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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1113 dell'anno 2024
TRA
n. il 5.6.1971 in Casaluce – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
DARIO MEZZACAPO presso lo studio del quale, in CASALUCE alla VIA DANTE
ALIGHIERI n. 17 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio del 22/03/2024, dall'avv. Davide Catalano con Per_1
domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San
Benedetto
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 26/04/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5161 pronunziata in data 15/11/2023 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di condanna dell' al pagamento in suo favore della . CP_1 CP_2
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che non fosse stata offerta prova della giusta causa di dimissioni. Essa appellante, infatti, aveva comprovato di avere risolto il rapporto di lavoro a causa del mancato pagamento delle retribuzioni e di avere anche presentato denunzia ispettiva che aveva dato inizio ad una procedura sanzionatoria a carico del datore di lavoro.
Ha evidenziato, altresì, che la documentazione prodotta era sufficiente a comprovare i requisiti per la prestazione pretesa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero integralmente accolte le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo del giudizio con condanna dell' alla rifusione delle spese del doppio grado. CP_1
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
Nel merito ha evidenziato la infondatezza delle avverse censure atteso che con la gravata sentenza era stata ampiamente motivata la ritenuta carenza di prova in ordine al gravissimo inadempimento datoriale posto a sostegno della risoluzione del rapporto di lavoro.
Ha concluso, pertanto, per la conferma della sentenza impugnata.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3.1 Preliminarmente deve respingersi la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, infatti, (cfr. sentenza n.
27199 del 16/11/2017, n.27199), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso che qui ne occupa l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, tuttavia, l'appello non è fondato.
4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della appellante, infatti, la gravata sentenza contiene una precisa esposizione delle ragioni che hanno indotto il primo Giudice a non ritenere fondata la pretesa.
4.1 Come è noto, l'art. 3 del D. Lvo 22/2015 prevede, quale requisito per il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, la involontarietà dello stato di disoccupazione e, dunque, la prova della risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ovvero, come nel caso che qui ne occupa, per dimissioni per giusta causa.
La domanda della è stata respinta per difetto di prova e, Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della appellante, il Tribunale ha chiarito che le allegazioni di cui al ricorso non consentivano di operare una oggettiva valutazione della gravità dell'asserito inadempimento datoriale all'obbligo retributivo.
Come è noto, infatti, il recesso dal contratto di lavoro senza concessione del preavviso è previsto soltanto in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.
Nel caso che qui ne occupa l'atto introduttivo indica, genericamente, il mancato pagamento di oltre tre mensilità senza offrire alcuna precisazione in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto, alla durata dello stesso, alle condotte datoriali che si erano sommate all'inadempimento e che fossero tali da giustificare la immediata risoluzione.
Correttamente, dunque, la gravata sentenza ha escluso una convincente allegazione del requisito della giustificatezza delle dimissioni.
4.2 Neppure, poi, può ritenersi fondato il rilievo del mancato esame della documentazione esibita.
La richiesta di intervento ispettivo versata in atti, infatti, consiste nella mera compilazione di un modulo prestampato che nulla aggiunge alle scarne allegazioni di cui al ricorso.
La gravata sentenza, dunque, ha correttamente valutato il materiale probatorio e deve, pertanto, essere confermata.
5. La appellante, tuttavia, alla luce della rituale dichiarazione reddituale ex art. 152 disp att. c.p.c., non è tenuta alla rifusione delle spese del grado
P. Q. M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello;
- dichiara l'appellante non tenuta alla rifusione delle spese del grado.
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente rel. est. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez De Ayala Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del
07/04/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1113 dell'anno 2024
TRA
n. il 5.6.1971 in Casaluce – - Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dall'avv.
DARIO MEZZACAPO presso lo studio del quale, in CASALUCE alla VIA DANTE
ALIGHIERI n. 17 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio del 22/03/2024, dall'avv. Davide Catalano con Per_1
domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San
Benedetto
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 26/04/2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5161 pronunziata in data 15/11/2023 con la quale il Tribunale di
Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di condanna dell' al pagamento in suo favore della . CP_1 CP_2
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto che non fosse stata offerta prova della giusta causa di dimissioni. Essa appellante, infatti, aveva comprovato di avere risolto il rapporto di lavoro a causa del mancato pagamento delle retribuzioni e di avere anche presentato denunzia ispettiva che aveva dato inizio ad una procedura sanzionatoria a carico del datore di lavoro.
Ha evidenziato, altresì, che la documentazione prodotta era sufficiente a comprovare i requisiti per la prestazione pretesa.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero integralmente accolte le conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo del giudizio con condanna dell' alla rifusione delle spese del doppio grado. CP_1
2. Ricostituito il contraddittorio, l' ha eccepito, preliminarmente, la CP_1 inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi.
Nel merito ha evidenziato la infondatezza delle avverse censure atteso che con la gravata sentenza era stata ampiamente motivata la ritenuta carenza di prova in ordine al gravissimo inadempimento datoriale posto a sostegno della risoluzione del rapporto di lavoro.
Ha concluso, pertanto, per la conferma della sentenza impugnata.
3. Alla odierna udienza la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3.1 Preliminarmente deve respingersi la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa dell'appellato.
Come precisato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite, infatti, (cfr. sentenza n.
27199 del 16/11/2017, n.27199), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso che qui ne occupa l'atto introduttivo illustra con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata e allega con precisione gli argomenti posti a sostegno del gravame.
Nel merito, tuttavia, l'appello non è fondato.
4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della appellante, infatti, la gravata sentenza contiene una precisa esposizione delle ragioni che hanno indotto il primo Giudice a non ritenere fondata la pretesa.
4.1 Come è noto, l'art. 3 del D. Lvo 22/2015 prevede, quale requisito per il diritto alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, la involontarietà dello stato di disoccupazione e, dunque, la prova della risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento ovvero, come nel caso che qui ne occupa, per dimissioni per giusta causa.
La domanda della è stata respinta per difetto di prova e, Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della appellante, il Tribunale ha chiarito che le allegazioni di cui al ricorso non consentivano di operare una oggettiva valutazione della gravità dell'asserito inadempimento datoriale all'obbligo retributivo.
Come è noto, infatti, il recesso dal contratto di lavoro senza concessione del preavviso è previsto soltanto in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto.
Nel caso che qui ne occupa l'atto introduttivo indica, genericamente, il mancato pagamento di oltre tre mensilità senza offrire alcuna precisazione in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto, alla durata dello stesso, alle condotte datoriali che si erano sommate all'inadempimento e che fossero tali da giustificare la immediata risoluzione.
Correttamente, dunque, la gravata sentenza ha escluso una convincente allegazione del requisito della giustificatezza delle dimissioni.
4.2 Neppure, poi, può ritenersi fondato il rilievo del mancato esame della documentazione esibita.
La richiesta di intervento ispettivo versata in atti, infatti, consiste nella mera compilazione di un modulo prestampato che nulla aggiunge alle scarne allegazioni di cui al ricorso.
La gravata sentenza, dunque, ha correttamente valutato il materiale probatorio e deve, pertanto, essere confermata.
5. La appellante, tuttavia, alla luce della rituale dichiarazione reddituale ex art. 152 disp att. c.p.c., non è tenuta alla rifusione delle spese del grado
P. Q. M.
La Corte così provvede: - rigetta l'appello;
- dichiara l'appellante non tenuta alla rifusione delle spese del grado.
In Napoli, il 07/04/2025
Il Presidente Estensore
Mariavittoria Papa