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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 05/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Contestuale
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1479/2024 R.G.
TRA
Avv. Di Mauro Irene
n. a Brindisi (Br) il 6/7/1983
Con studio in Brindisi al Viale Porta Pia n.22
in proprio, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c.
(cod. fisc. ) C.F._1
- Ricorrente
contro
, Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore con sede in Roma, via Arenula n. 70
(cod. fisc. ) P.IVA_1
Ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Con sede in Lecce alla via F.Rubichi
All'udienza del 5 maggio 2025, la causa, dopo la discussione, è stata riservata per la decisione.
Svolgimento del processo
L'avv. Irene di Mauro, con ricorso ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 e dell'art. 15 D.L. 150/2011, ha proposto, per le ragioni ivi minuziosamente sviluppate, una formale opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Brindisi in data 23.4.2024, comunicato in pari data a mezzo PEC, con il quale ha liquidato in favore dell'avv. Irene di Mauro il compenso maturato in quanto difensore dei sigg. e . CP_2 Persona_1
Per tali motivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:” Voglia il Tribunale di Brindisi riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il compenso di € 1.800,00 o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte.”
La ricorrente ha infatti lamentato che il suddetto provvedimento di liquidazione sarebbe errato, poiché il compenso liquidato dal Giudice avrebbe subito una doppia riduzione: una, legittimamente applicata ex art. 130
DPR 115/02, l'altra giustificata dall'assistenza prestata dall'avv. Di Mauro a favore di due parti, di cui solo una ammessa al beneficio e, dunque, dovuta al fatto che “la presente liquidazione riguarda solo la parte ammessa al beneficio” e non anche la seconda, in assenza di alcuna norma di legge che preveda una simile statuizione.
Il non si è costituito. Controparte_1
In data 14 aprile 2025 si è tenuta la prima udienza a seguito della quale il giudice si è riservato, per poi rinviare per la discussione e la decisione all'udienza del 5 maggio 2025.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
L'avv. Irene di Mauro ha infatti rappresentato e difeso i sigg. e nella procedura di divorzio CP_2 Per_1 congiunto iscritta al n. 3724/2023 R.G. La sig.ra era stata ammessa, con delibera del 16.1.2024, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Successivamente alla fissazione della prima udienza di comparizione le parti depositavano istanza di trattazione scritta e di rinuncia alla comparizione, ribadendo la volontà di addivenire al divorzio secondo le condizioni già individuate.
La cessazione degli effetti civili veniva poi dichiarata con sentenza n. 534 del 26.3.2024 dal Tribunale di
Brindisi.
L'avv. Di Mauro ha provveduto a svolgere tutta l'attività professionale necessaria alla tutela dei diritti dei propri assistiti:
a) per la fase di studio: esame e studio degli atti a seguito della consultazione con i clienti, la ricerca di documenti precedenti e la costituzione in giudizio;
b) per la fase introduttiva del giudizio: redazione del ricorso e autentica di firma in procura, formazione del fascicolo e della posizione pratica in studio, deposito in uno agli allegati, esame del provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza, notificazione, esame della corrispondente relata, inclusi allegati e ulteriori consultazioni con i clienti;
c) per la fase decisionale: partecipazione all'udienza a trattazione scritta per la decisione, esame del provvedimento conclusivo del giudizio.
Conclusa poi l'attività difensiva, ha richiesto la liquidazione dei propri compensi professionali con istanza del
4 aprile 2024 , redatta in riferimento allo scaglione “indeterminabile – complessità bassa”.
Secondo i valori – base indicati nel D.M. 55/2014 per l'attività svolta nelle fasi di studio, introduttiva e decisionale si determina un compenso di euro 2906,00,che, con l'applicazione della decurtazione del 50% ex art. 130 d.p.r. 15/2002 si riduce ad euro 1453,00 oltre 15% spese gen. di studio e accessori di legge.
Con provvedimento del 24 aprile 2024 il Tribunale di Brindisi ha così provveduto sulla predetta istanza:
“…LIQUIDA all'Avv. Di Mauro Irene, per l'attività svolta nella causa indicata le seguenti somme: € 900,00 per fase di studio;
€ 700,00 per fase introduttiva;
€ 1.400,00 per fase decisoria;
€ 600,00 per maggiorazione del 20% per attività di assistenza ad entrambe le parti;
totale € 3.600,00; importo della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato € 1.800,00; applicata la riduzione della metà ex art. 130 cit.: somma dovuta €
900,00, oltre rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap”.
La ricorrente lamenta, pertanto, una doppia ed ingiustificata diminuzione della somma dovuta per la propria attività professionale, precisando che, al netto dell'assistenza prestata a favore di due parti, questa avrebbe avuto titolo ad un incremento del 20% del suo compenso ai sensi dell'art. 4 comma III del D.M. 55/2014 , anche se solo una di esse era stata ammessa al beneficio. Ha dunque contestato la proporzionalità dell'attività effettivamente prestata rispetto ai compensi liquidati.
Deve convenirsi che l'art. 4 del D.M. 55.2014 testualmente prevede che: “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può ((...)) essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui
l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”, non prevedendo, dunque, alcun esplicito dimezzamento qualora solo una delle parti rappresentate sia ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato.
Anche la Suprema Corte, inoltre, si è recentemente orientata a favore di una lettura che valorizza quanto disposto ai sensi dell'art. 2233 c.c. che testualmente prevede che “ In ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.” (Cass. Civ. ord. n. 24492 del
30.11.2016).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì stabilito che, anche nella fattispecie relativa alla liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella vigenza dell'art. 4 comma I e dell' art. 12 comma I del D.M n. 55 del 2014, mai il giudice possa spingersi a diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. (Cass. Civ. Sent. n.10438 del 19 aprile 2023).
Nel caso di specie, dunque, la doppia decurtazione del compenso subita dall'avv. Di Mauro risulta del tutto ingiustificata e non suffragata da alcuna previsione normativa espressamente coerente con questo esito.
Alla luce di quanto rilevato, dunque, il compenso spettante all'avv. Irene di Mauro per l'attività prestata in favore dei sigg. e nel procedimento innanzi al Tribunale di Brindisi rubricato al CP_2 Persona_1
n. R.G. 3724/2023 dovrà essere liquidato in misura non inferiore a euro 1743,60 oltre il 15% spese generali di studio e accessori di legge, come richiesto dallo stesso difensore con l'istanza di liquidazione, sinteticamente riportata nel seguente prospetto.
Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile – complessità bassa
A) FASE DI STUDIO, valore minimo : € 851,00
B) FASE INTRODUTTIVA, valore minimo: € 602,00
C) FASE DECISORIA, valore minimo: € 1.453,00
Riduzione del 50 % su € 2.906,00 per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02): - € 1.453,00
Totale complessivo: € 1.453,00
oltre spese forfettarie (15%) ed al contributo della Cassa Avvocati (4%) come per legge.
PROSPETTO FINALE Compenso tabellare (valori minimi) € 2906,00
Totale variazioni in aumento (20% per la presenza di più parti nella medesima posizione processuale ex art. 4, comma II D.M. 115/2002) + € 581, 20,00
Compenso totale (valori minimi) € 3.487,20,00
Totale variazioni in diminuzione (Riduzione del 50 % su € 3.487,20 per gratuito patrocinio (art. 130
Dpr 115/02) - € 1.743,60,00
Compenso totale € 1.743,60,00
oltre 15% spese generali di studio e accessori di legge (€ 261,54,00)
Spese irripetibili del presente giudizio, in considerazione della mancata costituzione del opposto. CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Brindisi
Nella persona del Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
Decidendo definitivamente sul Ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002 ed ex art. 15 D.L. 150/2011, depositato in data 22.5.2024, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Brindisi in data
24.4.2024 e comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale il detto Tribunale ha liquidato in favore dell'avv.
Irene di Mauro il compenso maturato quale difensore dei sigg. e nel procedimento CP_2 Persona_1 rubricato al numero R.G. 3724/ 2023 e quantificato nella somma di euro 900,00, oltre accessori come per legge, così provvede
1) revoca l'impugnato decreto e liquida il compenso spettante all'avv. Irene di Mauro, per le motivazioni sopra esposte, in euro 1743,60 oltre il 15% per spese generali e gli ulteriori accessori di legge;
2) pone il suddetto pagamento a carico dell'Erario, autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento;
3) spese del presente giudizio irripetibili, stante la mancata costituzione del resistente. CP_1
Brindisi, 5 maggio 2025
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa
Martina Enza Mingolla.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello