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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2250/2024 promossa da:
(C.F . ), con il patrocinio dell'avv. TIRAFERRI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Bastioni Occidentali, n. 15, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI SARA ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Riccione (RN), Viale Ceccarini, n. 118, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/12/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...], il [...], e , nato in [...] il Parte_1 CP_1
01/02/1975, contraevano matrimonio in Pikine (Senegal), in data 31/12/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Clemente, anno 2017, n.9, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nata il [...]), (nato il Per_1 Persona_2
03/12/2020) e (nata il [...]). Per_3
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia congiunta della separazione personale dei coniugi e dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico, chiedeva porsi a carico del l'obbligo al versamento della somma di euro 300,00 mensili a CP_1
titolo di mantenimento dei figli, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento integrale delle rate di mutuo sulla casa coniugale e la corresponsione, in suo favore, del
100% dell'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e formulando condizioni differenti da quelle della ricorrente.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 12/12/2024 avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che, sentite le parti ed i rispettivi difensori, esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e disponeva l'audizione dei figli minori della coppia, rinviando per l'incombente all'udienza del 19/12/2024.
All'udienza del 19/12/2024, terminato l'ascolto dei minori e , i Persona_4 Persona_2
difensori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo;
il Giudice, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c.
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiedono la ricorrente unitamente ai figli.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68). In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
2. Nel merito, la separazione personale tra e , deve essere Parte_1 CP_1 senz'altro pronunciata, come richiesto dalla ricorrente.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione davanti al Giudice relatore, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti e sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
25/03/1976, e , nato in [...], il [...], unitisi in matrimonio in data CP_1
31/12/2002 in Pikine (Senegal), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San
Clemente (RN), anno 2017, n.9, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CLEMENTE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2250/2024 promossa da:
(C.F . ), con il patrocinio dell'avv. TIRAFERRI CRISTINA Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Bastioni Occidentali, n. 15, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARDUINI SARA ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Riccione (RN), Viale Ceccarini, n. 118, presso lo studio del difensore
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 19/12/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata in [...], il [...], e , nato in [...] il Parte_1 CP_1
01/02/1975, contraevano matrimonio in Pikine (Senegal), in data 31/12/2002, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Clemente, anno 2017, n.9, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nata il [...]), (nato il Per_1 Persona_2
03/12/2020) e (nata il [...]). Per_3
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia congiunta della separazione personale dei coniugi e dello scioglimento del matrimonio, l'affidamento esclusivo dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale. Dal punto di vista economico, chiedeva porsi a carico del l'obbligo al versamento della somma di euro 300,00 mensili a CP_1
titolo di mantenimento dei figli, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie, nonché il pagamento integrale delle rate di mutuo sulla casa coniugale e la corresponsione, in suo favore, del
100% dell'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente e formulando condizioni differenti da quelle della ricorrente.
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., le parti comparivano all'udienza del 12/12/2024 avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, che, sentite le parti ed i rispettivi difensori, esperiva il tentativo di conciliazione che dava esito negativo e disponeva l'audizione dei figli minori della coppia, rinviando per l'incombente all'udienza del 19/12/2024.
All'udienza del 19/12/2024, terminato l'ascolto dei minori e , i Persona_4 Persona_2
difensori delle parti chiedevano la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo;
il Giudice, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c.
***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiedono la ricorrente unitamente ai figli.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68). In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
2. Nel merito, la separazione personale tra e , deve essere Parte_1 CP_1 senz'altro pronunciata, come richiesto dalla ricorrente.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione davanti al Giudice relatore, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti e sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il Parte_1
25/03/1976, e , nato in [...], il [...], unitisi in matrimonio in data CP_1
31/12/2002 in Pikine (Senegal), trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San
Clemente (RN), anno 2017, n.9, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CLEMENTE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi