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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere dott.ssa Maria Luisa Tortorella consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 680/2020 R.G., posta in decisione con ordinanza del 17
giugno 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il 13 giugno 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
e nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2 [...]
, difesi congiuntamente e separatamente dall'Avv. Stellario C.F._2
Crisafulli e dall'avv. Carmela Domenica Maria Ruvolo (Cod. Fisc.
[...]
), per procura in calce all'atto di appello, rilasciata su foglio separato C.F._3
ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
appellanti contro
nato a [...] il [...] Controparte_1 (Cod. Fisc. ) e , nata a [...] il C.F._4 Controparte_2
08/02/1976 (Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._5
dall'Avv. Giovanni Mannuccia, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 5 luglio 2013,
appellati
Oggetto: diritti reali – servitù – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Messina 20 marzo 2020, n. 702.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 13 aprile 2013, i Sig.ri ed Parte_1 [...]
, comproprietari di un appartamento sito al secondo piano del Condominio Pt_2
Via Placida 43, situato ad una distanza in linea d'aria di 190 cm dal condominio frontistante di Via Jaci n.6, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Messina i Sig.ri e , esponendo Controparte_1 Controparte_2
che i convenuti, proprietari di un appartamento, con annesso terrazzo a livello,
sito al terzo piano del , avevano trasformato il Parte_3
terrazzino in un vero e proprio vano, coperto da un tetto rivestito da tegole, munito di grondaia sporgente di 41 cm oltre il confine della loro proprietà, chiuso da pannelli opachi fissi sul lato che prospetta nel cortile del condominio di Via Jaci,
e da una finestra in alluminio preverniciato e vetri, apribile sul lato frontistante l'immobile degli attori e su area condominiale appartenente pro quota a questi ultimi;
che gli stessi convenuti avevano fissato sul lato esterno del parapetto prospettante sul condominio di Via Placida 43 due ferri, a distanza di circa tre metri l'uno dall'altro, muniti di fili per appendere la biancheria, sporgenti, per 50
cm, al pari del tetto, in parte sul sottostante balcone di proprietà esclusiva degli attori, ed in parte sul cortile appartenente al condominio di Via Placida 43, di cui gli attori sono proprietari pro quota.
Ciò permesso, lamentando che le suddette nuove strutture occupavano la colonna d'aria soprastante la loro proprietà determinando sia privazione di luce ed aria per il loro appartamento, sia la turbativa derivante dal gocciolamento della biancheria, hanno formulato actio negatoria servitutis di sporto e di stillicidio
a carico della proprietà degli attori e in favore dell'immobile attiguo, di proprietà
dei convenuti, chiedendone la condanna al ripristino dello status quo ante e la cessazione di ogni turbativa, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi in €
6.000,00 a titolo di indennizzo per le turbative subite o nella misura ritenuta di giustizia ed €. 675,00 per rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del procedimento di mediazione, fallito per la mancata partecipazione dei convenuti all'ultimo incontro.
2. Nella resistenza dei signori – , con sentenza 20 marzo CP_1 CP_2
2020, n. 702 il Tribunale adìto ha accolto solo parzialmente la domanda attorea,
condannando i convenuti “alla rimozione del supporto in ferro e dei fili
stendibiancheria nei limiti in cui gli stessi occupano l'aria di proprietà degli attori”
(id est: il loro balcone), rigettando ogni altra domanda ed eccezione (relativa all'intero stenditoio ed allo sporto nonché al risarcimento del danno) e compensando le spese di lite.
3. Avverso tale sentenza gli originari attori hanno proposto appello,
chiedendone la parziale riforma, con accoglimento di tutte le domande da loro originariamente formulate, anche previa espletanda CTU.
3.1 – Con ordinanza del 9 novembre 2023, emessa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa era stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.; tuttavia, con successiva ordinanza del 7 maggio 2024,
udita la relazione del consigliere relatore e tenuto conto che il dott. Antonino
Zappalà, componente del Collegio che aveva riservato la decisione, era stato autorizzato ad astenersi, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 13
giugno successivo e posta indecisione con l'odierno Collegio.
4. In primo luogo va disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellati di
inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello (già rigettata da questa Corte
con ordinanza del 4 marzo 2021), avendo i signori – formulato Pt_1 Pt_2
specifiche censure alla sentenza di primo grado, consentendo nel merito un pieno contraddittorio.
5. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti assumono l'erroneità
della sentenza del Tribunale, perché, con motivazione contraddittoria ed illogica,
anziché accogliere integralmente la domanda di rimozione in toto dello
stenditoio, composto da due bracci e tre fili di circa 3 metri, ha
erroneamente ritenuto che solamente "i fili e il braccio che li sorregge in
prossimità della colonna d'aria di proprietà degli attori è potenzialmente
lesiva di interessi”, ritenendo, senza alcun accertamento tecnico, che il secondo ferro e la restante parte dei fili sporgesse su proprietà di altri. Infatti, il primo giudice ha erroneamente affermato che i convenuti avrebbero potuto continuare a stendere i loro panni “in corrispondenza della tettoia di tale Pt_4
estraneo al giudizio”, laddove l'area in questione è di proprietà condominiale del condominio di Via Placida (al quale sono estranei i convenuti) e non esclusiva del condomino Pt_4
Essi, pertanto, essendo anche comproprietari pro quota dell'area in
questione, assumono la propria legittimazione ad agire per la tutela del proprio diritto anche per tale ulteriore porzione, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari: e ciò sia per evitare che l'angusto cortile CP_3
di larghezza pari ad appena 190 cm. “sia gravato da una servitù di stillicidio
illegittimamente costituita, che non trova rispondenza specifica in un titolo
costitutivo di servitù ad hoc”, sia perché “anche la biancheria stesa nella parte
soprastante il cortile produce ombreggiamento nel bagno e nella CP_3
cucina degli attori e si avvolge al tubo della canna fumaria, portando allo
spegnimento della caldaia a gas”.
In conclusione, gli appellanti chiedono che, in parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, venga accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di
stillicidio anche per la parte dello stenditoio che sporge sul cortile
di cui gli appellanti sono comproprietari pro quota, e, per l'effetto, CP_3
che i convenuti vengano condannati alla eliminazione dell'intero manufatto.
4.1 – Gli appellati hanno contestato il gravame, eccependo innanzitutto che il c.d. “cortile su cui prospetterebbero pressocché integralmente i fili CP_3
ed i ferri da cui si assume venga esercitato il lamentato stillicidio, è costituito da
un solaio di copertura di un immobile di proprietà dei coniugi non Pt_4
accessibile, e la colonna d'aria serve per prendere luce ed aria a tutti gli immobili
che nella stessa prospettano, vantando i convenuti anche una indiscutibile servitù
di veduta”.
Essi, poi, negano che si verifichi alcun gocciolamento sull'immobile degli attori,
che peraltro non ne fanno eccessiva menzione nell'atto, facendo più che altro riferimento a presunte mancanze di luce e di aria che subirebbero dalla biancheria dei convenuti.
4.2 – Il motivo di gravame è fondato. Va premesso che gli attori/appellanti, quale condomini comproprietari della ristrettissima area cortilizia su cui gli appellati sciorinano la propria biancheria,
sono legittimati per ciò solo ad agire in negatoria servitutis, senza necessità di integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 29 aprile 1999, n. 4354; Cass. 8
maggio 1998, n. 4658). E, con riferimento specifico allo stillicidio di acque provenienti – come nel caso in esame - dallo scorinìo di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno, la Suprema Corte (Cass. 28 marzo 2007, n. 7576) ha dichiarato illegittimo quello stillicidio che non trova rispondenza specifica in un
titolo costitutivo di servitù "ad hoc": e gli appellati non hanno dedotto né
dimostrato alcun diritto del genere.
Per contro, non è contestato che i convenuti non vantino alcun diritto sul cortile sul quale sporgono i fili, non essendo proprietari di alcuna unità abitativa nel
. Parte_5
4.3 – Ne consegue che, così come già statuito in primo grado (con parte di sentenza non impugnata dai soccombenti) per la potenzialità pregiudizievole dei ferri e dei fili sull'area soprastante il balcone di proprietà degli attori, analoga valutazione va fatta per l'intero manufatto, che ha dato luogo anche per la parte sovrastante l'area ad una illegittima servitù di sciorinamento e CP_3
stillicidio, che va rimossa. Si aggiunga che gli appellanti hanno comunque dedotto
(e documentato con foto), senza specifica contestazione sul punto, che l'esercizio di tale servitù illegittima determina comunque a loro danno un pregiudizio consistente nel fatto che il tubo di scarico della loro caldaia in giornate ventose,
viene coperto dalla biancheria stesa dai convenuti, che si avviluppa alla sua estremità, mandando in blocco la caldaia stessa.
4.4 – Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, la statuizione condannatoria di primo grado va integrata, nel senso che gli appellati vanno condannati alla integrale rimozione dei supporti
in ferro e dei fili stendibiancheria sporgenti dalla loro proprietà e aggettanti
anche sulla sottostante area cortilizia . CP_3
5. Osserva la Corte a questo punto che le eccezioni degli appellati inerenti la loro tettoia che fuoriesce sporgendo dal loro balcone, per negare il diritto degli appellanti a contestarne l'esistenza, sono irrilevanti, poiché l'oggetto del gravame, secondo quanto emerge anche dalle conclusioni dell'atto di appello,
non coinvolgono quel manufatto, non risultando appellato il capo della sentenza reiettivo della domanda di eliminazione dello sporto della tettoia.
6. Con il secondo motivo di impugnazione, viene contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, per mancanza di prova, avendo il giudice istruttore con ordinanza del 6 dicembre
2018 immotivatamente rigettato la loro richiesta di c.t.u. (anche) per procedere alla corretta quantificazione del danno (“quantifichi il danno subito in questi anni
dagli attori a seguito delle turbative poste in essere dai convenuti”), ritenendola
“superflua e inutile rispetto alle prove già versate in giudizio”.
Gli appellanti reiterano quella richiesta, ritenuta essenziale ai fini dell'acquisizione della prova della loro pretesa risarcitoria.
6.1 - La doglianza è palesemente priva di pregio.
Con la stessa, invero, gli appellanti intenderebbero di fatto di poter essere esonerati dall'onere probatorio su di essi gravante ex art. 2697 c.c., invocando un accertamento tecnico d'ufficio che, come è noto, non è mezzo di prova in senso proprio, ma (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3717) uno strumento istruttorio volto ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Peraltro, In
tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione
"percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. 3 luglio 2020, n. 13736).
6.1 – Ciò premesso in diritto, competeva agli attori oggi appellanti allegare specifici elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata e prospettare altrettanto specifici mezzi di prova, anche presuntivi, ed eventualmente solo dopo chiedendo una consulenza tecnica.
Nulla di tutto questo risulta in atti, derivandone il rigetto della censura in esame.
7. Sempre nell'ambito del secondo motivo, gli appellanti aggiungono una censura inerente l'erroneo immotivato rigetto della “domanda risarcitoria per
l'esborso di €. 675,00 sostenuto dagli attori per il tentativo di mediazione
conclusosi negativamente per la mancata partecipazione all'ultimo incontro degli
odierni appellati”.
A fronte dell'assenza di difesa da parte degli appellati sul punto, osserva la
Corte, riqualificando la domanda, che non trattasi di azione risarcitoria, bensì di richiesta di rimborso delle spese del procedimento di mediazione, assimilabili alle spese del giudizio (Cass. 21 novembre 2023, n. 32306) e che, quindi,
verranno considerate trattando di queste ultime.
8. Il terzo motivo di appello attiene alla contestata compensazione
integrale delle spese di lite in primo grado, motivata dal Tribunale per “le
reciproche soccombenze”, laddove gli attori sono stati comunque vittoriosi su una domanda, non avendo i convenuti svolto alcuna azione da cui possa derivare quella inesistente reciproca soccombenza.
8.1 - La doglianza è fondata, posto che il concetto di soccombenza reciproca presuppone il parziale accoglimento di domande contrapposte, nel caso di specie inesistenti.
Si è in presenza, invece, di domanda accolta parzialmente (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), sicché la statuizione sulle spese deve tener conto del fatto che la parte attrice è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'avere agito in giudizio risulta giustificato, quantomeno in parte (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21069; Cass.
15 maggio 2023, n. 13212).
