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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 11/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 10.11.2025 e dalla parte resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1423 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Palma di Montechiaro (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Lungomare Todaro n. 5, presso lo studio dell'avv. Placida Claudia Falsone che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto presso l'ufficio legale della sede provinciale di Agrigento, in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 07 maggio 2022, ha proposto opposizione Parte_1
“avverso l'avviso di addebito n. 591 2022 00000659 83 000 … notificato 28.03.2022 … con il CP_ quale l' ha intimato … il pagamento della complessiva somma di € 5.153,78, quale importo dovuto in virtù di un'indebita disoccupazione erogata categoria 0100 DSAGR N.2014628515892
1 relativa al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, a carico delle gestioni Gestione interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali e Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
A tal fine, ha spiegato i seguenti motivi: “I. Illegittimità della pretesa per irripetibilità delle CP_ somme corrisposte dall' ai sensi dell'art. 52, comma 2, l .09.03.1989, n. 88, stante l'assenza di dolo e in virtù del principio di affidamento incolpevole dell'interessato, nonché ai sensi dell'art. 13 della l. 30.12.1990, n. 412 stante l'assenza delle condizioni ivi previste;
II. Omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 241/1990. Violazione del principio di precisazione e chiarezza per: a) omessa indicazione dei motivi su cui è basata la fondatezza dell'asserito accertamento ispettivo prodromico all'avviso di addebito operato dai verbalizzanti;
b) omessa indicazione della descrizione del fatto integrante l'illecito amministrativo accertato da cui ne è derivata la revoca del provvedimento di disoccupazione agricola;
c) omessa indicazione delle fonti di prova su cui si fonderebbe l'emissione del prodromico verbale di accertamento e provvedimento di revoca conseguentemente dell'avviso di addebito opposto;
III.
Illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990; degli artt. 24 e 97 della
Costituzione, stante la mancata allegazione degli atti richiamati (difetto di allegazione); IV.
Nullità derivata dell'avviso di addebito opposto (atto conseguenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione del provvedimento di revoca della disoccupazione, nonché dell'accertamento ispettivo su cui si fonda - violazione dell'art. 24 Cost.; V. Illegittimità ed infondatezza della pretesa stante il possesso dei requisiti di legge (l. n. 427/1975, l. 160/1988 e l.
169 /1991) previsti ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione. Illegittimità del diritto alla ripetizione ex art. 2033; VI. Illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza delle somme richieste dall ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991. Irripetibilità CP_1
CP_ delle somme richieste dall' .
Quindi ha chiesto al Tribunale di: “preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto …; nel merito dichiarare immediatamente illegittima ed ingiustificata la richiesta di rimborso e nel merito annullare in ogni sua parte l'atto impugnato e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva;
accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all in forza CP_1 dell'avviso di addebito …; conseguentemente, dichiarare privo di efficacia e di effetti giuridici l'avviso di addebito sopra indicato;
condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed CP_2 onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
2 L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando, in data 08 novembre 2022, memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha eccepito la “inammissibilità, per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 11 d.lgs. n. 375/1993 e 22 d.l. n. 7/1970, della CP_ domanda di accertamento del rapporto di lavoro e di conseguente condanna dell' alla iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli”.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di: “preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
rigettare il ricorso … con condanna di parte opponente alla rifusione di spese e compensi di difesa”.
Il ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione dell'11.01.2024, depositate il 10.01.2024, contestava l'eccezione di decadenza sollevata dall' rilevando “che CP_1
CP_ nei casi di braccianti agricoli già iscritti negli appositi elenchi in anni precedenti l' ha l'obbligo di adottare e notificare, il provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, anche il conseguente provvedimento di cancellazione e fino a quando il relativo procedimento amministrativo non viene completato con la notifica del provvedimento di cancellazione, non può essere emesso alcun atto successivo. … Conseguentemente, in assenza di alcuna notifica sui provvedimenti presupposti all'avviso di addebito, nessuna decadenza dall'azione può ritenersi perfezionata né alcuna decadenza dalla domanda giudiziale non avrebbe potuto essere dichiarata decaduta dalla domanda giudiziale proposta col ricorso, non essendo stato emesso il provvedimento definitivo della sua cancellazione dai predetti elenchi. … Non avendo ricevuto alcun provvedimento il sig. non poteva … avere la possibilità di esercitare il proprio Pt_1 diritto di difesa ex art. 24 Cost”.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita all'11.11.2025 per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 10.11.2025 e dalla parte resistente il 05.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione non può trovare accoglimento. risultando fondata la preliminare eccezione dell' di inammissibilità del ricorso “per CP_1 intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 11 d.lgs. n. 375/1993 e 22 d.l. n. 7/1970”.
Invero, l'avviso di addebito impugnato deriva, come emerge dalla consultazione dello stesso, dall'indebito per la corresponsione di prestazioni non dovute, “riferito al periodo 01/2013-
3 12/2013 per: Revoca dis. agricola … e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione, Revoca assegni al nucleo familiare … e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
1 elenco var-15/06/2020”, comprovata dall' mediante la produzione dell'elenco di CP_1 variazione corredato dalla prova dell'avvenuta pubblicazione.
Orbene, pur essendo stato destinatario di provvedimenti di Parte_1 cancellazione debitamente notificati mediante pubblicazione, agisce per la prima volta solo avverso l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, non dimostrando di aver intrapreso azioni, in via amministrativa o giudiziaria, avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli, presupposto della pretesa azionata dall' . CP_1
Pertanto, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il presupposto del credito azionato mediante l'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli, avendo intrapreso la prima azione giudiziaria oltre il termine di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970, con conseguente inammissibilità di tutte le domande conseguenti.
Infatti, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7
(convertito con modifiche nella Legge 11 marzo 1970 n. 83) per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 Legge n. 533 del 1973.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza ha superato pure il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che ha ritenuto la circostanza che, all'onere della domanda per conseguire l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, si colleghi un termine di decadenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento.
Quanto al profilo dell'irragionevolezza del termine di decadenza di cui si tratta, per la sua brevità, va ricordato che “l'incongruità del termine sotto l'aspetto della sua irragionevolezza può ammettersi solo quando esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso” (Corte Costituzionale sentenza n. 10 del 1970).
Sempre la Corte Costituzionale ha anche chiarito che “la congruità di un termine di decadenza - sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa - deve essere
4 valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” (v. Corte Cost. sentenza n. 284 del
1985, richiamata in Cass. Civ. ordinanza 15 settembre 2021 n. 24957; e ancora: Cass Civ., Sez.
Lav. sentenze nn. 13092/2009, 4405/2009, 8650/2008, 2375/2007, 813/2007, …).
In particolare, con la sentenza 03 aprile 2008 n. 8650, la Suprema Corte ha affermato che
“In tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l' previdenziale CP_1 ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove tempestivamente adottato, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato”.
Con riguardo alle modalità di comunicazione del provvedimento di cancellazione, va evidenziato che l'art. 38, commi VI e VII, del D.L. n. 98/2011 (convertito con la Legge n.
111/2011) nel testo ratione temporis vigente, così statuiva: “6. Al regio decreto 24 settembre 1940
n. 1949, dopo l'art. 12 è inserito il seguente: "12 bis (Notifica mediante pubblica telematica) 1.
Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi
CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo
CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". 7. … In caso di
CP_1 riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori
CP_1
5 interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla “compatibilità con il diritto di difesa, assicurato dall'art. 24 Cost., della modalità di notifica tramite la pubblicazione del provvedimento in questione sul sito internet dell' , con la sentenza 23 marzo 2021 n. 45 ha CP_1 ritenuto che tale sistema di notificazione dei disconoscimenti “costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione … (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 28 settembre 2018 n.
5570)” poiché “il legislatore ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale”.
Solo con il D.L. n. 76/2020, entrato in vigore dal 17.07.2020 e convertito dalla Legge n.
120/2020, è stato disposto che la comunicazione della cancellazione debba essere individualmente trasmessa all'interessato.
Nel caso di specie, l' ha prodotto il primo elenco nominativo trimestrale 2020 di CP_1 variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Palma di Montechiaro, nel quale figura il “disconoscimento di giornate” dell'odierno ricorrente per l'anno Parte_1
2019 (v. “Elenco suppletivo 1VD2020” in atti).
L'elenco è stato pubblicato ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011 nella formulazione ratione temporis vigente, “sul sito internet dell'Istituto dal 01/06/2020 al 15/06/2020”, e quindi antecedentemente alla pubblicazione delle modifiche apportate con il D.L. 76/2020 (in G.U. n.
178 del 16.07.2020).
Pertanto, si ritiene che la notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito CP_1 internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011 (convertito con Legge n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (convertito con
Legge n. 120/2020), sia stata correttamente eseguita per le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (in tal senso, v. Cass.
Civ. n. 2124/2023).
6 Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni, decorrenti dalla data di ultima di visualizzazione degli elenchi
(15.06.2020), non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine (15.07.2020).
Pertanto, l'azione giudiziaria andava proposta entro 120 giorni dalla predetta data, termine che non è stato certamente rispettato, dal momento che il primo atto di impulso giurisdizionale è il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 07 maggio 2022.
Logico e ineludibile corollario della definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per mancata proposizione nei termini del ricorso giudiziario, è la declaratoria di inammissibilità della proposta impugnazione.
Essendo decaduto il ricorrente dalla possibilità di contestare la fonte dell'indebito dal quale
è scaturito l'avviso di addebito impugnato, questo è da considerarsi legittimo.
Appaiono, infatti, infondati tutti i motivi di ricorso relativi al merito della pretesa creditoria, che parte ricorrente non può più contestare in quanto decaduta dall'azione giudiziaria e dalla possibilità di provare il rapporto di lavoro presupposto dell'iscrizione negli elenchi agricoli.
Inoltre, l'opposizione avverso l'avviso di addebito, per i profili relativi alla regolarità formale dell'avviso di addebito, qualificabile come un'opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Infatti, l'avviso di addebito è stato notificato in data 28 marzo 2022, mentre il ricorso introduttivo al presente giudizio è stato depositato in data 07 maggio 2022.
L'opposizione avverso l'avviso di addebito va, pertanto, rigetta.
3. In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli e anche delle intervenute modifiche sul sistema della notifica ai lavoratori del disconoscimento (entrate in vigore solo il mese seguente alla pubblicazione sul sito internet), le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice CA ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1423/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento il 12/11/2025.
Il Giudice Onorario
CA ES
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice CA ES, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 11/11/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 10.11.2025 e dalla parte resistente il 05.03.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1423 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Palma di Montechiaro (AG) e ivi elettivamente domiciliato in via Lungomare Todaro n. 5, presso lo studio dell'avv. Placida Claudia Falsone che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma e domicilio eletto presso l'ufficio legale della sede provinciale di Agrigento, in via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato il 07 maggio 2022, ha proposto opposizione Parte_1
“avverso l'avviso di addebito n. 591 2022 00000659 83 000 … notificato 28.03.2022 … con il CP_ quale l' ha intimato … il pagamento della complessiva somma di € 5.153,78, quale importo dovuto in virtù di un'indebita disoccupazione erogata categoria 0100 DSAGR N.2014628515892
1 relativa al periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, a carico delle gestioni Gestione interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali e Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”.
A tal fine, ha spiegato i seguenti motivi: “I. Illegittimità della pretesa per irripetibilità delle CP_ somme corrisposte dall' ai sensi dell'art. 52, comma 2, l .09.03.1989, n. 88, stante l'assenza di dolo e in virtù del principio di affidamento incolpevole dell'interessato, nonché ai sensi dell'art. 13 della l. 30.12.1990, n. 412 stante l'assenza delle condizioni ivi previste;
II. Omessa motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 241/1990. Violazione del principio di precisazione e chiarezza per: a) omessa indicazione dei motivi su cui è basata la fondatezza dell'asserito accertamento ispettivo prodromico all'avviso di addebito operato dai verbalizzanti;
b) omessa indicazione della descrizione del fatto integrante l'illecito amministrativo accertato da cui ne è derivata la revoca del provvedimento di disoccupazione agricola;
c) omessa indicazione delle fonti di prova su cui si fonderebbe l'emissione del prodromico verbale di accertamento e provvedimento di revoca conseguentemente dell'avviso di addebito opposto;
III.
Illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990; degli artt. 24 e 97 della
Costituzione, stante la mancata allegazione degli atti richiamati (difetto di allegazione); IV.
Nullità derivata dell'avviso di addebito opposto (atto conseguenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione del provvedimento di revoca della disoccupazione, nonché dell'accertamento ispettivo su cui si fonda - violazione dell'art. 24 Cost.; V. Illegittimità ed infondatezza della pretesa stante il possesso dei requisiti di legge (l. n. 427/1975, l. 160/1988 e l.
169 /1991) previsti ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione. Illegittimità del diritto alla ripetizione ex art. 2033; VI. Illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza delle somme richieste dall ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412/1991. Irripetibilità CP_1
CP_ delle somme richieste dall' .
