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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/06/2024, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N.R.G. 97/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 25/06/2024, alle ore 11:45, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1
Per l'avv. Vasini in sostituzione dell'avv. Controparte_1 FU È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1 EMILIO e dall'Avv. CAPRA MARTA ( ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all' Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 lettiva iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l' Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “RICORRE all'Ill.mo Giudice del
[...]
Lavoro affinché, premessi gli incombenti di rito, voglia così GIUDICARE 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
a godere del pagamento del trattamento economico sostitutivo delle ferie per n. 18 giorni o in quella diversa misura che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà provata;
2. condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, per trattamento economico sostitutivo delle ferie per n.
18 giorni, la somma lorda di euro 1.422,45; ovvero quella diversamente accertata dal Giudice, in relazione a un numero, maggiore o minore di giorni, accertato in corso di causa;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dall' 1.10.2023 al saldo effettivo;
2. con vittoria di spese di lite;
con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
Si è ritualmente costituita in giudizio l' Controparte_1 resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Lodi, Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: NEL
MERITO: - Rigettare le domande proposte dalla ricorrente in quanto del tutto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, assolvendo l'ASST dalle stesse. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo
1 e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento.
Pacifici, in quanto non contestati, natura, tipologia, durata del rapporto di lavoro della ricorrente, infermiera di cat. D – collaboratore professionale sanitario, questi i fatti risultanti dai documenti:
- il recesso volontario dal servizio della ricorrente, comunicato tramite compilazione del modulo protocollato in data 14.08.2023 (n. 29325/23), con efficacia a decorrere dal 01.10.2023 (primo giorno non lavorativo, termine del preavviso al 30.09.2023), esaurito il periodo di preavviso di 45 giorni previsto dall'art. 85 co. 2 del CCNL del Comparto del 02.11.2022 (doc. n. 2 ric.; n. 3 res.; doc. n. 12 res.);
- la richiesta di monetizzazione delle ferie residue, maturate e non godute, datata 12.09.2023, prot. n.
32091/23, inoltrata dalla ricorrente alla datrice di lavoro (doc. n. 4 res.);
- la risposta in riscontro alla nota prot. n. 32091 fornita dalla resistente con comunicazione CP_2 formale del 15.09.2023, prot. n. 32393; nella predetta comunicazione la :
1- comunicava che ai CP_2 sensi dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, “vige il divieto per le Pubbliche Amministrazioni del pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie residue non godute”, richiamando il parere del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 76251 del 26 novembre 2020; 2- comunicava alla ricorrente che i giorni di ferie non goduti “non potranno essere monetizzati”;
3- richiamando il periodo di preavviso previsto dal CCNL del Comparto, precisava alla ricorrente che dalle verifiche effettuate residuavano n. 18 giorni di ferie maturati e non goduti;
4- informava la ricorrente che: “se fosse di interesse della S.V. usufruire dei giorni di ferie spettanti, potrà permanere alle dipendenze di questa ASST CP_ di oltre il 30.09.2023 (data ultimo giorno di lavoro stabilita con prot. n. 29325 del 14.08.2023), comunicando formalmente al Protocollo Aziendale la volontà di procrastinare la data di decorrenza del recesso dal rapporto di lavoro, concordando preventivamente con il Responsabile competente la possibilità di smaltimento di detti giorni di ferie”; - precisava, da ultimo, che: “in assenza di ulteriori diverse comunicazioni formali, questa
Azienda procederà alla formale presa d'atto della volontà espressa dalla S.V. con prot. n. 29235 del
14/08/2023” (doc. n. 4 ric.; doc. n. 5 res.);
- il riscontro, protocollato al n. 41527 del 13.11.2023 fornito dalla alla lettera di messa in mora CP_2 proveniente dai legali della ricorrente con comunicazione inoltrata a mezzo mail pec datata
17.11.2023, nella quale veniva ribadito che i giorni di ferie non goduti non potevano essere monetizzati e veniva richiamato il contenuto della nota prot. n. 32393/23 nella quale la ricorrente era informata della possibilità di procrastinare la data di decorrenza del recesso dal rapporto di lavoro per poter fruire dei n. 18 giorni di ferie residui maturati e non goduti (doc. n. 6 ric.; n. 7 res.).
