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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/12/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, ha pronunciato, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1922/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F:. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Marco Boccetti per procura in atti,
ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore e, per esso,
[...]
Controparte_2
(C.F. in
[...] P.IVA_2 persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal dott. , funzionario dell'Amministrazione, giusta CP_3
delega in atti;
resistente FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 19 agosto 2023 , Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze dello stesso convenuto con CP_1
la qualifica di collaboratore scolastico - personale ATA e contratto a tempo determinato durante i seguenti periodi: dal 17/02/2017 al 18/06/2017, dal
5/10/2017 al 9/06/2018, 3/11/2018 al 31/08/2019, 27/09/2019 al 30/06/2020 e
2/09/2020 al 30/06/2021, ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare l'illegittima reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno subito dalla dipendente, nonché accertare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento degli scatti biennali nella misura dell'applicazione dell'aliquota del 2,5% sul minimo tabellare, nel rispetto dei termini quinquennali prescrizionali.
Nella resistenza dell'Amministrazione convenuta, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
La questione relativa alla illegittima reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico e delle relative conseguenze sanzionatorie è stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 22552/2016, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Nel dettaglio, dopo una ricostruzione del complesso quadro normativo e tenuto conto delle sentenze della CGUE e della Corte Costituzionale, la suprema
Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “118. A. La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel d.lgs.
n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs.n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
119. B. Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione della
Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio
2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
120. C. Ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.
Lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
121. D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a
"cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n.
107 del 2015.
122. E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione" la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.
123. F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre
e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 , che l'avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l'onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.
124. G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi dell' art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle
SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.
125. H. Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
È stato infatti precisato che “100. La Corte di Giustizia nella sentenza
ha affermato (par. 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro Per_1
dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario
101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato
102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1
condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra)”. CP_4
Alla luce della sentenza della CGUE, la normativa nazionale in materia di supplenze annuali su organico di diritto è stata ritenuta in contrasto con quella comunitaria in quanto il termine di immissione in ruolo dei docenti destinatari di ripetute assunzioni a termine è variabile e incerto. Esso infatti dipende da circostanze aleatorie e imprevedibili sia perché l'immissione in ruolo per effetto dell'avanzamento dei docenti in graduatoria è in funzione della durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché dei posti che sono nel frattempo divenuti vacanti, sia perché non è previsto alcun termine preciso per l'organizzazione delle procedure concorsuali. Quanto, poi, alle misure sanzionatorie, la stessa Corte UE, muovendo dalla constatazione che la normativa italiana escluderebbe sia il risarcimento del danno subito a causa del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore dell'insegnamento, sia la trasformazione di tali contratti in contratti a tempo indeterminato, ha concluso nel senso della mancanza di misure adeguate per sanzionare debitamente il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato
Ne è seguita la sentenza n. 187/2016 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, L. n.
124/1999, “nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”.
La richiamata pronuncia della Consulta, ha introdotto dei limiti al rinnovo dei contratti a termine nel settore scolastico, stabilendo che non possa disporsi il rinnovo degli stessi per la copertura di posti vacanti e disponibili in assenza di ragioni obiettive che lo giustifichino.
Sul punto, si richiama l'art. 4 L. n. 124/1999 il quale distingue tre tipologie di supplenze: 1) quelle su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto), previste dal comma 1; 2) quelle su “organico di fatto”, che riguardano posti disponibili ma non vacanti, con scadenza al termine delle attività didattiche (30 giugno), previste dal comma 2; 3) quelle temporanee, conferite per la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, prevista dal comma 3. Orbene, la pronuncia di incostituzionalità poc'anzi richiamata comporta che la sola reiterazione dei contratti a termine aventi ad oggetto supplenze annuali su organico di diritto configuri illecito. Diversamente, non può ravvisarsi alcuna illegittimità nella reiterazione dell'utilizzo alle supplenze su organico di fatto e quelle temporanee poiché le stesse non sono prive di specifiche ragioni (da identificarsi nelle esigenze sottese alla stessa nozione di organico di fatto).
Ed invero, in relazione queste ultime due tipologie di supplenza non può configurarsi l'abuso contrario alla Direttiva 1999/70/CE, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_1
concrete della medesima.
Inoltre, in assenza di disposizioni di legge regolatrici del limite temporale dei rinnovi delle assunzioni a termine, deve ritenersi idoneo parametro, ai fini dell'individuazione del limite temporale per la configurazione dell'illecito in esame, il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400, T.U. Scuola), tenuto conto che identico limite (36 mesi)
è fissato per la durata del rapporto di lavoro a termine in ambito privato ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001.
Ed invero, la complessiva durata massima di 36 mesi costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165/2001, il settore privato e quello pubblico, se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso. Può quindi affermarsi che, in tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, rientrano nell'alveo dell'illecito comunitario e costituzionale le supplenze annuali su organico di diritto (quindi con scadenza fino al 31 agosto) per un tempo complessivo superiore a 36 anche non consecutivi.
Quanto alle conseguenze della illegittima reiterazione di contratti a termine, secondo le modalità illustrate in precedenza, l'art. 36, comma 5, d.lgs.
n. 165/2001, come modificato dall'art. 12 del D.L. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 166/2024, ha stabilito che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nella fattispecie, risulta provato in via documentale che la ricorrente sia stata destinataria soltanto di una supplenza su organico di diritto (quella relativa all'a.s. 2018/2019), mentre le altre supplenze riguardano posti disponibili ma non vacanti, con scadenza al termine delle attività didattiche. Pertanto, in assenza di supplenze relative all'organico di diritto che si siano protratte per oltre trentasei mesi, la domanda non può trovare accoglimento.
3.- Risulta altresì infondata la domanda relativa al riconoscimento, in favore della ricorrente, degli scatti biennali previsti dall'art. 53 della L. n.
312/1980, dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, gli stessi si applicano soltanto ai docenti di religione, sia perché' tale disposizione è richiamata dai vigenti C.C.N.L. limitatamente agli insegnanti di religione e agli ex "lavoratori non di ruolo ma a tempo indeterminato" (ora peraltro non più esistenti), sia perchè tali scatti di anzianità erano espressamente esclusi dalla legge in riferimento alle supplenze, sia perché' gli scatti biennali finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, e un siffatto trattamento non può trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Accordo quadro (v. Cass. nn. 22558/2016 e
10411/2020).
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore e della limitata attività svolta, in 2.100,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) Rigetta la domanda;
2) condanna la parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi 2.100,00 euro, oltre accessori.
Catanzaro, 24/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO