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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7878/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7878/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MERLICCO DOMENICO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VASCO ANNA MARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta. ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendone - in Parte_1 CP_1 forza della polizza contro il rischio furto 35- 50-46986249 stipulata tra le parti in data 28.12.2018 - la condanna al pagamento della somma di euro 52.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Audi A6 - tg. FS 306 WR di sua proprietà asseritamente verificatosi in Orta Nova la sera del 29.1.2019. A sostegno della domanda l'attrice ha prodotto la denuncia di furto sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Ortanova, il certificato di proprietà e la carta di circolazione dell'auto, la polizza assicurativa, la ricevuta di consegna delle due chiavi dell'auto rilasciata dall'incaricato dell'assicurazione e la procura a vendere conferita alla compagnia assicuratrice.
La società assicuratrice si è costituita in giudizio contestando l'attendibilità della denuncia di furto sporta in data 30.1.2019 presso la Stazione dei Carabinieri di Orta Nova da CO IN, utilizzatrice dell'autovettura oggetto del presunto furto.
pagina 1 di 4 La convenuta ha dedotto che quanto dichiarato dalla CO nella denuncia di furto – “in data
29.01.2019, verso le ore 18:00, parcheggiavo regolarmente l'autovettura del mio ragazzo
[...]
all'interno del parcheggio custodito e regolarmente recintato con cancello automatico, Persona_1 senza impianto di video sorveglianza, in Orta Nova, Via Padre Pio n.
5. Verso le ore 22:00 mia sorella, udendo dei rumori strani, affacciandosi dalla finestra notava che ignoti malfattori avevano asportato l'autovettura..” - risulta parzialmente difforme rispetto a quanto dichiarato dalla stessa CO nel corso delle indagini tecniche esperite dal fiduciario incarico dalla compagnia assicuratrice. In particolare, mentre nella denuncia ai Carabinieri ha dichiarato di aver lasciato l'autovettura in un parcheggio custodito, ai tecnici dell'assicurazione ha detto che si trattava di un parcheggio incustodito;
nella denuncia ha descritto l'auto come “l'autovettura del mio ragazzo ”, mentre Persona_1 successivamente ha dichiarato che l'auto le era stata prestata dalla Pt_1
Ha soggiunto la società assicuratrice: che , all'epoca dei fatti fidanzato convivente di CO IN, risulta Persona_1
“coinvolto in vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio (furti, rapine, truffe)”; che dal certificato cronologico del PRA risultano i seguenti elementi: “l'autovettura garantita Audi - tg FS 306 WR - era precedentemente munita di targa tedesca RO450Q, ossia di una targa provvisoria che normalmente viene collocata per l'importazione di autoveicoli immatricolati all'estero; in data 19.10.2018 è stata immatricolata in Italia;
in data 28.01.2019, con repertorio B482312K, è stata annotata una rettifica di dati accessori dell'intestazione; in data 23.10.2018, con rep. A191180W, a seguito di istanza dell'acquirente datata 10.10.2018, è stata venduta a al Parte_1 prezzo dichiarato di €. 55.000,00”; che consorte dell'attrice nel consegnare le chiavi dell'auto oggetto di Persona_2 Pt_1 furto, ha dichiarato: “… di aver acquistato l'auto in Germania, munita di targa tedesca, per il tramite di un Autosalone di Cerignola (FG). La stessa è stata immatricolata in Italia tramite un'agenzia di Cerignola incaricata dall'Autosalone. I documenti attinenti alla fattura di acquisto sono stati già consegnati all'Avvocato …”; che la moglie aveva prestato l'auto alla cognata Parte_1 convivente del fratello , in quanto costui, all'epoca dei fatti, si trovava agli arresti Persona_1 domiciliari ed aveva un processo a Milano;
che il veicolo è stato acquistato con targa tedesca presso un autoparco di Cerignola, del quale non sapeva indicare la denominazione”; che dalla diagnosi elettronica eseguita sulle due chiavi dell'auto è emerso quanto segue: entrambe le chiavi corrispondono alla vettura rubata (associazione telaio); entrambe le chiavi sono state utilizzate;
presso la rete ufficiale non sono state richieste ulteriori copie di chiavi;
l'ultimo accesso dell'autovettura presso la rete ufficiale AUDI è avvenuto in data 9 marzo 2018 con un chilometraggio registrato di 156.645 km;
l'ultimo utilizzo della prima chiave (chiave n. 1) è avvenuto in data 23 gennaio 2019 alle ore 16:28, facendo registrare un chilometraggio pari a Km. 118.688, inferiore a quello registrato nel marzo del 2018; l'ultimo utilizzo della seconda chiave (chiave n. 2) è avvenuto in data 9 gennaio 2019 alle ore 21:44, con un chilometraggio pari a 118.538 km.
Sulla scorta dei dati tecnici raccolti la convenuta ha pertanto sottolineato che i dati chilometrici registrati dimostrano “un'indebita manomissione con notevole riduzione del chilometraggio” tra marzo 2018 e gennaio 2019; che l'ultimo utilizzo della prima chiave registrato in data 23.1.2019 contrasta con quanto riferito dalla denunciante CO in ordine all'utilizzo dell'auto nello stesso giorno del furto, il 29.1.2019; che “la chiave n. 1), che era nella disponibilità dell'attrice è stata utilizzata Pt_1 successivamente alla chiave n. 2) che, invece, era nella disponibilità della coppia CO IN
- e che la CO IN avrebbe guidato e poi parcheggiato prima Persona_1 dell'asserito furto..”.
pagina 2 di 4 Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che la denuncia di furto sporta da CO IN in data 30.1.2019 risulta sufficientemente circostanziata, riportando l'indicazione precisa del luogo e dell'orario in cui l'auto è stata parcheggiata e dell'orario in cui la sorella ha Parte_2 assistito al furto dell'auto dalla finestra che si affaccia proprio sul cortile interno in cui l'auto era parcheggiata.
Le circostanze riportate nella denuncia sono state inoltre sostanzialmente confermate in sede di escussione testimoniale da CO IN e La prima ha riferito di aver Parte_2 lasciato l'auto alle ore 18.00 circa del 29.1.2019 nel parcheggio privato sito in Orta Nova alla via Padre Pio n. 5, non custodito ma delimitato da una recinzione con un cancello automatico, e di averla regolarmente chiusa con l'apposito telecomando;
ha aggiunto che nella tarda serata dello stesso giorno la sorella le aveva telefonato dicendole di aver visto l'auto “uscire dal cancello automatico” Pt_2 del parcheggio. , pur non ricordando esattamente la data, ha riferito di aver visto la Parte_2 sorella IN parcheggiare l'auto nell'apposito spazio privato delimitato da recinzione con un cancello automatico e che nella tarda serata, sentendo dei rumori provenienti dal parcheggio, si era affacciata alla finestra della sua abitazione (che si affaccia proprio sullo stesso parcheggio) ed aveva visto l'Audi uscire dal parcheggio. Entrambe hanno inoltre riferito che la moglie del fratello di , in quel Pt_1 Persona_1 periodo aveva messo l'auto a disposizione della coppia - CO IN, in Persona_1 quanto costoro non avevano la disponibilità di una propria auto;
CO IN ha soggiunto che il compagno convivente in quel periodo era sottoposto agli arresti domiciliari e pertanto l'auto la utilizzava di fatto solo lei.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze e le modalità del furto.
Invero, non si rilevano significative discordanze tra il contenuto della denuncia di furto e le successive dichiarazioni di CO IN rese nel corso dell'istruttoria condotta dall'assicurazione in sede stragiudiziale. Quanto alla descrizione dell'area di parcheggio – prima indicata come custodita e poi incustodita -, il dato rilevante è che il nucleo essenziale della dichiarazione è rimasto invariato, avendo la CO sempre descritto l'area come un parcheggio privato chiuso da una recinzione dotata di cancello automatico. Inoltre, la frase “parcheggiavo regolarmente l'autovettura del mio ragazzo ” Persona_1 contenuta nella denuncia non è in contraddizione insanabile con quanto dichiarato successivamente, in quanto l'istruttoria espletata ha chiarito che la CO aveva la disponibilità del veicolo per il tramite del suo fidanzato , fratello del marito dell'odierna attrice, e che proprio Persona_1 nell'interesse di , privo di auto propria ed in quel periodo sottoposto agli arresti Persona_1 domiciliari, la aveva prestato la sua auto alla coppia – CO. Pt_1 Per_1
Il procedimento penale a carico di CO IN e per i delitti di Parte_2 simulazione di reato e tentata truffa in relazione ai medesimi fatti per cui è causa, menzionato dalla compagnia assicuratrice nelle sue difese, si è concluso con la sentenza n. 2383/24 della Corte d'Appello di Bari, che, in totale riforma della sentenza di primo grado emessa da questo Tribunale, ha assolto le imputate con la formula perché il fatto non sussiste (cfr. sentenza d'appello allegata in atti).
Le risultanze della diagnosi elettronica delle chiavi relative all'ultimo utilizzo del veicolo, raccolte al di fuori del contraddittorio e senza alcuna garanzia di attendibilità tecnica, non possono di per sé inficiare la valenza probatoria delle testimonianze sopra richiamate, dirette e circostanziate.
pagina 3 di 4 Infine, sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere le distinte “vicende giudiziarie” penali in cui sarebbe coinvolto;
come pure sono inconferenti le circostanze relative alla Persona_1 precedente immatricolazione in Germania dell'auto e alla presunta indebita manomissione del chilometraggio.
La compagnia assicuratrice non ha contestato il quantum dell'indennizzo, che può essere pertanto determinato nella misura richiesta di euro 52.000,00 (già detratto lo scoperto di polizza del 5%), pari al massimale assicurato ed al prezzo versato per l'acquisto del veicolo circa due mesi prima della stipula del contratto di assicurazione. Sull'importo liquidato vanno computati la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del furto e gli interessi legali da calcolare anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 52.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Merlicco dichiaratosi antistatario.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7878/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MERLICCO DOMENICO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VASCO ANNA MARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata e va pertanto accolta. ha convenuto in giudizio la compagnia assicuratrice chiedendone - in Parte_1 CP_1 forza della polizza contro il rischio furto 35- 50-46986249 stipulata tra le parti in data 28.12.2018 - la condanna al pagamento della somma di euro 52.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura Audi A6 - tg. FS 306 WR di sua proprietà asseritamente verificatosi in Orta Nova la sera del 29.1.2019. A sostegno della domanda l'attrice ha prodotto la denuncia di furto sporta presso la Stazione dei Carabinieri di Ortanova, il certificato di proprietà e la carta di circolazione dell'auto, la polizza assicurativa, la ricevuta di consegna delle due chiavi dell'auto rilasciata dall'incaricato dell'assicurazione e la procura a vendere conferita alla compagnia assicuratrice.
La società assicuratrice si è costituita in giudizio contestando l'attendibilità della denuncia di furto sporta in data 30.1.2019 presso la Stazione dei Carabinieri di Orta Nova da CO IN, utilizzatrice dell'autovettura oggetto del presunto furto.
pagina 1 di 4 La convenuta ha dedotto che quanto dichiarato dalla CO nella denuncia di furto – “in data
29.01.2019, verso le ore 18:00, parcheggiavo regolarmente l'autovettura del mio ragazzo
[...]
all'interno del parcheggio custodito e regolarmente recintato con cancello automatico, Persona_1 senza impianto di video sorveglianza, in Orta Nova, Via Padre Pio n.
5. Verso le ore 22:00 mia sorella, udendo dei rumori strani, affacciandosi dalla finestra notava che ignoti malfattori avevano asportato l'autovettura..” - risulta parzialmente difforme rispetto a quanto dichiarato dalla stessa CO nel corso delle indagini tecniche esperite dal fiduciario incarico dalla compagnia assicuratrice. In particolare, mentre nella denuncia ai Carabinieri ha dichiarato di aver lasciato l'autovettura in un parcheggio custodito, ai tecnici dell'assicurazione ha detto che si trattava di un parcheggio incustodito;
nella denuncia ha descritto l'auto come “l'autovettura del mio ragazzo ”, mentre Persona_1 successivamente ha dichiarato che l'auto le era stata prestata dalla Pt_1
Ha soggiunto la società assicuratrice: che , all'epoca dei fatti fidanzato convivente di CO IN, risulta Persona_1
“coinvolto in vicende giudiziarie per reati contro il patrimonio (furti, rapine, truffe)”; che dal certificato cronologico del PRA risultano i seguenti elementi: “l'autovettura garantita Audi - tg FS 306 WR - era precedentemente munita di targa tedesca RO450Q, ossia di una targa provvisoria che normalmente viene collocata per l'importazione di autoveicoli immatricolati all'estero; in data 19.10.2018 è stata immatricolata in Italia;
in data 28.01.2019, con repertorio B482312K, è stata annotata una rettifica di dati accessori dell'intestazione; in data 23.10.2018, con rep. A191180W, a seguito di istanza dell'acquirente datata 10.10.2018, è stata venduta a al Parte_1 prezzo dichiarato di €. 55.000,00”; che consorte dell'attrice nel consegnare le chiavi dell'auto oggetto di Persona_2 Pt_1 furto, ha dichiarato: “… di aver acquistato l'auto in Germania, munita di targa tedesca, per il tramite di un Autosalone di Cerignola (FG). La stessa è stata immatricolata in Italia tramite un'agenzia di Cerignola incaricata dall'Autosalone. I documenti attinenti alla fattura di acquisto sono stati già consegnati all'Avvocato …”; che la moglie aveva prestato l'auto alla cognata Parte_1 convivente del fratello , in quanto costui, all'epoca dei fatti, si trovava agli arresti Persona_1 domiciliari ed aveva un processo a Milano;
che il veicolo è stato acquistato con targa tedesca presso un autoparco di Cerignola, del quale non sapeva indicare la denominazione”; che dalla diagnosi elettronica eseguita sulle due chiavi dell'auto è emerso quanto segue: entrambe le chiavi corrispondono alla vettura rubata (associazione telaio); entrambe le chiavi sono state utilizzate;
presso la rete ufficiale non sono state richieste ulteriori copie di chiavi;
l'ultimo accesso dell'autovettura presso la rete ufficiale AUDI è avvenuto in data 9 marzo 2018 con un chilometraggio registrato di 156.645 km;
l'ultimo utilizzo della prima chiave (chiave n. 1) è avvenuto in data 23 gennaio 2019 alle ore 16:28, facendo registrare un chilometraggio pari a Km. 118.688, inferiore a quello registrato nel marzo del 2018; l'ultimo utilizzo della seconda chiave (chiave n. 2) è avvenuto in data 9 gennaio 2019 alle ore 21:44, con un chilometraggio pari a 118.538 km.
Sulla scorta dei dati tecnici raccolti la convenuta ha pertanto sottolineato che i dati chilometrici registrati dimostrano “un'indebita manomissione con notevole riduzione del chilometraggio” tra marzo 2018 e gennaio 2019; che l'ultimo utilizzo della prima chiave registrato in data 23.1.2019 contrasta con quanto riferito dalla denunciante CO in ordine all'utilizzo dell'auto nello stesso giorno del furto, il 29.1.2019; che “la chiave n. 1), che era nella disponibilità dell'attrice è stata utilizzata Pt_1 successivamente alla chiave n. 2) che, invece, era nella disponibilità della coppia CO IN
- e che la CO IN avrebbe guidato e poi parcheggiato prima Persona_1 dell'asserito furto..”.
pagina 2 di 4 Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che la denuncia di furto sporta da CO IN in data 30.1.2019 risulta sufficientemente circostanziata, riportando l'indicazione precisa del luogo e dell'orario in cui l'auto è stata parcheggiata e dell'orario in cui la sorella ha Parte_2 assistito al furto dell'auto dalla finestra che si affaccia proprio sul cortile interno in cui l'auto era parcheggiata.
Le circostanze riportate nella denuncia sono state inoltre sostanzialmente confermate in sede di escussione testimoniale da CO IN e La prima ha riferito di aver Parte_2 lasciato l'auto alle ore 18.00 circa del 29.1.2019 nel parcheggio privato sito in Orta Nova alla via Padre Pio n. 5, non custodito ma delimitato da una recinzione con un cancello automatico, e di averla regolarmente chiusa con l'apposito telecomando;
ha aggiunto che nella tarda serata dello stesso giorno la sorella le aveva telefonato dicendole di aver visto l'auto “uscire dal cancello automatico” Pt_2 del parcheggio. , pur non ricordando esattamente la data, ha riferito di aver visto la Parte_2 sorella IN parcheggiare l'auto nell'apposito spazio privato delimitato da recinzione con un cancello automatico e che nella tarda serata, sentendo dei rumori provenienti dal parcheggio, si era affacciata alla finestra della sua abitazione (che si affaccia proprio sullo stesso parcheggio) ed aveva visto l'Audi uscire dal parcheggio. Entrambe hanno inoltre riferito che la moglie del fratello di , in quel Pt_1 Persona_1 periodo aveva messo l'auto a disposizione della coppia - CO IN, in Persona_1 quanto costoro non avevano la disponibilità di una propria auto;
CO IN ha soggiunto che il compagno convivente in quel periodo era sottoposto agli arresti domiciliari e pertanto l'auto la utilizzava di fatto solo lei.
Risultano pertanto dimostrate le circostanze e le modalità del furto.
Invero, non si rilevano significative discordanze tra il contenuto della denuncia di furto e le successive dichiarazioni di CO IN rese nel corso dell'istruttoria condotta dall'assicurazione in sede stragiudiziale. Quanto alla descrizione dell'area di parcheggio – prima indicata come custodita e poi incustodita -, il dato rilevante è che il nucleo essenziale della dichiarazione è rimasto invariato, avendo la CO sempre descritto l'area come un parcheggio privato chiuso da una recinzione dotata di cancello automatico. Inoltre, la frase “parcheggiavo regolarmente l'autovettura del mio ragazzo ” Persona_1 contenuta nella denuncia non è in contraddizione insanabile con quanto dichiarato successivamente, in quanto l'istruttoria espletata ha chiarito che la CO aveva la disponibilità del veicolo per il tramite del suo fidanzato , fratello del marito dell'odierna attrice, e che proprio Persona_1 nell'interesse di , privo di auto propria ed in quel periodo sottoposto agli arresti Persona_1 domiciliari, la aveva prestato la sua auto alla coppia – CO. Pt_1 Per_1
Il procedimento penale a carico di CO IN e per i delitti di Parte_2 simulazione di reato e tentata truffa in relazione ai medesimi fatti per cui è causa, menzionato dalla compagnia assicuratrice nelle sue difese, si è concluso con la sentenza n. 2383/24 della Corte d'Appello di Bari, che, in totale riforma della sentenza di primo grado emessa da questo Tribunale, ha assolto le imputate con la formula perché il fatto non sussiste (cfr. sentenza d'appello allegata in atti).
Le risultanze della diagnosi elettronica delle chiavi relative all'ultimo utilizzo del veicolo, raccolte al di fuori del contraddittorio e senza alcuna garanzia di attendibilità tecnica, non possono di per sé inficiare la valenza probatoria delle testimonianze sopra richiamate, dirette e circostanziate.
pagina 3 di 4 Infine, sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere le distinte “vicende giudiziarie” penali in cui sarebbe coinvolto;
come pure sono inconferenti le circostanze relative alla Persona_1 precedente immatricolazione in Germania dell'auto e alla presunta indebita manomissione del chilometraggio.
La compagnia assicuratrice non ha contestato il quantum dell'indennizzo, che può essere pertanto determinato nella misura richiesta di euro 52.000,00 (già detratto lo scoperto di polizza del 5%), pari al massimale assicurato ed al prezzo versato per l'acquisto del veicolo circa due mesi prima della stipula del contratto di assicurazione. Sull'importo liquidato vanno computati la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del furto e gli interessi legali da calcolare anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di euro 52.000,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali come indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 7600,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Merlicco dichiaratosi antistatario.
Foggia, 10.4.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 4 di 4