Nella comunicazione di riscontro la sottolineava di non aver ricevuto alcuna comunicazione CP_2
2 formale della ricorrente in merito a tale possibilità di cui era stata fornita informazione e di aver preso atto della volontà della ricorrente di cessare il rapporto al 30.09.2023;
- la successiva stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ASST di Crema, datato
25.09.2023 (doc. n. 11 ric.).
Per maggiore chiarezza si rende opportuno tratteggiare quello che è il quadro normativo sovranazionale e nazionale.
L'art. 7 par. 2 della Direttiva 2003/88/CE prevede che: “il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
L'art. 31 par. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE sancisce: “ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Nell'ordinamento nazionale, l'art. 36 comma 3 della Costituzione così prevede: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
L'art. 5 comma 8 del d.l. del 6 luglio 2012, n. 95 (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), rubricato: “riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, prevede, per quanto di interesse, che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto […]”.
I commi 9 e 11 dell'art. 49 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – ratione temporis applicabile-
, triennio 2019 – 2021, prevedono, rispettivamente: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11 […]” e: “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1” (docc. nn. 13 ric. e 12 res.).
Nella materia sono intercorsi differenti orientamenti giurisprudenziali di segno – in parte – diverso, di cui i più recenti ed estensivi della tutela del diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute sono nell'ottica di onerare il datore di lavoro della prova di: (i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
(ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire;
(iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di
3 riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27.11.2023, n.
32807; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08.07.2022, n. 21780).
Su questo assetto giurisprudenziale è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza della Prima Sezione del 18.01.2024, resa nel procedimento C-218/22, prodotta dal ricorrente (doc.
n. 14 ric.), su rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Lecce sulla portata dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 31 par. 2 della Carta, in specie se tale normativa comunitaria ostasse ad una normativa nazionale (quale l'art. 5 comma 8 del d.l. n. 95/2012) che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni volontarie del lavoratore pubblico dipendente;
e, inoltre, se devono essere interpretati nel senso di richiedere che il pubblico dipendente dimostri l'impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto.
La CGUE ha reso le seguenti conclusioni: “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
Di conseguenza, riepilogando, in sintesi estrema:
- non rileva il motivo a base della cessazione del rapporto di lavoro;
- la tutela della salute del lavoratore (alla quale sono preordinate le ferie in punto di ristoro delle energie psico-fisiche) non può dipendere da considerazioni di carattere economico;
- il diritto alle ferie è irrinunciabile;
- sul datore di lavoro non grava unicamente l'onere di dimostrare di aver invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie maturate e non godute oltre che di avvisarlo che se volontariamente non ne fruirà, tali giorni di ferie andranno persi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- sul datore di lavoro grava, altresì, l'onere di provare di aver messo effettivamente il lavoratore in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto alla fine del periodo di riferimento.
A parere del Giudice il datore non ha assolto a tale onere della prova.
Nella comunicazione del 15.09.2023 (prot. n. 32393) inoltrata alla lavoratrice durante il periodo di preavviso, la del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non Controparte_3 godute (menzionando a sostegno della tesi i pareri interni e la normativa), comunica il periodo di preavviso
4 (1 mese e mezzo), comunica formalmente i giorni di ferie residui (18), invita la ricorrente a goderne, proseguendo il rapporto in data successiva al 30.09.2023 per il periodo utile allo “smaltimento” del giorni residui, concludendo che in assenza di altra comunicazione si prenderà atto della volontà di cessare il rapporto espressa in data 14.08.2023.
1)In primo luogo, la comunicazione del 15.09 non contiene alcuna informazione in ordine ad una “perdita” delle ferie nell'ipotesi di mancata fruizione entro il termine del rapporto di lavoro (non del periodo di preavviso), né tale informazione è stata resa alla ricorrente nel corso della telefonata avvenuta il 16 agosto
2023 (v. deduzioni ai capitoli nn.
4-5 della memoria).
Quanto addotto dalla (v. capitolo n. 5 della memoria) non è altro che il contenuto della telefonata tra CP_2 la ricorrente e l'Ufficio Risorse Umane dell'Ospedale avvenuta in data 16.08.2023, nella quale il responsabile dell'Ufficio Risorse comunica che: “le ferie non fruite entro la data di cessazione del rapporto di lavoro non possono essere monetizzate, invitandola ad organizzarsi con il coordinatore di riferimento per godere fino ad esaurimento le ferie spettanti”, omettendo di informare puntualmente la ricorrente che le ferie non godute saranno perse,
l'informazione riguardando solo il divieto – relativo, secondo prassi della ASST – di monetizzazione.
Pur in assenza di comunicazioni formali provenienti dalla ricorrente, la si limita a precisare che CP_2 prenderà atto della volontà di cessare il rapporto rassegnata nel modulo precompilato di dimissioni, omettendo in ogni caso di informarla sulla perdita delle ferie nel caso in cui non vengano godute.
La , infatti, nella comunicazione del 15.09.2023, espone che: “si comunica che i giorni di ferie non goduti CP_2 dalla S.V. non potranno essere monetizzati”, senza altro comunicare alla ricorrente (doc. n. 4 ric.; doc. n. 5 res.).
Piuttosto, tale invito avrebbe dovuto essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi fossero ancora idonei ad apportare all'interessato il “relax” a cui sono finalizzati e avrebbe dovuto contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi sarebbero stati persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato – nella specie non previsto- (in termini, v.
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/11/2023, n. 32807).
Questo profilo è degno di rilievo, ma non è il solo.
2)In secondo luogo, la non mette la lavoratrice in condizione di fruire delle ferie in costanza di CP_2 rapporto, non offrendo prova di quella che è la diligenza effettiva volta a permettere alla ricorrente (ex- lavoratrice) di fruire del periodo secondo quella che è la funzione sua propria, di recupero o meglio “relax” del lavoratore, diligenza, tra le altre cose, richiesta dalla CGUE nella sentenza del 18.01.2024 citata (v. par.
501 in nota). È incontestato (e documentale) che per 18 giorni la ricorrente abbia prestato servizio e che dunque gli stessi risultino quali ferie residue non godute.
L'offerta di poter prolungare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato contenuta nella comunicazione del 15.09.2023 (“procrastinare la data di decorrenza del recesso”) e ribadita nella successiva – rispetto al termine del rapporto di lavoro all'esito del periodo di preavviso- comunicazione del 13.11.2023, prot. n. 41527 che la precedente nota richiama, non potrebbe assumere consimile valenza di ottemperanza ad un obbligo di diligenza, proprio perché, se accolta, indurrebbe la ricorrente ad una revoca unilaterale delle dimissioni volontarie rassegnate, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, inducendola a manifestare a posteriori una volontà contrastante rispetto a quella manifestata all'atto di recesso, tralasciando la problematica del rispetto di nuovi termini di preavviso, tralasciando il pregiudizio concreto offerto da eventuali altre occasioni di lavoro che medio tempore sarebbero perdute e che nel caso di specie sono state acquisite dalla ricorrente e documentate, senza seguire la linea organizzativa dettatale dalla (v. doc. n. 11 fasc. ric., CP_2 assunzione presso Ospedale di Crema).
Significa, in altre parole, che la , nella comunicazione del 15.09.2023, lungi dal dimostrare diligenza CP_2 nel venire incontro alla richiesta formale proveniente dalla lavoratrice, finisce per introdurre una condizione innovativa non prevista né dalla normativa sovranazionale, che non prevede alcuna condizione per l'esercizio del diritto alle ferie retribuite, né dalla normativa contrattuale, finanche dalla normativa interna, interponendo un fittizio ostacolo al diritto irrinunciabile alla fruizione delle ferie, che costringe il lavoratore a tenere un comportamento di revoca delle dimissioni volontarie per “prorogare” (o “procrastinare”) il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della , al fine di poter effettivamente (e finalmente) CP_2 godere delle ferie e non chiedere la relativa indennità sostitutiva.
Si tratta di una condizione che – tra l'altro- contrasta direttamente con la funzione propria delle ferie, che è quella di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e che viene introdotta per esigenze organizzative della . CP_2
Sotto altro profilo, la avrebbe ottemperato al rispettivo obbligo di diligenza se avesse CP_2 suggerito/invitato la ricorrente a fruire dei giorni di congedo ordinario residui in costanza del rapporto di lavoro (non in costanza di preavviso) e non dopo la scadenza del termine di preavviso come è stato fatto, tramite una “irrituale” prosecuzione dello stesso con permanenza in servizio oltre il 30.09 (si ricorda che le dimissioni sono rassegnate in data 14.08.2023 e sono efficaci a decorrere dal 01.10.2023 – doc. n. 2 ric. –
)(cfr. comunicazione del 15.09.2023 cit.; cfr. comunicazione/nota del 13.11.2023, doc. n. 7 res.; doc. n. 5 ric.).
paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
6 Il comportamento della ricorrente è chiaro e di segno univoco e non potrebbe altrimenti essere inteso come rinuncia alle ferie retribuite o meglio come la “deliberata astensione” dal fruire delle ferie evocata nella memoria difensiva (pag. 16 della memoria): risulta dai documenti che la ricorrente ha manifestato la volontà di cessare il rapporto compilando il modulo di dimissioni datato 14.08.2023, con decorrenza dal
01.10.2023 (doc. n. 2 ric.), nel rispetto del periodo di preavviso contrattuale, che ha avanzato domanda di monetizzazione delle ferie in data 14.08.2023 (doc. n. 4 res.), che l'intenzione era quella di ottenere l'equivalente monetario delle ferie entro il termine del rapporto (cfr. punto 4 della memoria della ); CP_2 coerente con questa manifestazione di volontà è la condotta di messa in mora formale della a seguito CP_2 della cessazione del rapporto (doc. n. 6 res.).
Ciò che emerge, dunque, è un inadempimento della all'obbligo di mettere il dipendente in CP_2 condizione di usufruire delle ferie in costanza di rapporto, al punto tale che viene offerto al dipendente di usufruirne dopo la data prestabilita di cessazione del rapporto di lavoro (comunicando al responsabile la volontà di proseguire il rapporto).
Non potrebbe ipotizzarsi dunque una causa imputabile a volontà della ricorrente di non godere delle ferie, perché emerge semmai una causa imputabile alla volontà della di impedire, ad ogni modo, la CP_2 corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie residue e non godute.
In punto di quantum, la ricorrente domanda l'equivalente monetario di n. 18 giorni di ferie maturate e non godute, riportato nella comunicazione della ASST.
Al netto di quanto riportato alle pagine 8 – 11 del ricorso, i giorni complessivi imputabili a ferie residue sono pari a n. 18, come comunicato dalla ed evidenziato nel ricorso a pagina 11. Il 17 gennaio 2022 CP_2 non viene considerato nel computo.
Il quantum di € 1.422,45 non viene contestato nel suo ammontare dalla ed ai sensi dell'art. 115 co. 1 CP_2
c.p.c. può essere posto a fondamento della condanna.
Per questi motivi
il ricorso merita dunque di essere accolto e la deve essere condannata a pagare alla CP_2 ricorrente € 1.422,45 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto (01.10.2023) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e condanna la a pagare alla ricorrente l'importo di € 1.422,45 a titolo di CP_2 indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici Istat dal 01.10.2023 al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7,
5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1 PARTE RESISTENTE Oggi 25/06/2024, alle ore 11:45, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1
Per l'avv. Vasini in sostituzione dell'avv. Controparte_1 FU È presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 97/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1 EMILIO e dall'Avv. CAPRA MARTA ( ), presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all' Parte ricorrente contro (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 lettiva iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 ha adito il Tribunale di Lodi in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con l' Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “RICORRE all'Ill.mo Giudice del
[...]
Lavoro affinché, premessi gli incombenti di rito, voglia così GIUDICARE 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
a godere del pagamento del trattamento economico sostitutivo delle ferie per n. 18 giorni o in quella diversa misura che l'Ill.mo
Tribunale adito riterrà provata;
2. condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, per trattamento economico sostitutivo delle ferie per n.
18 giorni, la somma lorda di euro 1.422,45; ovvero quella diversamente accertata dal Giudice, in relazione a un numero, maggiore o minore di giorni, accertato in corso di causa;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dall' 1.10.2023 al saldo effettivo;
2. con vittoria di spese di lite;
con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
Si è ritualmente costituita in giudizio l' Controparte_1 resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Lodi, Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: NEL
MERITO: - Rigettare le domande proposte dalla ricorrente in quanto del tutto infondate in fatto e in Parte_1 diritto, assolvendo l'ASST dalle stesse. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo
1 e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento.
Pacifici, in quanto non contestati, natura, tipologia, durata del rapporto di lavoro della ricorrente, infermiera di cat. D – collaboratore professionale sanitario, questi i fatti risultanti dai documenti:
- il recesso volontario dal servizio della ricorrente, comunicato tramite compilazione del modulo protocollato in data 14.08.2023 (n. 29325/23), con efficacia a decorrere dal 01.10.2023 (primo giorno non lavorativo, termine del preavviso al 30.09.2023), esaurito il periodo di preavviso di 45 giorni previsto dall'art. 85 co. 2 del CCNL del Comparto del 02.11.2022 (doc. n. 2 ric.; n. 3 res.; doc. n. 12 res.);
- la richiesta di monetizzazione delle ferie residue, maturate e non godute, datata 12.09.2023, prot. n.
32091/23, inoltrata dalla ricorrente alla datrice di lavoro (doc. n. 4 res.);
- la risposta in riscontro alla nota prot. n. 32091 fornita dalla resistente con comunicazione CP_2 formale del 15.09.2023, prot. n. 32393; nella predetta comunicazione la :
1- comunicava che ai CP_2 sensi dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012, “vige il divieto per le Pubbliche Amministrazioni del pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie residue non godute”, richiamando il parere del
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 76251 del 26 novembre 2020; 2- comunicava alla ricorrente che i giorni di ferie non goduti “non potranno essere monetizzati”;
3- richiamando il periodo di preavviso previsto dal CCNL del Comparto, precisava alla ricorrente che dalle verifiche effettuate residuavano n. 18 giorni di ferie maturati e non goduti;
4- informava la ricorrente che: “se fosse di interesse della S.V. usufruire dei giorni di ferie spettanti, potrà permanere alle dipendenze di questa ASST CP_ di oltre il 30.09.2023 (data ultimo giorno di lavoro stabilita con prot. n. 29325 del 14.08.2023), comunicando formalmente al Protocollo Aziendale la volontà di procrastinare la data di decorrenza del recesso dal rapporto di lavoro, concordando preventivamente con il Responsabile competente la possibilità di smaltimento di detti giorni di ferie”; - precisava, da ultimo, che: “in assenza di ulteriori diverse comunicazioni formali, questa
Azienda procederà alla formale presa d'atto della volontà espressa dalla S.V. con prot. n. 29235 del
14/08/2023” (doc. n. 4 ric.; doc. n. 5 res.);
- il riscontro, protocollato al n. 41527 del 13.11.2023 fornito dalla alla lettera di messa in mora CP_2 proveniente dai legali della ricorrente con comunicazione inoltrata a mezzo mail pec datata
17.11.2023, nella quale veniva ribadito che i giorni di ferie non goduti non potevano essere monetizzati e veniva richiamato il contenuto della nota prot. n. 32393/23 nella quale la ricorrente era informata della possibilità di procrastinare la data di decorrenza del recesso dal rapporto di lavoro per poter fruire dei n. 18 giorni di ferie residui maturati e non goduti (doc. n. 6 ric.; n. 7 res.).
Nella comunicazione di riscontro la sottolineava di non aver ricevuto alcuna comunicazione CP_2
2 formale della ricorrente in merito a tale possibilità di cui era stata fornita informazione e di aver preso atto della volontà della ricorrente di cessare il rapporto al 30.09.2023;
- la successiva stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la ASST di Crema, datato
25.09.2023 (doc. n. 11 ric.).
Per maggiore chiarezza si rende opportuno tratteggiare quello che è il quadro normativo sovranazionale e nazionale.
L'art. 7 par. 2 della Direttiva 2003/88/CE prevede che: “il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
L'art. 31 par. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali della UE sancisce: “ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
Nell'ordinamento nazionale, l'art. 36 comma 3 della Costituzione così prevede: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
L'art. 5 comma 8 del d.l. del 6 luglio 2012, n. 95 (“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), rubricato: “riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”, prevede, per quanto di interesse, che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto […]”.
I commi 9 e 11 dell'art. 49 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità – ratione temporis applicabile-
, triennio 2019 – 2021, prevedono, rispettivamente: “le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11 […]” e: “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1” (docc. nn. 13 ric. e 12 res.).
Nella materia sono intercorsi differenti orientamenti giurisprudenziali di segno – in parte – diverso, di cui i più recenti ed estensivi della tutela del diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute sono nell'ottica di onerare il datore di lavoro della prova di: (i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
(ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire;
(iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di
3 riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (cfr. da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27.11.2023, n.
32807; cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 08.07.2022, n. 21780).
Su questo assetto giurisprudenziale è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza della Prima Sezione del 18.01.2024, resa nel procedimento C-218/22, prodotta dal ricorrente (doc.
n. 14 ric.), su rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Lecce sulla portata dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE e dell'art. 31 par. 2 della Carta, in specie se tale normativa comunitaria ostasse ad una normativa nazionale (quale l'art. 5 comma 8 del d.l. n. 95/2012) che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica nonché organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di monetizzazione delle ferie in caso di dimissioni volontarie del lavoratore pubblico dipendente;
e, inoltre, se devono essere interpretati nel senso di richiedere che il pubblico dipendente dimostri l'impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto.
La CGUE ha reso le seguenti conclusioni: “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
Di conseguenza, riepilogando, in sintesi estrema:
- non rileva il motivo a base della cessazione del rapporto di lavoro;
- la tutela della salute del lavoratore (alla quale sono preordinate le ferie in punto di ristoro delle energie psico-fisiche) non può dipendere da considerazioni di carattere economico;
- il diritto alle ferie è irrinunciabile;
- sul datore di lavoro non grava unicamente l'onere di dimostrare di aver invitato formalmente il lavoratore a godere delle ferie maturate e non godute oltre che di avvisarlo che se volontariamente non ne fruirà, tali giorni di ferie andranno persi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- sul datore di lavoro grava, altresì, l'onere di provare di aver messo effettivamente il lavoratore in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto alla fine del periodo di riferimento.
A parere del Giudice il datore non ha assolto a tale onere della prova.
Nella comunicazione del 15.09.2023 (prot. n. 32393) inoltrata alla lavoratrice durante il periodo di preavviso, la del divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non Controparte_3 godute (menzionando a sostegno della tesi i pareri interni e la normativa), comunica il periodo di preavviso
4 (1 mese e mezzo), comunica formalmente i giorni di ferie residui (18), invita la ricorrente a goderne, proseguendo il rapporto in data successiva al 30.09.2023 per il periodo utile allo “smaltimento” del giorni residui, concludendo che in assenza di altra comunicazione si prenderà atto della volontà di cessare il rapporto espressa in data 14.08.2023.
1)In primo luogo, la comunicazione del 15.09 non contiene alcuna informazione in ordine ad una “perdita” delle ferie nell'ipotesi di mancata fruizione entro il termine del rapporto di lavoro (non del periodo di preavviso), né tale informazione è stata resa alla ricorrente nel corso della telefonata avvenuta il 16 agosto
2023 (v. deduzioni ai capitoli nn.
4-5 della memoria).
Quanto addotto dalla (v. capitolo n. 5 della memoria) non è altro che il contenuto della telefonata tra CP_2 la ricorrente e l'Ufficio Risorse Umane dell'Ospedale avvenuta in data 16.08.2023, nella quale il responsabile dell'Ufficio Risorse comunica che: “le ferie non fruite entro la data di cessazione del rapporto di lavoro non possono essere monetizzate, invitandola ad organizzarsi con il coordinatore di riferimento per godere fino ad esaurimento le ferie spettanti”, omettendo di informare puntualmente la ricorrente che le ferie non godute saranno perse,
l'informazione riguardando solo il divieto – relativo, secondo prassi della ASST – di monetizzazione.
Pur in assenza di comunicazioni formali provenienti dalla ricorrente, la si limita a precisare che CP_2 prenderà atto della volontà di cessare il rapporto rassegnata nel modulo precompilato di dimissioni, omettendo in ogni caso di informarla sulla perdita delle ferie nel caso in cui non vengano godute.
La , infatti, nella comunicazione del 15.09.2023, espone che: “si comunica che i giorni di ferie non goduti CP_2 dalla S.V. non potranno essere monetizzati”, senza altro comunicare alla ricorrente (doc. n. 4 ric.; doc. n. 5 res.).
Piuttosto, tale invito avrebbe dovuto essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi fossero ancora idonei ad apportare all'interessato il “relax” a cui sono finalizzati e avrebbe dovuto contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi sarebbero stati persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato – nella specie non previsto- (in termini, v.
Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 27/11/2023, n. 32807).
Questo profilo è degno di rilievo, ma non è il solo.
2)In secondo luogo, la non mette la lavoratrice in condizione di fruire delle ferie in costanza di CP_2 rapporto, non offrendo prova di quella che è la diligenza effettiva volta a permettere alla ricorrente (ex- lavoratrice) di fruire del periodo secondo quella che è la funzione sua propria, di recupero o meglio “relax” del lavoratore, diligenza, tra le altre cose, richiesta dalla CGUE nella sentenza del 18.01.2024 citata (v. par.
501 in nota). È incontestato (e documentale) che per 18 giorni la ricorrente abbia prestato servizio e che dunque gli stessi risultino quali ferie residue non godute.
L'offerta di poter prolungare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato contenuta nella comunicazione del 15.09.2023 (“procrastinare la data di decorrenza del recesso”) e ribadita nella successiva – rispetto al termine del rapporto di lavoro all'esito del periodo di preavviso- comunicazione del 13.11.2023, prot. n. 41527 che la precedente nota richiama, non potrebbe assumere consimile valenza di ottemperanza ad un obbligo di diligenza, proprio perché, se accolta, indurrebbe la ricorrente ad una revoca unilaterale delle dimissioni volontarie rassegnate, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, inducendola a manifestare a posteriori una volontà contrastante rispetto a quella manifestata all'atto di recesso, tralasciando la problematica del rispetto di nuovi termini di preavviso, tralasciando il pregiudizio concreto offerto da eventuali altre occasioni di lavoro che medio tempore sarebbero perdute e che nel caso di specie sono state acquisite dalla ricorrente e documentate, senza seguire la linea organizzativa dettatale dalla (v. doc. n. 11 fasc. ric., CP_2 assunzione presso Ospedale di Crema).
Significa, in altre parole, che la , nella comunicazione del 15.09.2023, lungi dal dimostrare diligenza CP_2 nel venire incontro alla richiesta formale proveniente dalla lavoratrice, finisce per introdurre una condizione innovativa non prevista né dalla normativa sovranazionale, che non prevede alcuna condizione per l'esercizio del diritto alle ferie retribuite, né dalla normativa contrattuale, finanche dalla normativa interna, interponendo un fittizio ostacolo al diritto irrinunciabile alla fruizione delle ferie, che costringe il lavoratore a tenere un comportamento di revoca delle dimissioni volontarie per “prorogare” (o “procrastinare”) il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della , al fine di poter effettivamente (e finalmente) CP_2 godere delle ferie e non chiedere la relativa indennità sostitutiva.
Si tratta di una condizione che – tra l'altro- contrasta direttamente con la funzione propria delle ferie, che è quella di recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e che viene introdotta per esigenze organizzative della . CP_2
Sotto altro profilo, la avrebbe ottemperato al rispettivo obbligo di diligenza se avesse CP_2 suggerito/invitato la ricorrente a fruire dei giorni di congedo ordinario residui in costanza del rapporto di lavoro (non in costanza di preavviso) e non dopo la scadenza del termine di preavviso come è stato fatto, tramite una “irrituale” prosecuzione dello stesso con permanenza in servizio oltre il 30.09 (si ricorda che le dimissioni sono rassegnate in data 14.08.2023 e sono efficaci a decorrere dal 01.10.2023 – doc. n. 2 ric. –
)(cfr. comunicazione del 15.09.2023 cit.; cfr. comunicazione/nota del 13.11.2023, doc. n. 7 res.; doc. n. 5 ric.).
paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)”.
6 Il comportamento della ricorrente è chiaro e di segno univoco e non potrebbe altrimenti essere inteso come rinuncia alle ferie retribuite o meglio come la “deliberata astensione” dal fruire delle ferie evocata nella memoria difensiva (pag. 16 della memoria): risulta dai documenti che la ricorrente ha manifestato la volontà di cessare il rapporto compilando il modulo di dimissioni datato 14.08.2023, con decorrenza dal
01.10.2023 (doc. n. 2 ric.), nel rispetto del periodo di preavviso contrattuale, che ha avanzato domanda di monetizzazione delle ferie in data 14.08.2023 (doc. n. 4 res.), che l'intenzione era quella di ottenere l'equivalente monetario delle ferie entro il termine del rapporto (cfr. punto 4 della memoria della ); CP_2 coerente con questa manifestazione di volontà è la condotta di messa in mora formale della a seguito CP_2 della cessazione del rapporto (doc. n. 6 res.).
Ciò che emerge, dunque, è un inadempimento della all'obbligo di mettere il dipendente in CP_2 condizione di usufruire delle ferie in costanza di rapporto, al punto tale che viene offerto al dipendente di usufruirne dopo la data prestabilita di cessazione del rapporto di lavoro (comunicando al responsabile la volontà di proseguire il rapporto).
Non potrebbe ipotizzarsi dunque una causa imputabile a volontà della ricorrente di non godere delle ferie, perché emerge semmai una causa imputabile alla volontà della di impedire, ad ogni modo, la CP_2 corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie residue e non godute.
In punto di quantum, la ricorrente domanda l'equivalente monetario di n. 18 giorni di ferie maturate e non godute, riportato nella comunicazione della ASST.
Al netto di quanto riportato alle pagine 8 – 11 del ricorso, i giorni complessivi imputabili a ferie residue sono pari a n. 18, come comunicato dalla ed evidenziato nel ricorso a pagina 11. Il 17 gennaio 2022 CP_2 non viene considerato nel computo.
Il quantum di € 1.422,45 non viene contestato nel suo ammontare dalla ed ai sensi dell'art. 115 co. 1 CP_2
c.p.c. può essere posto a fondamento della condanna.
Per questi motivi
il ricorso merita dunque di essere accolto e la deve essere condannata a pagare alla CP_2 ricorrente € 1.422,45 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto (01.10.2023) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio (detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 5 lett. c) e art. 5 del D.M. cit.).
7
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e condanna la a pagare alla ricorrente l'importo di € 1.422,45 a titolo di CP_2 indennità sostitutiva per ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici Istat dal 01.10.2023 al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 25 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7,
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