Art. 4. Promozione a primo collocatore
La promozione a primo collocatore si consegue mediante:
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La' frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall' articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La promozione a primo collocatore si consegue mediante:
1) concorso per esami, nel limite di un terzo dei posti disponibili, ai quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori. La' frazione di posto superiore alla meta' si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo n. 2);
2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di 1ª classe ed i collocatori di 2ª classe dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche inferiori.
Per la promozione di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dall' articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .