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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 402/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Annalisa Giusti Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al N. 402/2023 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi;
promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Stefano D'Ercole e dall'Avv. Carolina Eunice Loria
RICORRENTE
Contro
c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...], con sede legale a Monte San Vito in Via della Selva n. 71/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Moreno Misiti
RESISTENTE
E nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
Controparte_4
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Indennità di asservimento
Conclusioni:
per la ricorrente:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese:
In via principale di merito
-accertare e dichiarare che la stima effettuata dalla Terna Peritale nominata ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 Persona_1
con riferimento ai terreni di proprietà della
[...] Controparte_1
siti nel Comune di Monte San Vito (AN) identificati al Catasto
[...] del suddetto Comune al foglio 13, mappali 784, 778 e 782, e al foglio
14, mappali 348 e 364, interessati dal tracciato del metanodotto
“ DN 650 (26”) DP Parte_3
75 bar”, è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, per sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità, stabilite nel complessivo importo di €
64.792,34 (€ 50.934,88 a titolo di asservimento, € 6.144,17 a titolo di occupazione temporanea, € 7.713,29 a titolo di indennità per danni), per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante alla
[...]
è pari ad € 19.766,40, e l'indennità di occupazione Controparte_1 temporanea e danni spettante alla medesima è pari ad € 5.810,30, per un importo complessivo di € 25.576,70 così come determinato nel
Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del 07.04.2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con annesso piano particellare”
per la resistente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
-in merito: rigettare le domande attrici e, in via riconvenzionale, determinare l'indennità di asservimento ex art. 44 e 33 D.P.R. n.
327/01, l'indennità di occupazione legittima e tutte le indennità per danni dovute alla nella misura determinata nella perizia CP_1 estimativa contenuta nella relazione tecnica del dott. Per_2 del 18/10/23, allegato sub n. 2 alla memoria di costituzione
[...] della predetta società e, pertanto, in misura pari complessivamente ad
€ 70.598,77o nella maggiore somma, o, in subordine e salvo il gravame, nella minore somma che sarà accertata in corso di causa o, in subordine, che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., e, in ogni caso, ordinare il loro deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., indennità da maggiorarsi degli interessi legali e, poi, degli interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. nonché del risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, II comma, c.c., pari al pregiudizio da svalutazione monetaria, indicato in via presuntiva nella premessa, dal dovuto al saldo integrale ed effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali”
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 54 D. Lvo n. 327/2001, dell'art. 29 D. Lvo
n. 150/2011 e dell'art. 281 undecies c.p.c., la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il provvedimento di stima con cui la peritale ha determinato in complessivi € 64.792,34 (di cui € CP_5 50.934,88 per l' indennità per asservimento;
€ 6.144,17 per l' indennità per occupazione temporanea, € 7.713,29 per l' indennità per danni) le indennità spettanti alla per Controparte_1
l'asservimento e l'occupazione temporanea, da parte della medesima opponente - nell'ambito di un procedimento ablatorio relativo ai lavori per la realizzazione di un metanodotto - dei terreni di proprietà della resistente siti nel comune di Monte San Vito, identificati al Catasto del
Comune di Monte San Vito (AN), ai fogli 13 – 14, mappali 784, 778,
782 – 348, 364, interessati dal tracciato del metanodotto Ravenna-
Chieti, rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650(26'') DP bar e opere connesse di interesse nazionale.
Con l'interposta opposizione, la ribadisce Parte_1
l'adeguatezza dell'importo di complessivi €.25.576,70 liquidato dal
Ministero della Transizione ecologica a titolo di stima provvisoria e chiede che venga stabilito l'esatto ammontare delle indennità, da quantificare nella somma determinata dal competente Ministero, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, della loro ubicazione, della valenza edificatoria della zona e del danno riportato dalla residua proprietà.
Nel dettaglio, la ricorrente rileva l'errato criterio di quantificazione adottato dalla peritale, che avrebbe liquidato un'indennità di CP_5 asservimento superiore al valore di mercato del fondo asservito e un'indennità di occupazione avulsa dall'effettivo danno subito.
La società ha inoltre lamentato l'errata modalità di calcolo Pt_1 dell'indennità di occupazione temporanea, essendo inapplicabili gli artt.
22 bis e 50 del DPR n. 327/2001, atteso che il decreto di asservimento
è stato emanato in forza dell'art. 22 DPR cit. (e non dell'art. 22 bis) sicché al proprietario è dovuto solamente, per il periodo intercorrente fra l'immissione in possesso dei beni ed il rispristino a conclusione lavori, un unico indennizzo commisurato ai danni diretti ed indiretti causati dall'esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto, senza aggiungere la indennità prevista dall'art. 50 cit.; in ogni caso, anche se si volesse applicare tale disposizione, dovrebbe comunque riconoscersi al proprietario un'unica indennità di occupazione calcolata secondo una percentuale fissa e non due indennità (per occupazione e per danni), perché ciò comporterebbe un'erronea duplicazione dell'indennizzo, riconosciuto sulla base di un medesimo titolo.
L'opponente ha poi ritenuto erroneo il calcolo del deprezzamento rilevando l'insussistenza dei presupposti per procedere all'applicazione del criterio di stima del valore complementare di cui all'art. 33 TUE previsto per la espropriazione parziale, fattispecie diversa da quella in esame, sicché le relative indennità stimate dalla per l'asserito CP_5 deprezzamento di due aree c.d. relitte, non è dovuta.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che l'indennità spettante all' è pari a quella determinata con il CP_6 decreto di asservimento ed occupazione, risultando errata quella stabilita dalla e domandando, in via istruttoria, di disporre una CP_5
CTU volta a determinare l'indennità dovuta, con vittoria di spese.
Il dello Economico, il Ministero della Transizione CP_2 CP_2
Ecologica e la Controparte_4 non si sono costituiti.
Si è, invece, costituita che ha contestato Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto delle domande della società ricorrente, perché infondate, proponendo domanda riconvenzionale diretta a far determinare in un maggiore importo - rispetto a quello accertato dal Collegio peritale- l'indennità complessivamente dovuta per l'asservimento, per l'occupazione e per i danni. Espletati gli accertamenti tecnici mediante l'ausilio del CTU, Ing.
, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione in data Persona_3
17.7.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di memorie difensive finali e di repliche.
Preliminarmente va osservato che l'opposizione alla stima introduce un ordinario giudizio sul rapporto (e non si configura come un giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo né si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa), diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima dall'organo a ciò deputato (tra le altre Cass. civ. n.
6116/2022).
Ciò premesso, si osserva che, come verificato dal CTU, l'area di cui si tratta è costituita da una parte di appezzamento in zona pianeggiante utilizzata a fini agricoli;
che la superficie totale asservita ammonta a mq 13.728 e la superficie occupata a mq 8870, a fronte di una superficie totale delle particelle interessate dall'intervento pari a mq
104.095.
Dal verbale di immissione in possesso risulta che il terreno era utilizzato a cultura di sorgo da utilizzare per le biomasse sui mappali 348 e 364 mentre, nella restante parte erano presenti delle stoppie di grano duro.
Il CTU ha inoltre evidenziato che, dal punto di vista urbanistico, si tratta di zone aventi destinazione esclusivamente agricola ed ha, altresì, spiegato che il vincolo apposto sul terreno consente tutti gli usi agricoli, cui l'area era già destinata dal punto di vista urbanistico, evidenziando, però, che una porzione delle particelle 348 e 364 interessata dalla costruzione del metanodotto è stata completamente trasformata con la realizzazione di opere edili e/o stradali fisse e durature per tutto il periodo di funzionamento del metanodotto
(struttura denominata PIDI e strada di acceso alla carrareccia poderale), con la conseguenza che, in tale area, la società resistente, pur rimanendo nella piena proprietà, non potrà svolgere alcuna attività agricola e, anzi, la presenza dei manufatti produrrà sicuramente delle difficoltà per l'effettuazione delle lavorazioni agricole.
A tal riguardo, deve osservarsi che detta modifica dello stato dei luoghi
è avvenuta proprio in occasione della costruzione del metanodotto, così come dimostrato dalle foto allegate dal consulente alla propria relazione (cfr allegato 12 e allegato 8), venendosi, quindi, a smentire quanto ritenuto dalla ricorrente che ha sostenuto che detta strada era preesistente e che, quindi, alcun danno è stato cagionato al resistente.
Il CTU ha, quindi, proceduto a determinare le indennità di asservimento e di occupazione temporanea sulla base delle effettive caratteristiche delle aree che presentano differenti peculiarità, tenendo conto del valore venale del terreno in considerazione anche della coltura effettivamente praticata sullo stesso, del fatto che si tratta di un terreno morfologicamente piano e facilmente irrigabile, considerando il valore agricolo medio per i seminativi siti nel Comune di Monte San Vito, le ottime caratteristiche intrinseche dei terreni asserviti, sia per i collegamenti alla rete viaria principale sia per l'adiacenza ai centri abitati a destinazione residenziale ed artigianale, nonché la destinazione urbanistica indicata nel PRG vigente. Sulla scorta di detti elementi, l'ausiliario nominato ha condivisibilmente ritenuto che il più probabile valore medio di mercato dell'area al momento dell'immissione in possesso sia pari a 6,00 €/mq e, fissando un deprezzamento pari al 25%, ha determinato l'indennità di asservimento in euro 19.209,00. A tale importo deve essere sommato il valore dell'area occupata dalla struttura denominata PIDI e dalla strada di accesso dalla carrareccia poderale, come sopra evidenziato non utilizzabile a fini agricoli, stimato dal consulente in euro 5532,00 nonché l'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio del seminativo del Comune di Monte San Vito, in quanto, come detto, tale porzione di terreno non può essere più utilizzata a fini agricoli, pari ad euro 2.228,47.
Ne consegue che l'indennità di asservimento complessiva ammonta ad euro 26.969,47 arrotondati ed euro 27.000,00.
Ciò premesso, si osserva, anzitutto, che le porzioni di terreno di cui si tratta non sono state espropriate, ma sono state assoggettate ad una servitù e, quindi, mantengono una possibilità di sfruttamento del sottosuolo e del soprassuolo da parte del proprietario nei limiti di compatibilità con il contenuto della servitù.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ.
n.22056/2020) “Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, è dovuta una indennità al proprietario del fondo che dall'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà; questa indennità non può corrispondere esattamente all'indennità di espropriazione se non in caso …… di totale annullamento delle potestà dominicali. Infatti,
…..l'indennità di asservimento, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione….”.
E' stato altresì precisato, sotto diverso ed ulteriore profilo, che il criterio guida di determinazione del valore venale del fondo, declinato come valore complementare o del c.d. esproprio parziale (art. 33 DPR n. 327/2001) trova applicazione in via analogica anche nell'ipotesi in cui il privato sia destinatario della imposizione di una servitù e, quale unico proprietario, risenta, per l'effetto dell'asservimento, di un pregiudizio anche rispetto a quella parte del bene non direttamente toccata, in quanto funzionalmente raccordata alla prima (Cass. civ n.18581/2020): ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dall'opponente, va applicato nella fattispecie in esame l'art. 33 cit. ai fini di una eventuale e graduata quantificazione del dovuto destinata a tenere conto della diversa e più contenuta compressione del diritto di proprietà che la misura comporta rispetto al più radicale esproprio.
Il CTU ha determinato l'indennità di asservimento attenendosi a tali criteri, sulla base della destinazione agricola delle aree - che non è in contestazione tra le parti – delle caratteristiche delle porzioni immobiliari, dell'ubicazione e dell'andamento del metanodotto.
Con riferimento al valore unitario di €.
6.00 mq, contestato dall'opponente, si ritiene che non siano ravvisabili concreti elementi per discostarsi dalle conclusioni del CTU: invero, tale valore risulta congruo in relazione alle effettive caratteristiche delle aree di cui si tratta e, in particolare, alla loro ubicazione, tenuto conto che, come spiegato dal
CTU, queste si trovano in prossimità del centro abitato e, come tali, sono più appetibili ed hanno un particolare valore rispetto ad altri fondi.
In considerazione di ciò non è decisivo, al fine di pervenire a diverse conclusioni, il riferimento al diverso valore indicato dalla parte ricorrente, che non tiene in considerazione le caratteristiche e le peculiarità dei beni di cui si tratta che, nel caso di specie, giustificano il valore più elevato indicato dal CTU, peraltro coincidente, con quello risultante dai contratti di compravendita a cui ha fatto riferimento la resistente nella propria perizia di parte.
Si ritiene parimenti congrua la percentuale del 25% - applicata dal
CTU al valore dei terreni asserviti al fine di accertare la riduzione di valore dovuta alla servitù e, quindi, di calcolare la indennità di asservimento ai sensi dell'art. 44 cit. e dei principi sopra indicati – tenuto conto della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
A tale riguardo, la società non condivide il deprezzamento Pt_1 valutato dal CTU, nella percentuale indicata, considerato che permane la facoltà di mantenere la superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni, come stabilito nel decreto di asservimento.
Tali argomentazioni non sono decisive al fine di applicare una riduzione diversa rispetto a quella indicata dal CTU, poiché l'opponente fa riferimento ad una prassi estimativa non codificata che non tiene conto della situazione della zona e dei vincoli ivi esistenti.
Per le considerazioni svolte non appare necessario convocare il CTU a chiarimenti sul punto (come richiesto dalla società ) e di porre a Pt_1 fondamento del calcolo il valore unitario dei terreni asserviti, la loro superficie e la percentuale del 25%, indicati dal CTU.
Passando ad esaminare le questioni relative all'occupazione temporanea, si osserva, in primo luogo, che l'opponente ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dal CTU, il quale ha determinato l'indennità per il periodo di occupazione in base all'art. 50 DPR n. 327/2001.
Orbene, se è vero che il decreto di asservimento è stato emesso richiamando l'art. 22 DPR 327/2001 - e non ai sensi dell'art. 22 bis -
è pur vero che l'art. 50 del citato DPR non fa riferimento all'art. 22 o
22 bis, ma stabilisce in generale, che “nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.
Nella fattispecie in esame, pur non trattandosi di esproprio, ma di asservimento, il proprietario delle aree, durante il periodo di occupazione delle stesse, non ha la libera disponibilità dei terreni, destinati, in base al decreto di asservimento, alla realizzazione delle opere, terreni ai quali possono accedere, invece, liberamente le imprese appaltatrici, sicché, come osservato dal CTU, il disagio derivante dalla occupazione dei beni può essere compensato ricorrendo ai criteri stabiliti dall'art. 50 cit.
Infatti, (anche) nel caso in esame (come nella fattispecie prevista dall'art. 22 bis che richiama l'art. 50 cit.), il provvedimento di occupazione attribuisce il diritto di disporre del bene a favore dell'ente allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera per la quale è stato emanato il decreto di asservimento ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene stesso privandolo temporaneamente, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposizione: esso, pertanto, produce, un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che impone un ristoro separato ed aggiuntivo che può essere liquidato in base al cit. art. 50 cit., a prescindere dall'esistenza di altri eventuali danni subiti dal proprietario.
Per le considerazioni svolte, si ritiene di determinare l' indennità di occupazione temporanea nella somma di seguito indicata, calcolata ai sensi dell'art. 50 cit., ottenuta ponendo a base del calcolo il valore venale delle aree suddette (determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie delle aree occupate in base al decreto di asservimento) e la durata della occupazione, limitatamente al periodo di due anni, così come stabilito originariamente con il decreto di asservimento.
Pertanto, nei limiti della domanda, la somma spettante al proprietario a titolo di indennità di occupazione va determinata in complessivi 7948,00 arrotondabili ed euro 8000,00, in base alle risultanze della CTU sopra riportate.
Con riferimento ai danni dedotti dalla società resistente, si ritiene che l'accesso ai fondi per l'esecuzione delle opere e gli interventi necessari per realizzare il metanodotto, inevitabilmente incidano negativamente sulle caratteristiche del suolo agrario a causa del passaggio dei mezzi meccanici e del conseguente rimescolamento del terreno: in considerazione di ciò e tenuto conto della durata dei lavori, si ritiene, in via presuntiva, che sia configurabile un danno alla produzione, dovuto ad una riduzione, anche solo parziale, della fertilità del terreno.
Per quanto riguarda i danni arrecati, deve osservarsi che, dal verbale di immissione in possesso, emerge che le uniche aree in cui erano presenti delle colture erano quelle di cui alle particelle 348 e 364 per un totale di 4430 m², laddove era presente la coltura del sorgo da utilizzare per le biomasse, ragion per cui, considerando una produzione media di sorgo per ogni ettaro pari a 300 quintali ed un prezzo medio di 6,00 € a quintale, si ottiene che il prezzo medio al metro quadrato di terreno è uguale a 0,18, di talché l'indennizzo per mancato raccolto nel 2022 è pari ad euro 797,40 arrotondabili ad euro 800,00 (0.18
€/mq x 4430 mq.
Per quanto riguarda il danno consistito nei mancati redditi relativi alla produzione negli anni successivi, tenuto conto del valore del sorgo e del fatto che nella rimanente porzione di terreno erano presenti stoppie di grano duro per cui è ipotizzabile una produzione media per ogni ettaro di 60 quintali ed un prezzo medio di 50 € a quintale, l'indennità per i mancati redditi è pari ad euro 3.926,88 arrotondabili ad euro
3900,00
Il consulente, poi, ha condivisibilmente, ritenuto che, in seguito all'esecuzione delle opere per la realizzazione del metanodotto, saranno necessarie delle lavorazioni superficiali per ripristinare la fertilità del suolo e rendere il terreno stesso idoneo ad un futuro sfruttamento agricolo, ragion per cui ha ritenuto che l'indennità per il ripristino del terreno occupato è pari ad euro 2.384,40 arrotondabili ad euro 2400,00.
L'ausiliario, inoltre, ha rilevato che la realizzazione del metanodotto ha creato anche degli ulteriori danni sui terreni oggetto di asservimento, dal momento che sullo stesso sono rimasti tre ostacoli superficiali costituiti dal PIDI e da due paline segnaletiche, che, senza dubbio, rendono maggiormente gravoso l'esercizio dell'attività agricola che verrà eseguita all'interno della zona, soprattutto in considerazione del fatto che, ad oggi, la stessa viene fatta mediante l'utilizzo di macchinari di notevoli dimensioni.
Ne deriva che l'attività agricola avrà un maggior costo e che, quindi, debba essere riconosciuto un indennizzo in favore della società resistente, indennizzo che il consulente ha stimato, tenuto conto del tempo di lavorazione suppletiva per ogni ostacolo incontrato che richiede un cambio di direzione e del costo orario delle normali operazioni agromeccaniche pari ad euro 58,73, in complessivi euro 29 annui, con la conseguenza che capitalizzando detta somma di indennizzo con un saggio compreso tra 1% e 1,5%, si otterrà un costo arrotondato per ogni ostacolo di euro 2300,00.
Quanto alla perdita di titoli pac, la resistente ha dedotto che per la Co porzione occupata la Società non può richiedere, per i due anni di occupazione, il pagamento della sovvenzione comunitaria e che il mancato utilizzo dei titoli PAC per due anni, comporta che il titolo venga tolto dalla disponibilità del proprietario/conduttore e confluisca nella riserva nazionale da cui la Società non può attingere. Pt_4 Orbene, nel caso in esame, la resistente mediante il documento 3 allegato alla comparsa di costituzione, ha provato di fruire di detta sovvenzione nell'anno 2021, ragion per cui, poiché la superficie agricola non utilizzata risulta essere nel complesso pari a mq 7.373 (circa 1 ha),
l'azienda agricola, per recuperare il proprio diritto alla sovvenzione, perso per l'inutilizzazione a fini agricoli del terreno per due anni, sarà costretta ad acquistare tale titolo sul libero mercato dove attualmente ha un valore intorno a € 500,00 per ettaro. Considerando l'imposta di registro pari a € 300,00 per la registrazione del contratto e le spese accessorie (circa € 100,00), il danno che ne deriva è pari a € 500,00 x
1+ 400,00= € 900,00.
Conseguentemente il totale delle somme spettati alla resistente va fissato in complessivi ad euro 49.900,00 (Euro 27.000,00 per indennità di asservimento, euro 8000,00 per indennità di occupazione temporanea, euro 800,00 per mancato raccolto nel 2022, € 3900,00 per mancati redditi, euro 2400,00 per ripristino di fertilità ed euro
6900,00 per danno da tre ostacoli, euro 900.00 per perdita titoli pac).
Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale sulla differenza tra le somme riconosciute e quelle eventualmente depositate presso la
Cassa depositi e prestiti che decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero, dalla data del decreto di asservimento, per l'importo spettante a titolo di indennità di asservimento (atteso che soltanto con detto provvedimento sorge il diritto alla indennità ed unicamente dalla relativa data può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi) e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.
Nessun altro riconoscimento (in particolare derivante da svalutazione monetaria) spetta in quanto, trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta, del tutto indimostrato è il maggior danno, ulteriore rispetto agli interessi come sopra attribuiti. (cfr Cass civ
19775/2024) .
Né è applicabile, come richiesto dal resistente, il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che lo stesso si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione( Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2018, n. 28409).
In merito alle spese del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti costituite, rispetto ai valori rispettivamente prospettati e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione, legittimano la regolamentazione degli oneri in questione in termini di integrale compensazione;
nulla va disposto in ordine a rapporto tra la ricorrente ed i e la attesa la contumacia CP_7 CP_4 di questi ultimi.
Si ritiene inoltre di porre a carico di entrambe le parti costituite le spese sostenute per la CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse di entrambe le parti
P.Q.M.
La Corte di Appello, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, determina l'indennità spettante alla società Controparte_1 euro 49.900,00, oltre interessi al tasso legale sulla differenza tra la somma così complessivamente riconosciuta e quella già versata, come indicato in motivazione;
dispone che la differenza risultante sia depositata presso la Cassa
Deposti e Prestiti;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento e pone definitivamente a carico delle parti costituite - nella misura del
50% ciascuna - le spese sostenute per la C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Annalisa Giusti Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al N. 402/2023 R.G. del ruolo generale per gli affari contenziosi;
promosso da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Stefano D'Ercole e dall'Avv. Carolina Eunice Loria
RICORRENTE
Contro
c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t. nato a [...] il [...] e Parte_2 residente a [...], con sede legale a Monte San Vito in Via della Selva n. 71/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Moreno Misiti
RESISTENTE
E nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
Controparte_4
[...]
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: Indennità di asservimento
Conclusioni:
per la ricorrente:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese:
In via principale di merito
-accertare e dichiarare che la stima effettuata dalla Terna Peritale nominata ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 Persona_1
con riferimento ai terreni di proprietà della
[...] Controparte_1
siti nel Comune di Monte San Vito (AN) identificati al Catasto
[...] del suddetto Comune al foglio 13, mappali 784, 778 e 782, e al foglio
14, mappali 348 e 364, interessati dal tracciato del metanodotto
“ DN 650 (26”) DP Parte_3
75 bar”, è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, per sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità, stabilite nel complessivo importo di €
64.792,34 (€ 50.934,88 a titolo di asservimento, € 6.144,17 a titolo di occupazione temporanea, € 7.713,29 a titolo di indennità per danni), per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante alla
[...]
è pari ad € 19.766,40, e l'indennità di occupazione Controparte_1 temporanea e danni spettante alla medesima è pari ad € 5.810,30, per un importo complessivo di € 25.576,70 così come determinato nel
Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del 07.04.2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con annesso piano particellare”
per la resistente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,
-in merito: rigettare le domande attrici e, in via riconvenzionale, determinare l'indennità di asservimento ex art. 44 e 33 D.P.R. n.
327/01, l'indennità di occupazione legittima e tutte le indennità per danni dovute alla nella misura determinata nella perizia CP_1 estimativa contenuta nella relazione tecnica del dott. Per_2 del 18/10/23, allegato sub n. 2 alla memoria di costituzione
[...] della predetta società e, pertanto, in misura pari complessivamente ad
€ 70.598,77o nella maggiore somma, o, in subordine e salvo il gravame, nella minore somma che sarà accertata in corso di causa o, in subordine, che sarà ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., e, in ogni caso, ordinare il loro deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., indennità da maggiorarsi degli interessi legali e, poi, degli interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. nonché del risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, II comma, c.c., pari al pregiudizio da svalutazione monetaria, indicato in via presuntiva nella premessa, dal dovuto al saldo integrale ed effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali”
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 54 D. Lvo n. 327/2001, dell'art. 29 D. Lvo
n. 150/2011 e dell'art. 281 undecies c.p.c., la Parte_1 ha proposto opposizione avverso il provvedimento di stima con cui la peritale ha determinato in complessivi € 64.792,34 (di cui € CP_5 50.934,88 per l' indennità per asservimento;
€ 6.144,17 per l' indennità per occupazione temporanea, € 7.713,29 per l' indennità per danni) le indennità spettanti alla per Controparte_1
l'asservimento e l'occupazione temporanea, da parte della medesima opponente - nell'ambito di un procedimento ablatorio relativo ai lavori per la realizzazione di un metanodotto - dei terreni di proprietà della resistente siti nel comune di Monte San Vito, identificati al Catasto del
Comune di Monte San Vito (AN), ai fogli 13 – 14, mappali 784, 778,
782 – 348, 364, interessati dal tracciato del metanodotto Ravenna-
Chieti, rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650(26'') DP bar e opere connesse di interesse nazionale.
Con l'interposta opposizione, la ribadisce Parte_1
l'adeguatezza dell'importo di complessivi €.25.576,70 liquidato dal
Ministero della Transizione ecologica a titolo di stima provvisoria e chiede che venga stabilito l'esatto ammontare delle indennità, da quantificare nella somma determinata dal competente Ministero, tenuto conto delle caratteristiche dei beni, della loro ubicazione, della valenza edificatoria della zona e del danno riportato dalla residua proprietà.
Nel dettaglio, la ricorrente rileva l'errato criterio di quantificazione adottato dalla peritale, che avrebbe liquidato un'indennità di CP_5 asservimento superiore al valore di mercato del fondo asservito e un'indennità di occupazione avulsa dall'effettivo danno subito.
La società ha inoltre lamentato l'errata modalità di calcolo Pt_1 dell'indennità di occupazione temporanea, essendo inapplicabili gli artt.
22 bis e 50 del DPR n. 327/2001, atteso che il decreto di asservimento
è stato emanato in forza dell'art. 22 DPR cit. (e non dell'art. 22 bis) sicché al proprietario è dovuto solamente, per il periodo intercorrente fra l'immissione in possesso dei beni ed il rispristino a conclusione lavori, un unico indennizzo commisurato ai danni diretti ed indiretti causati dall'esecuzione dei lavori di costruzione del metanodotto, senza aggiungere la indennità prevista dall'art. 50 cit.; in ogni caso, anche se si volesse applicare tale disposizione, dovrebbe comunque riconoscersi al proprietario un'unica indennità di occupazione calcolata secondo una percentuale fissa e non due indennità (per occupazione e per danni), perché ciò comporterebbe un'erronea duplicazione dell'indennizzo, riconosciuto sulla base di un medesimo titolo.
L'opponente ha poi ritenuto erroneo il calcolo del deprezzamento rilevando l'insussistenza dei presupposti per procedere all'applicazione del criterio di stima del valore complementare di cui all'art. 33 TUE previsto per la espropriazione parziale, fattispecie diversa da quella in esame, sicché le relative indennità stimate dalla per l'asserito CP_5 deprezzamento di due aree c.d. relitte, non è dovuta.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che l'indennità spettante all' è pari a quella determinata con il CP_6 decreto di asservimento ed occupazione, risultando errata quella stabilita dalla e domandando, in via istruttoria, di disporre una CP_5
CTU volta a determinare l'indennità dovuta, con vittoria di spese.
Il dello Economico, il Ministero della Transizione CP_2 CP_2
Ecologica e la Controparte_4 non si sono costituiti.
Si è, invece, costituita che ha contestato Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto delle domande della società ricorrente, perché infondate, proponendo domanda riconvenzionale diretta a far determinare in un maggiore importo - rispetto a quello accertato dal Collegio peritale- l'indennità complessivamente dovuta per l'asservimento, per l'occupazione e per i danni. Espletati gli accertamenti tecnici mediante l'ausilio del CTU, Ing.
, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione in data Persona_3
17.7.2025, previa assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di memorie difensive finali e di repliche.
Preliminarmente va osservato che l'opposizione alla stima introduce un ordinario giudizio sul rapporto (e non si configura come un giudizio d'impugnazione dell'atto amministrativo né si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa), diretto a stabilire il quantum dell'indennità effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, nei limiti del principio della domanda, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili ed indipendentemente non solo dalle deduzioni delle parti al riguardo, ma anche dai criteri seguiti dall'espropriante nel formulare l'offerta dell'indennità provvisoria, nonché da quelli adottati nel compiere la stima dall'organo a ciò deputato (tra le altre Cass. civ. n.
6116/2022).
Ciò premesso, si osserva che, come verificato dal CTU, l'area di cui si tratta è costituita da una parte di appezzamento in zona pianeggiante utilizzata a fini agricoli;
che la superficie totale asservita ammonta a mq 13.728 e la superficie occupata a mq 8870, a fronte di una superficie totale delle particelle interessate dall'intervento pari a mq
104.095.
Dal verbale di immissione in possesso risulta che il terreno era utilizzato a cultura di sorgo da utilizzare per le biomasse sui mappali 348 e 364 mentre, nella restante parte erano presenti delle stoppie di grano duro.
Il CTU ha inoltre evidenziato che, dal punto di vista urbanistico, si tratta di zone aventi destinazione esclusivamente agricola ed ha, altresì, spiegato che il vincolo apposto sul terreno consente tutti gli usi agricoli, cui l'area era già destinata dal punto di vista urbanistico, evidenziando, però, che una porzione delle particelle 348 e 364 interessata dalla costruzione del metanodotto è stata completamente trasformata con la realizzazione di opere edili e/o stradali fisse e durature per tutto il periodo di funzionamento del metanodotto
(struttura denominata PIDI e strada di acceso alla carrareccia poderale), con la conseguenza che, in tale area, la società resistente, pur rimanendo nella piena proprietà, non potrà svolgere alcuna attività agricola e, anzi, la presenza dei manufatti produrrà sicuramente delle difficoltà per l'effettuazione delle lavorazioni agricole.
A tal riguardo, deve osservarsi che detta modifica dello stato dei luoghi
è avvenuta proprio in occasione della costruzione del metanodotto, così come dimostrato dalle foto allegate dal consulente alla propria relazione (cfr allegato 12 e allegato 8), venendosi, quindi, a smentire quanto ritenuto dalla ricorrente che ha sostenuto che detta strada era preesistente e che, quindi, alcun danno è stato cagionato al resistente.
Il CTU ha, quindi, proceduto a determinare le indennità di asservimento e di occupazione temporanea sulla base delle effettive caratteristiche delle aree che presentano differenti peculiarità, tenendo conto del valore venale del terreno in considerazione anche della coltura effettivamente praticata sullo stesso, del fatto che si tratta di un terreno morfologicamente piano e facilmente irrigabile, considerando il valore agricolo medio per i seminativi siti nel Comune di Monte San Vito, le ottime caratteristiche intrinseche dei terreni asserviti, sia per i collegamenti alla rete viaria principale sia per l'adiacenza ai centri abitati a destinazione residenziale ed artigianale, nonché la destinazione urbanistica indicata nel PRG vigente. Sulla scorta di detti elementi, l'ausiliario nominato ha condivisibilmente ritenuto che il più probabile valore medio di mercato dell'area al momento dell'immissione in possesso sia pari a 6,00 €/mq e, fissando un deprezzamento pari al 25%, ha determinato l'indennità di asservimento in euro 19.209,00. A tale importo deve essere sommato il valore dell'area occupata dalla struttura denominata PIDI e dalla strada di accesso dalla carrareccia poderale, come sopra evidenziato non utilizzabile a fini agricoli, stimato dal consulente in euro 5532,00 nonché l'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio del seminativo del Comune di Monte San Vito, in quanto, come detto, tale porzione di terreno non può essere più utilizzata a fini agricoli, pari ad euro 2.228,47.
Ne consegue che l'indennità di asservimento complessiva ammonta ad euro 26.969,47 arrotondati ed euro 27.000,00.
Ciò premesso, si osserva, anzitutto, che le porzioni di terreno di cui si tratta non sono state espropriate, ma sono state assoggettate ad una servitù e, quindi, mantengono una possibilità di sfruttamento del sottosuolo e del soprassuolo da parte del proprietario nei limiti di compatibilità con il contenuto della servitù.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ.
n.22056/2020) “Ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, è dovuta una indennità al proprietario del fondo che dall'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà; questa indennità non può corrispondere esattamente all'indennità di espropriazione se non in caso …… di totale annullamento delle potestà dominicali. Infatti,
…..l'indennità di asservimento, prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 44, deve essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione….”.
E' stato altresì precisato, sotto diverso ed ulteriore profilo, che il criterio guida di determinazione del valore venale del fondo, declinato come valore complementare o del c.d. esproprio parziale (art. 33 DPR n. 327/2001) trova applicazione in via analogica anche nell'ipotesi in cui il privato sia destinatario della imposizione di una servitù e, quale unico proprietario, risenta, per l'effetto dell'asservimento, di un pregiudizio anche rispetto a quella parte del bene non direttamente toccata, in quanto funzionalmente raccordata alla prima (Cass. civ n.18581/2020): ne consegue che, a differenza di quanto ritenuto dall'opponente, va applicato nella fattispecie in esame l'art. 33 cit. ai fini di una eventuale e graduata quantificazione del dovuto destinata a tenere conto della diversa e più contenuta compressione del diritto di proprietà che la misura comporta rispetto al più radicale esproprio.
Il CTU ha determinato l'indennità di asservimento attenendosi a tali criteri, sulla base della destinazione agricola delle aree - che non è in contestazione tra le parti – delle caratteristiche delle porzioni immobiliari, dell'ubicazione e dell'andamento del metanodotto.
Con riferimento al valore unitario di €.
6.00 mq, contestato dall'opponente, si ritiene che non siano ravvisabili concreti elementi per discostarsi dalle conclusioni del CTU: invero, tale valore risulta congruo in relazione alle effettive caratteristiche delle aree di cui si tratta e, in particolare, alla loro ubicazione, tenuto conto che, come spiegato dal
CTU, queste si trovano in prossimità del centro abitato e, come tali, sono più appetibili ed hanno un particolare valore rispetto ad altri fondi.
In considerazione di ciò non è decisivo, al fine di pervenire a diverse conclusioni, il riferimento al diverso valore indicato dalla parte ricorrente, che non tiene in considerazione le caratteristiche e le peculiarità dei beni di cui si tratta che, nel caso di specie, giustificano il valore più elevato indicato dal CTU, peraltro coincidente, con quello risultante dai contratti di compravendita a cui ha fatto riferimento la resistente nella propria perizia di parte.
Si ritiene parimenti congrua la percentuale del 25% - applicata dal
CTU al valore dei terreni asserviti al fine di accertare la riduzione di valore dovuta alla servitù e, quindi, di calcolare la indennità di asservimento ai sensi dell'art. 44 cit. e dei principi sopra indicati – tenuto conto della ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
A tale riguardo, la società non condivide il deprezzamento Pt_1 valutato dal CTU, nella percentuale indicata, considerato che permane la facoltà di mantenere la superficie asservita a terreno agrario con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni, come stabilito nel decreto di asservimento.
Tali argomentazioni non sono decisive al fine di applicare una riduzione diversa rispetto a quella indicata dal CTU, poiché l'opponente fa riferimento ad una prassi estimativa non codificata che non tiene conto della situazione della zona e dei vincoli ivi esistenti.
Per le considerazioni svolte non appare necessario convocare il CTU a chiarimenti sul punto (come richiesto dalla società ) e di porre a Pt_1 fondamento del calcolo il valore unitario dei terreni asserviti, la loro superficie e la percentuale del 25%, indicati dal CTU.
Passando ad esaminare le questioni relative all'occupazione temporanea, si osserva, in primo luogo, che l'opponente ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dal CTU, il quale ha determinato l'indennità per il periodo di occupazione in base all'art. 50 DPR n. 327/2001.
Orbene, se è vero che il decreto di asservimento è stato emesso richiamando l'art. 22 DPR 327/2001 - e non ai sensi dell'art. 22 bis -
è pur vero che l'art. 50 del citato DPR non fa riferimento all'art. 22 o
22 bis, ma stabilisce in generale, che “nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”.
Nella fattispecie in esame, pur non trattandosi di esproprio, ma di asservimento, il proprietario delle aree, durante il periodo di occupazione delle stesse, non ha la libera disponibilità dei terreni, destinati, in base al decreto di asservimento, alla realizzazione delle opere, terreni ai quali possono accedere, invece, liberamente le imprese appaltatrici, sicché, come osservato dal CTU, il disagio derivante dalla occupazione dei beni può essere compensato ricorrendo ai criteri stabiliti dall'art. 50 cit.
Infatti, (anche) nel caso in esame (come nella fattispecie prevista dall'art. 22 bis che richiama l'art. 50 cit.), il provvedimento di occupazione attribuisce il diritto di disporre del bene a favore dell'ente allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera per la quale è stato emanato il decreto di asservimento ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene stesso privandolo temporaneamente, in tutto o in parte, delle facoltà di godimento e di disposizione: esso, pertanto, produce, un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che impone un ristoro separato ed aggiuntivo che può essere liquidato in base al cit. art. 50 cit., a prescindere dall'esistenza di altri eventuali danni subiti dal proprietario.
Per le considerazioni svolte, si ritiene di determinare l' indennità di occupazione temporanea nella somma di seguito indicata, calcolata ai sensi dell'art. 50 cit., ottenuta ponendo a base del calcolo il valore venale delle aree suddette (determinato moltiplicando il valore unitario per la superficie delle aree occupate in base al decreto di asservimento) e la durata della occupazione, limitatamente al periodo di due anni, così come stabilito originariamente con il decreto di asservimento.
Pertanto, nei limiti della domanda, la somma spettante al proprietario a titolo di indennità di occupazione va determinata in complessivi 7948,00 arrotondabili ed euro 8000,00, in base alle risultanze della CTU sopra riportate.
Con riferimento ai danni dedotti dalla società resistente, si ritiene che l'accesso ai fondi per l'esecuzione delle opere e gli interventi necessari per realizzare il metanodotto, inevitabilmente incidano negativamente sulle caratteristiche del suolo agrario a causa del passaggio dei mezzi meccanici e del conseguente rimescolamento del terreno: in considerazione di ciò e tenuto conto della durata dei lavori, si ritiene, in via presuntiva, che sia configurabile un danno alla produzione, dovuto ad una riduzione, anche solo parziale, della fertilità del terreno.
Per quanto riguarda i danni arrecati, deve osservarsi che, dal verbale di immissione in possesso, emerge che le uniche aree in cui erano presenti delle colture erano quelle di cui alle particelle 348 e 364 per un totale di 4430 m², laddove era presente la coltura del sorgo da utilizzare per le biomasse, ragion per cui, considerando una produzione media di sorgo per ogni ettaro pari a 300 quintali ed un prezzo medio di 6,00 € a quintale, si ottiene che il prezzo medio al metro quadrato di terreno è uguale a 0,18, di talché l'indennizzo per mancato raccolto nel 2022 è pari ad euro 797,40 arrotondabili ad euro 800,00 (0.18
€/mq x 4430 mq.
Per quanto riguarda il danno consistito nei mancati redditi relativi alla produzione negli anni successivi, tenuto conto del valore del sorgo e del fatto che nella rimanente porzione di terreno erano presenti stoppie di grano duro per cui è ipotizzabile una produzione media per ogni ettaro di 60 quintali ed un prezzo medio di 50 € a quintale, l'indennità per i mancati redditi è pari ad euro 3.926,88 arrotondabili ad euro
3900,00
Il consulente, poi, ha condivisibilmente, ritenuto che, in seguito all'esecuzione delle opere per la realizzazione del metanodotto, saranno necessarie delle lavorazioni superficiali per ripristinare la fertilità del suolo e rendere il terreno stesso idoneo ad un futuro sfruttamento agricolo, ragion per cui ha ritenuto che l'indennità per il ripristino del terreno occupato è pari ad euro 2.384,40 arrotondabili ad euro 2400,00.
L'ausiliario, inoltre, ha rilevato che la realizzazione del metanodotto ha creato anche degli ulteriori danni sui terreni oggetto di asservimento, dal momento che sullo stesso sono rimasti tre ostacoli superficiali costituiti dal PIDI e da due paline segnaletiche, che, senza dubbio, rendono maggiormente gravoso l'esercizio dell'attività agricola che verrà eseguita all'interno della zona, soprattutto in considerazione del fatto che, ad oggi, la stessa viene fatta mediante l'utilizzo di macchinari di notevoli dimensioni.
Ne deriva che l'attività agricola avrà un maggior costo e che, quindi, debba essere riconosciuto un indennizzo in favore della società resistente, indennizzo che il consulente ha stimato, tenuto conto del tempo di lavorazione suppletiva per ogni ostacolo incontrato che richiede un cambio di direzione e del costo orario delle normali operazioni agromeccaniche pari ad euro 58,73, in complessivi euro 29 annui, con la conseguenza che capitalizzando detta somma di indennizzo con un saggio compreso tra 1% e 1,5%, si otterrà un costo arrotondato per ogni ostacolo di euro 2300,00.
Quanto alla perdita di titoli pac, la resistente ha dedotto che per la Co porzione occupata la Società non può richiedere, per i due anni di occupazione, il pagamento della sovvenzione comunitaria e che il mancato utilizzo dei titoli PAC per due anni, comporta che il titolo venga tolto dalla disponibilità del proprietario/conduttore e confluisca nella riserva nazionale da cui la Società non può attingere. Pt_4 Orbene, nel caso in esame, la resistente mediante il documento 3 allegato alla comparsa di costituzione, ha provato di fruire di detta sovvenzione nell'anno 2021, ragion per cui, poiché la superficie agricola non utilizzata risulta essere nel complesso pari a mq 7.373 (circa 1 ha),
l'azienda agricola, per recuperare il proprio diritto alla sovvenzione, perso per l'inutilizzazione a fini agricoli del terreno per due anni, sarà costretta ad acquistare tale titolo sul libero mercato dove attualmente ha un valore intorno a € 500,00 per ettaro. Considerando l'imposta di registro pari a € 300,00 per la registrazione del contratto e le spese accessorie (circa € 100,00), il danno che ne deriva è pari a € 500,00 x
1+ 400,00= € 900,00.
Conseguentemente il totale delle somme spettati alla resistente va fissato in complessivi ad euro 49.900,00 (Euro 27.000,00 per indennità di asservimento, euro 8000,00 per indennità di occupazione temporanea, euro 800,00 per mancato raccolto nel 2022, € 3900,00 per mancati redditi, euro 2400,00 per ripristino di fertilità ed euro
6900,00 per danno da tre ostacoli, euro 900.00 per perdita titoli pac).
Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso legale sulla differenza tra le somme riconosciute e quelle eventualmente depositate presso la
Cassa depositi e prestiti che decorrono dal momento di maturazione dei corrispondenti diritti, ovvero, dalla data del decreto di asservimento, per l'importo spettante a titolo di indennità di asservimento (atteso che soltanto con detto provvedimento sorge il diritto alla indennità ed unicamente dalla relativa data può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi) e dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione.
Nessun altro riconoscimento (in particolare derivante da svalutazione monetaria) spetta in quanto, trattandosi di debito costituente obbligazione di valuta, del tutto indimostrato è il maggior danno, ulteriore rispetto agli interessi come sopra attribuiti. (cfr Cass civ
19775/2024) .
Né è applicabile, come richiesto dal resistente, il saggio d'interesse previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., atteso che lo stesso si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione( Cass. civ., sez. II, 7 novembre 2018, n. 28409).
In merito alle spese del presente grado, la reciproca soccombenza delle parti costituite, rispetto ai valori rispettivamente prospettati e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione, legittimano la regolamentazione degli oneri in questione in termini di integrale compensazione;
nulla va disposto in ordine a rapporto tra la ricorrente ed i e la attesa la contumacia CP_7 CP_4 di questi ultimi.
Si ritiene inoltre di porre a carico di entrambe le parti costituite le spese sostenute per la CTU, liquidate come da separato decreto, nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamenti svolti nell'interesse di entrambe le parti
P.Q.M.
La Corte di Appello, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, determina l'indennità spettante alla società Controparte_1 euro 49.900,00, oltre interessi al tasso legale sulla differenza tra la somma così complessivamente riconosciuta e quella già versata, come indicato in motivazione;
dispone che la differenza risultante sia depositata presso la Cassa
Deposti e Prestiti;
dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento e pone definitivamente a carico delle parti costituite - nella misura del
50% ciascuna - le spese sostenute per la C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico