Art. 1.
Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , previsto dall' art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , e' esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 .
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 , deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943.
L'esercizio della facolta' prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.
Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595 , previsto dall' art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , e' esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 .
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058 , deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943.
L'esercizio della facolta' prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.