Articolo 1 della Legge 9 agosto 1948, n. 1103
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5 settembre 1948
Art. 1. Articolo unico.

Le esenzioni fiscali stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 222 , sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti in essere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la retrocessione a favore dei sudditi delle Nazioni Unite dei beni da essi simulatamente trasferiti, prima dello scoppio delle ostilita', al fine di sottrarli alle misure previste dalla legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 , e successive modificazioni ed aggiunte.

Entrata in vigore il 5 settembre 1948