Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2024, proposto da
RI ZU, RI Di CO, RI AC, ST PA, AR RO, EM TR, TE NO, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Carapelle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per
- ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza n. 111/2023 del 24/01/2023 del Tribunale Ordinario di Torino, munita di formula esecutiva il 13/02/2023 e notificata in pari data, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di pagare alle ricorrenti la somma di euro 500,00 annui, tramite “Carta elettronica” o altra modalità meglio ritenuta dal Ministero per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, e precisamente
• a CC IA €. 2.500,00 (€. 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici dall’as 2017/2018 all’as 2021/2022
• a DI IF AB €. 2.000,00 (€. 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici 2017/2018 -2018/2019 – 2019/2020 e 2021/2022
• a ZA RI €. 2.000,00 (€. 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici da 2018/2019 a 2021/2022
• a UM IN €. 2.000,00 (€. 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022
• a BRONTE GIANCARLO €. 2.000,00 (€. 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022
• a MATRONE EMILIO €. 2.500,00 (€. 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici dall’as 2017/2018 all’as 2021/2022
• a GIORDANO TERESA €. 2.500,00 (€. 500,00 per ciascun anno) per gli anni scolastici dall’as 2017/2018 all’as 2021/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Appare infine meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato. Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia in esame, sia della oggettiva situazione di difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie, per come rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede inoltre alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, area competente, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo nella misura degli interessi legali;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1000,00 (mille/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO