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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 208/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 208/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PRISCO, CP_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_2 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE /I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, gisce nei confronti CP_1
dell' opponendosi all'avviso d'addebito n. 307 2024 00014193 78 000 CP_2
avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni nel periodo dal 1.1.2024 al 31.1.2025 per € 315,74 assumendone l'infondatezza e l'illegittimità. Espone infatti la ricorrente che non sarebbe corretta la contestata indebita fruizione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in relazione al lavoratore (C.F. Persona_1
nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2021 e il C.F._1
mese di agosto 2023. Ciò in quanto si sarebbe avvalsa, al fine di ridurre i propri oneri contributivi, delle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 10 a 15, la quale ha riconosciuto l'esonero contributivo di cui alla
Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 27 dicembre 2017,
n. 205, nella misura del 100% per un periodo massimo di mesi 36 dall'assunzione per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato venutesi a determinare nel biennio 2021-2022.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_2
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume, in particolare, l' che la parte ricorrente sarebbe risultata non CP_2 possedere i requisiti previsti per il riconoscimento dell'esonero, avuto riguardo a quanto espressamente previsto dalla normativa menzionata (comma 14) e riportata al punto 2 della circolare n. 56/2021: “…l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito dell'applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di autorizzazione della misura” ed al punto 7 della circolare n. 57/2023: “…..si conferma che l'esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario”.
Nella prospettiva dell' , le imprese escluse dall'esonero sono quelle CP_2 che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” –
Financial and insurance activities; la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre),
2 corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione
Ateco2007. A giudizio dell' , pertanto, il codice Ateco posseduto da parte CP_3
ricorrente escluderebbe in radice la pretesa illegittimità del recupero.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto appare incontestata fra le parti sia la regolarità contributiva della ricorrente sia la circostanza per la quale la ricorrente risultava in possesso, al momento dell'assunzione agevolata, dei requisiti per fruire degli sgravi connessi all'assunzione di under 36 di cui all'art. 1 co. 10,12 e 14 della L.178/2020.
Le difese dell' si soffermano esclusivamente sulla asserita CP_2
appartenenza della ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato, sulla base della mera circostanza formale per la quale il “Codice Ateco” con il quale la ricorrente è classificata nel RR.II. sarebbe dirimente ai fini dell'esclusione della dalle agevolazioni CP_1
contributive in relazione alle assunzioni di lavoratori under 36.
In primo luogo, occorre rilevare che l' non ha adempiuto al proprio CP_2
onere probatorio, in quanto la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ha dichiarato di non svolgere attività nel settore finanziario, ma bensì in quello assicurativo e in quello afferente ai servizi agli automobilisti quale delegazione
ACI, circostanza non contestata da parte della resistente. Sul punto anche attraverso l'esame della visura camerale prodotta in giudizio da (cfr. doc. CP_2
n. 3 memoria) si evince che l'attività prevalente è quella di “Agenzia di assicurazione”, che non può certo essere considerata equivalente all'attività bancaria e finanziaria.
In secondo luogo, occorre rilevare che i “Codici Ateco” da attribuire alle imprese sono definiti da appositi decreti ministeriali, (ad esempio D.P.C.M.
22.03.2020) che, in quanto atti amministrativi dovevano essere prodotti in giudizio dall' a sostegno della propria tesi difensiva, in quanto non CP_2
3 rientrano nell'alveo del noto principio iura novit curia. Difatti le SS.UU. della
S.C. hanno da tempo stabilito che “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali … rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle disp. prel. c.c. che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto.” (Cfr. Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9441)
Da ultimo, non vi è alcuna disposizione di legge che riconosce valore legale e certificativo dell'attività svolta al codice ATECO, acronimo di “Attività
Economiche”, è una classificazione utilizzata dall'Istat per scopi statistici, fornendo dati ufficiali sulle attività economiche.
In conclusione, non ha prodotto alcun atto amministrativo o CP_2
richiamato la norma di legge che attribuisca un valore diverso da quello statistico al codice ATECO, pertanto lo stesso deve ritenersi meramente utilizzabile a scopi statistici, difatti il doc. n. 2 di fasc. parte resistente è un mero elenco di codici ATECO peraltro redatto in carta libera ed in lingua straniera, senza indicazione dell'Autorità che lo avrebbe emesso.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ANNULLA l'avviso d'addebito impugnato n. 307 2024 00014193 78
000 e DICHIARA non dovute le somme in esso richieste;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della CP_2
ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 251,00 per compensi, oltre aumento del 30%, contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle
4 note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 208/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO PRISCO, CP_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_2 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE /I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 20.2.2025, gisce nei confronti CP_1
dell' opponendosi all'avviso d'addebito n. 307 2024 00014193 78 000 CP_2
avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni nel periodo dal 1.1.2024 al 31.1.2025 per € 315,74 assumendone l'infondatezza e l'illegittimità. Espone infatti la ricorrente che non sarebbe corretta la contestata indebita fruizione dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in relazione al lavoratore (C.F. Persona_1
nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre 2021 e il C.F._1
mese di agosto 2023. Ciò in quanto si sarebbe avvalsa, al fine di ridurre i propri oneri contributivi, delle disposizioni di cui alla L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 10 a 15, la quale ha riconosciuto l'esonero contributivo di cui alla
Legge di Bilancio 2018, art. 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 27 dicembre 2017,
n. 205, nella misura del 100% per un periodo massimo di mesi 36 dall'assunzione per l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato venutesi a determinare nel biennio 2021-2022.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la parte resistente chiedendo la reiezione CP_2
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume, in particolare, l' che la parte ricorrente sarebbe risultata non CP_2 possedere i requisiti previsti per il riconoscimento dell'esonero, avuto riguardo a quanto espressamente previsto dalla normativa menzionata (comma 14) e riportata al punto 2 della circolare n. 56/2021: “…l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito dell'applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di autorizzazione della misura” ed al punto 7 della circolare n. 57/2023: “…..si conferma che l'esonero in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori del lavoro domestico e del settore finanziario”.
Nella prospettiva dell' , le imprese escluse dall'esonero sono quelle CP_2 che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE al settore “K” –
Financial and insurance activities; la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre),
2 corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione
Ateco2007. A giudizio dell' , pertanto, il codice Ateco posseduto da parte CP_3
ricorrente escluderebbe in radice la pretesa illegittimità del recupero.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Anzitutto appare incontestata fra le parti sia la regolarità contributiva della ricorrente sia la circostanza per la quale la ricorrente risultava in possesso, al momento dell'assunzione agevolata, dei requisiti per fruire degli sgravi connessi all'assunzione di under 36 di cui all'art. 1 co. 10,12 e 14 della L.178/2020.
Le difese dell' si soffermano esclusivamente sulla asserita CP_2
appartenenza della ricorrente al novero delle società del settore finanziario, escluso dal settore degli aiuti di stato, sulla base della mera circostanza formale per la quale il “Codice Ateco” con il quale la ricorrente è classificata nel RR.II. sarebbe dirimente ai fini dell'esclusione della dalle agevolazioni CP_1
contributive in relazione alle assunzioni di lavoratori under 36.
In primo luogo, occorre rilevare che l' non ha adempiuto al proprio CP_2
onere probatorio, in quanto la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ha dichiarato di non svolgere attività nel settore finanziario, ma bensì in quello assicurativo e in quello afferente ai servizi agli automobilisti quale delegazione
ACI, circostanza non contestata da parte della resistente. Sul punto anche attraverso l'esame della visura camerale prodotta in giudizio da (cfr. doc. CP_2
n. 3 memoria) si evince che l'attività prevalente è quella di “Agenzia di assicurazione”, che non può certo essere considerata equivalente all'attività bancaria e finanziaria.
In secondo luogo, occorre rilevare che i “Codici Ateco” da attribuire alle imprese sono definiti da appositi decreti ministeriali, (ad esempio D.P.C.M.
22.03.2020) che, in quanto atti amministrativi dovevano essere prodotti in giudizio dall' a sostegno della propria tesi difensiva, in quanto non CP_2
3 rientrano nell'alveo del noto principio iura novit curia. Difatti le SS.UU. della
S.C. hanno da tempo stabilito che “La natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali … rende ad essi inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle disp. prel. c.c. che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto.” (Cfr. Cass., Sez. Un., 29/04/2009, n. 9441)
Da ultimo, non vi è alcuna disposizione di legge che riconosce valore legale e certificativo dell'attività svolta al codice ATECO, acronimo di “Attività
Economiche”, è una classificazione utilizzata dall'Istat per scopi statistici, fornendo dati ufficiali sulle attività economiche.
In conclusione, non ha prodotto alcun atto amministrativo o CP_2
richiamato la norma di legge che attribuisca un valore diverso da quello statistico al codice ATECO, pertanto lo stesso deve ritenersi meramente utilizzabile a scopi statistici, difatti il doc. n. 2 di fasc. parte resistente è un mero elenco di codici ATECO peraltro redatto in carta libera ed in lingua straniera, senza indicazione dell'Autorità che lo avrebbe emesso.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ANNULLA l'avviso d'addebito impugnato n. 307 2024 00014193 78
000 e DICHIARA non dovute le somme in esso richieste;
2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della CP_2
ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 251,00 per compensi, oltre aumento del 30%, contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle
4 note scritte autorizzate.
Arezzo, 11/06/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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