Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Cristina Giannelli ConIGliere dr. Marco Del Vecchio ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
VARESINA 1 - 22100 COMO - presso lo studio dell'avv. CONDELLO ROCCO
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA SAN CP C.F._3
GOTTARDO 76 - 20900 MONZA (MB) presso lo studio dell'avv. PIEROTTI ELSA
( ), che la rappresenta e difende come da delega in atti;
C.F._4
APPELLATA
Vendita di cose immobili
Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1993/2024 emessa dal Tribunale di Monza il
04/07/2024 e pubblicata il 15/07/2024.
CONCLUSIONI PER Parte_1
pagina 1 di 15
Tribunale di Monza n. 1993/2024 pubblicata il 15.07.2024 nella causa RG 4465/2022- rep. n.
2812/2024 del 15.07.2024 :
a) rigettare ogni domanda avversaria per come spiegata in quanto infondata in fatto e diritto,
disponendo che nulla deve la IG.ra alla IG.ra per i titoli dedotti in causa. Parte_1 CP
In subordine b) nella denegata ipotesi e per quanto in atti, determinare nel minore importo pari ad euro 220,00 la somma dovuta dall' appellante all' appellata;
c) In estemo subordine, anche per quanto in atti, determinare in euro 710,00 la minor somma dovuta dall' appellante all' appellata;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.
In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova per testi sui capitoli di prova già articolati nelle memorie ex art. 183 cpc nel giudizio di primo grado con i testi ivi indicati, che di seguito si riportano:
1. Vero che il 7-3 -19 la IG.ra si aggiudicò all'asta per euro Parte_2
55.000,00l'immobile di via Milano, 41 CE RN (MB)?
2. Vero che alla data del 7-3-19 la IG.ra viveva ( e vive tutt'ora) nel Parte_1
l'immobile di via Milano , 41 CE RN con il IG. ? Testimone_1
3. Vero che la IG.ra doveva partecipare all'asta dell'immobile di via Parte_1
Milano , 41 CE RN;
4. Vero che alla data del 7-3 -19 la IG.ra non aveva ottenuto un mutuo Parte_1
per partecipare all'asta sub. cap 1);
5. Vero che dopo l'aggiudicazione dell'immobile sub 1) la IG.ra chiese alla IG.ra Parte_1
di rivendergli l'immobile sub cap. 1) al prezzo di 70.000,00 euro;
CP
6. Vero che, la IG.ra riferì alla IG.ra che per acquistare Parte_1 CP
l'immobile sub. 1) avrebbe chiesto il 100% del mutuo per l'intera somma di euro 70 mila;
7. Vero che la IG.ra chiese al IG. di aiutarla con la Parte_1 Controparte_2
pratica/richiesta finalizzata all'ottenimento del 100% del mutuo per l'acquisto dell'immobile sub 1);
8. Vero che, le ricerche del IG. di un istituto di credito disposto ad erogare Controparte_2
un mutuo alla IG.ra si sono protratte per diversi mesi? Parte_1
pagina 2 di 15 9. Vero che il IG. chiedeva consulenza finanziaria anche al IG. Controparte_2
di professione brocker il quale otteneva dell'Istituto di credito Monte Testimone_2
Dei Paschi di Siena la disponibilità a concedere un mutuo alla IG.ra ; Parte_1
10. Vero che, l'Istituto di credito Monte Dei Paschi di Siena resosi disponibile all'erogazione del mutuo alla IG.ra per l'acquisto dell'immobile sub 5) finanziava solo 80% del Parte_1
prezzo di 70 mila e dunque 56.000,00 euro?
11. Vero che nel mese di gennaio del 2020 presso l'immobile di via Milano, 41 CE
RN la IG.ra , alla presenza dei IGnori e CP Testimone_1 CP_2
venne informata che il Monte Dei Paschi di Siena si era
[...] Testimone_2
reso disponibile ad erogare alla IG.ra per l'acquisto dell'immobile sub 1) solo l' Parte_1
80% del prezzo di euro 70 mila;
12. Vero che durante l'incontro sub cap. 11 ) la IG.ra venne informata dellanecessità CP
di dichiarare nel rogito il prezzo di acquisto dell' immobile sub. Cap 1) superiore a
70.000,00 euro;
13. Vero che durante l'incontro sub cap 11) la IG.ra pose quale condizione per CP
dichiarare nel rogito un prezzo di acquisto dell' immobile sub. Cap 1) superiore a
70.000,00 euro che la IG.ra le riconoscesse la plusvalenza generata dal prezzo" Parte_1
maggiorato" ;
14. Vero che nella circostanza sub. cap 11) la IG.ra accettò di riconoscere alla Parte_1
IG.ra la somma forfettaria di 5 mila euro per la plus valenza sulla differenza tra il CP
prezzo di acquisto ( 70 mila) e quello dichiarato ( 100 mila )?
15. Vero che durante l'incontro sub cap 11), la IG.ra e la IG.ra Parte_1 CP
concordarono di dichiarare nel rogito il prezzo di acquisto in euro 100 mila per poter ottenere dal Monte di Paschi la somma di euro 70 mila ( pattuita per acquisto dell'immoble sub. 5) e di 5 mila per le plus valenze;
16. Vero che, in data 27.05.2020 presso lo Studio del Notaio Dott. in Viale Tunisia 37 a Per_1
Milano la IG.ra consegnò alla IG. ra gli assegni Parte_1 CP
postali di cui al doc. 5 presente memoria che le si rammostrano, di seguito specificati: - assegno postale non trasferibile n. 7223961645-04 di € 1.000,00 datato 02.07.2019 fil. di
Milano Cordusio;
- assegno postale non trasferibile n. 7223961646- 05 di € 7.000,00 datato
31.01.2020 fil. di Milano Cordusio;
- assegno postale non trasferibile n. 7223961647-06 di
€ 12.500,00 datato 02.03.2020 fil. di Milano Cordusio?
pagina 3 di 15 17. Vero che, in data 27.05.2020 all'uscita dallo Studio del Notaio Dott. di Viale Per_1
Tunisia 37 Milano, la IG. ra restituì alla IG.ra gli CP Parte_1
assegni postali di cui al doc. 5 (presente memoria che le si rammostra) di seguito specificati: - assegno postale non trasferibile n. 7223961645-04 di € 1.000,00 datato
02.07.2019 fil. di Milano Cordusio;
- assegno postale non trasferibile n. 7223961646- 05 di
€ 7.000,00 datato 31.01.2020 fil. di Milano Cordusio;
- assegno postale non trasferibile n.
7223961647-06 di € 12.500,00 datato 02.03.2020 fil. di Milano Cordusio?
18. Vero che, nel mese di dicembre 2020 la IG.ra sollecitava la IG.ra CP Parte_1
di pagare l'IMU dell'imombile sub. 1 relativa all'anno 2019 ?
[...]
19. Vero che, la IG.ra rifiutava di pagare l'IMU sull'immobile sub cap 1) Parte_1
di spettanza della IG. poichè precendete all'atto di rogito -come riferito dal IG. CP
? Controparte_2
20. Vero che, a seguito del rifiuto sub cap. 17 la IG.ra minacciava la IG.ra CP
dicendo che se non pagava l'IMU per il periodo antecedente al Parte_1
passaggio di proprietà avrebbe " messo la pratica in mano all'avvocato per impugnare e invalidare l'atto d'acquisto"? del Notaio Dott. in Viale Tunisia 37 a Milano? Per_1
Si indicano i seguenti testimoni: - IG. presso Studio Consulenze Controparte_2
Immobiliari DG, Via Milano n. 45 A - 20811 – CE RN (MI) su tutti i capitoli di prova;
- IG. presso Studio Consulenze Immobiliari DG, Via Milano n. 45 Testimone_3
A - 20811 – CE RN (MI) sui capitoli;
- IG. presso Testimone_4 Tes_5
Studio Consulenze Immobiliari DG, Via Milano n. 45 A - 20811 – CE RN (MI) sui capitoli 17 e 17; - IG. Via Milano n. 41 – 20811 – CE RN (MI) Testimone_1
su tutti i capitoli di prova escluso il cap 1 e 16; - IG. presso Studio Testimone_2
Consulenze Immobiliari DG, Via Milano n. 45 A - 20811 – CE RN (MI), sui capitoli da 9,10,11,12,13,14,15.
Nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, delle prove testimoniali ex adverso formulate, si chiede di essere ammessi a prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi già indicati, anche con i seguenti ulteriori capitoli di prova:
1. Vero che, alcun incarico professionale per la gestione delle pratiche relative all'acquisto dell'immobile veniva conferito dalla IG.ra al IG. Parte_1 Controparte_2
2. Vero che, il supporto prestato dal IG. alla convenuta per la gestione Controparte_2
della pratica di acquisto dell'immobile veniva reso a titolo gratuito in virtù del rapporto di amicizia intercorrente tra i due?
pagina 4 di 15 3. Vero che, come da doc. 6 fascicolo di ctp che le si rammostra, la IG.ra CP
con comunicazione a mezzo mail del 16.06.2021, ricevuta copia dell'atto richiesto allo
Studio Notarile, chiedeva spiegazioni circa la conformità dell'atto limitatamente alla riscontrata assenza della propria firma su tutte le facciate?
4. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, alcuna spiegazione venivarichiesta dallo IG.ra allo Studio Notarile circa la veridicità dei dati inseriti CP
nel rogito e in particolare circa il prezzo di vendita ivi indicato?
Si indicano i seguenti testimoni: - IG. presso Studio Consulenze Controparte_2
Immobiliari DG, Via Milano n. 45 A - 20811 – CE RN (MI) sui capitoli di prova
1, 2 ; - IG.ra presso lo studio del Notaio in Milano, Viale Tunisia n. 37 sui Tes_6 Per_1 capitoli 3, 4.”
CONCLUSIONI PER IE MO
“1) IN VIA PRINCIPALE: Rigettare il gravame proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 1993/2024 emessa dal Tribunale di Monza nella causa RG 4465/2022;
2) IN VIA SUBORDINATA: Condizionatamente all'accoglimento in tutto o in parte dei motivi del gravame principale , in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione incidentale, accogliere le seguenti domande non accolte in primo grado: In via principale: condannare la IG.ra al pagamento in favore dell'attrice della somma Parte_1 di € 11.375,17.= quale differenza tra l'importo dovuto per le plusvalenze conteggiate sul prezzo di €
100.000,00.= e quellodovuto sulla base del minor prezzo di € 75.500,00.=; - condannare la VE al pagamento di € 5.000,00.= per l'occupazione dell'immobile dal Luglio 2019 al Maggio 2020; In via subordinata: per quanto esposto in atti ed emerso in corso di causa, accertare che senza i raggiri usati nei confronti dell'attrice per ottenere il consenso alla stipula della compravendita de qua, la stessa sarebbe stata conclusa a condizioni diverse (precisamente al prezzo di € 75.000,00.=) e per l'effetto: - condannare ex art. 1440 cc, la convenuta al risarcimento del danno subito dall'attrice che si quantifica in € 11.375,17.= quale differenza tra l'importo dovuto per le plusvalenze conteggiate sul prezzo di €
100.000,00.= e quello dovuto sulla base del minor prezzo di € 75.500,00.=; - condannare la
Convenuta al pagamento di € 5.000,00.= per l'occupazione dell'immobile nell'intero periodo dal mese di Luglio 2019 al mese di maggio 2020; In ogni caso: condannare la VE al pagamento di €
5.000,00.= per l'occupazione dell'immobile dal Luglio 2019 al maggio 2020;
3) IN OGNI CASO, in considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Monza, in parziale riforma della sentenza di primo grado e decidendo pagina 5 di 15 sulla presente impugnazione incidentale, disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste nelle seguenti istanze istruttorie richieste e non accolte in primo grado:
- Ordinare l'esibizione ex art 210 cpc a c/o la sede legale di Roma e alla Filiale di Controparte_3
Milano Via Cordusio n. 4 di tutta le documentazione relativa alla emissione ed all'incasso (da chi ed in che data ) dei seguenti assegni postali:
1) assegno postale datato 2 Luglio 2019 di € 1.000,00 intestato a ed a firma della CP
IG.ra n. 7223961645-04; Parte_1
2) assegno postale datato 31 Gennaio 2020 di € 7000,00 intestato a ed a firma della CP
IG.ra n. 7223961645-05; Parte_1
3) assegno postale datato 2 marzo 2020 di € 12.5000 intestato a ed a firma della IG.ra CP
n. 7223961645-06; Parte_1
- Ordinare l'esibizione ex art 210 cpc alla IG.ra degli estratti conto del conto Parte_1
corrente postale ove sono stati tratti i succitati assegni e di tutti i conti correnti bancari alla medesima intestati e/o cointestati a far data dal marzo 2019 al giugno 2020 al fine di acquisire elementi rilevanti, quali l'eventuale apertura di conti correrti in tempi sospetti, poiché concomitanti alla vicenda che ci occupa, la disponibilità finanziaria della Convenuta, le movimentazioni (e relative causali);
- Ordinare l'esibizione ex art 210 cpc al IG. c/o lo Studio DG di CE RN, Controparte_2
di tutta la documentazione e la corrispondenza intercorsa con la IG.ra , con la Parte_1
Banca Mutuante e con il Notaio dott. , inerente la compravendita de qua (ed in Persona_2 particolare tutta la fase antecedete e preparatoria alla stipula dell'atto) ed attestante il compenso percepito per l'incarico espletato in favore della Convenuta:
- Ordinare l'esibizione ex art 210 cpc allo Studio del Notaio : Persona_2
1) dell'originale e/o di una copia della compravendita de qua recanti le firme di tutte le parti;
2) di tutta la documentazione e la corrispondenza intercorsa con la IG.ra , con la Parte_1
