Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 434/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 434/2015 R.G.A.C.,
TRA
e, per essa, l' Parte_1 Parte_2 in persona del l.r. p.t., quale mandataria dell' rapp.ta e
[...] Parte_2 difesa, giusta procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. Rosanna COLUZZI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
e rapp.ti e difesi, giusta procura a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 margine del ricorso monitorio, dall'Avv. Giuseppina CATALDO e dall'Avv. Lucio CURCIO, con elezione di domicilio nello studio del primo;
CONVENUTI
in persona del Consigliere Delegato Dott. Controparte_4
quale mandataria della società unipersonale, CP_5 Controparte_6 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa d'intervento, dall'Avv. Gaetano
Massimiliano TRICCHINELLI, del Foro di Matera, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE
(già in persona del Controparte_7 Controparte_8 procuratore speciale Dott. rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla CP_9 comparsa d'intervento, dagli Avv.ti Davide ROMANO, Domenico Claudio PANNOLI e
Cinzia ESPOSITO, del Foro di Bari, quali associati nella REP Lawyer S.T.A., senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE
avente ad oggetto: simulazione assoluta e revocatoria di donazione
1
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La e, per essa, l' Parte_1 [...] quale mandataria dell' traeva in Parte_2 Parte_2 giudizio, innanzi a questo Tribunale, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 affinché fosse accertata la simulazione della donazione in data 11 Maggio 2010, rogata dal
Dott. , Notaio in Lavello, atto rep. n. 39.278, racc. n. 17.952, compiuta Persona_1 da (nel frattempo, deceduto) e quali donanti, a favore di Persona_2 CP_1
e quali donatari, avente ad oggetto la nuda proprietà Controparte_2 Controparte_3 del fabbricato in Maschito, alla Via Monte Grappa, n. 1, già Largo Chiesa, nn. 1, 9 e 7, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Maschito al fol. 25, p.lla 388, sub. 3, sub. 4, sub. 6 e sub. 7.
In subordine, che tale alienazione fosse dichiarata inefficace nei confronti dell'attrice, ai sensi degli artt. 2901 ss. c.c.
La donazione aveva ridotto la garanzia del credito sorto per effetto del contratto di mutuo del 22 Luglio 1988, col quale il (ora, la CP_8 Pt_3 Parte_1
concedeva a ed a la somma di lire cinquanta
[...] Persona_2 CP_1 milioni.
2. I convenuti si costituivano, chiedendo rigettarsi la domanda.
3. In corso di causa, interveniva, dapprima, la Controparte_4
quale mandataria della società unipersonale, assumendo che la
[...] Controparte_6 mandante fosse cessionaria del credito, ai sensi e per gli effetti dell'art.58 del TUB, e degli artt.1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione): interveniva, poi, la
[...] già , qualificandosi come cessionaria CP_7 Controparte_8 del credito, in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi e per gli effetti della medesima l. 130/1999.
4. La causa veniva istruita mediante documenti e prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I convenuti eccepiscono, con la comparsa conclusionale presentata nei termini ex art. 189 c.p.c. (norma applicabile ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024) che né l'attrice, né le società intervenute abbiano provato di essere titolari del credito.
Tale questione (che costituisce una mera difesa, come tale esente da termine di preclusione: Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814), in realtà, non rileva, in quanto la contestazione, qualificando il credito come eventuale o litigioso, sotto l'aspetto non obiettivo, bensì subiettivo, non preclude l'esercizio dell'azione revocatoria (Cass. civ., Sez. III, ord.
30.5.2023, n. 15275).
2 N. 434/2015 R.G.A.C.
2. I convenuti assumono, poi, che si tratterebbe di una vicenda anomala, perché la quota di quei beni, appartenente a , ossia la metà, era stata già alienata mediante Persona_2 vendita coattiva, perché sottoposta a pignoramento: essa, poi, acquistata in quella sede dal figlio era rientrata nel patrimonio di perché donatagli Controparte_2 Persona_2 dallo stesso figlio: e, infine, quanto alla nuda proprietà, era stata nuovamente donata, ma, questa volta, da (e così pure donava i propri diritti) a Persona_2 CP_1 CP_2 ed a
[...] Controparte_3
Una volta, tuttavia, che i diritti sono tornati nel patrimonio del debitore, e poiché il debito non è stato soddisfatto, se non in parte, i diritti medesimi concorrono, nuovamente, a costituire la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.: e, quindi, si pone la questione della simulazione o della revoca dell'atto di disposizione lesivo.
3. La ragione più liquida è la fondatezza della domanda revocatoria.
4. I convenuti deducono l'assenza di pregiudizio del credito, perché sarebbe possibile il pignoramento dell'usufrutto: che i donanti si riservavano, congiuntivamente e con diritto reciproco di accrescimento (art. 1 del contratto).
La deduzione è generica e non considera che il diritto di usufrutto, se a vantaggio di persone non più giovani (la donazione, come già specificato, risale al 2010; Per_2
era nato nel 1947, mentre la LELA nel 1950), assume certamente un valore inferiore
[...] alla nuda proprietà: i convenuti avrebbero dovuto, quanto meno, indicare il possibile valore dell'usufrutto, e compararlo col debito residuo.
5. Essi deducono, ancora, che, essendo stata emessa un'ordinanza di sgombero del fabbricato, nel 1990, per danni sismici, il creditore non sarebbe pregiudicato dalla donazione, giacché il valore di mercato sarebbe «allo stato di fatto quasi azzerato».
La tesi non solo non spiega come mai, nel 2008, abbia acquistato, Controparte_2 in seno alla procedura di esecuzione coattiva, quei diritti, così dimostrando che essi non fossero privi di un qualche valore nonostante la pendenza dell'ordinanza di sgombero, ma, più in generale, non toglie che il bene possa conservare un proprio residuo valore venale, anche, se del caso, al fine di una successiva ricostruzione (col beneficio, eventualmente ed ove suscettibile di fruizione da parte di terzi acquirenti, di un apposito finanziamento, come documentato dai convenuti col produrre la nota prot. n. 1231/2005, emessa dall'Ufficio
Ricostruzione del Comune di Maschito).
6. I debitori donanti non potevano non essere consapevoli del pregiudizio, cagionato alle ragioni del creditore, poiché il debito non era stato estinto, ed in assenza di capienza sicura del patrimonio, una volta che se ne escludevano, con la donazione, i beni oggetto di trasferimento.
7. Nessuna rilevanza assume, invece, la consapevolezza, nei donatari Controparte_2
e del pregiudizio delle ragioni del creditore, trattandosi di atto a titolo Controparte_3 gratuito (art. 2901, co. 1, n. 2, c.c.).
9. Le spese di lite seguiranno la soccombenza, e saranno liquidate, nel dispositivo, secondo l'attività difensiva concretamente svolta dalle parti vittoriose.
Occorrerà prevedere la solidarietà, per comunanza d'interesse, ex art. 97 c.p.c.
3 N. 434/2015 R.G.A.C.
La particolare difficoltà della controversia consente la compensazione per metà.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 434/2015 R.G.A.C., tra
[...]
e, per essa, l' Parte_1 Parte_2
in persona del l.r. p.t., quale mandataria dell' quale attrice, e
[...] Parte_2
e quali convenuti, nella quale CP_1 Controparte_2 Controparte_3 intervenivano la in persona del Consigliere Controparte_4
Delegato Dott. quale mandataria della società CP_5 Controparte_6 unipersonale, e la già , Controparte_7 Controparte_8 in persona di ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: CP_10
1. dichiara inefficace, nei confronti della l'alienazione, mediante Controparte_7 donazione in data 11 Maggio 2010, rogata dal Dott. , Notaio in Persona_1
Lavello, atto rep. n. 39.278, racc. n. 17.952, compiuta da e Persona_2 [...]
quali donanti, a favore di e quali CP_1 Controparte_2 Controparte_3 donatari, avente ad oggetto la nuda proprietà del fabbricato in Maschito, alla Via Monte
Grappa, n. 1, già Largo Chiesa, nn. 1, 9 e 7, censito nel catasto dei fabbricati del Comune di Maschito al fol. 25, p.lla 388, sub. 3, sub. 4, sub. 6 e sub. 7, trascritta in Potenza, il 31
Maggio 2010, ai nn. 9646 R.G. e 7058 R.P.;
2. condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rifondere alla e, per essa, all' Parte_1 [...] quale mandataria dell' le spese di Parte_2 Parte_2 lite, liquidate, previa compensazione per metà, in euro 1.800,00 per compensi ed in euro per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rifondere alla quale mandataria della Controparte_4 società unipersonale, le spese di lite, liquidate, previa Controparte_6 compensazione per metà, in euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
4. condanna e in solido tra loro, a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 rifondere alla le spese di lite, liquidate, previa compensazione Controparte_7 per metà, in euro 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 10 Marzo 2025
4 N. 434/2015 R.G.A.C.
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
5