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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 66 / 2024 riunito RG n. 146/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. Marzia Pittone
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv.ssa Anna Maria Taddeo
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso R.G. n. 66/2024 depositato il 12/01/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di accertare la CP_2 CP_3 prescrizione delle somme indicate nell'intimazione di pagamento n. 01920239010830448000, dell' , Agente della riscossione per la Provincia di Bergamo, Controparte_1
1 notificata in data 9/01/2024, per l'importo di € 9.577,77, portato dall'avviso di addebito n.
31920220003209116000 di € 9.548,53 e dalla cartella n. 01920200011391846000 di € 29,24.
Con ricorso rubricato R.G. n. 146/2024 depositato il 22/01/2024, la ricorrente adiva il
Tribunale di Bergamo proponendo opposizione ex art. 617 e 618 c.p.c. avverso l'avviso di addebito n. 3192023000177336000 per l'importo di € 29.958,66.
La parte ricorrente deduceva che il presunto credito dell'ente traeva scorrettamente la propria origine dal mancato versamento da parte della signora dei contributi I.V.S., Per_1 sanzioni ed interessi relativi agli anni dal 2016 al 2021.
La parte ricorrente eccepiva:
- di essere stata rappresentante legale e socia accomandataria della Meridiana Cafè di
Vezzoli R. & C. S.A.S. solo fino al 31/12/2015,
- di averne dato comunicazione anche all'ufficio opposto e infatti
- con comunicazione del 23/03/2016, l' di Bergamo, trasmetteva all'odierna CP_2
opponente la conferma della cancellazione “…dalla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali a partire dal 31.12.2015…”,
- di non aver più svolto alcuna attività lavorativa,
- di esser stata riconosciuta invalida civile dall' a far data dal 2021 e impossibilitata a CP_2
deambulare a causa di una frattura al femore sinistro avvenuto nel 2019,
- di aver accertato, mediante estratto contributivo, che in data 30/07/2021 l' aveva CP_2
iscritto d'ufficio l'odierna opponente inviando la seguente comunicazione “…da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno 2016, socio della società del settore terziario
MERIDIANA CAFE' DI VEZZOLI R. & C. S…” e che tale modifica della posizione contributiva della signora era effettuata in quanto “…la suddetta Società, nell'ambito Per_1 della dichiarazione di redditi Unico 2017 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente…”.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto.
In particolare, ha eccepito che
- l'avviso di addebito n. 31920220003209116000 per contributi IVS della gestione commercianti degli anni dal 2016 al 2021 è stato pacificamente regolarmente notificato dall' in data 24.01.2023 e che, pertanto, il ricorso è inammissibile per essere trascorso CP_2
2 il termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5°, D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46,
- le dichiarazioni di redditi Unico 2017 SP non sono state rettificate, neanche dopo il ricevimento della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti del
23.3.16 e comunicata il 24.1.23,
- la prescrizione è stata interrotta in data 30.7.2021 con la comunicazione dell'iscrizione d'ufficio.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in CP_3 quanto infondato in fatto e diritto, eccependo che la vendita è avvenuta con riserva di proprietà, per come emerge dal contratto versato in atti dalla ricorrente, che non vi è revoca del ruolo di accomandataria ma solo scioglimento della società senza apertura della liquidazione per volontà dei soci il 19.12.18.
Con note del 14.3.24, la parte ricorrente ha allegato e provato il pagamento della somma portata dalla cartella n. 01920200011391846000, presente nell'opposto avviso di intimazione.
Con nota del 2.8.24, la parte ricorrente ha comunicato il decesso della sig.ra Per_1
Il giudizio è stato riassunto in data 10.9.24.
Con note per la presente udienza, ha sgravato l'intera posizione della sig.ra per CP_2 Per_1 il periodo dal 2018.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento n. 01920239010830448000 e l'avviso di addebito n. 3192023000177336000.
in sede di riesame, “ha provveduto a chiudere la posizione previdenziale della signora con CP_2 Per_1 decorrenza 19/12/2018 e a sgravare dagli AVA emessi tutti i debiti relativi ad anni successivi al 2018.”
Pertanto, sia l'avviso di addebito n. 3192023000177133600, notificato in data 3.1.2024
(oggetto del ricorso RG n. 146/2024), sia l'avviso di addebito n. 01920239010830448/000
(oggetto del ricorso R.G. n. 66/24) sono stati parzialmente sgravati relativamente a tutti i debiti relativi ad anni successivi al 2018.
*** 3 Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e 4 non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente ha espressamente qualificato tale opposizione ex art. 615 c.p.c. limitato ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, pertanto non assumono rilievo le difese in punto di merito della pretesta impositiva.
***
La parte ricorrente stessa ha riferito di aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n.
31920220003209116000 per contributi IVS della gestione commercianti degli anni dal 2016 al
2021 in data 24.01.2023 e la parte resistente ha allegato e provato che l'iscrizione d'ufficio CP_2 alla Cassa gestione Commercianti è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 11.8.21.
La parte ricorrente afferma che la notifica dell'iscrizione d'ufficio alla non possa aver CP_4 come effetto l'interruzione della prescrizione, in quanto “stante l'evidente errore materiale dello studio contabile che ha indotto in errore anche l' di certo l'avviso di iscrizione obbligatoria del 30/07/2021 non CP_2 può fungere da atto interruttivo della prescrizione, poiché è stato emesso in difetto dei presupposti di legge”. Tale argomentazione non è idonea a limitare l'effetto interruttivo della prescrizione della comunicazione di iscrizione d'ufficio.
Ciò posto la prescrizione non è maturata e qualsiasi eccezione di merito è tardiva.
***
Per quanto attiene alla prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla definitività dell'atto impositivo, deve darsi atto che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto da
CP_3
In ragione delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata.
Considerato il parziale sgravio, la particolare condizione delle parti e la giurisprudenza in punto di merito della pretesa Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, si compensano integralmente le spese di lite. 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al periodo oggetto di sgravio,
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 24/09/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Persona_1 con l'avv. Marzia Pittone
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con l'avv.ssa Anna Maria Taddeo
e
CP_2 con l'avv.ssa Floriana Collerone
- RESISTENTE –
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso R.G. n. 66/2024 depositato il 12/01/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, e al fine di accertare la CP_2 CP_3 prescrizione delle somme indicate nell'intimazione di pagamento n. 01920239010830448000, dell' , Agente della riscossione per la Provincia di Bergamo, Controparte_1
1 notificata in data 9/01/2024, per l'importo di € 9.577,77, portato dall'avviso di addebito n.
31920220003209116000 di € 9.548,53 e dalla cartella n. 01920200011391846000 di € 29,24.
Con ricorso rubricato R.G. n. 146/2024 depositato il 22/01/2024, la ricorrente adiva il
Tribunale di Bergamo proponendo opposizione ex art. 617 e 618 c.p.c. avverso l'avviso di addebito n. 3192023000177336000 per l'importo di € 29.958,66.
La parte ricorrente deduceva che il presunto credito dell'ente traeva scorrettamente la propria origine dal mancato versamento da parte della signora dei contributi I.V.S., Per_1 sanzioni ed interessi relativi agli anni dal 2016 al 2021.
La parte ricorrente eccepiva:
- di essere stata rappresentante legale e socia accomandataria della Meridiana Cafè di
Vezzoli R. & C. S.A.S. solo fino al 31/12/2015,
- di averne dato comunicazione anche all'ufficio opposto e infatti
- con comunicazione del 23/03/2016, l' di Bergamo, trasmetteva all'odierna CP_2
opponente la conferma della cancellazione “…dalla Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali a partire dal 31.12.2015…”,
- di non aver più svolto alcuna attività lavorativa,
- di esser stata riconosciuta invalida civile dall' a far data dal 2021 e impossibilitata a CP_2
deambulare a causa di una frattura al femore sinistro avvenuto nel 2019,
- di aver accertato, mediante estratto contributivo, che in data 30/07/2021 l' aveva CP_2
iscritto d'ufficio l'odierna opponente inviando la seguente comunicazione “…da una verifica effettuata è risultato che Lei è stato per l'anno 2016, socio della società del settore terziario
MERIDIANA CAFE' DI VEZZOLI R. & C. S…” e che tale modifica della posizione contributiva della signora era effettuata in quanto “…la suddetta Società, nell'ambito Per_1 della dichiarazione di redditi Unico 2017 SP, ha dichiarato che l'attività svolta nell'impresa costituisce la Sua occupazione prevalente…”.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato in fatto e diritto.
In particolare, ha eccepito che
- l'avviso di addebito n. 31920220003209116000 per contributi IVS della gestione commercianti degli anni dal 2016 al 2021 è stato pacificamente regolarmente notificato dall' in data 24.01.2023 e che, pertanto, il ricorso è inammissibile per essere trascorso CP_2
2 il termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5°, D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46,
- le dichiarazioni di redditi Unico 2017 SP non sono state rettificate, neanche dopo il ricevimento della comunicazione di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti del
23.3.16 e comunicata il 24.1.23,
- la prescrizione è stata interrotta in data 30.7.2021 con la comunicazione dell'iscrizione d'ufficio.
***
La parte convenuta regolarmente costituita, ha chiesto di rigettare il ricorso in CP_3 quanto infondato in fatto e diritto, eccependo che la vendita è avvenuta con riserva di proprietà, per come emerge dal contratto versato in atti dalla ricorrente, che non vi è revoca del ruolo di accomandataria ma solo scioglimento della società senza apertura della liquidazione per volontà dei soci il 19.12.18.
Con note del 14.3.24, la parte ricorrente ha allegato e provato il pagamento della somma portata dalla cartella n. 01920200011391846000, presente nell'opposto avviso di intimazione.
Con nota del 2.8.24, la parte ricorrente ha comunicato il decesso della sig.ra Per_1
Il giudizio è stato riassunto in data 10.9.24.
Con note per la presente udienza, ha sgravato l'intera posizione della sig.ra per CP_2 Per_1 il periodo dal 2018.
Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
La parte ricorrente ha opposto l'intimazione di pagamento n. 01920239010830448000 e l'avviso di addebito n. 3192023000177336000.
in sede di riesame, “ha provveduto a chiudere la posizione previdenziale della signora con CP_2 Per_1 decorrenza 19/12/2018 e a sgravare dagli AVA emessi tutti i debiti relativi ad anni successivi al 2018.”
Pertanto, sia l'avviso di addebito n. 3192023000177133600, notificato in data 3.1.2024
(oggetto del ricorso RG n. 146/2024), sia l'avviso di addebito n. 01920239010830448/000
(oggetto del ricorso R.G. n. 66/24) sono stati parzialmente sgravati relativamente a tutti i debiti relativi ad anni successivi al 2018.
*** 3 Prima di esaminare i motivi di opposizione formulati da parte opponente, giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Pertanto, una volta ricevuta la notifica della cartella di pagamento decorre il termine perentorio di 40 giorni per l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999 per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva.
Sul punto anche, Corte appello Brescia sez. lav., 21/02/2023, n.53:
“Ne discende che, una volta accertata l'avvenuta notifica o conoscenza di tutti gli atti impositivi oggetto di giudizio, ogni altra difesa dell'appellante non può essere vagliata, essendo certo che il Contribuente non ha opposto gli avvisi nel termine perentorio di legge (40 giorni dalla loro notifica o comunque da quando ne ha avuto conoscenza), con la conseguenza che il credito portato da ogni avviso di addebito è ormai definitivo e irretrattabile.
Per consolidata e ormai univoca giurisprudenza di legittimità, il credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento o dall'avviso di addebito, una volta che questi ultimi titoli esecutivi, debitamente e regolarmente notificati, non vengano opposti nel termine perentorio di legge, si consolida, nel senso che diviene irretrattabile e 4 non può più essere contestato o posto in discussione (cfr.Cass.4338/2014 e anche Cass.Sez.Un. 23397/2016, in motivazione).
Il che equivale a dire che la pretesa creditoria portata da ogni cartella e da ogni avviso di addebito non opposti nel termine di legge, diviene intangibile e non è più soggetta ad alcun tipo di estinzione (potendo, tra l'altro, prescriversi soltanto la relativa azione esecutiva).
E' poi ormai assodato anche il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 24, comma 5, dal D.Lgs. n.
46 del 1999, ed è altrettanto certo che esso è funzionalizzato, appunto, a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una "rapida riscossione".”.
La parte ricorrente ha espressamente qualificato tale opposizione ex art. 615 c.p.c. limitato ai fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, pertanto non assumono rilievo le difese in punto di merito della pretesta impositiva.
***
La parte ricorrente stessa ha riferito di aver ricevuto la notifica dell'avviso di addebito n.
31920220003209116000 per contributi IVS della gestione commercianti degli anni dal 2016 al
2021 in data 24.01.2023 e la parte resistente ha allegato e provato che l'iscrizione d'ufficio CP_2 alla Cassa gestione Commercianti è stata regolarmente notificata alla ricorrente in data 11.8.21.
La parte ricorrente afferma che la notifica dell'iscrizione d'ufficio alla non possa aver CP_4 come effetto l'interruzione della prescrizione, in quanto “stante l'evidente errore materiale dello studio contabile che ha indotto in errore anche l' di certo l'avviso di iscrizione obbligatoria del 30/07/2021 non CP_2 può fungere da atto interruttivo della prescrizione, poiché è stato emesso in difetto dei presupposti di legge”. Tale argomentazione non è idonea a limitare l'effetto interruttivo della prescrizione della comunicazione di iscrizione d'ufficio.
Ciò posto la prescrizione non è maturata e qualsiasi eccezione di merito è tardiva.
***
Per quanto attiene alla prescrizione dell'azione esecutiva, successiva alla definitività dell'atto impositivo, deve darsi atto che il termine prescrizionale è stato tempestivamente interrotto da
CP_3
In ragione delle considerazioni che precedono, in definitiva, l'opposizione va rigettata.
Considerato il parziale sgravio, la particolare condizione delle parti e la giurisprudenza in punto di merito della pretesa Cassazione civile sez. VI, 11/11/2019, si compensano integralmente le spese di lite. 5
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al periodo oggetto di sgravio,
- rigetta per il resto il ricorso,
- compensa integralmente le spese di lite.
Bergamo, 24/09/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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