Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 770/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 770/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Giovanna Minischetti e Parte_1
Eugenio Falcone
- Appellante -
nei confronti di
(già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Stefano Tedeschi
- Appellata -
nonché di
rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Stefano Tedeschi
- Appellata -
e di
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
- Appellata -
OGGETTO: “Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 3.6.2025, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto di precetto del 7.3.2017 “ ha intimato ad il Controparte_2 Parte_1
pagamento della somma di € 196.980,30 in conseguenza dell'inadempimento del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria del 27.12.2006.
2. – La predetta il 10.5.2017 ha richiesto il pignoramento immobiliare di due locali ad CP_6
uso artigianale situati a San Severo, di proprietà del debitore, instaurando davanti al Tribunale di
Foggia la procedura esecutiva n. 352/2017 RGes, nell'ambito della quale (ora CP
) e l' hanno spiegato intervento per crediti _3 CP_5 Controparte_5
ammontanti rispettivamente a € 31.297,39 ed € 26.021,13.
3. – In data 16.3.2020 ha proposto “Ricorso per opposizione agli atti Parte_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c. e/o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.”, chiedendo, “Previa sospensione
della procedura esecutiva di cui in epigrafe, accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità della
notificazione dell'atto di precetto (e, nde) dell'atto di pignoramento e per l'effetto dichiarare
l'estinzione della procedura esecutiva di cui in epigrafe”, deducendo che le suddette notifiche sono state effettuate in luogo diverso da quello di sua residenza.
2 4. – Con ordinanza dell'11.3.2021 il GE ha disposto la sospensione della procedura esecutiva.
5. – Con atto di citazione del 28.4.2021 ha introdotto la fase di merito del Parte_1
giudizio di opposizione, rassegnando le seguenti (principali) conclusioni: “Accertato quanto
esposto in premessa, dichiarare la inesistenza e/o nullità e/o illegittimità della notificazione
dell'atto di precetto e/o dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti conseguenti e, per l'effetto,
dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 352/17 del Tribunale di Foggia.
In via subordinata, accertato quanto in premessa, comunque dichiarare l'estinzione della
procedura esecutiva immobiliare n. 352/17 del Tribunale di Foggia in quanto la ora CP
in data 02/11/2018, con comparsa di intervento datato 17.9.18, si è sostituita alla _3
, creditore procedente, pur non avendo acquisito il credito della stessa vantato nei CP_2
confronti dello , come dalla stessa dichiarato nella rinuncia di cui all'atto datato 6.4.20 e Pt_1
depositato il 26/06/20, ed ha illegittimamente dato impulso alla procedura esecutiva immobiliare
n. 352 del 2017…”.
6. – “ , e per essa “ , ed si sono Controparte_1 Controparte_7 _3
costituite in giudizio ed hanno concluso per il rigetto dell'opposizione, deducendo che le notifiche dell'atto di precetto e del pignoramento sono state eseguite presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo e si sono perfezionate per “compiuta giacenza”; che, in ogni caso, la proposizione dell'opposizione da parte del debitore ha comportato il raggiungimento dello scopo dell'atto e la conseguente sanatoria di ogni eventuale vizio;
che, inoltre, anteriormente all'udienza di prima comparizione, “ si è costituita ex art. 111 cpc in sostituzione di Controparte_1
e, al contempo, , con atto di rinuncia ha chiarito di essere Controparte_2 _3
intervenuta erroneamente nel giudizio il 2.11.2018, essendo unicamente titolare del credito non titolato derivante dallo scoperto di conto corrente oggetto di altro ricorso per intervento,
rappresentando che l'unica attività da essa eseguita, non soggetta a termine perentorio e comunque ripetibile, era consistita nella notifica dell'avviso ex art. 498 cpc.
3 7. – Con sentenza n. 1300/2023, pubblicata in data 11.5.2023, il giudice del Tribunale di
Foggia, definendo la fase di merito del giudizio oppositivo promosso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 352/2017 R.G.es., ha rigettato l'opposizione proposta dal debitore esecutato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, così testualmente esordendo nella parte “proemiale” della motivazione della pronunzia: “L'opposizione spiegata a norma
dell'art. 617 c.p.c. è infondata e pertanto non può accogliersi”. Inoltre, nella narrativa della sentenza (cfr. pag. 2, secondo capoverso), il giudice ha, altresì, dato conto della circostanza che
esposto i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. fatti valere in fase cautelare”. Pt_2
8. – Avverso la sentenza ha proposto appello (al quale hanno resistito Parte_1
“ ed ), riproponendo le medesime difese, eccezioni e Controparte_1 _3
conclusioni formulate con l'atto di citazione del 28.4.2021.
9. – Con ordinanza interlocutoria del 15.4.2025 il Collegio ha osservato e disposto quanto di seguito testualmente trascritto: “ritenuto di dover segnalare alle parti le seguenti questioni “in
iure” che appaiono rilevanti ai fini della decisione: a) in base ad un consolidato principio
giurisprudenziale, il regime impugnatorio della sentenza emessa in materia di opposizioni
esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla, a prescindere
dall'esattezza o meno di detta qualificazione;
b) in particolare, “Ai fini dell'individuazione del
mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il
giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella
prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo
vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd.
"sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non
corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con
motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime
di impugnazione” (così, testualmente, Cass.
6.12.2021 n. 38587); c) nella specie, non è revocabile
4 in dubbio che il giudice del Tribunale di Foggia, a fronte di contestazioni aventi ad oggetto la
validità della notificazione dell'atto di precetto e di pignoramento immobiliare, abbia
espressamente e consapevolmente qualificato il rimedio esperito come opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 cpc;
d) infine, la Corte Suprema di Cassazione con ordinanza 4.1.2023 n. 153
(cfr. pag. 3) ha ribadito che “secondo il costante indirizzo di questa Corte, in virtù dei principi
della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del
merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.
615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere
l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base
dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di
nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o
inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso…”;
ritenuto, pertanto, necessario invitare le parti ad interloquire sulle predette questioni segnalate
dal Collegio;
PQM
letto ed applicato l'art. 101 co. 2 cpc, assegna alle parti il termine di trenta
giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti
osservazioni sulle questioni segnalate in motivazione, riservando la decisione all'esito
dell'udienza del 3 giugno 2025, alla quale rinvia la causa, salvo accordo transattivo/conciliativo
che potrà eventualmente sopraggiungere nelle more fra i contendenti…”.
10. – A seguito del deposito di memorie difensive, all'udienza del 3.6.2025 il Collegio ha riservato la causa per la decisione.
11. – L'appello è inammissibile in quanto è indubitabile che il giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata abbia espressamente e consapevolmente qualificato il rimedio esperito da come opposizione (successiva) agli atti esecutivi ex art. 617 cpc. Per effetto Parte_1
dell'espressa previsione dell'art. 618 cpc, le sentenze che definiscono le opposizioni agli atti esecutivi sono unicamente soggette al ricorso per cassazione per violazione di legge ex art. 111 co.
5 7 Cost. nonché al regolamento di competenza ex artt. 42 segg. cpc come disposto dall'art. 187
disp. att. cpc.
12. – A ciò può soggiungersi – in via meramente incidentale e al solo scopo di esplicitare il senso del richiamo del principio di diritto indicato al punto d) dell'ordinanza interlocutoria del
15.4.2025, invero, non esattamente inteso dalle due parti appellate – che con la Parte_1
citazione introduttiva della fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi del 28.4.2021 (cfr.
pagg. 3 e segg.), ha irritualmente dedotto ragioni di doglianza (“…l'Intesa San Paolo S.p.a., solo in
data 26/6/2020, interveniva nella predetta procedura, sostituendosi al creditore procedente;
E'
chiaro quindi che la , con il suo intervento del 2.11.18, non poteva dare impulso alla CP
predetta procedura esecutiva, in quanto non aveva la titolarità del credito, e, quindi, tutti gli atti
posti in essere dalla stessa sono inesistenti e/o nulli;
precisamente la procedura esecutiva avrebbe
dovuto estinguersi per mancato intervento ed attività da parte di chi era titolato a proseguirla,
ossia la Banca Intesa San Paolo S.p.a., che era subentrata alla nessuno si è Controparte_2
utilmente sostituito al creditore procedente se non la Banca Intesa San Paolo, Controparte_2
ma solo in data 26.6.2020…”) che non aveva prospettato nel ricorso in opposizione del 16.3.2020.
13. – Tra l'altro, il diniego di estinzione del procedimento esecutivo, in ragione dell'attività
d'impulso che sarebbe stata erroneamente posta in essere da , giammai avrebbe _3
potuto costituire oggetto di appello nelle forme di cui all'art. 342 cpc, tenuto conto che, anche ove la relativa questione desse luogo ad una delle ipotesi di estinzione cd. tipica (previste dagli artt.
629 segg. cpc), la stessa, comunque, sarebbe stata trattata e risolta dal GE con un provvedimento eventualmente impugnabile nei modi e termini stabiliti dall'art. 630 co. 3 cpc.
14. – L'avvenuta definizione della causa sulla scorta di una questione in rito oggetto di rilievo officioso rende legittima la statuizione d'integrale compensazione fra le parti delle spese del grado di appello.
15. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti delle Parte_1
parti appellate indicate in epigrafe, avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1300/2023,
pubblicata in data 11.5.2023, con atto di citazione notificato in data 8.6.2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) compensa interamente fra tutte le parti le spese del giudizio;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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