8.2 – Pertanto, tenuto conto anche di questa fase di gravame e, quindi,
dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese di lite (stante il rigetto della domanda risarcitoria e, in primo grado,
anche di quella inerente la tettoia), ponendo a carico solidale degli appellati il residuo, liquidato, in mancanza di nota:
per il primo grado in € 229,00 per esborsi e in € 3.700,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 800,00, fase introduttiva €
600,00, fase di trattazione € 900,00, fase decisoria € 1.400,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014;
per la fase di appello in € 388,50 per esborsi e in € 4.300,00 per compensi,
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.000,00, fase introduttiva
€ 700,00, fase di trattazione € 800,00 al minimo, stante l'attività concretamente svolta per tale voce, fase decisoria € 1.800,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 ,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Tale decisione neutralizza ed assorbe la richiesta degli appellati (ritenuta dagli appellanti tardiva, perché la costituzione in giudizio è avvenuta solo tre giorni prima della prima udienza) di “vittoria di spese e compensi del doppio grado del
giudizio”. In verità (Cass. 19 dicembre 2024, n. 33412), il giudice di appello può
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite,
laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
8.3 - Le spese di mediazione vanno analogamente poste per metà a carico solidale degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 680/2020 R.G., sull'appello proposto da e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, avverso la sentenza del tribunale di Messina 20 marzo Controparte_2
2020, n. 702:
1. Rigetta il secondo motivo di appello;
2. Accoglie il primo e terzo motivo di appello nei limiti indicati in motivazione e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
3. Condanna gli appellati in solido all'integrale rimozione dei supporti in ferro e dei fili stendibiancheria sporgenti dalla loro proprietà e aggettanti anche sulla sottostante area cortilizia condominiale;
4. Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico solidale degli appellati il residuo, liquidato per il primo grado in € 229,00
per esborsi e in € 3.700,00 per compensi, e per la fase di appello in € 388,50
per esborsi e in € 4.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva;
5. Condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido la metà delle spese di mediazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 20 marzo 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere dott.ssa Maria Luisa Tortorella consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 680/2020 R.G., posta in decisione con ordinanza del 17
giugno 2024, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il 13 giugno 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
e nata a [...] il [...], cod. fisc. C.F._1 Parte_2 [...]
, difesi congiuntamente e separatamente dall'Avv. Stellario C.F._2
Crisafulli e dall'avv. Carmela Domenica Maria Ruvolo (Cod. Fisc.
[...]
), per procura in calce all'atto di appello, rilasciata su foglio separato C.F._3
ai sensi dell'art. 83 c.p.c.,
appellanti contro
nato a [...] il [...] Controparte_1 (Cod. Fisc. ) e , nata a [...] il C.F._4 Controparte_2
08/02/1976 (Cod. Fisc. ), entrambi rappresentati e difesi C.F._5
dall'Avv. Giovanni Mannuccia, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta del 5 luglio 2013,
appellati
Oggetto: diritti reali – servitù – appello avverso la sentenza del Tribunale di
Messina 20 marzo 2020, n. 702.
Motivi della decisione
1. Con citazione notificata il 13 aprile 2013, i Sig.ri ed Parte_1 [...]
, comproprietari di un appartamento sito al secondo piano del Condominio Pt_2
Via Placida 43, situato ad una distanza in linea d'aria di 190 cm dal condominio frontistante di Via Jaci n.6, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
Messina i Sig.ri e , esponendo Controparte_1 Controparte_2
che i convenuti, proprietari di un appartamento, con annesso terrazzo a livello,
sito al terzo piano del , avevano trasformato il Parte_3
terrazzino in un vero e proprio vano, coperto da un tetto rivestito da tegole, munito di grondaia sporgente di 41 cm oltre il confine della loro proprietà, chiuso da pannelli opachi fissi sul lato che prospetta nel cortile del condominio di Via Jaci,
e da una finestra in alluminio preverniciato e vetri, apribile sul lato frontistante l'immobile degli attori e su area condominiale appartenente pro quota a questi ultimi;
che gli stessi convenuti avevano fissato sul lato esterno del parapetto prospettante sul condominio di Via Placida 43 due ferri, a distanza di circa tre metri l'uno dall'altro, muniti di fili per appendere la biancheria, sporgenti, per 50
cm, al pari del tetto, in parte sul sottostante balcone di proprietà esclusiva degli attori, ed in parte sul cortile appartenente al condominio di Via Placida 43, di cui gli attori sono proprietari pro quota.
Ciò permesso, lamentando che le suddette nuove strutture occupavano la colonna d'aria soprastante la loro proprietà determinando sia privazione di luce ed aria per il loro appartamento, sia la turbativa derivante dal gocciolamento della biancheria, hanno formulato actio negatoria servitutis di sporto e di stillicidio
a carico della proprietà degli attori e in favore dell'immobile attiguo, di proprietà
dei convenuti, chiedendone la condanna al ripristino dello status quo ante e la cessazione di ogni turbativa, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi in €
6.000,00 a titolo di indennizzo per le turbative subite o nella misura ritenuta di giustizia ed €. 675,00 per rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento del procedimento di mediazione, fallito per la mancata partecipazione dei convenuti all'ultimo incontro.
2. Nella resistenza dei signori – , con sentenza 20 marzo CP_1 CP_2
2020, n. 702 il Tribunale adìto ha accolto solo parzialmente la domanda attorea,
condannando i convenuti “alla rimozione del supporto in ferro e dei fili
stendibiancheria nei limiti in cui gli stessi occupano l'aria di proprietà degli attori”
(id est: il loro balcone), rigettando ogni altra domanda ed eccezione (relativa all'intero stenditoio ed allo sporto nonché al risarcimento del danno) e compensando le spese di lite.
3. Avverso tale sentenza gli originari attori hanno proposto appello,
chiedendone la parziale riforma, con accoglimento di tutte le domande da loro originariamente formulate, anche previa espletanda CTU.
3.1 – Con ordinanza del 9 novembre 2023, emessa ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa era stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.; tuttavia, con successiva ordinanza del 7 maggio 2024,
udita la relazione del consigliere relatore e tenuto conto che il dott. Antonino
Zappalà, componente del Collegio che aveva riservato la decisione, era stato autorizzato ad astenersi, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 13
giugno successivo e posta indecisione con l'odierno Collegio.
4. In primo luogo va disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellati di
inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello (già rigettata da questa Corte
con ordinanza del 4 marzo 2021), avendo i signori – formulato Pt_1 Pt_2
specifiche censure alla sentenza di primo grado, consentendo nel merito un pieno contraddittorio.
5. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti assumono l'erroneità
della sentenza del Tribunale, perché, con motivazione contraddittoria ed illogica,
anziché accogliere integralmente la domanda di rimozione in toto dello
stenditoio, composto da due bracci e tre fili di circa 3 metri, ha
erroneamente ritenuto che solamente "i fili e il braccio che li sorregge in
prossimità della colonna d'aria di proprietà degli attori è potenzialmente
lesiva di interessi”, ritenendo, senza alcun accertamento tecnico, che il secondo ferro e la restante parte dei fili sporgesse su proprietà di altri. Infatti, il primo giudice ha erroneamente affermato che i convenuti avrebbero potuto continuare a stendere i loro panni “in corrispondenza della tettoia di tale Pt_4
estraneo al giudizio”, laddove l'area in questione è di proprietà condominiale del condominio di Via Placida (al quale sono estranei i convenuti) e non esclusiva del condomino Pt_4
Essi, pertanto, essendo anche comproprietari pro quota dell'area in
questione, assumono la propria legittimazione ad agire per la tutela del proprio diritto anche per tale ulteriore porzione, senza necessità di chiamare in giudizio gli altri comproprietari: e ciò sia per evitare che l'angusto cortile CP_3
di larghezza pari ad appena 190 cm. “sia gravato da una servitù di stillicidio
illegittimamente costituita, che non trova rispondenza specifica in un titolo
costitutivo di servitù ad hoc”, sia perché “anche la biancheria stesa nella parte
soprastante il cortile produce ombreggiamento nel bagno e nella CP_3
cucina degli attori e si avvolge al tubo della canna fumaria, portando allo
spegnimento della caldaia a gas”.
In conclusione, gli appellanti chiedono che, in parziale riforma della sentenza oggetto di gravame, venga accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di
stillicidio anche per la parte dello stenditoio che sporge sul cortile
di cui gli appellanti sono comproprietari pro quota, e, per l'effetto, CP_3
che i convenuti vengano condannati alla eliminazione dell'intero manufatto.
4.1 – Gli appellati hanno contestato il gravame, eccependo innanzitutto che il c.d. “cortile su cui prospetterebbero pressocché integralmente i fili CP_3
ed i ferri da cui si assume venga esercitato il lamentato stillicidio, è costituito da
un solaio di copertura di un immobile di proprietà dei coniugi non Pt_4
accessibile, e la colonna d'aria serve per prendere luce ed aria a tutti gli immobili
che nella stessa prospettano, vantando i convenuti anche una indiscutibile servitù
di veduta”.
Essi, poi, negano che si verifichi alcun gocciolamento sull'immobile degli attori,
che peraltro non ne fanno eccessiva menzione nell'atto, facendo più che altro riferimento a presunte mancanze di luce e di aria che subirebbero dalla biancheria dei convenuti.
4.2 – Il motivo di gravame è fondato. Va premesso che gli attori/appellanti, quale condomini comproprietari della ristrettissima area cortilizia su cui gli appellati sciorinano la propria biancheria,
sono legittimati per ciò solo ad agire in negatoria servitutis, senza necessità di integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. 29 aprile 1999, n. 4354; Cass. 8
maggio 1998, n. 4658). E, con riferimento specifico allo stillicidio di acque provenienti – come nel caso in esame - dallo scorinìo di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno, la Suprema Corte (Cass. 28 marzo 2007, n. 7576) ha dichiarato illegittimo quello stillicidio che non trova rispondenza specifica in un
titolo costitutivo di servitù "ad hoc": e gli appellati non hanno dedotto né
dimostrato alcun diritto del genere.
Per contro, non è contestato che i convenuti non vantino alcun diritto sul cortile sul quale sporgono i fili, non essendo proprietari di alcuna unità abitativa nel
. Parte_5
4.3 – Ne consegue che, così come già statuito in primo grado (con parte di sentenza non impugnata dai soccombenti) per la potenzialità pregiudizievole dei ferri e dei fili sull'area soprastante il balcone di proprietà degli attori, analoga valutazione va fatta per l'intero manufatto, che ha dato luogo anche per la parte sovrastante l'area ad una illegittima servitù di sciorinamento e CP_3
stillicidio, che va rimossa. Si aggiunga che gli appellanti hanno comunque dedotto
(e documentato con foto), senza specifica contestazione sul punto, che l'esercizio di tale servitù illegittima determina comunque a loro danno un pregiudizio consistente nel fatto che il tubo di scarico della loro caldaia in giornate ventose,
viene coperto dalla biancheria stesa dai convenuti, che si avviluppa alla sua estremità, mandando in blocco la caldaia stessa.
4.4 – Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, la statuizione condannatoria di primo grado va integrata, nel senso che gli appellati vanno condannati alla integrale rimozione dei supporti
in ferro e dei fili stendibiancheria sporgenti dalla loro proprietà e aggettanti
anche sulla sottostante area cortilizia . CP_3
5. Osserva la Corte a questo punto che le eccezioni degli appellati inerenti la loro tettoia che fuoriesce sporgendo dal loro balcone, per negare il diritto degli appellanti a contestarne l'esistenza, sono irrilevanti, poiché l'oggetto del gravame, secondo quanto emerge anche dalle conclusioni dell'atto di appello,
non coinvolgono quel manufatto, non risultando appellato il capo della sentenza reiettivo della domanda di eliminazione dello sporto della tettoia.
6. Con il secondo motivo di impugnazione, viene contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria degli attori, per mancanza di prova, avendo il giudice istruttore con ordinanza del 6 dicembre
2018 immotivatamente rigettato la loro richiesta di c.t.u. (anche) per procedere alla corretta quantificazione del danno (“quantifichi il danno subito in questi anni
dagli attori a seguito delle turbative poste in essere dai convenuti”), ritenendola
“superflua e inutile rispetto alle prove già versate in giudizio”.
Gli appellanti reiterano quella richiesta, ritenuta essenziale ai fini dell'acquisizione della prova della loro pretesa risarcitoria.
6.1 - La doglianza è palesemente priva di pregio.
Con la stessa, invero, gli appellanti intenderebbero di fatto di poter essere esonerati dall'onere probatorio su di essi gravante ex art. 2697 c.c., invocando un accertamento tecnico d'ufficio che, come è noto, non è mezzo di prova in senso proprio, ma (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3717) uno strumento istruttorio volto ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Peraltro, In
tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione
"percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. 3 luglio 2020, n. 13736).
6.1 – Ciò premesso in diritto, competeva agli attori oggi appellanti allegare specifici elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata e prospettare altrettanto specifici mezzi di prova, anche presuntivi, ed eventualmente solo dopo chiedendo una consulenza tecnica.
Nulla di tutto questo risulta in atti, derivandone il rigetto della censura in esame.
7. Sempre nell'ambito del secondo motivo, gli appellanti aggiungono una censura inerente l'erroneo immotivato rigetto della “domanda risarcitoria per
l'esborso di €. 675,00 sostenuto dagli attori per il tentativo di mediazione
conclusosi negativamente per la mancata partecipazione all'ultimo incontro degli
odierni appellati”.
A fronte dell'assenza di difesa da parte degli appellati sul punto, osserva la
Corte, riqualificando la domanda, che non trattasi di azione risarcitoria, bensì di richiesta di rimborso delle spese del procedimento di mediazione, assimilabili alle spese del giudizio (Cass. 21 novembre 2023, n. 32306) e che, quindi,
verranno considerate trattando di queste ultime.
8. Il terzo motivo di appello attiene alla contestata compensazione
integrale delle spese di lite in primo grado, motivata dal Tribunale per “le
reciproche soccombenze”, laddove gli attori sono stati comunque vittoriosi su una domanda, non avendo i convenuti svolto alcuna azione da cui possa derivare quella inesistente reciproca soccombenza.
8.1 - La doglianza è fondata, posto che il concetto di soccombenza reciproca presuppone il parziale accoglimento di domande contrapposte, nel caso di specie inesistenti.
Si è in presenza, invece, di domanda accolta parzialmente (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), sicché la statuizione sulle spese deve tener conto del fatto che la parte attrice è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'avere agito in giudizio risulta giustificato, quantomeno in parte (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21069; Cass.
15 maggio 2023, n. 13212).
8.2 – Pertanto, tenuto conto anche di questa fase di gravame e, quindi,
dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono i presupposti per compensare per metà le spese di lite (stante il rigetto della domanda risarcitoria e, in primo grado,
anche di quella inerente la tettoia), ponendo a carico solidale degli appellati il residuo, liquidato, in mancanza di nota:
per il primo grado in € 229,00 per esborsi e in € 3.700,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 800,00, fase introduttiva €
600,00, fase di trattazione € 900,00, fase decisoria € 1.400,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014;
per la fase di appello in € 388,50 per esborsi e in € 4.300,00 per compensi,
in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 1.000,00, fase introduttiva
€ 700,00, fase di trattazione € 800,00 al minimo, stante l'attività concretamente svolta per tale voce, fase decisoria € 1.800,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 ,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Tale decisione neutralizza ed assorbe la richiesta degli appellati (ritenuta dagli appellanti tardiva, perché la costituzione in giudizio è avvenuta solo tre giorni prima della prima udienza) di “vittoria di spese e compensi del doppio grado del
giudizio”. In verità (Cass. 19 dicembre 2024, n. 33412), il giudice di appello può
procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite,
laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
8.3 - Le spese di mediazione vanno analogamente poste per metà a carico solidale degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 680/2020 R.G., sull'appello proposto da e contro e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, avverso la sentenza del tribunale di Messina 20 marzo Controparte_2
2020, n. 702:
1. Rigetta il secondo motivo di appello;
2. Accoglie il primo e terzo motivo di appello nei limiti indicati in motivazione e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
3. Condanna gli appellati in solido all'integrale rimozione dei supporti in ferro e dei fili stendibiancheria sporgenti dalla loro proprietà e aggettanti anche sulla sottostante area cortilizia condominiale;
4. Compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico solidale degli appellati il residuo, liquidato per il primo grado in € 229,00
per esborsi e in € 3.700,00 per compensi, e per la fase di appello in € 388,50
per esborsi e in € 4.300,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva;
5. Condanna gli appellati in solido a pagare agli appellanti in solido la metà delle spese di mediazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 20 marzo 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)