rimasti nella casa coniugale sita nella zona industriale sopra l'azienda Euromec;
- che venisse ammonito il genitore inadempiente e condannato al risarcimento del danno in suo favore o, d'ufficio, a favore del minore;
- che venisse individuata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento e condannato il ricorrente ex art. 96
c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva il che eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione CP_1 dell'art. 348 bis c.p.c.; all'uopo, evidenziava che i motivi di appello non avevano un contenuto specifico, giacchè si risolvevano in sterili lamentele sull'operato dei giudici foggiani senza individuare doglianze circostanziate, tali da scalfire la decisione.
Nel merito, evidenziava l'assoluta correttezza delle argomentazioni utilizzate dal
Tribunale di Foggia, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento in favore del figlio rispetto al quale evidenziava l'assoluta sproporzione ed eccessività Per_1 della somma disposta in favore della moglie per il mantenimento del figlio (€
650,00), che non poteva sostenere, dato il proprio stato di nullatenente e la contrazione della propria attività lavorativa di ingegnere presso l'azienda di famiglia Euromec.
Chiedeva pertanto che venisse accolto l'appello incidentale e ridotto l'assegno ad
€ 300,00 mensili;
inoltre, chiedeva che la sentenza di primo grado venisse riformata anche in punto di spese, posto che era stata erroneamente statuita la compensazione delle spese di lite, da porsi invece a carico della moglie, che aveva avuto un atteggiamento ostruzionistico nei suoi confronti con riguardo alla vita e pagina 5 di 25 agli interessi del minore, sicchè doveva essere condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva altresì, con memoria depositata in data 5.9.2024, il curatore speciale del minore Avv. Olga Milone, che evidenziava come il Tribunale dei minorenni, all'esito di un procedimento riaperto ad iniziativa del P.M. presso il Tribunale per i minorenni, avesse dichiarato la propria incompetenza funzionale, per essere competente la Corte di Appello di RI a seguito della impugnativa della sentenza n. 2312/23 di separazione dei coniugi emessa dal Tribunale di Foggia e rimesso alla Corte di Appello ogni valutazione sulla opportunità di riattivare il procedimento a tutela del minore al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità.
Rimarcava che, più volte ascoltato il minore, personalmente e dagli operatori dei servizi sociali, questi aveva – stante anche la sua età – espresso la volontà di decidere autonomamente la eventuale ripresa dei rapporti con il padre senza interventi esterni, manifestando la propria contrarietà ad ulteriori percorsi di supporto psicologico, compreso il servizio ADE, indicati dal T.M. con decreto del
19.10.2022.
Concludeva pertanto per la declaratoria di non luogo a provvedere, dovendosi rispettare la “fermissima volontà del minore”, ormai quasi diciassettenne, di non avere più rapporti con il padre, stante lo stress psicologico anche nel solo tentare di convincerlo ad acconsentire a colloqui telefonici.
Il Sostituto procuratore generale esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.9.2024 dove è stata riservata per la decisione.
Diritto.
1. - Va premesso, in ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c., che l'eccezione è infondata, non sussistendo le condizioni di legge per applicare il c.d. "filtro in appello", previsto dall'art. 348-bis c.p.c., non ricorrendo il requisito della “non ragionevole probabilità di essere accolto”, apparendo, anzi, l'impugnazione parzialmente fondata, per quanto si dirà.
pagina 6 di 25 2. - Il primo motivo di appello verte sull'erronea statuizione dell'addebito in capo alla sul punto, l'appellante ha dedotto il malgoverno delle risultanze Parte_1 istruttorie da parte del Tribunale, evidenziando che nessun valore probatorio poteva essere attribuito alla conversazione, a mezzo whatsapp (screenshot depositato dal tra la figlia dello (tale ) e il marito, CP_1 Per_2 Per_3 ovvero alla telefonata tra la moglie dello e il né alcun rilievo Per_2 CP_1 rivestivano le dichiarazioni del teste e le fotografie Testimone_1 prodotte.
Per contro, il Tribunale senza alcuna motivazione non aveva ritenuto credibile – e, anzi, contraddittoria - la deposizione del teste , come pure Testimone_2 la dichiarazione del teste Per_2
3.- A parere della Corte, il motivo è fondato.
3.1. - Si legge, nella sentenza impugnata, che la relazione extraconiugale instaurata dalla con lo (carabiniere in servizio a Foggia), Parte_1 Per_2 ha avuto inizio già dal mese di novembre 2018, come emerso:
a) dalla conversazione telefonica tra la figlia dello e il (da cui si Per_2 CP_1 evinceva il malessere della figlia dello per i comportamenti del padre); Per_2
b) da una serie di telefonate ricevute dalla moglie dello (ad ese. in data Per_2
08.04.2019, nella quale veniva informato che di lì a poco ci sarebbe stato un incontro tra i due amanti);
c) dalle dichiarazioni rese del testimone , sorella del Testimone_1 ricorrente, la quale aveva dichiarato di aver visto la e lo Parte_1 Per_2 parcheggiare una autovettura nel parcheggio del supermercato shoppy, salire su un'altra autovettura condotta da un uomo che non conosceva e poi di aver visto i due parcheggiare in un spiazzo adiacente al residence Dei Pini e salire mano nella mano al residence, scambiandosi effusioni e abbracci;
d) nei rilievi fotografici esibiti dal e scattati nelle immediatezze del Controparte_1 fatto, nei quali si vedevano e camminare sul balcone Parte_1 Per_2 dell'appartamento ubicato presso il Residence dei Pini;
e) nelle dichiarazioni dei testimoni e , zie Testimone_3 Testimone_4 del ricorrente, che entrambe avevano confermato la circostanza di aver visto pagina 7 di 25 dopo l'8.4.2019 la mano nella mano in compagnia di un altro uomo e Parte_1 quindi confermato l'esistenza di una relazione tra i due;
f) nelle annotazioni di P.G. dei Carabinieri del 27.06.2019 relativa all'analisi dei tabulati telefonici inerenti al procedimento penale n. 4145/2019 R.G.N.R. (a carico del , in cui erano emerse chiamate in entrata ed in uscita tra CP_1
e a partire dal 5.10.2018, con frequenza Parte_1 Persona_2 quotidiana nei mesi di ottobre e novembre, per poi diminuire e riprendere nei mesi di aprile-giugno 2019.
Il Tribunale, data per acclarata la relazione affettiva tra la appellante e lo quanto meno dall'8 aprile 2019, ha osservato che l'assunto della Per_2 resistente (secondo cui il rapporto matrimoniale era entrato in crisi già prima della relazione extraconiugale, a causa dei comportamenti di prevaricazione e violenza tenuti dal marito nei suoi confronti e nei confronti del figlio , “ Per_1
… aveva trovato conferma nel corso del giudizio, alla stregua della copiosa documentazione prodotta in atti”, in primis, nella denunce presentate dalla che, seppur successive alla data dell'8 aprile 2019, narravano Parte_1 comunque di episodi di violenza antecedenti a tale data (che avevano portato al rinvio a giudizio del per i reati di cui agli artt. 572 e 61 c.c. n. 11 CP_1 quinquies c.p.); ed invero, i fatti contestati al ed oggetto del procedimento CP_1 penale n. 4145/2019 R.G.N.R. (tutt'oggi pendente), risultavano commessi tra il
2018 – non meglio identificato come mese - ed il 03.07.2019, per cui la crisi coniugale era già sussistente in “un arco temporale che sostanzialmente intercorreva tra il secondo semestre del 2018 (indicato per alcuni episodi nei capi di imputazione a carico del e l'8 aprile 2019”. CP_1
3.2. - Ma, se così è (e il nella sua comparsa di costituzione e risposta non CP_1 ha contestato né in fatto né in diritto la ricostruzione effettuata dal Tribunale), la motivazione che il tradimento della e le condotte prevaricatrici e Parte_1 violente del avevano avuto una pari incidenza nel determinarsi della crisi CP_1 coniugale (avendo rivestito, “rispettivamente, efficacia causale autonoma nella dissoluzione del rapporto tra le parti”), non è affatto condivisibile.
pagina 8 di 25 3.3. – Costituisce, invero, principio incontrastato presso la giurisprudenza di legittimità che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera pertanto il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione (ai fini dell'adozione delle relative pronunce) col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (v. Cass. 3925/2018).
3.4. - Le violenze fisiche (e morali) costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, “di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (v. Cass. 7388/2017; v anche Cass. civ., sez. I., ord., 24 ottobre 2022, n° 31351 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 19 febbraio 2018, n° 3925 - Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 22 marzo 2017, n°
7388 - Cass. civ., sez. VI - 1, 14 gennaio 2016, n° 433 - Cass. civ., sez. I, 14 gennaio 2011, n° 817 - Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2005, n° 7321).
Anche la violenza psicologica, che può essere costituita da condotte persecutorie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all'intimidazione, sopraffazione e umiliazione della vittima, è equiparabile alla violenza fisica (v. lo stesso Tribunale di Foggia, sez. I, sent., 16 febbraio 2023, n° 462; Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 24 febbraio 2023, n° 557; Tribunale di Terni, sent., 24 febbraio 2023, n°
134, laddove risulti provato un clima familiare di intimidazione e sopraffazione, violento o comunque diretto all'umiliazione del coniuge e dei figli, in totale pagina 9 di 25 contrasto con i principi di solidarietà, collaborazione e comprensione propri di una fisiologica vita familiare).
3.5 - Nel caso di specie, il Tribunale ha trascurato che, se risultava raggiunta la prova di agiti di violenza fisica e/o morale nei confronti della moglie e dello stesso figlio minore (come emergenti dall'esame degli atti riguardanti il procedimento penale e quello del Tribunale dei minorenni, commessi nel 2018, dunque prima dell'8.4.2019), allora non poteva addebitarsi la separazione pure alla moglie per la relazione adulterina con il carabiniere (cui si era rivolta per gli episodi di violenza di cui era vittima); non si poteva infatti porre sullo stesso piano l'addebito riconosciuto per una relazione extraconiugale successiva rispetto ad atti di violenza verbale e fisica che, se ritenuti provati, avrebbero dovuto esonerare il giudice dal comparare i suddetti comportamenti con quelli della moglie.
3.6. - Il ragionamento del primo Giudice si pone pertanto in stridente contrasto con il principio di diritto secondo cui le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei dell'altro coniuge (da ultimo ribadito da Cass., 18/12/2023, n° 35249).
3.7. - Mentre, nella specie, il Tribunale non solo ha proceduto alla comparazione della condotta violenta del marito - ai fini dell'adozione delle relative pronunce di addebito - col comportamento della moglie vittima delle violenze, ma ha dichiarato l'addebitabilità della separazione all'odierna appellante proprio per l'episodio della relazione extra coniugale dell'8.4.2019, peraltro allorquando il matrimonio era ormai entrato – come riconosciuto dallo stesso Tribunale, senza essere peraltro smentito in questa sede dal - in crisi irreversibile proprio a CP_1 causa dei comportamenti del marito, che, pur denunciati successivamente dalla moglie, si riferivano “a fatti avvenuti e consumati prima, nel secondo semestre del 2018” (cfr. avviso all'indagato conclusione indagini preliminari, in cui si fa riferimento a condotte del 2018, tra cui percosse e minacce di morte, umiliazioni, aggressioni anche nei confronti del figlio minore, etc;
nonché dal rinvio a giudizio disposto dal GIP, in cui si evince che i fatti ascrivibili al avevano trovato CP_1 conferma nella denuncia/querela, nelle integrazioni di querela, nella C.N.R. del commissariato di Cerignola, nel verbale di SIT reso dalla persona offesa e dal pagina 10 di 25 minore dai verbali di SIT rese da persone informate sui fatti, Persona_1 dalle annotazioni di PG e dalla certificazione medica).
3.8 - Ne deriva che il primo motivo va accolto e, per l'effetto, che la separazione va addebitata esclusivamente al il quale non ha affatto contestato, né in CP_1 sede di appello incidentale né con la memoria di costituzione, la ricostruzione effettuata dal Tribunale.
4. - Con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado con riguardo all'affidamento del figlio affidato in via Per_1 congiunta ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre.
Sul punto, l'appellante si è soffermata sul fatto che, sebbene il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale in capo al fosse stato - a seguito CP_1 di reclamo - poi revocato dalla Corte di Appello, era però rimasto intangibile il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di RI (emesso in data 19.07.2019, cron. 3670 RG n. 622/2019) che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale del e previsto incontri protetti tra il padre ed il CP_1 figlio presso il Consultorio di Cerignola.
Tale provvedimento non era stato né reclamato dal né modificato dalla CP_1
Corte d'appello, che aveva chiaramente evidenziato come esso fosse divenuto definitivo a seguito di mancato reclamo;
l'affidamento esclusivo alla madre si rendeva pertanto necessario, anche perché il figlio ascoltato al Giudice Per_1 del T.M, aveva manifestato il rifiuto assoluto di intrattenere rapporti con il padre, motivandone adeguatamente le ragioni;
ragioni che dinanzi al giudice ordinario non erano state ritrattate dal minore, perché neanche ascoltato.
Peraltro, il aveva omesso, sin dal principio, di adempiere correttamente al CP_1 pagamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e al Per_1 pagamento delle straordinarie, di cui si faceva carico esclusivo la Parte_1 grazie all'aiuto dei suoi parenti.
4.1. – A giudizio della Corte, il motivo è fondato.
4.2. - Va premesso che, con provvedimento della Corte di Appello del 9.6.2023, è stato revocato il provvedimento del T.M. di decadenza della responsabilità genitoriale, dichiarato inammissibile il reclamo del nella parte in cui si CP_1
pagina 11 di 25 richiedeva la revoca del disposto provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale in capo allo steso e rimessi gli atti al P.M. perchè CP_1 riavviasse il procedimento a tutela del minore (procedimento riavviato, rispetto al quale il T.M. si è dichiarato incompetente per essere pendente il procedimento di appello).
4.3. - Nel provvedimento della Corte di appello avente ad oggetto la revoca della dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, si legge:
- che, dalla C.T.U. psicologica, disposta nel corso del procedimento di primo grado
(per meglio valutare le condizioni psicologiche del minore), le capacità genitoriali e del padre e della madre, le eventuali anomalie nei rapporti genitori/figlio e quale potesse essere l'evoluzione futura del rapporto del figlio con ciascuno dei due genitori, era emerso che “entrambi i genitori hanno adeguate competenze e risorse genitoriali, pur in presenza di modalità differenti tra di loro”;
- che il aveva evidenziato che il percorso di riavvicinamento del minore alla CP_1 figura paterna, disposto alla luce delle risultanze peritali, era fallito per responsabilità esclusivamente addebitabili agli operatori incaricati dal Tribunale per i Minorenni di sostenere il minore, i quali non avevano dato seguito tempestivamente e correttamente alle statuizioni giudiziarie, assecondando di fatto tutte le richieste del minore, divenuto sempre più oppositivo, di non avere contatti con il padre;
- che “ferma restando la gravità delle condotte e dei comportamenti ostruzionistici, posti in essere dal , che avevano condotto la a CP_1 Parte_1 rivolgersi al Tribunale per i Minorenni, nel prosieguo del giudizio dinanzi al primo
Giudice, “non erano emersi ulteriori episodi di particolare gravità, idonei ad integrare il requisito del grave pregiudizio a carico della prole, di cui all'art. 330
c.c., legittimante l'adozione del provvedimento più drastico, quale è la statuizione di decadenza dalla responsabilità genitoriale”, essendo emerso solamente lo stato di ansia e del malessere del minore derivante non già dall'uso illegittimo della responsabilità genitoriale, bensì dai contatti con il genitore;
- che dalle dichiarazioni rese dai servizi sociali di Cerignola, affidatari del minore,
e dalla relazione, in atti, del giugno 2022 dello SNPIA di Cerignola, le operatrici pagina 12 di 25 dei servizi sociali e del consultorio avevano evidenziato: che il minore assumeva nei confronti del padre comportamenti di ostilità mentre il padre un comportamento più accogliente e disteso;
che il minore non era educato con il padre, che lo trattava come se fossero sullo stesso piano, che dettava le regole sulle videochiamate se e quando e a che ora farle, che ribadiva al padre di stare fuori dalle sue scelte scolastiche che competevano unicamente a lui e alla madre;
che la madre faceva fatica a mediare tra il padre e il figlio, attribuendo al padre solo intenzioni ostili anche quando lo stesso stesse solo tentando di mostrare interesse verso o cercasse un modo per dimostrare di volersi Per_1 riavvicinare, ragione per cui veniva sollecitata ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità perché evidente la sua ostilità verso il CP_1
- che anche la aveva manifestato rigidità e mancanza di reale Parte_1 collaborazione con gli operatori incaricati dal Tribunale per superare le difficoltà relazionali tra padre e figlio, circostanze non adeguatamente valorizzate nel provvedimento oggetto di censura, che imputa al solo la responsabilità del CP_1 fallimento dei percorsi di sostegno alla genitorialità disposti dal Tribunale;
- che era emerso l'impegno del padre per collaborare “concretamente agli interventi attuati dal servizio sociale in favore del figlio” partecipando a tutti gli incontri protetti, intraprendendo il percorso di sostegno psicologico con la dott.ssa aderendo agli interventi di riavvicinamento promossi dai servizi sociali, CP_2 partecipando ai colloqui (individuali e congiunti) presso il Consultorio di Cerignola, partecipando al percorso di mediazione della conflittualità e di sostegno alla genitorialità;
- che la asserita pericolosità del contegno del padre, sotto il profilo dei suoi effetti pregiudizievoli in danno del figlio, non era emersa neanche dall'analisi della
C.T.U., la quale aveva esaminato la personalità di entrambi i genitori, né trovato precisi riscontri negli atti del giudizio;
- che appariva quanto mai opportuno e corrispondente all'interesse del minore, anche al fine di garantire il suo diritto alla bigenitorialità, non recidere ogni rapporto tra padre e figlio e, pur nel rispetto della volontà di quest'ultimo – allo stato – di non incontrarsi con il padre, volontà in realtà non coercibile, proseguire pagina 13 di 25 nel percorso di sostegno – sia ai genitori, sia al minore - offrendo agli stessi, su cui gravava comunque un imprescindibile obbligo di collaborazione corretta e leale, i necessari supporti dei Servizi Sociali, del Consultorio e dello SNPIA, compreso il servizio ADE, pure evocati nell'impugnato decreto del Tribunale per i
Minorenni.
4.4. - Ora, tali essendo le risultanze in possesso dell'odierno Collegio, occorre premettere che all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti
"contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 - quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
In merito, la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto “tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che
l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
4.5. - Ciò premesso, va detto che i provvedimenti ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale costituiscono una "categoria di confine", sussistendo una interrelazione delle misure de potestate con i provvedimenti in tema di affidamento dei minori.
Si è osservato, infatti, che la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole dell'altro genitore e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare sono "sostanzialmente indistinguibili" (in tal senso anche Cass., sez. 6-1, 12 febbraio 2015, n. 2833).
4.6. - Nella specie, oltre alle condotte che hanno costituito il presupposto per il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale (prima) e di decadenza della responsabilità genitoriale (poi), quest'ultimo revocato dalla Corte, poste in essere anche ai danni del minore dopo l'8.4.2019 (ovvero, cambio della pagina 14 di 25 serratura per impedire il rientro nella abitazione familiare della Parte_1 impedimento alla madre di far visita al figlio cui era stato impedito di uscire e di andare a scuola nonostante la grave patologia da cui è affetto, inadempimento alle statuizioni del tribunale dei minorenni), depongono - nel senso dell'affido esclusivo - anche ulteriori elementi, rappresentati non tanto dal (parziale) inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del (onerato del CP_1 mantenimento di € 650,00 e che invece corrisponde la cifra di € 300,00), quanto piuttosto dal disagio esistenziale del figlio il quale – a seguito di tali Per_1 condotte - non intende più incontrare il padre e manifestato una forma di chiusura totale e irreversibile rispetto a tutti gli interventi posti in essere dagli assistenti sociali e dai vari psicologi che si sono occupati della vicenda (incontri protetti sospesi, percorso di parent training interrotto, servizio ADE interrotto, neuropsichiatria infantile che ha suggerito di non forzare ulteriormente gli incontri con il padre), i quali hanno evidenziato, al riguardo, la loro totale impotenza rispetto alla decisione del figlio, ormai ultrasedicenne, di non incontrare più il padre.
4.7. - Il fatto che il minore sia stato esposto a situazioni dolorose ed angoscianti, come rimarcato dallo stesso Tribunale di primo grado (che ha stigmatizzato gli episodi di violenza posti in essere dal anche nei confronti del figlio) e che CP_1 avrebbero trovato un riscontro (sia pure indiziario) nel rinvio a giudizio (anche) per le offese ed umiliazioni nei confronti del minore, costituiscono tutte circostanze che, valutate nel loro insieme, depongono nel senso che debba escludersi l'affidamento condiviso, non essendovi - con tutta probabilità - possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali nei confronti del figlio, animato da aperta ostilità e rancore nei confronti del genitore, il quale non sarebbe in grado di dargli equilibrio e serenità
(il minore ha affermato di essere pervaso da uno stato di ansia e di malessere alla vista del padre;
di sentirsi sottoposto alle valutazioni negative del padre;
che la stanchezza da lui mostrata non gli consente di proseguire con la realizzazione di interventi di riavvicinamento alla figura paterna;
che il padre aveva usato anche negli incontri protetti animosità verbale nei sui confronti, etc.).
pagina 15 di 25 4.8. - Se il percorso psicoterapeutico è volto esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo della pienezza di paritetici "poteri" genitoriali di ambo le parti nei confronti dei figli minori in caso di perdurante conflittualità genitoriale che, peraltro, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non costituisce di per sé ostacolo all'adozione del modello prioritario dell'affidamento condiviso, ad esso deve derogarsi laddove vi sia la presenza – come nel caso concreto - di una patologia del rapporto genitore - figlio.
4.9. - Avendo il tribunale accertato, sulla scorta di un'articolata istruttoria, il clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, sfiducia, paura) ricondotte dallo stesso al comportamento paterno, senza che fossero emersi condizionamenti da parte della madre considerata dal figlio come parte debole all'interno di questo conflitto, clima che lo aveva portato ad un allontanamento dalla figura paterna ed al rifiuto ad incontrarlo, di guisa che lo stesso non appariva in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti del figlio minore, avendo il primo Giudice accertato - come nel presente caso – comportamenti gravemente contrari ai doveri inerenti la responsabilità genitoriale o abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, avrebbe dovuto fare applicazione all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, alla forma dell'affidamento esclusivo che, pur non comportando l'esclusione dalla responsabilità genitoriale, si mostrava senza dubbio più idoneo a tutelare il best interest del minore.
5. - Strettamente correlato al disposto affido esclusivo è il motivo (che va accolto) relativo all'assegno unico universale, che pertanto va disposto in favore della in quanto affidataria esclusiva della prole e collocataria in via Parte_1 prevalente.
6. - Con il terzo motivo, l'appellante sostiene che, non avendo potuto mettere in esecuzione (per asserite minacce di morte ove avesse proseguito nella esecuzione) il provvedimento che le assegnava l'abitazione coniugale, il costo da essa sostenuto per la locazione dell'alloggio in cui abitava attualmente (€ 500,00) avrebbe dovuto essere posto a carico del marito.
pagina 16 di 25 6.1. - Il motivo è infondato.
6.2. - Ed invero, il giudice di primo grado ha correttamente disposto dell'assegnazione della casa familiare in favore della resistente, tenuto conto del collocamento in via prevalente del figlio minore.
Non è superfluo rammentare che l'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili ed arredi, essendo indissolubilmente legata alla collocazione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, i quali hanno diritto di conservare l'habitat domestico nel quale sono nati o cresciuti, composto delle mura e degli arredi.
L'assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.c., ricomprende, per la finalità sopraindicate, non il solo immobile, ma anche i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici ed i servizi, con l'eccezione dei beni strettamente personali che soddisfano esigenze peculiari dell'altro ex coniuge
(Cass., n. 5189/1998; Cass, n. 878/1986; Cass., n. 7303/1983).
6.3. - Nella specie, la questione relativa alla difficoltà di esecuzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare per le asserite minacce del coniuge non può interferire con la correttezza del provvedimento emesso dal
Giudice di prime cure, per cui la scelta di rinunciare a mettere in esecuzione il titolo che le assegnava la casa familiare non può comportare l'accoglimento di un motivo di appello, fondato sulla (asserita) impossibilità di esecuzione del provvedimento.
6.4. - Peraltro, esso è contraddittorio, perché nelle conclusioni si chiede per un verso di confermare l'assegnazione della casa familiare e, “per l'effetto”, di prevedere (altresì) “l'obbligo per il di versare la somma di € 500,00 mensili CP_1 entro il 27 di ogni mese” tenuto conto della impossibilità oggettiva di rientro nella stessa abitazione.
Identiche considerazioni valgono per la richiesta di restituzione degli effetti personali, arredi e suppellettili, che sono ricompresi nella assegnazione della casa coniugale.
pagina 17 di 25 7. - Venendo adesso alla richiesta di assegno di mantenimento domandato dalla va detto che la domanda non è stata supportata né da alcuna Parte_1 allegazione né da alcun riscontro istruttorio.
7.1. - Sul punto, va premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge (al quale non sia addebitabile la separazione), deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
7.2. - A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n. 9915-2007).
Anche l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, o maggiori d'età ma non autosufficienti economicamente, deve essere determinato considerando le esigenze del beneficiario in rapporto al tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori, tenendo conto di tutte le risorse a disposizione della famiglia, non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme (cfr. già Cass. n. 9915-2007 e, di recente, Cass. n. 16739-2020).
È per questo che l'art. 706 c.p.c., nel disciplinare i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, in deroga alla disciplina ordinaria dell'onere della prova, lasciata di regola alla libera iniziativa delle parti interessate, stabilisce che "Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate".
7.3. - Dall'esame delle norme sopra richiamate, si evince con chiarezza che ciò che rileva - al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore pagina 18 di 25 del coniuge - al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è
l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato (v. Cass. n.
9915-2007), a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione, quali le indagini di polizia tributaria (v. Cass. n.22616-2022) e l'espletamento di una consulenza tecnica.
7.4. - Nel caso in esame, premesso che il Tribunale non ha proceduto all'accertamento del tenore di vita goduto durante il matrimonio perché ha addebitato la separazione anche alla sarebbe stato onere di Parte_1 quest'ultima, nel giudizio di appello, allegare e dedurre il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, le disponibilità patrimoniali dell'onerato, i redditi occultati al fisco, sollecitando eventuali strumenti processuali che ne consentissero l'emersione ai fini della decisione, quali ad es. indagini di polizia tributaria e così continuando.
Viceversa, si è limitata a richiedere in via automatica, la medesima somma che era stata riconosciuta dal Presidente all'udienza di comparizione dei coniugi in tenutasi in data 7.11.2019, pur gravando sul richiedente l'assegno di mantenimento - ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare (come nella specie) - l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 cod. civ., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cass. 20866/2021).
7.5. - Peraltro, va rammentato che in tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera pagina 19 di 25 del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica (Cass. n. 32871-2018; Cass. n.34728-
2023) e che il diritto all'assegno di mantenimento, in caso di crisi familiare, viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto (come sembrerebbe essere nel caso di specie) con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno; ne consegue che la stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa (Cass. n.34728-2023).
7.6. - Ne consegue che non avendo la Corte - chiamata a procedere a una valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione – alcun elemento a disposizione, neppure indiziario, la relativa domanda dev'essere rigettata, in quanto rimasta sfornita di alcuna allegazione e prova.
8. - Venendo infine, alla richiesta di misure coercitive di attuazione, ex art. 709 ter c.p.c. (quali l'ammonimento del genitore inadempiente e il risarcimento del danno a favore del minore, l'individuazione di una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo o violazione, una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende), va detto anzitutto che non è svolto un motivo specifico dalla avverso l'ammonimento disposto in sentenza (di cui al Parte_1 punto 13. del dispositivo) “in ordine alle rispettive responsabilità nella reciproca collaborazione e nel perseguimento del preminente interesse del minore”; pare dunque che la domanda - esplicitata solo nel petitum dalla - sia volta Parte_1
a sollecitare i poteri di ufficio della Corte per la violazione, da parte del CP_1
pagina 20 di 25 dell'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 650,00 previsto per il mantenimento del minore.
8.1. - Ora, nell'ordinanza n. 9691/2022, la Corte di legittimità ha evidenziato come "tra le misure che le autorità debbono considerare - come richiesto dai principi CEDU in ordine all'effettività del principio di bigenitorialità - potrebbe semmai essere efficace l'utilizzo delle sanzioni economiche ex art. 709-ter c.c. nei confronti di quel coniuge il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice".
8.2. - Sul punto, va premesso che il si è attenuto, successivamente alla CP_1 pronuncia di decadenza (poi revocata dalla Corte di appello), a tutte le prescrizioni imposte dal tribunale dei minorenni prima e dalla Corte poi per recuperare il rapporto col figlio e che la volontà di quest'ultimo è fermissima nel non riconoscergli più alcun ruolo nella sua vita.
8.3. - Non sussistono, dunque, all'attualità in capo al “gravi inadempienze CP_1
o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento”, dipendendo l'assenza di rapporto padre/figlio esclusivamente dalla volontà di quest'ultimo, avendo il Tribunale messo in campo tutte le migliori modalità di recupero del rapporto (essendo impraticabile la riattivazione forzata e immediata dei rapporti padre/figlio), con interventi mirati al sostegno del minore, nell'ottica di un riavvicinamento, ricevendo ferma opposizione da parte del minore.
8.4. - Quanto, invece, alle “gravi inadempienze, anche di natura economica” che giustificano – in astratto - l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter, va detto che deve trattarsi di “gravi” (e quindi protratte e volontarie) inadempienze, mentre, nel caso di specie, il ha comunque assicurato mensilmente il CP_1 mantenimento, sia pure per una somma inferiore (€ 300,00) rispetto a quella prevista giudizialmente (€ 650,00).
8.5. - Quanto alla richiesta della fissazione di una somma di denaro da doversi corrispondere ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per le violazioni successive nei casi più gravi di inerzia volontaria (sul modello dei "punitive damages", denotati dalla pagina 21 di 25 cd. "malice" relativi alla possibile lesione di diritti fondamentali), la possibilità di adottare d'ufficio le astreintes, già previste, in generale, dall' articolo 614-bis c.p.c. è entrata in vigore il 22 giugno 2022 (art. 1 comma 37, secondo cui le disposizioni dei commi da 27 a 36 si applicano "ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" )], per cui è inapplicabile al caso di specie, trattandosi di procedimento introdotto nel 2019 (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14104 del
2024). E l'art. 1, comma 380, della L. n. 197 del 2022 (legge di approvazione del bilancio), nel modificare l'art. 35 in esame in vari punti, soprattutto anticipando la data in cui la parte più rilevante della riforma acquistava efficacia, data che dal 30 giugno 2023 è stata anticipata al 28 febbraio 2023, non ha inciso sulla non applicabilità del nuovo art. 473-bis.39 anche ai procedimenti pendenti.
8.6. - Deve peraltro ribadirsi che la misura di coercizione indiretta nella materia della famiglia, ex art. 614-bis c.p.c., ha un ambito di applicazione relativo a tutti i provvedimenti che attengono ai profili della responsabilità genitoriale e al minore
(affidamento, collocamento, regolamentazione dei rapporti genitore e figlio, statuizioni relative agli interventi disposti a tutela del percorso di crescita del minore) e al provvedimento di assegnazione della casa coniugale, mentre non può applicarsi alla violazione delle statuizioni economiche che godono già di loro pregnante sistema di garanzie successive all'inadempimento.
9. – Venendo infine, all'appello incidentale svolto dal il quale ha censurato CP_1 la statuizione del Tribunale relativa al mantenimento del figlio, deducendo di non essere in grado di corrispondere la somma mensile prevista per il mantenimento
(€ 6750,00), a seguito della contrazione del proprio reddito lavorativo, passato da oltre € 28.855,00 nell'anno 2019 a 0 negli ultimi tre anni, va detto che l'appellante incidentale non ha affatto chiarito (come sarebbe stato suo onere), neppure nell'atto di appello, quali sono state le ragioni della sua contrazione dell'attività lavorativa sino al completo azzeramento o le eventuali esposizioni debitorie e/o finanziamenti che ha dovuto contrarre;
sul punto, non ha spiegato per quale motivo abbia perso il lavoro da ingegnere nella sua azienda di famiglia
(Euromec) ovvero non abbia intestato neppure un bene immobile (è agli atti la pagina 22 di 25 domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. svolta dalla , sicchè deve Parte_1 concludersi che il si sia posto nella condizione di volontario (ma parziale) CP_1 inadempimento;
ed infatti, premesso che le dichiarazioni dei redditi rivestono valore puramente indiziario nel procedimento di famiglia, il non ha offerto CP_1 alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, risultando dagli atti come, pur svolgendo la professione di ingegnere, abbia (formalmente) cessato l'attività, cedendo le proprie quote mobiliari e immobiliari dell'azienda di famiglia così da figurare privo di redditi e di cespiti patrimoniali e conseguentemente sottrarsi – sia pure parzialmente - all'obbligazione alimentare.
9.1. - E' appena il caso di precisare che le dichiarazioni dei redditi hanno valore solo indiziario nella determinazione dell'assegno di mantenimento, perché qualora il coniuge obbligato sia lavoratore autonomo queste non assumono in alcun modo rilievo probatorio: tali dichiarazioni hanno una funzione tipicamente fiscale e, nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, non sono vincolanti per il Giudice, che nella sua valutazione discrezionale può fondare il proprio convincimento su altre presunzioni e risultanze probatorie (Cass.
15/01/2018, n. 769; Corte Appello Torino 24.01.2022, n. 70).
9.2. - Inoltre, sempre in merito alla domanda di un contributo al mantenimento, se da un lato occorre valutare tutto quanto evidenziato, dall'altro occorre considerare la concreta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita da parte del richiedente, magari occultata al fisco.
E ciò perché l'attitudine al lavoro, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento decisivo ai fini della quantificazione dell'eventuale assegno.
Ne deriva che deve respingersi la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, in quanto la asserita contrazione dei redditi è rimasta non adeguatamente dimostrata.
10. Venendo, infine, alla questione, rimessa dal Tribunale dei minori alla odierna
Corte di Appello, relativa alla ripresa del procedimento a tutela del minore, volto alla garanzia del diritto alla bigenitorialità e, dunque, alla messa in campo di iniziative a supporto al minore per non recidere ogni rapporto padre/figlio,
pagina 23 di 25 richiamate tutte le relazioni dei servizi sociali, deve condividersi quanto dedotto dal curatore speciale del minore, stante il clima di grave conflittualità familiare vissuto dal minore, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, criticismo, sfiducia, paura) ricondotte al comportamento paterno, che lo aveva portato al rifiuto ad incontrarlo, ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale.
Deve dunque ritenersi corretta la richiesta di lasciare alla scelta volontaria del minore la possibilità di incontrare il padre, secondo un principio di autodeterminazione che è conforme ai precedenti di legittimità (v. Cass.
29999/2020, Cass. n. 20107 del 7/10/2016) e revocato il punto 12 del dispositivo laddove dispone “a cura della cancelleria, la trasmissione della sentenza ai servizi sociali di Cerignola affinchè proseguano nella calendarizzazione delle viste padre figlio nonché nel percorso già in essere per il recupero del rapporto nonché per monitorare e fornire sostegno al minore secondo quanto indicato in motivazione, segnalando alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni ogni comportamento pregiudizievole per il minore”, stante la totale infruttuosità di tutte le iniziative sinora messe in campo per favorire la ripresa dei rapporti padre/figlio, puntualmente richiamate dal curatore speciale e sistematicamente disattese dal minore.
11. – In ordine alle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello (in punto di addebito e affido esclusivo), con rigetto degli altri motivi di appello e della infondatezza dell'appello incidentale, sussistono giusti motivi per compensare per metà tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, mentre il residuo 50% deve essere posto a carico del giusta prevalente CP_1 soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo (D.M 55/2014 e succ. modific.; valore indeterminabile, complessità media;
fase di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria, decisoria).
Tenuto conto che è stata ammessa al gratuito patrocinio Parte_1 con delibera n. 55210/23, le spese a carico del debbono essere distratte in CP_1 favore dell'erario.
L'accoglimento parziale dei motivi di appello comporta il rigetto delle reciproche richieste di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
pagina 24 di 25
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 2312/23 emessa
[...] Controparte_1 in data 28.9.2023 e non notificata, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto:
- revoca la declaratoria di addebito della separazione in capo a Parte_1
;
[...]
- dispone l'affido esclusivo del minore alla madre;
Per_1
- dispone che l'assegno unico universale spettante per il minore sia Per_4 percepito esclusivamente da;
Parte_1
- rigetta tutte le altre domande spiegate da parte appellante, compresa la domanda di assegno di mantenimento in suo favore;
- rigetta l'appello incidentale spiegato da;
Controparte_1
- conferma per il resto, tutte le altre statuizioni disposte al Tribunale di Foggia con la sentenza impugnata, ad eccezione del punto 12., che va revocato;
- dispone il non luogo a provvedere sulla riapertura del procedimento a tutela del minore spiegato dal P.M. presso il Tribunale per i minorenni;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento di metà delle spese di Controparte_1 lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo grado in complessivi € 5.4.31,00 e per il grado appello in complessivi € 6.079,00, restando compensata la residua metà, da distrarsi in favore dell'erario.
Così deciso in RI il 17.12.2024
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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