Quindi ha chiesto al Tribunale di: “preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'avviso di addebito opposto …; nel merito dichiarare immediatamente illegittima ed ingiustificata la richiesta di rimborso e nel merito annullare in ogni sua parte l'atto impugnato e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva;
accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all in forza CP_1 dell'avviso di addebito …; conseguentemente, dichiarare privo di efficacia e di effetti giuridici l'avviso di addebito sopra indicato;
condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed CP_2 onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
2 L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando, in data 08 novembre 2022, memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha eccepito la “inammissibilità, per intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 11 d.lgs. n. 375/1993 e 22 d.l. n. 7/1970, della CP_ domanda di accertamento del rapporto di lavoro e di conseguente condanna dell' alla iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli”.
Ha, quindi, domandato al Tribunale di: “preliminarmente accertare e dichiarare la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
rigettare il ricorso … con condanna di parte opponente alla rifusione di spese e compensi di difesa”.
Il ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione dell'11.01.2024, depositate il 10.01.2024, contestava l'eccezione di decadenza sollevata dall' rilevando “che CP_1
CP_ nei casi di braccianti agricoli già iscritti negli appositi elenchi in anni precedenti l' ha l'obbligo di adottare e notificare, il provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, anche il conseguente provvedimento di cancellazione e fino a quando il relativo procedimento amministrativo non viene completato con la notifica del provvedimento di cancellazione, non può essere emesso alcun atto successivo. … Conseguentemente, in assenza di alcuna notifica sui provvedimenti presupposti all'avviso di addebito, nessuna decadenza dall'azione può ritenersi perfezionata né alcuna decadenza dalla domanda giudiziale non avrebbe potuto essere dichiarata decaduta dalla domanda giudiziale proposta col ricorso, non essendo stato emesso il provvedimento definitivo della sua cancellazione dai predetti elenchi. … Non avendo ricevuto alcun provvedimento il sig. non poteva … avere la possibilità di esercitare il proprio Pt_1 diritto di difesa ex art. 24 Cost”.
In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita all'11.11.2025 per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 10.11.2025 e dalla parte resistente il 05.03.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. Così delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione non può trovare accoglimento. risultando fondata la preliminare eccezione dell' di inammissibilità del ricorso “per CP_1 intervenuta decadenza ai sensi degli artt. 11 d.lgs. n. 375/1993 e 22 d.l. n. 7/1970”.
Invero, l'avviso di addebito impugnato deriva, come emerge dalla consultazione dello stesso, dall'indebito per la corresponsione di prestazioni non dovute, “riferito al periodo 01/2013-
3 12/2013 per: Revoca dis. agricola … e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione, Revoca assegni al nucleo familiare … e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione
1 elenco var-15/06/2020”, comprovata dall' mediante la produzione dell'elenco di CP_1 variazione corredato dalla prova dell'avvenuta pubblicazione.
Orbene, pur essendo stato destinatario di provvedimenti di Parte_1 cancellazione debitamente notificati mediante pubblicazione, agisce per la prima volta solo avverso l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, non dimostrando di aver intrapreso azioni, in via amministrativa o giudiziaria, avverso la cancellazione dagli elenchi agricoli, presupposto della pretesa azionata dall' . CP_1
Pertanto, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di contestare il presupposto del credito azionato mediante l'impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli, avendo intrapreso la prima azione giudiziaria oltre il termine di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970, con conseguente inammissibilità di tutte le domande conseguenti.
Infatti, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7
(convertito con modifiche nella Legge 11 marzo 1970 n. 83) per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 Legge n. 533 del 1973.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza ha superato pure il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che ha ritenuto la circostanza che, all'onere della domanda per conseguire l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, si colleghi un termine di decadenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema prescelto, giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento.
Quanto al profilo dell'irragionevolezza del termine di decadenza di cui si tratta, per la sua brevità, va ricordato che “l'incongruità del termine sotto l'aspetto della sua irragionevolezza può ammettersi solo quando esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso” (Corte Costituzionale sentenza n. 10 del 1970).
Sempre la Corte Costituzionale ha anche chiarito che “la congruità di un termine di decadenza - sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa - deve essere
4 valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico” (v. Corte Cost. sentenza n. 284 del
1985, richiamata in Cass. Civ. ordinanza 15 settembre 2021 n. 24957; e ancora: Cass Civ., Sez.
Lav. sentenze nn. 13092/2009, 4405/2009, 8650/2008, 2375/2007, 813/2007, …).
In particolare, con la sentenza 03 aprile 2008 n. 8650, la Suprema Corte ha affermato che
“In tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l' previdenziale CP_1 ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove tempestivamente adottato, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato”.
Con riguardo alle modalità di comunicazione del provvedimento di cancellazione, va evidenziato che l'art. 38, commi VI e VII, del D.L. n. 98/2011 (convertito con la Legge n.
111/2011) nel testo ratione temporis vigente, così statuiva: “6. Al regio decreto 24 settembre 1940
n. 1949, dopo l'art. 12 è inserito il seguente: "12 bis (Notifica mediante pubblica telematica) 1.
Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi
CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo
CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso". 7. … In caso di
CP_1 riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori
CP_1
5 interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940 n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.
La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla “compatibilità con il diritto di difesa, assicurato dall'art. 24 Cost., della modalità di notifica tramite la pubblicazione del provvedimento in questione sul sito internet dell' , con la sentenza 23 marzo 2021 n. 45 ha CP_1 ritenuto che tale sistema di notificazione dei disconoscimenti “costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione … (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 28 settembre 2018 n.
5570)” poiché “il legislatore ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale”.
Solo con il D.L. n. 76/2020, entrato in vigore dal 17.07.2020 e convertito dalla Legge n.
120/2020, è stato disposto che la comunicazione della cancellazione debba essere individualmente trasmessa all'interessato.
Nel caso di specie, l' ha prodotto il primo elenco nominativo trimestrale 2020 di CP_1 variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Palma di Montechiaro, nel quale figura il “disconoscimento di giornate” dell'odierno ricorrente per l'anno Parte_1
2019 (v. “Elenco suppletivo 1VD2020” in atti).
L'elenco è stato pubblicato ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L. 98/2011 nella formulazione ratione temporis vigente, “sul sito internet dell'Istituto dal 01/06/2020 al 15/06/2020”, e quindi antecedentemente alla pubblicazione delle modifiche apportate con il D.L. 76/2020 (in G.U. n.
178 del 16.07.2020).
Pertanto, si ritiene che la notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell' nel proprio sito CP_1 internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 98/2011 (convertito con Legge n. 111/2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, D.L. n. 76/2020 (convertito con
Legge n. 120/2020), sia stata correttamente eseguita per le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (in tal senso, v. Cass.
Civ. n. 2124/2023).
6 Ne consegue che il provvedimento di cancellazione deve considerarsi definitivo allo scadere dei trenta giorni, decorrenti dalla data di ultima di visualizzazione degli elenchi
(15.06.2020), non essendo stato proposto ricorso amministrativo entro tale termine (15.07.2020).
Pertanto, l'azione giudiziaria andava proposta entro 120 giorni dalla predetta data, termine che non è stato certamente rispettato, dal momento che il primo atto di impulso giurisdizionale è il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 07 maggio 2022.
Logico e ineludibile corollario della definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per mancata proposizione nei termini del ricorso giudiziario, è la declaratoria di inammissibilità della proposta impugnazione.
Essendo decaduto il ricorrente dalla possibilità di contestare la fonte dell'indebito dal quale
è scaturito l'avviso di addebito impugnato, questo è da considerarsi legittimo.
Appaiono, infatti, infondati tutti i motivi di ricorso relativi al merito della pretesa creditoria, che parte ricorrente non può più contestare in quanto decaduta dall'azione giudiziaria e dalla possibilità di provare il rapporto di lavoro presupposto dell'iscrizione negli elenchi agricoli.
Inoltre, l'opposizione avverso l'avviso di addebito, per i profili relativi alla regolarità formale dell'avviso di addebito, qualificabile come un'opposizione agli atti esecutivi, è inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Infatti, l'avviso di addebito è stato notificato in data 28 marzo 2022, mentre il ricorso introduttivo al presente giudizio è stato depositato in data 07 maggio 2022.
L'opposizione avverso l'avviso di addebito va, pertanto, rigetta.
3. In ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli e anche delle intervenute modifiche sul sistema della notifica ai lavoratori del disconoscimento (entrate in vigore solo il mese seguente alla pubblicazione sul sito internet), le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice CA ES, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1423/2022, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento il 12/11/2025.
Il Giudice Onorario
CA ES
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