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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4131/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC MA Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 avv. FERRARI SARA, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bergamo n. 310/2024 – parte ricorrente;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], con ultima residenza nota in CP_1
Boltiere, via Don Giuseppe Ronchetti n. 7/C – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 01/04/2022 nel Comune di Boltiere, in regime CP_1 di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (nato a [...] Persona_1
SS BA il 27/04/2006) – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2) Disporre che Parte_1 CP_1 CP_1 corrisponda alla signora un assegno di mantenimento dell'importo pari ad Parte_1
Euro 250,00 mensili. 3) Disporre che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. In ogni caso. Con vittoria di anticipazioni e competenze legali del presente procedimento, oltre contributo forfettario per le spese generali, CPA, IVA ed ogni successiva occorrenda. In via istruttoria Disporre ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del signor . CP_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/01/2025, preso atto della regolare notificazione degli atti al convenuto non costituito, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e adottando i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Con atto depositato fuori udienza dal procuratore di parte ricorrente, veniva comunicato e documentato il prematuro decesso della signora a Bergamo il giorno Parte_1
04/03/2025, ragion per cui la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Va osservato che la morte del coniuge, in pendenza della causa di separazione o di divorzio, fa cessare la materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status sia su quello relativo alle domande accessorie. Come la Suprema Corte ha chiarito in una recente pronuncia,
“l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce”
(cfr. Cass. Civ. sez. I, 20/02/2018 n. 4092).
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande avanzate in ricorso.
Nulla in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: pagina 2 di 3 1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
IC MA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC MA Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 11/07/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal proc. dom. Parte_1 avv. FERRARI SARA, giusta procura in atti - ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bergamo n. 310/2024 – parte ricorrente;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], con ultima residenza nota in CP_1
Boltiere, via Don Giuseppe Ronchetti n. 7/C – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024, – premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 01/04/2022 nel Comune di Boltiere, in regime CP_1 di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (nato a [...] Persona_1
SS BA il 27/04/2006) – adiva l'intestato Tribunale chiedendo di: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e 2) Disporre che Parte_1 CP_1 CP_1 corrisponda alla signora un assegno di mantenimento dell'importo pari ad Parte_1
Euro 250,00 mensili. 3) Disporre che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. In ogni caso. Con vittoria di anticipazioni e competenze legali del presente procedimento, oltre contributo forfettario per le spese generali, CPA, IVA ed ogni successiva occorrenda. In via istruttoria Disporre ordine di esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del signor . CP_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 09/01/2025, preso atto della regolare notificazione degli atti al convenuto non costituito, il Giudice delegato ne dichiarava la contumacia, autorizzando i coniugi a vivere separatamente e adottando i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
Con atto depositato fuori udienza dal procuratore di parte ricorrente, veniva comunicato e documentato il prematuro decesso della signora a Bergamo il giorno Parte_1
04/03/2025, ragion per cui la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Va osservato che la morte del coniuge, in pendenza della causa di separazione o di divorzio, fa cessare la materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status sia su quello relativo alle domande accessorie. Come la Suprema Corte ha chiarito in una recente pronuncia,
“l'obbligo di contribuire al mantenimento dell'ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce”
(cfr. Cass. Civ. sez. I, 20/02/2018 n. 4092).
Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere rispetto a tutte le domande avanzate in ricorso.
Nulla in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: pagina 2 di 3 1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Presidente estensore
IC MA
pagina 3 di 3