Banca Mutuante e con il IG. inerente la compravendita de qua, nonché il contratto Controparte_2
di mutuo stipulato dalla IG. con la Banca Mutuante, il compenso percepito per la stipula Parte_1 dell'atto, nonché la documentazione attestante i nominativi e le generalità di tutti i collaboratori e del personale che era alle dipendenze dello studio notarile alla data di stipula dell'atto di compravendita per cui è causa (al fine di verificare se vi era una persona con le caratteristiche descritte dall'attrice);
pagina 6 di 15 3) della copia delle carte d'identità di tutte le persone (collaboratori del IG. e della Controparte_2
personale della Banca Mutuante) che erano presenti nello studio del Notaio nel giorno di stipula del rogito;
- Ordinare l'esibizione ex art 210 cpc allo Banca Monte dei Paschi di Siena di Paina di tutta la documentazione e/o corrispondenza intercorsa con la IG.ra , con il IG. Parte_3 CP_2
e con lo studio del Notaio dott. , inerente la stipula del contratto di
[...] Persona_2
mutuo, nonché tutta la fase precedente e successiva, ivi compreso il contratto stesso e la perizia sull'immobile;
- disporsi CTU al fine di verificare la falsità materiale degli atti impugnati (doc. 9 fascicolo attrice e doc. 3 fascicolo convenuto), ovvero che tali atti siano esenti da contraffazioni o alterazioni, quali la sostituzione/aggiunta di alcune pagine (in particolare, in relazione al fatto che nell'atto prodotto sub. doc. 3 del fascicolo convenuto, la firma della IG.ra non è presente proprio sulle pagine in cui CP vengono indicati il prezzo ed i mezzi di pagamento) e per verificare l'autenticità della firma del Notaio
(in quanto la IG.ra afferma che la persona presente alla stipula dell'atto era un Per_1 CP
uomo molto più giovane );
- Acquisire ex art. 210 e ss cc gli atti e le informazioni del procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari N. 11202/2021 trasferito presso la Procura di Milano (relativo alla querela sporta dall'attrice e prodotta agli atti sub. Doc. 15) che il PM ritenga ostensibili;
Ammettersi la prova per testi sui fatti e le circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che la IG.ra , nel mese di marzo 2019, dopo aver ottenuto l'assegnazione CP all'asta dell'immobile sito CE RN (MB), alla Via Milano n. 41, veniva contattata telefonicamente dalla IG.ra ? Parte_1
2) Vero che in occasione di tale telefonata, la IG.ra comunicava alla IG.ra Parte_1 CP di abitare con il compagno da diversi anni nell'immobile a lei assegnato e la pregava di venderglielo ?
3) Vero che in un primo momento la IG.ra rispondeva alla IG.ra di non essere CP Parte_1
intenzionata a vendere ?
4) Vero che l'attrice si era determinata nell'acquisto all'asta dell'immobile de quo per la convenienza del prezzo di aggiudicazione, in base al valore di mercato degli appartamenti in quella zona, e perché all'epoca il figlio stava per diventare padre ed avrebbe potuto andarvi ad abitare con la moglie ed il nascituro avendo una metratura (trattasi di un bilocale + box) adeguata alle loro necessità ?
5) Vero che la IG.ra chiamava con insistenza la IG.ra per convincerla a venderle Parte_1 CP
l'immobile al prezzo di € 75.000,00.=?
pagina 7 di 15 6) Vero che la IG.ra di fronte a tanta insistenza e disperazione della IG.ra , CP Parte_1 prendeva in considerazione la possibilità di venderglielo al prezzo di € 75.000,00.= e si consultava a tal fine con il proprio Commercialista dott. ? Per_3
7) Vero che il dott. le confermava la fattibilità e convenienza della vendita al prezzo Testimone_7 di € 75.000,00= in considerazione degli esborsi che ella aveva sostenuto per l'aggiudicazione dell'immobile e di quelli da sostenersi in relazione alla vendita ?
8) Vero che, dopo aver ricevuto il parere favorevole del proprio commercialista, la IG.ra CP comunicava alla IG.ra la decisione di accettare l'offerta di acquisto dell'immobile al prezzo Parte_1 di € 75.000,00.= e la invitava a sbrigare velocemente le pratiche per ottenere il mutuo ?
9) Vero che agli inizi di Aprile 2019, la IG.ra presentava alla IG.ra il IG. Parte_1 CP
, Agente dello Studio DG Immobiliare, al quale aveva conferito il mandato di Controparte_2 assisterla nelle gestione delle pratiche relative all'acquisto e all'ottenimento del mutuo ?
10) Vero che in occasione di questo primo incontro, il IG. rassicurava l'attrice Controparte_2
dicendole che ci sarebbero voluti al massimo due mesi per il perfezionamento della pratiche relative alla concessione del mutuo ?
11) Vero che nel mese di settembre 2019 la IG.ra non aveva ancora ottenuto risposte Parte_1 definitive per il mutuo e l'attrice la intimava a lasciare l'immobile oppure, in alternativa, a pagarle €
500,00.= al mese per l'occupazione dello stesso sino alla stipula della vendita ?
12) Vero che la IG.ra pregava la IG.ra di darle tempo perché avrebbe ottenuto il Parte_1 CP mutuo a breve ed accettava di pagarle ogni mese l'importo di € 500,00.= per l'occupazione dell'immobile, sino alla stipula della compravendita ?
13) Vero che la IG.ra dal settembre 2019 iniziava a corrispondere € 500,00 mensili a Parte_4 mezzo bonifico per l'occupazione dell'immobile ?
14) Vero che nel mese di novembre 2019 la IG.ra chiedeva aggiornamenti sulla CP
concessione del mutuo alla IG.ra e le diceva che, poiché era trascorso troppo tempo, se Parte_1 voleva continuare a stare nell'immobile doveva sottoscrivere un contratto di locazione, oppure doveva andarsene ?
15) Vero che dopo questa richiesta categorica la IG.ra veniva contattata dall'Agente IG. CP
, il quale la rassicurava dicendole che era questione di pochi giorni ed il mutuo Controparte_2
sarebbe stato deliberato?
16) Verso che in data 25 maggio 2020 la IG.ra contattava l'attrice comunicandole che il Parte_1 mutuo le era stato concesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena con sede in Paina e che l'Agente
pagina 8 di 15 IG. era già riuscito a fissare la data del rogito per il 27 Maggio 2020 (dunque solo Controparte_2
due giorni dopo) presso il Notaio con studio in Milano Viale Tunisia n. 37 ? Persona_2
17) Verso che in data 27 Maggio 2020 l'attrice si recava in macchina, insieme alla IG.ra , Parte_1 al IG. e due collaboratori di quest'ultimo, presso lo studio del Notaio per Controparte_2 Per_1
la stipula del rogito ?
18) Vero che nella stanza in cui è stato stipulato l'atto di compravendita erano presenti le seguenti persone: la IG.ra la IG.ra (sedute rispettivamente la prima alla sinistra e la CP Parte_1
seconda alla destra del Notaio), la IG.ra (al tempo direttrice della Banca Monte dei Persona_4
Paschi di Siena con sede in Paina, seduta dal lato opposto del tavolo di fronte al Notaio), un collaboratore di quest'ultima, il IG. due collaboratori di quest'ultimo (tutti a fianco Controparte_2
della IG.ra )? Parte_1
19) Vero che la persona qualificatosi come il Notaio alla stipula del rogito, era un uomo di circa 35 anni, di bassa statura e corporatura robusta ?
20) Vero che nel mese di giugno dell'anno successivo, 2021, il Commercialista dott. Testimone_7 chiedeva alla IG.ra copia dell'atto di compravendita per gli adempimenti fiscali ? CP
21) Vero che a seguito della richiesta del proprio Commercialista la IG.ra , in data CP
15.06.202, chiedeva a sua volta via email una copia dell'atto allo Studio del Notaio ? Per_1
22) Vero che il giorno seguente, 16.06.2021, con il ricevimento della copia telematica dell'atto, trasmessa via mail dallo Studio notarile, l'attrice apprendeva che nell'atto era stato indicato un prezzo di acquisto diverso da quello pattuito, di € 100.000,00.= ?
23) Vero che la IG.ra con email in pari data 16.06.2021, rispondeva alla email dello CP
studio Notarile, chiedendo se fosse proprio la copia del suo atto poiché in quello ricevuto erano riportati dati non veritieri ?
24) Vero che l'attrice riferiva l'accaduto al proprio Commercialista dott. il quale la esortava Per_3
a risolvere con sollecitudine il problema ?
25) Vero che il dott. spiegava all'attrice che sulla base del prezzo di € 100.000,00.= risultante Per_3 dall'atto a lei inviato, avrebbe dovuto pagare per le plusvalenze un importo molto maggiore rispetto a quello dovuto per l'importo di € 75.500,00.=?
26) Vero che in data 3 Agosto 2021 la IG.ra insieme al marito , si CP Controparte_4 recavano presso lo Studio del Notaio , all'appuntamento appositamente fissato per la visione Per_1 dell'atto, e qui venivano ricevuti da un uomo che l'attrice identificava nella stessa persona presente alla stipula del rogito ?
27) Vero che, in particolare, l'uomo aveva circa 35 anni, era di bassa statura e corporatura robusta ?
pagina 9 di 15 28) Vero che questo uomo apriva un “librone” in corrispondenza di un post-it, ove si trovava l'atto di compravendita, e la IG.ra dopo averlo visionato affermava che la propria firma era presento CP
solo su alcune pagine, e precisamente sulle prime due e sulle ultime, ma non su quelle che riportavano il prezzo di vendita ed i mezzi pagamento ?
29) Vero che in tale occasione la IG.ra rivolgeva alla persona che l'aveva ricevuta la CP
domanda esplicita se fosse Lui il Notaio , e questi le rispondeva che nello Studio tutti erano Per_1
tutti notai ?
30) Vero che la IGnora è rimasta estranea agli accordi intercorsi tra la IG.ra ed CP Parte_1
altri soggetti in forza dei quali negli atti di compravendita impugnati per querela di falso (doc. 9 del fascicolo di parte attrice e doc. 3 fascicolo della Convenuta) è stato indicato il prezzo di €
100.000,00.= e sono stati elencati mezzi di pagamento aggiuntivi all'assegno circolare ?
31) Vero che la IG.ra si determinava a sporgere denuncia-querela per il tramite del CP
Legale Penalista avv. Roberta Cantoni per i fatti subiti ?
Si indicano sin d'ora quali testimoni:
- Il IG. c/o lo Studio DG in CE RN, Via Milano n. 45/A; Controparte_2
- Il Notaio dott. c/o lo studio in Milano, Viale Tunisia 37; Persona_2
- La IG.ra c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena in Paina di Giussano;
Persona_4
- Il Commercialista dott. c/o lo studio in Meda (MB) Via Brescia n. 2; Testimone_7
Nonché le altre persone presenti al rogito (i collaboratori della IG.ra e dell'Agente Per_4 CP_2
, dopo aver acquisto le loro generalità con le istanze ax ar. 210 cpc;
”
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- rigettava la querela di falso proposta da e la condannava, ex art. 226 c.p.c., al CP pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
- accoglieva la domanda proposta in via di estremo subordine da e, per l'effetto, CP
condannava la convenuta a pagare, a titolo di corrispettivo residuo della Parte_1 compravendita oggetto di causa, la somma pari a € 20.500,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- rigettava le ulteriori domande, eccezioni e deduzioni;
- compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
pagina 10 di 15 Con decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Monza - nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1127/2016 - il Giudice dell'esecuzione trasferiva a la proprietà di CP un'unità immobiliare ad uso abitativo, con vano autorimessa, sita in CE RN alla via Milano n.
41 (cfr. doc. n. 1 del fascicolo d primo grado di . CP
Acquisita la proprietà di detta unità immobiliare, (d'ora in avanti o alienante) CP CP la alienava a (d'ora in avanti o acquirente) con atto pubblico, rogato dal Parte_1 Parte_1
notaio dott. in data 27/05/2020, nel quale, per ciò che in tale sede interessa, veniva Persona_2 dato atto dell'intervenuto pagamento del prezzo di compravendita, pari a € 100.000,00, con le seguenti modalità: quanto ad € 20.500,00 mediante 3 assegni postali non trasferibili;
quanto a € 4.000,00 mediante 8 bonifici;
quanto a € 75.500,00 mediante un assegno bancario non trasferibile (cfr. doc. n. 9 del fascicolo di primo grado . CP
L'alienante allegando di essersi accorta, dopo circa un anno dalla conclusione della CP
compravendita, che nel rogito fosse stato indicato un prezzo di compravendita diverso e maggiore rispetto a quello pattuito (pari a € 75.000,00), oltre all'indicazione di una serie di mezzi di pagamento non corrispondenti a quelli effettivamente utilizzati, citava in giudizio l'acquirente Parte_1 dichiarando di voler proporre querela di falso avverso l'atto pubblico di compravendita. L'alienante proponeva, inoltre, una serie di domande, fondate su titoli diversi e proposte in via graduata, volte ad ottenere la condanna dell'acquirente alla corresponsione delle seguenti somme:
-€ 11.375,17 quale differenza tra l'importo dovuto per le plusvalenze conteggiate sul prezzo di €
100.000,00 e quelle dovute sulla base del minor prezzo di € 75.500,00;
-€ 3.000,00 (ovvero € 7.500,00) per l'occupazione dell'immobile;
-€ 24.500,00 (ovvero € 20.500,00) quale differenza non incassata sul prezzo di € 100.000,00.
Si costituiva in giudizio l'acquirente allegando che l'atto di vendita fosse stato Parte_1
concordemente simulato quanto alla determinazione del prezzo e chiedendo, in ogni caso, il rigetto delle domande avversarie.
Il Giudice, dopo aver sottoposto le parti ad interrogatorio libero, ammetteva la proposizione della querela di falso, disponendo la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero. Proposta la querela, il
Giudice assegnava alle parti i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito del loro deposito, senza il compimento di attività istruttoria, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28/02/2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, con la sentenza n. 1993/2024 esaminava, dapprima, la querela di falso, rigettandola nel merito;
esaminava, poi, le ulteriori domande proposte dall'alienante pagina 11 di 15 accogliendo solo la domanda volta ad ottenere la condanna dell'acquirente al CP Parte_1 pagamento dell'importo pari a € 20.500,00 portato dagli assegni postali non trasferibili pacificamente non riscossi all'atto della compravendita - riconoscendo su tale somma gli interessi nella misura di cui al 4° comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo. Il Tribunale disponeva, infine, l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Avverso la summenzionata sentenza propone appello (d'ora in avanti anche Parte_1
appellante) impugnando un solo capo della sentenza e sollevando, rispetto ad esso, due distinte doglianze.
Nel dettaglio, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale accoglie la domanda proposta in estremo subordine dall'alienante e dispone la condanna al pagamento dell'importo CP pari a € 20.500,00 portato dagli assegni postali non riscossi all'atto della compravendita. Secondo
l'appellante, il Tribunale non avrebbe debitamente tenuto in considerazione una serie circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio.
Sotto un primo profilo, l'appellante deduce che, essendo emersa nel corso del giudizio la comune volontà delle parti di fissare il prezzo per la compravendita in € 75.000,00, il Tribunale non avrebbe interpretato la quietanza di pagamento contenuta nel contratto di compravendita alla luce di tale comune volontà delle parti e avrebbe così violato la previsione di cui all'art. 1362 c.c.. L'appellante richiama alcune pronunce di legittimità.
Sotto altro profilo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1237 c.c., anche con riferimento all'art. 2697 c.c., laddove il Tribunale non avrebbe valorizzato la circostanza che gli assegni postali, dopo essere stati consegnati, siano stati restituiti determinando l'insorgere di una presunzione legale di intervenuto pagamento. L'appellante evidenzia di aver già chiesto in primo grado di provare per testimoni l'intervenuta restituzione degli assegni e ripropone le istanze istruttorie in tale sede.
Si è costituita in appello (d'ora in avanti anche appellata) e ha chiesto il rigetto CP dell'appello con conferma dell'appellata sentenza, promuovendo, a sua volta, un motivo d'appello incidentale condizionato e un motivo d'appello incidentale non condizionato.
Con il motivo d'appello incidentale condizionato, l'appellata ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le domande, proposte a vario titolo, e volte ad ottenere la condanna dell'odierna appellante al pagamento della somma pari a € 11.375,17 - quale differenza tra l'importo dovuto per le plusvalenze conteggiate sul prezzo di € 100.000,00 e quello dovuto sulla base del minor prezzo di € 75.500,00 – e della somma pari a € 5.000,00 - per l'occupazione dell'immobile nell'intero periodo antecedente la vendita (dal mese di luglio 2019 al mese di maggio 2020).
pagina 12 di 15 Con il motivo d'appello incidentale non condizionato, l'appellata ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 06/02/2025 il Presidente istruttore ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.. All'udienza del 05/06/2025 il
Presidente istruttore ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è destituito di fondamento e deve essere rigettato.
1. L'appellante, anzitutto, sostiene che il Tribunale, nel valutare la quietanza contenuta nel contratto di compravendita, abbia omesso di attribuire rilevanza alla volontà delle parti come emersa nel corso del giudizio;
in particolare, secondo l'appellante, la comune volontà delle parti di fissare il prezzo di vendita in € 75.000,00, avrebbe dovuto essere utilizzata dal Tribunale per attribuire valore liberatorio alla quietanza di pagamento.
L'argomentazione non coglie nel segno.
L'appellante chiede di interpretare la quietanza alla luce della comune volontà delle parti, ma omette di tenere in debita considerazione che detta volontà è stata manifestata, da una parte, in relazione alla querela di falso e, dall'altra, in relazione alla simulazione.
Orbene, sia la querela di falso, chiesta in via principale dall'alienante che la CP simulazione, allegata dall'acquirente odierna appellante, sono state esaminate dal Tribunale e rigettate nel merito, senza che sul punto sia stato proposto appello;
pertanto, i due capi della sentenza sono passati in giudicato.
Dal passaggio in giudicato di detti capi della sentenza consegue che la volontà delle parti, che non ha trovato conferma nel giudizio di primo grado, non può essere valutata nel senso voluto dall'appellante. In altri termini, le parti hanno allegato che il prezzo di compravendita fosse stato fissato in € 75.000,00 imputando la diversa previsione contrattuale, rispettivamente, alla falsità dell'atto pubblico e alla simulazione del prezzo di compravendita;
purtuttavia, essendo intervenuto - con efficacia di giudicato - il rigetto nel merito sia della querela di falso che della simulazione, non sussiste alcuna comune volontà delle parti – diversa da quella contrattuale – in forza della quale possa essere attribuito valore liberatorio alla quietanza.
Al contrario, deve essere confermata l'applicabilità al caso concreto dell'orientamento giurisprudenziale correttamente richiamato dal Tribunale e sintetizzato nella seguente massima:
“La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal
"nomen" che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza pagina 13 di 15 asseverativa del fatto della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo.” (Cass. civ., sez. III, n. 1572/2019).
La dazione degli assegni postali come corrispettivo della compravendita immobiliare deve intendersi avvenuta, in mancanza di diversa volontà delle parti, "pro solvendo" e non "pro soluto".
2. Privo di pregio è poi l'appello nella parte in cui l'appellante lamenta che non sia stata presa in debita considerazione l'asserita intervenuta restituzione degli assegni postali.
La consegna e la restituzione degli assegni postali non possono essere definite come circostanze pacifiche, posto che l'appellata ha sempre negato di aver anche solo visionato tali titoli di credito.
Escluso che la consegna e la restituzione degli assegni possano dirsi pacifiche, si evidenzia che l'appellante ha comunque offerto di provare dette circostanze e ha reiterato le richieste istruttorie anche in sede d'appello.
Orbene, prescindendo dal vaglio avente ad oggetto i capitoli di prova formulati a tal proposito, anche volendo astrattamente ritenere provata la consegna e l'intervenuta restituzione degli assegni postali, la presunzione che ne deriverebbe, e di cui l'appellante si vorrebbe avvalere, è di intervenuto pagamento;
tuttavia, tale presunzione risulta già vinta nel caso di specie, ove è emerso (sulla scorta di dichiarazioni promananti da entrambi le parti del giudizio) che il pagamento della somma pari a € 20.500,00 portata dagli assegni postali non è mai intervento, né per il tramite degli stessi assegni, né per mezzo di ulteriori e diverse modalità di pagamento.
3. La Corte rileva che il motivo d'appello incidentale condizionato non possa essere esaminato stante il rigetto dell'impugnazione principale.
4. Passando, invece, all'ulteriore motivo d'appello incidentale (questo non condizionato), con esso l'appellata ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha integralmente compensato le spese di lite del primo grado di giudizio. Secondo l'appellata – appellante incidentale - la compensazione deve essere ritenuta “ingiusta ed erronea, in quanto emessa con motivazione carente e insufficiente, valorizzando unicamente un fatto: che le parti abbiano dedotto in atti delle dichiarazioni convergenti.” (cfr. pag. 22 di 30 della comparsa di costituzione in appello).
La Corte ritiene che, nonostante il Tribunale per motivare la totale compensazione abbia effettivamente fatto riferimento soltanto alla convergenza delle dichiarazioni delle parti, sussistesse chiaramente un'ipotesi di soccombenza reciproca, che rappresenta uno dei casi in pagina 14 di 15 cui, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., è consentito al Giudice di compensare parzialmente o per intero le spese di lite.
Nel caso di specie, l'odierna appellata aveva proposto una serie di domande e soltanto una di queste ha trovato accoglimento, con rigetto di tutte le ulteriori e della querela di falso proposta in via principale;
conseguentemente è insorta un'ipotesi di soccombenza parziale che, in quanto reciproca, ha correttamente determinato la compensazione totale delle spese di lite.
5. Alla luce di tutto quanto precede l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati e la sentenza gravata integralmente confermata.
6. Le spese di lite del grado d'appello, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
7. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 1993/2024 del Tribunale di Monza, pubblicata in data 15/07/2024, che integralmente conferma;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1
d'appello in favore dell'appellata , ex DM n. 147 del 13/08/2022, che CP liquida in complessivi € 4.250,00 oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_1
quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale , a norma del CP
comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio di questa Corte, oggi 11/06/2025.
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
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