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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TT AN, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 429/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SARDEGNA sez. 1 e pubblicata il 27/07/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sanluri ha notificato in data 28/12/2009 al sig. Ricorrente_1, per il periodo d'imposta 2006, l'avviso di accertamento n. RL3010100631/2009, con cui ha accertato una maggiore imposta
IRPEF per un ammontare pari a € 361.009,00, maggiore addizionale regionale per €. 7.600,00, maggiore addizionale comunale per € 1.689,00, maggiori contributi previdenziali per la somma di € 8.886,00, maggiore
IRAP per € 36.230,00, maggiore IVA per un importo pari a € 188.140,00, oltre sanzioni e interessi.
L'avviso deriva dal fatto che l'ufficio contesta al contribuente, che avrebbe cessato l'attività d'impresa in data
31 luglio 2006, di non avere emesso un'autofattura relativa ai beni (mobili e immobili) e alle merci che, non essendo stati ceduti durante lo svolgimento dell'impresa, sono stati destinati all'uso o al consumo personale dell'imprenditore.
Il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con Sentenza n. 264/5/10, l'ha rigettato, compensando fra le parti le spese di lite.
Il contribuente ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con la sentenza n. 151/1/11, lo accoglieva, ritenendo fondata l'eccezione pregiudiziale involgente l'eccepita violazione dell'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, in quanto l'Ufficio non avrebbe rispettato il termine dei sessanta giorni per poter emettere l'avviso di accertamento pur in presenza di un controllo avviato mediante invito al contraddittorio ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, assorbiti tutti gli altri motivi;
per l'effetto, annullava l'avviso di, con compensazione delle spese di lite.
L'Ufficio proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza ed il sig. Ricorrente_1 resisteva con controricorso e la Suprema Corte, con Ordinanza 21391/2014 depositata il 09/10/2014, accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettava il ricorso della parte contribuente, compensando le spese dell'intero giudizio.
Il contribuente impugnava l'ordinanza mediante ricorso per revocazione ritenendo che la Corte di Cassazione non si sarebbe dovuta pronunciare sul merito della controversia ma avrebbe dovuto al più cassare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con rinvio, atteso che era stata investita della disamina della sola eccezione preliminare sulla violazione dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 1897 del 2022 pubblicata il 24/01/2022, ha accolto il primo motivo del ricorso per revocazione, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In sostanza, la Suprema Corte ha confermato il motivo di ricorso per cassazione proposto dall'Ufficio in relazione alla questione pregiudiziale involgente l'art. 12 comma 7 dello statuto del contribuente, rinviando, tuttavia, per il merito alla Commissione Tributaria Regionale.
Il sig. Ricorrente_1 ha notificato all'Ufficio l'atto di riassunzione su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, chiedendo, come indicato nell'atto di appello, l'annullamento della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma, con la condanna alle spese per l'intero giudizio. All'udienza del 6.02.2026 la causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata, i primi giudici hanno affermato: “con il terzo motivo di ricorso il contribuente contesta l'assunto dell'Ufficio laddove questi sostiene che l'attività del Sig. Ricorrente_1 è cessata in data 31/07/2006 e che i beni immobili e le merci non essendo stati ceduti dovevano essere autofatturati in quanto destinati ad uso e consumo dell'imprenditore.
La tesi dell'Ufficio è fondata;
infatti, il Sig. Ricorrente_1 con atto del 15/06/2006 ha dichiarato di svolgere l'attività di panificatore, produzione di pasta fresca, pasticceria, commercio al minuto e produzione di panettoni;
inoltre, con lo stesso atto ha donato i sette rami d'azienda ai figli Nominativo_1 ed Nominativo_2. Di fatto, quindi, il Sig. Ricorrente_1 ha ceduto la licenza e tutti gli arredi del ramo d'azienda; inoltre ha dichiarato a verbale del 15/10/2009, a seguito dell'invito a comparire del 23/09/2009, di aver cessato I attività di prodotti di panetteria in data 31/07/2006 avendo donato il ramo d'azienda ai figli e di non aver svolto in data successiva altre attività d'impresa. Sostiene che la donazione dei rami d'azienda non comporterebbe comunque la cessazione dell'attività d'impresa in quanto con I 'acquisizione di eventuali opportune licenze avrebbe potuto proseguire qualunque altra attività oppure dare in locazione gli immobili strumentali. Non risulta che il ricorrente abbia esercitato altra attività d'impresa né se abbia dato in locazione gli immobili strumentali non ceduti. Quanto alla dichiarazione dei redditi presentata per il 2006, non prova la prosecuzione dell'attività d'impresa in quanto l'attività era cessata nel luglio del 2006 e i redditi dichiarati si riferiscono all'attività svolta prima di tale data. Non risulta e non è stata data prova neppure che il Sig. Ricorrente_1, dopo il 31/07/2006, abbia esercitato attività d'impresa. Dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio I 'attività risulta cessata il 31/07/2006; nel prospetto delle rimanenze finali
2006 e 2007 risulta zero, in quanto l'attività produttiva era cessata.”
A fronte della chiara ed esaustiva motivazione indicata nella sentenza, il contribuente eccepisce che non esiste alcuna presunta destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto l'attività non si è interrotta al 31.07.2006, come dimostrerebbe la presentazione della dichiarazione per l'anno
2006 e la redazione dell'inventario al 31.12.2006.
Le affermazioni del contribuente non sono condivisibili.
Le dichiarazioni rese dal sig. Ricorrente_1 in sede di contraddittorio sono chiare e nette, né vale obiettare che il contribuente è un soggetto di scarsa cultura fiscale, in quanto si tratta di un imprenditore di successo che
è stato titolare di un importante azienda con ben sette laboratori e locali vendita di prodotti della panificazione.
Ed è evidente che non poteva dare altra risposta alle precise domande dei funzionari in ordine alla data di cessazione dell'attività il 31.07.2006, considerato che tale data era stata comunicata dallo stesso contribuente alla Camera di Commercio, come risulta dalla visura camerale.
È contemporaneamente a quella alla Camera di Commercio, il sig. Ricorrente_1 ha inviato identica comunicazione anche all'INPS con la dichiarazione di cessazione dell'attività con decorrenza 30/07/2006, al fine di interrompere il pagamento dei contributi previdenziali.
È la predisposizione dell'inventario per l'anno 2006 non prova affatto la prosecuzione dell'attività in quanto per considerare valido un inventario deve necessariamente esistere l'impresa, che con la cancellazione nel registro delle imprese deve considerarsi giuridicamente cessata
Ed è, quindi, evidente che la redazione di un inventario, non essendoci un'azienda in attività, non ha alcuna rilevanza come prova della sua esistenza, anche perché, nel caso in specie, come osservano correttamente i primi giudici, “quanto alla dichiarazione dei redditi presentata per il 2006, non prova la prosecuzione dell'attività d'impresa in quanto l'attività era cessata nel luglio del 2006 e i redditi dichiarati si riferiscono all'attività svolta prima di tale data”.
Inoltre, è da evidenziare che, oltre che dalle comunicazioni inviate agli Enti, la cessazione dell'attività è confermata dal fatto che, come dichiarato dallo stesso sig. Ricorrente_1, nessuna attività di impresa è stata svolta dopo il 31.07.2006, né risultano acquisti di beni destinati alla rivendita o alla lavorazione, né tanto meno rimanenze finali
Né certamente può considerarsi idonea a dimostrare la data di cessazione dell'attività la comunicazione all'Ufficio IVA per la chiusura della partita IVA, in presenza dei fatti probanti sopra indicati.
Per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_1 in luogo1, che risulterebbe in comunione al 50% con il coniuge Nominativo_3 e che per il quale il contribuente ritiene che tassazione debba essere limitata alla solo quota di proprietà del sig. Ricorrente_1, i primi giudici hanno affermato che:” il ricorrente era titolare dell'impresa familiare fatto rilevabile dal contenuto del rigo RF 51 della dichiarazione dei redditi presentata per I 'anno 2006 dal ricorrente che ha imputato ai collaboratori dell'impresa familiare
€ 15.304,00. Anche dal modello Unico P.F presentato dalla moglie Nominativo_3, nel quadro RH1, risulta che la stessa ha percepito una quota di reddito d'impresa familiare di € 15.304,00. Poiché il controllo dell'Ufficio ha comportato un maggior reddito d'impresa, lo stesso reddito va imputato indipendentemente dalla titolarità degli immobili, al titolare Ricorrente_1”
L'ufficio ha applicato, infatti, l'art. 3 primo comma della L. 25 novembre 1983, n. 649 che dispone:
“l'imputazione proporzionale dei redditi delle imprese familiari va operata limitatamente ai redditi risultanti dalla dichiarazione annuale presentata dal titolare dell'impresa”
Da ciò consegue che l'imputazione stessa può essere fatta soltanto sul reddito dichiarato e non sul maggior reddito accertato né sul reddito accertato dall'Ufficio in caso di omessa dichiarazione del titolare,
i quali vanno perciò attribuiti esclusivamente al titolare dell'impresa e non possono, quindi, essere imputati pro quota agli altri familiari aventi diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa.
Per quanto riguarda la determinazione del valore normale degli immobili, il contribuente contesta che l'ufficio, “prescindendo dal valore per essi dichiarato nell'atto di donazione, ha inteso invece ricercare un diverso e ben più cospicuo valore normale individuabile nel prezzo di cessione dei predetti immobili realizzato dal donatario in un successivo atto di compravendita.”
Ma l'ufficio, come affermato anche dai primi giudici ha correttamente operato, in quanto “ha preso in considerazione il concetto di valore normale previsto dall'art. 14 del DPR 633/72: “(...) per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o i servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (...)” La . stessa cosa è prevista dall'art.9 comma 3 del DPR 917/86, per cui si ritiene attendibile il valore accertato dall'Ufficio.”
E' non vi è dubbio che l'Amministrazione Finanziaria può legittimamente utilizzare il prezzo pattuito in un atto di compravendita successivo alla cessazione dell'attività per determinare il valore normale di un immobile che non è stato dichiarato al momento della chiusura della ditta, costituendo questo un elemento certo del valore reale. Né sono valide le affermazioni del contribuente che il prezzo di vendita successivo non riflette il valore normale al momento della cessazione, in quanto non ha fornito nessuna prova di circostanze o fatti che dimostrassero le ragioni di un diverso valore (ad esempio, a causa di lavori di ristrutturazione aumentativi di valore effettuati tra le due date, o un mutamento drastico del mercato).
In ordine ai costi indebitamente dedotti non di competenza di €. 5.189,20 del 2005, i primi giudici hanno affermato che ”si riferiscono a fatture Società_1, a consulenze prestate dalla Dott.ssa Nominativo_4 consulente del lavoro e dallo Studio Nominativo_5 commercialista. Tali costi possono essere imputati correttamente utilizzando conti quali “fatture da ricevere” indipendentemente dal ricevimento effettivo della fattura. Il contribuente avrebbe potuto comunque in sede di dichiarazione apportare le opportune variazioni entro il termine della presentazione della stessa”. Mentre “per quanto attiene i costi non inerenti accertati di €1.132 76, sono costi sostenuti in data successiva al 31/07/2006 e, quindi, successivamente alla data di cessazione.”
A fronte di tale esaustiva motivazione, il contribuente eccepisce che entro l'esercizio 2005 (anno dell'asserita ultimazione della prestazione) non è stato in grado di determinarne obbiettivamente l'ammontare, ma tale asserzione è infondata, considerato la natura delle spese (fatture Società_1 e compensi a professionisti) che sono esattamente quantificabili.
Ugualmente infondata l'eccezione relativa all'indebita deduzione di costi per l'acquisto di prodotti ausiliari, che risultano sostenuti successivamente alla data di cessazione dell'attività, avvenuta il 31.07.2006.
Per quanto riguarda le sanzioni, non è configurabile ne l'ipotesi di un legittimo affidamento da parte del contribuente né tanto meno quella di incertezza normativa o interpretativa, essendo del tutto evidente che, in caso di cessazione dell'attività, vi è l'obbligo di auto fatturare i beni che non essendo stati ceduti durante lo svolgimento dell'impresa, sono stati destinati all'uso o al consumo personale dell'imprenditore, come nel caso in specie.
Infine, relativamente alla non esecuzione delle sanzioni amministrative in quanto la fattispecie ricadrebbe nella previsione di cui agli articoli 19 e 21 del D.lgs. 74/2000, in applicazione del cosiddetto principio di specialità, Il contribuente non precisa per quale motivo debba essere applicato tale principio, in considerazione che l'ufficio, anche in pendenza di un procedimento penale, irroga “comunque” le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato e queste non sono eseguibili solo nei casi previsti dal 2^ comma del citato art. 21 d.lgs. n. 74/2000 nella misura prevista dal successivo 3^ comma.
Per quanto sopra, a seguito di rinvio della Suprema Corte, si respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero giudizio, compresa quello di legittimità, in €. 50.000, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte, a seguito di rinvio della Suprema Corte, respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata.
Spese €. 50.000, oltre al 15% per spese generali, per l'intero giudizio, compreso quello di legittimità
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco LA RE NI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
TT AN, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 429/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 151/2011 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SARDEGNA sez. 1 e pubblicata il 27/07/2011
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RL3010100631 IRAP 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sanluri ha notificato in data 28/12/2009 al sig. Ricorrente_1, per il periodo d'imposta 2006, l'avviso di accertamento n. RL3010100631/2009, con cui ha accertato una maggiore imposta
IRPEF per un ammontare pari a € 361.009,00, maggiore addizionale regionale per €. 7.600,00, maggiore addizionale comunale per € 1.689,00, maggiori contributi previdenziali per la somma di € 8.886,00, maggiore
IRAP per € 36.230,00, maggiore IVA per un importo pari a € 188.140,00, oltre sanzioni e interessi.
L'avviso deriva dal fatto che l'ufficio contesta al contribuente, che avrebbe cessato l'attività d'impresa in data
31 luglio 2006, di non avere emesso un'autofattura relativa ai beni (mobili e immobili) e alle merci che, non essendo stati ceduti durante lo svolgimento dell'impresa, sono stati destinati all'uso o al consumo personale dell'imprenditore.
Il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con Sentenza n. 264/5/10, l'ha rigettato, compensando fra le parti le spese di lite.
Il contribuente ha proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, con la sentenza n. 151/1/11, lo accoglieva, ritenendo fondata l'eccezione pregiudiziale involgente l'eccepita violazione dell'art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, in quanto l'Ufficio non avrebbe rispettato il termine dei sessanta giorni per poter emettere l'avviso di accertamento pur in presenza di un controllo avviato mediante invito al contraddittorio ai sensi degli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, assorbiti tutti gli altri motivi;
per l'effetto, annullava l'avviso di, con compensazione delle spese di lite.
L'Ufficio proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza ed il sig. Ricorrente_1 resisteva con controricorso e la Suprema Corte, con Ordinanza 21391/2014 depositata il 09/10/2014, accoglieva il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassava la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettava il ricorso della parte contribuente, compensando le spese dell'intero giudizio.
Il contribuente impugnava l'ordinanza mediante ricorso per revocazione ritenendo che la Corte di Cassazione non si sarebbe dovuta pronunciare sul merito della controversia ma avrebbe dovuto al più cassare la sentenza della Commissione Tributaria Regionale con rinvio, atteso che era stata investita della disamina della sola eccezione preliminare sulla violazione dell'art. 12 comma 7 della L. 212/2000.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 1897 del 2022 pubblicata il 24/01/2022, ha accolto il primo motivo del ricorso per revocazione, rinviando la causa a questa Corte, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In sostanza, la Suprema Corte ha confermato il motivo di ricorso per cassazione proposto dall'Ufficio in relazione alla questione pregiudiziale involgente l'art. 12 comma 7 dello statuto del contribuente, rinviando, tuttavia, per il merito alla Commissione Tributaria Regionale.
Il sig. Ricorrente_1 ha notificato all'Ufficio l'atto di riassunzione su rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, chiedendo, come indicato nell'atto di appello, l'annullamento della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma, con la condanna alle spese per l'intero giudizio. All'udienza del 6.02.2026 la causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella sentenza impugnata, i primi giudici hanno affermato: “con il terzo motivo di ricorso il contribuente contesta l'assunto dell'Ufficio laddove questi sostiene che l'attività del Sig. Ricorrente_1 è cessata in data 31/07/2006 e che i beni immobili e le merci non essendo stati ceduti dovevano essere autofatturati in quanto destinati ad uso e consumo dell'imprenditore.
La tesi dell'Ufficio è fondata;
infatti, il Sig. Ricorrente_1 con atto del 15/06/2006 ha dichiarato di svolgere l'attività di panificatore, produzione di pasta fresca, pasticceria, commercio al minuto e produzione di panettoni;
inoltre, con lo stesso atto ha donato i sette rami d'azienda ai figli Nominativo_1 ed Nominativo_2. Di fatto, quindi, il Sig. Ricorrente_1 ha ceduto la licenza e tutti gli arredi del ramo d'azienda; inoltre ha dichiarato a verbale del 15/10/2009, a seguito dell'invito a comparire del 23/09/2009, di aver cessato I attività di prodotti di panetteria in data 31/07/2006 avendo donato il ramo d'azienda ai figli e di non aver svolto in data successiva altre attività d'impresa. Sostiene che la donazione dei rami d'azienda non comporterebbe comunque la cessazione dell'attività d'impresa in quanto con I 'acquisizione di eventuali opportune licenze avrebbe potuto proseguire qualunque altra attività oppure dare in locazione gli immobili strumentali. Non risulta che il ricorrente abbia esercitato altra attività d'impresa né se abbia dato in locazione gli immobili strumentali non ceduti. Quanto alla dichiarazione dei redditi presentata per il 2006, non prova la prosecuzione dell'attività d'impresa in quanto l'attività era cessata nel luglio del 2006 e i redditi dichiarati si riferiscono all'attività svolta prima di tale data. Non risulta e non è stata data prova neppure che il Sig. Ricorrente_1, dopo il 31/07/2006, abbia esercitato attività d'impresa. Dalla visura rilasciata dalla Camera di Commercio I 'attività risulta cessata il 31/07/2006; nel prospetto delle rimanenze finali
2006 e 2007 risulta zero, in quanto l'attività produttiva era cessata.”
A fronte della chiara ed esaustiva motivazione indicata nella sentenza, il contribuente eccepisce che non esiste alcuna presunta destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto l'attività non si è interrotta al 31.07.2006, come dimostrerebbe la presentazione della dichiarazione per l'anno
2006 e la redazione dell'inventario al 31.12.2006.
Le affermazioni del contribuente non sono condivisibili.
Le dichiarazioni rese dal sig. Ricorrente_1 in sede di contraddittorio sono chiare e nette, né vale obiettare che il contribuente è un soggetto di scarsa cultura fiscale, in quanto si tratta di un imprenditore di successo che
è stato titolare di un importante azienda con ben sette laboratori e locali vendita di prodotti della panificazione.
Ed è evidente che non poteva dare altra risposta alle precise domande dei funzionari in ordine alla data di cessazione dell'attività il 31.07.2006, considerato che tale data era stata comunicata dallo stesso contribuente alla Camera di Commercio, come risulta dalla visura camerale.
È contemporaneamente a quella alla Camera di Commercio, il sig. Ricorrente_1 ha inviato identica comunicazione anche all'INPS con la dichiarazione di cessazione dell'attività con decorrenza 30/07/2006, al fine di interrompere il pagamento dei contributi previdenziali.
È la predisposizione dell'inventario per l'anno 2006 non prova affatto la prosecuzione dell'attività in quanto per considerare valido un inventario deve necessariamente esistere l'impresa, che con la cancellazione nel registro delle imprese deve considerarsi giuridicamente cessata
Ed è, quindi, evidente che la redazione di un inventario, non essendoci un'azienda in attività, non ha alcuna rilevanza come prova della sua esistenza, anche perché, nel caso in specie, come osservano correttamente i primi giudici, “quanto alla dichiarazione dei redditi presentata per il 2006, non prova la prosecuzione dell'attività d'impresa in quanto l'attività era cessata nel luglio del 2006 e i redditi dichiarati si riferiscono all'attività svolta prima di tale data”.
Inoltre, è da evidenziare che, oltre che dalle comunicazioni inviate agli Enti, la cessazione dell'attività è confermata dal fatto che, come dichiarato dallo stesso sig. Ricorrente_1, nessuna attività di impresa è stata svolta dopo il 31.07.2006, né risultano acquisti di beni destinati alla rivendita o alla lavorazione, né tanto meno rimanenze finali
Né certamente può considerarsi idonea a dimostrare la data di cessazione dell'attività la comunicazione all'Ufficio IVA per la chiusura della partita IVA, in presenza dei fatti probanti sopra indicati.
Per quanto riguarda l'immobile di Indirizzo_1 in luogo1, che risulterebbe in comunione al 50% con il coniuge Nominativo_3 e che per il quale il contribuente ritiene che tassazione debba essere limitata alla solo quota di proprietà del sig. Ricorrente_1, i primi giudici hanno affermato che:” il ricorrente era titolare dell'impresa familiare fatto rilevabile dal contenuto del rigo RF 51 della dichiarazione dei redditi presentata per I 'anno 2006 dal ricorrente che ha imputato ai collaboratori dell'impresa familiare
€ 15.304,00. Anche dal modello Unico P.F presentato dalla moglie Nominativo_3, nel quadro RH1, risulta che la stessa ha percepito una quota di reddito d'impresa familiare di € 15.304,00. Poiché il controllo dell'Ufficio ha comportato un maggior reddito d'impresa, lo stesso reddito va imputato indipendentemente dalla titolarità degli immobili, al titolare Ricorrente_1”
L'ufficio ha applicato, infatti, l'art. 3 primo comma della L. 25 novembre 1983, n. 649 che dispone:
“l'imputazione proporzionale dei redditi delle imprese familiari va operata limitatamente ai redditi risultanti dalla dichiarazione annuale presentata dal titolare dell'impresa”
Da ciò consegue che l'imputazione stessa può essere fatta soltanto sul reddito dichiarato e non sul maggior reddito accertato né sul reddito accertato dall'Ufficio in caso di omessa dichiarazione del titolare,
i quali vanno perciò attribuiti esclusivamente al titolare dell'impresa e non possono, quindi, essere imputati pro quota agli altri familiari aventi diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa.
Per quanto riguarda la determinazione del valore normale degli immobili, il contribuente contesta che l'ufficio, “prescindendo dal valore per essi dichiarato nell'atto di donazione, ha inteso invece ricercare un diverso e ben più cospicuo valore normale individuabile nel prezzo di cessione dei predetti immobili realizzato dal donatario in un successivo atto di compravendita.”
Ma l'ufficio, come affermato anche dai primi giudici ha correttamente operato, in quanto “ha preso in considerazione il concetto di valore normale previsto dall'art. 14 del DPR 633/72: “(...) per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o i servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione (...)” La . stessa cosa è prevista dall'art.9 comma 3 del DPR 917/86, per cui si ritiene attendibile il valore accertato dall'Ufficio.”
E' non vi è dubbio che l'Amministrazione Finanziaria può legittimamente utilizzare il prezzo pattuito in un atto di compravendita successivo alla cessazione dell'attività per determinare il valore normale di un immobile che non è stato dichiarato al momento della chiusura della ditta, costituendo questo un elemento certo del valore reale. Né sono valide le affermazioni del contribuente che il prezzo di vendita successivo non riflette il valore normale al momento della cessazione, in quanto non ha fornito nessuna prova di circostanze o fatti che dimostrassero le ragioni di un diverso valore (ad esempio, a causa di lavori di ristrutturazione aumentativi di valore effettuati tra le due date, o un mutamento drastico del mercato).
In ordine ai costi indebitamente dedotti non di competenza di €. 5.189,20 del 2005, i primi giudici hanno affermato che ”si riferiscono a fatture Società_1, a consulenze prestate dalla Dott.ssa Nominativo_4 consulente del lavoro e dallo Studio Nominativo_5 commercialista. Tali costi possono essere imputati correttamente utilizzando conti quali “fatture da ricevere” indipendentemente dal ricevimento effettivo della fattura. Il contribuente avrebbe potuto comunque in sede di dichiarazione apportare le opportune variazioni entro il termine della presentazione della stessa”. Mentre “per quanto attiene i costi non inerenti accertati di €1.132 76, sono costi sostenuti in data successiva al 31/07/2006 e, quindi, successivamente alla data di cessazione.”
A fronte di tale esaustiva motivazione, il contribuente eccepisce che entro l'esercizio 2005 (anno dell'asserita ultimazione della prestazione) non è stato in grado di determinarne obbiettivamente l'ammontare, ma tale asserzione è infondata, considerato la natura delle spese (fatture Società_1 e compensi a professionisti) che sono esattamente quantificabili.
Ugualmente infondata l'eccezione relativa all'indebita deduzione di costi per l'acquisto di prodotti ausiliari, che risultano sostenuti successivamente alla data di cessazione dell'attività, avvenuta il 31.07.2006.
Per quanto riguarda le sanzioni, non è configurabile ne l'ipotesi di un legittimo affidamento da parte del contribuente né tanto meno quella di incertezza normativa o interpretativa, essendo del tutto evidente che, in caso di cessazione dell'attività, vi è l'obbligo di auto fatturare i beni che non essendo stati ceduti durante lo svolgimento dell'impresa, sono stati destinati all'uso o al consumo personale dell'imprenditore, come nel caso in specie.
Infine, relativamente alla non esecuzione delle sanzioni amministrative in quanto la fattispecie ricadrebbe nella previsione di cui agli articoli 19 e 21 del D.lgs. 74/2000, in applicazione del cosiddetto principio di specialità, Il contribuente non precisa per quale motivo debba essere applicato tale principio, in considerazione che l'ufficio, anche in pendenza di un procedimento penale, irroga “comunque” le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato e queste non sono eseguibili solo nei casi previsti dal 2^ comma del citato art. 21 d.lgs. n. 74/2000 nella misura prevista dal successivo 3^ comma.
Per quanto sopra, a seguito di rinvio della Suprema Corte, si respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero giudizio, compresa quello di legittimità, in €. 50.000, oltre al 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte, a seguito di rinvio della Suprema Corte, respinge l'appello con conferma della sentenza impugnata.
Spese €. 50.000, oltre al 15% per spese generali, per l'intero giudizio, compreso quello di legittimità
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco LA RE NI