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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/11/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11979 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
G. BOVIO 30, FIRENZE presso lo studio dell'avv. CASSI GIAMPIERO dal quale è rappresentata e difesa;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. SINISCALCHI PAOLO C.F._3
e IN IM ed elettivamente domiciliati in VIALE N. MACHIAVELLI 29,
FIRENZE, presso lo studio dell'avv. Lucia Galati;
RESISTENTI avente per OGGETTO: Diritti della personalità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni illustrate nella narrativa in fatto ed in diritto del ricorso introduttivo, nonché nella presente memoria, accogliere le seguenti domande:
1. accertare e dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni contenute nell'articolo pubblicato in data 10 Dicembre 2023 nel quotidiano “Corriere della Sera”, a firma del Dott. CP_3
di cui alla narrativa del ricorso introduttivo e prodotto in giudizio con detto atto (doc.ti
[...]
n. 19 e n. 20 prodotti dalla ricorrente);
2. accertare e dichiarare la sussistenza nella condotta TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
del Dott. del reato di diffamazione ex art. 595 C.P., con l'aggravante di cui al CP_3 comma 3, e comunque la sussistenza di un atto illecito civile ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ.;
3. accertare e dichiarare la responsabilità dell'autore degli articoli, Dott. , per CP_3 la diffamazione compiuta così come del Direttore responsabile Dott. per Controparte_2
l'omesso colposo controllo di cui all'art. 57 C.P. e, comunque, per avere concorso nella condotta illecita ex art. 2043 Cod. Civ. del Dott. ;
4. accertare e dichiarare la CP_3
responsabilità civile della in persona Controparte_4 del suo legale rappresentante pro-tempore, sia ex art. 11 della L. 47/1948, che ex art. 2049
Cod. Civ.; 5. per l'effetto condannare i convenuti - resistenti, Dott. , Dott. CP_3
, in qualità di Direttore responsabile del quotidiano “ ”, Controparte_2 Controparte_4
e in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, anche in solido tra loro, a risarcire all'Avv. tutti Parte_1
i danni subiti e subendi, a causa delle rispettive condotte, anche omissive, e, quindi, al pagamento a tale titolo in favore dell'Avv. della somma di Euro 50.000,00.=. Parte_1
e/o, comunque, della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale ex art. 1284, quarto comma, Cod.
Civ., dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento;
6. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza ex art. 120 C.p.c. nei modi e nei termini ritenuti di giustizia dall'Ill.mo Tribunale e fissare ex art. 614-bis C.p.c. la somma di denaro giornaliera dovuta per l'inosservanza a detto ordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
7. ordinare
l'eliminazione dell'articolo in questione dalla pagina online del Corriere della Sera o, comunque, ordinare che siano adottati i necessari accorgimenti affinché l'articolo non sia più visionabile e/o reperibile su detta pagina online, se del caso mediante la sua deindicizzazione, e fissare, anche in questo caso, ex art. 614-bis C.p.c. la somma di denaro giornaliera dovuta per l'inosservanza a detto ordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
8. con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio e del procedimento di mediazione, oltre il rimborso delle spese generali e oltre CAP e IVA come per legge.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
PARTE RESISTENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti dei resistenti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. depositato il 22.10.2024, Pt_1
ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2
per chiederne la condanna al risarcimento per danno da diffamazione a CP_3 mezzo stampa, quantificato in € 50.000,00, in relazione ad un articolo che il quotidiano a tiratura nazionale, “Corriere della Sera”, ha pubblicato, sia nella sua versione cartacea, che in quella online, in data 10 dicembre 2023, a firma del giornalista . CP_3
In particolare, ha esposto che suddetto articolo, avente ad oggetto Parte_1 le elezioni amministrative che si sarebbero svolte a Firenze nella primavera del 2024, sarebbe risultato gravemente lesivo dell'immagine, dell'onore e della reputazione della ricorrente.
Più nello specifico, nel ricorso si fa riferimento ad un passaggio dell'articolo che, oltre a descrivere come protagonista di “una serie d'intemperanze” che Parte_1
l'avrebbero portata ad essere “cacciata” dalla , la accosterebbe a “poteri poco Persona_1 limpidi della città” (v. articolo oggetto di causa: “L'ex assessora , cacciata Parte_1
tempo fa dalla giunta dopo una serie d'intemperanze, strenua sostenitrice delle Per_1 primarie, è rimasta esclusa e ora minaccia pure querele contro i suoi stessi compagni di partito che la dipingono come «vicina a poteri poco limpidi della città»”).
Secondo parte ricorrente, tale accostamento (peraltro effettuato utilizzando un virgolettato, ma senza riportare la fonte che avrebbe proferito testualmente le parole in questione), utilizzato in un articolo che è, nel complesso, denigratorio nei confronti di
, sarebbe stato volto a diffamare e mettere in cattiva luce la stessa, Parte_1
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
descrivendola come persona poco trasparente e non affidabile, e a danneggiarla mediaticamente in vista delle allora incombenti elezioni comunali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2025, si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate.
In particolare, i resistenti, oltre a mettere in luce l'utilizzo da parte ricorrente di una lettura atomistica di singole espressioni svincolate dal contesto, hanno sostenuto come il giornalista si fosse limitato a riportare fatti realmente avvenuti e l'esistenza di talune voci, senza però avallarne la fondatezza, ed hanno argomentato in favore di un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica politica.
Dopo aver fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c in data
18.11.2025 ed aver assegnato alle parti termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per depositare delle note conclusive, il Giudice, esaurita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Al fine di risolvere la presente controversia occorre stabilire se le affermazioni censurate da parte ricorrente siano da considerarsi offensive e lesive dell'immagine, dell'onore e della reputazione di , posto che ha Parte_1 CP_3
espresso tali opinioni nell'esercizio della propria professione di giornalista.
È dunque necessario effettuare un bilanciamento tra la libera manifestazione del pensiero esercitata dal resistente, libertà costituzionalmente garantita dall'art. 21 Cost., e il diritto all'onore e alla reputazione della ricorrente, parimenti meritevole di tutela costituzionale in quanto facente parte dei cc.dd. diritti della personalità, che trovano espressione nell'art. 2 della Costituzione e sono riconosciuti e garantiti quali “diritti inviolabili dell'uomo”.
A tal proposito, giova ricordare come la stessa Corte Costituzionale abbia precisato che “la previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché,
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni
o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. […] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione)”
(Corte Cost., sent. n. 86 del 1974).
Il diritto alla reputazione è altresì tutelato dall'art. 595 del Codice penale, che prevede il reato di diffamazione nel caso in cui qualcuno “comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione”.
Il bene giuridico tutelato da tale articolo è, quindi, la reputazione che, come efficacemente ricostruito più volte dalla giurisprudenza di merito, include sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive ed opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ognuno attribuisce a sé stesso.
Premesso ciò, si ricorda che i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, così come affermati da una consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo,
Cass. civ., sez. I, ord. 18 dicembre 2023, n. 35352), sono i seguenti:
a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà (cfr.
Cass. civ., sez. I, ord. 3 maggio 2023, n. 11514);
b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);
c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).
Pertanto, la lesione dell'onore e della reputazione altrui a mezzo stampa si concretizza qualora la condotta ritenuta offensiva violi i presupposti appena esposti della verità, della continenza e della pertinenza. È sufficiente che anche uno di questi requisiti manchi, perché
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
la scriminante del diritto di cronaca e di critica non operi (v. anche Tribunale di Firenze, sez.
II civ., sent. n. 1637 del 2021).
Con specifico riferimento al diritto di critica politica, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di precisare che il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 18 febbraio 2019, n. 7340).
In altre parole, il diritto di critica “non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando, però, che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive” (Cass. civ., sez. III, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420).
Nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'art. 10 della CEDU, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" e i "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva" (Corte EDU, sent. 30 giugno 2015, c. Italia). Per_2
È necessario, inoltre, tenere presente che i limiti al diritto di critica esercitabile nei confronti dei politici – ed, in genere, delle personalità pubbliche che, proprio in virtù del loro ruolo pubblico, si espongono consapevolmente al giudizio della collettività e devono far prova di particolare tolleranza nei confronti delle critiche – devono intendersi più ampi di quelli relativi ai semplici privati: se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di “public watchdog”, ossia di “cane da guardia” della democrazia (v. ex multis, Corte EDU, sent. 31 maggio 2016, c. Russia;
Corte EDU, sent. 8 ottobre Per_3
2013, Ricci c. Italia;
e Corte EDU, sent. 8 luglio 1986, Lingens c. Austria).
Tutto ciò premesso, sulla scorta del quadro giurisprudenziale appena delineato, occorre esaminare il tenore dell'articolo pubblicato dal “Corriere della Sera” il 10 dicembre 2023,
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
caratterizzato indubbiamente da un linguaggio volutamente provocatorio e suggestivo, alla luce delle esimenti del diritto di cronaca e di critica menzionate poc'anzi.
Prendendo anzitutto in esame il primo parametro – quello della verità del fatto narrato, della precisione nella sua descrizione e della derivazione da fonti affidabili – l'articolo censurato si iscrive nel contesto delle elezioni amministrative fiorentine del giugno 2024, alle quali ha partecipato come candidata IN e che sono state precedute Parte_1
da alcune vicende che hanno riguardato la stessa ricorrente.
In particolare, fa riferimento alla “cacciata” dalla Giunta CP_3 Per_1 di a seguito di “una serie di intemperanze” e alle querele minacciate da Parte_1
quest'ultima “contro i suoi stessi compagni di partito che la dipingono come «vicina a poteri poco limpidi della città»”
Orbene, siffatte espressioni, seppur utilizzate facendo ricorso ad un linguaggio colorito, rispettino il criterio della verità putativa e non assumano valenza diffamatoria, in quanto basate su notizie vere o presunte tali che sono state sfruttate in un contesto di competizione elettorale in modo tale da connotare negativamente l'immagine di Pt_1
, senza però sconfinare in un attacco gratuito nei confronti di quest'ultima.
[...]
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la critica politica può assumere toni più pungenti rispetto a quelli interpersonali tra privati, può essere di parte e non deve necessariamente essere obiettiva, tale considerazione, a maggior ragione, vale in occasione di una competizione elettorale, in cui si contrappongono, ancor più immediatamente e direttamente, due o più competitori nonché due o più partiti e/o coalizioni, aventi programmi di gestione della cosa pubblica, che spesso sottintendono due opposte visioni del modo in cui realizzare gli interessi della comunità. In tal caso, il diritto di critica politica può essere esercitato utilizzando espressioni ancor più aspre, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione, dal comportamento, dal programma elettorale, ove già delineato, oppure dalla visione politica, genericamente intesa, dei propri avversari. Ne deriva che, in tale contesto, attribuire, in occasione della gara elettorale, ad un proprio competitore oppure al candidato presentato
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
dall'opposto partito disegni politici, che potrebbero essere vantaggiosi per imprenditori privati e pregiudizievoli per la comunità, non contiene, di per sè, una valenza diffamatoria effettiva ne' veramente credibile poiché, come già sottolineato, la competizione elettorale esaspera la conflittualità dei toni, già aspri della lotta politica ed enfatizza i pregiudizi derivanti alla comunità dalla possibile vittoria degli avversari […] ciò che determina l'abuso del diritto di critica politica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirano soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale. Infatti, il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale.” (Cass. civ., sez. III, sent. 17 ottobre 2013, n. 23576).
Nel caso di specie, è la stessa ricorrente che conferma, nel ricorso introduttivo, di essere stata licenziata “in tronco a mezzo stampa” dall'allora IN , in Persona_4 seguito ad alcune affermazioni della stessa che si ponevano in contrasto con le posizioni del
IN, con l'obiettivo di “depotenziare gradualmente” dalla scena Parte_1 pubblica e toglierle visibilità per “indebolirla in vista delle elezioni amministrative” (cfr. ricorso introduttivo pp. 4-5).
Il contrasto tra la ricorrente e l'allora IN è stato ripreso da più testate Per_1 giornalistiche che hanno dato conto dei “pesanti strascichi” e del “conflitto insanabile” creatosi tra i due (cfr. articolo de “La Nazione” del 15.03.2023 prodotto sub doc. 5 in allegato alla comparsa di costituzione).
Non vi è dubbio, dunque, che la descrizione effettuata da CP_3 relativamente a tali vicende si sia basata su fonti veritiere per ricostruire, utilizzando un taglio polemico, dei fatti realmente avvenuti.
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Per quanto riguarda, invece, le voci evocate dal giornalista ed inerenti ad alcuni compagni di partito di che l'avrebbero descritta come “vicina a poteri poco Parte_2
limpidi della città”, si osserva come, in effetti, abbia utilizzato un CP_3 virgolettato senza però riportare la fonte che avrebbe proferito tali commenti.
Tuttavia, l'esistenza delle voci in questione era nota alla stessa ricorrente al momento della pubblicazione dell'articolo, tanto che quest'ultima, aveva riferito alla stampa di essere venuta a conoscenza di affermazioni fatte “contro la mia persona” da dirigenti del PD che avrebbero raccontato “che dietro a me c'erano i 'poteri forti'” (cfr. articolo de “La Nazione” del 06.12.2023 e rettifica di al “Corriere della Sera” pubblicata il 12.12.2023, Parte_1
prodotti sub docc. 6 e 12 in allegato alla comparsa di costituzione).
Occorre, infine, evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, a fronte dell'allegazione di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al convenuto invocare l'esimente del diritto di cronaca e di critica e provare, tra l'altro, la veridicità del fatto narrato, cosa che è avvenuta nel caso di specie: “al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile;
più specificamente, in punto di verità della notizia, deve ritenersi che, vertendosi in ambito di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori resti disciplinata dall'art. 2697 c.c., cosicché l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenza della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima ” (Cass. civ., sez. III, ord. 26 aprile 2022, n. 12985).
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Si ritiene, pertanto, che abbia assolto agli oneri probatori richiesti CP_3 dalla giurisprudenza di legittimità, poiché, pur non rivelando direttamente la fonte delle affermazioni ritenute diffamatorie da , è riuscito a dimostrare la Parte_1 verosimiglianza dei fatti narrati con gli eventi realmente avvenuti, quantomeno il fatto che girasse questa voce, né sarebbe possibile richiedere al giornalista di rivelare le proprie fonti, essendo la riservatezza delle stesse un principio fondante del diritto di cronaca tutelato dalla giurisprudenza italiana e sovranazionale (v. ex multis, Corte EDU, sent. 6 ottobre 2020, Jecker
c. Svizzera e Cass. civ., sez. I, ord. 3 novembre 2023, n. 30522).
Conseguentemente, si ritiene accertata anche la sussistenza del requisito della pertinenza, essendo innegabile l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia in virtù della figura politica e pubblica di che, all'epoca della pubblicazione Parte_1
dell'articolo era consigliera comunale di Firenze e proponeva di candidarsi a IN della
Città di Firenze.
Per quanto riguarda, infine, il requisito della continenza, è parere di questo Giudice che l'articolo censurato non ecceda i limiti formali e sostanziali delineati dalla giurisprudenza di legittimità per un corretto esercizio del diritto di critica.
Invero, la Corte di Cassazione ha stabilito come un giudizio negativo collegato a specifici fatti “costituisca esplicitazione del legittimo diritto di critica ed anche di satira politica, purché esso non si risolva in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione del requisito della continenza, del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere;
ciò soprattutto nel caso in cui si verta in tema di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale” (Cass. pen., sez. V, sent. 7 settembre 2023, n. 36949).
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Nel caso di specie, , seppur dando all'articolo un taglio negativo CP_3 tramite l'utilizzo di toni sferzanti e pungenti, non ha espresso un giudizio personale su ma si è limitato a fare riferimento all'esistenza di alcune voci critiche, Parte_1 senza avallarne la veridicità o trascendere in attacchi gratuiti nei confronti della ricorrente.
Da ultimo, si ricorda in ogni caso che, così come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU menzionata supra, la critica “può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario. Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini”
(Cass. pen., sez. V, sent. 18 febbraio 2019, n. 7340).
Alla luce di queste complessive argomentazioni, il contenuto della pubblicazione oggetto della presente controversia, per quanto suggestivo e volto a descrivere in maniera provocatoria la figura di , deve inserirsi nel contesto elettorale e politico Parte_1 dell'epoca e può considerarsi un legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica da parte di , in quanto rispettoso dei requisiti di verità, continenza e CP_3 pertinenza.
In definitiva, la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata;
le ulteriori questioni restano assorbite.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della ricorrente e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei resistenti in solido, in complessivi € 7.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e : CP_3
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da contro Parte_1
e per le Controparte_1 Controparte_2 CP_3
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido, che quantifica in complessivi € 7.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 21/11/2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Sturiale
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Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11979 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
G. BOVIO 30, FIRENZE presso lo studio dell'avv. CASSI GIAMPIERO dal quale è rappresentata e difesa;
RICORRENTE
CONTRO
(P. IVA , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, (C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 CP_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. SINISCALCHI PAOLO C.F._3
e IN IM ed elettivamente domiciliati in VIALE N. MACHIAVELLI 29,
FIRENZE, presso lo studio dell'avv. Lucia Galati;
RESISTENTI avente per OGGETTO: Diritti della personalità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso.
PARTE RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, per tutte le ragioni illustrate nella narrativa in fatto ed in diritto del ricorso introduttivo, nonché nella presente memoria, accogliere le seguenti domande:
1. accertare e dichiarare non corrispondenti al vero le affermazioni contenute nell'articolo pubblicato in data 10 Dicembre 2023 nel quotidiano “Corriere della Sera”, a firma del Dott. CP_3
di cui alla narrativa del ricorso introduttivo e prodotto in giudizio con detto atto (doc.ti
[...]
n. 19 e n. 20 prodotti dalla ricorrente);
2. accertare e dichiarare la sussistenza nella condotta TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
del Dott. del reato di diffamazione ex art. 595 C.P., con l'aggravante di cui al CP_3 comma 3, e comunque la sussistenza di un atto illecito civile ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ.;
3. accertare e dichiarare la responsabilità dell'autore degli articoli, Dott. , per CP_3 la diffamazione compiuta così come del Direttore responsabile Dott. per Controparte_2
l'omesso colposo controllo di cui all'art. 57 C.P. e, comunque, per avere concorso nella condotta illecita ex art. 2043 Cod. Civ. del Dott. ;
4. accertare e dichiarare la CP_3
responsabilità civile della in persona Controparte_4 del suo legale rappresentante pro-tempore, sia ex art. 11 della L. 47/1948, che ex art. 2049
Cod. Civ.; 5. per l'effetto condannare i convenuti - resistenti, Dott. , Dott. CP_3
, in qualità di Direttore responsabile del quotidiano “ ”, Controparte_2 Controparte_4
e in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, anche in solido tra loro, a risarcire all'Avv. tutti Parte_1
i danni subiti e subendi, a causa delle rispettive condotte, anche omissive, e, quindi, al pagamento a tale titolo in favore dell'Avv. della somma di Euro 50.000,00.=. Parte_1
e/o, comunque, della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale ex art. 1284, quarto comma, Cod.
Civ., dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento;
6. ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza ex art. 120 C.p.c. nei modi e nei termini ritenuti di giustizia dall'Ill.mo Tribunale e fissare ex art. 614-bis C.p.c. la somma di denaro giornaliera dovuta per l'inosservanza a detto ordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
7. ordinare
l'eliminazione dell'articolo in questione dalla pagina online del Corriere della Sera o, comunque, ordinare che siano adottati i necessari accorgimenti affinché l'articolo non sia più visionabile e/o reperibile su detta pagina online, se del caso mediante la sua deindicizzazione, e fissare, anche in questo caso, ex art. 614-bis C.p.c. la somma di denaro giornaliera dovuta per l'inosservanza a detto ordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
8. con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio e del procedimento di mediazione, oltre il rimborso delle spese generali e oltre CAP e IVA come per legge.”
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
PARTE RESISTENTE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, così giudicare: IN PRINCIPALITÀ E NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate ex adverso nei confronti dei resistenti, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. depositato il 22.10.2024, Pt_1
ha convenuto in giudizio e
[...] Controparte_1 Controparte_2
per chiederne la condanna al risarcimento per danno da diffamazione a CP_3 mezzo stampa, quantificato in € 50.000,00, in relazione ad un articolo che il quotidiano a tiratura nazionale, “Corriere della Sera”, ha pubblicato, sia nella sua versione cartacea, che in quella online, in data 10 dicembre 2023, a firma del giornalista . CP_3
In particolare, ha esposto che suddetto articolo, avente ad oggetto Parte_1 le elezioni amministrative che si sarebbero svolte a Firenze nella primavera del 2024, sarebbe risultato gravemente lesivo dell'immagine, dell'onore e della reputazione della ricorrente.
Più nello specifico, nel ricorso si fa riferimento ad un passaggio dell'articolo che, oltre a descrivere come protagonista di “una serie d'intemperanze” che Parte_1
l'avrebbero portata ad essere “cacciata” dalla , la accosterebbe a “poteri poco Persona_1 limpidi della città” (v. articolo oggetto di causa: “L'ex assessora , cacciata Parte_1
tempo fa dalla giunta dopo una serie d'intemperanze, strenua sostenitrice delle Per_1 primarie, è rimasta esclusa e ora minaccia pure querele contro i suoi stessi compagni di partito che la dipingono come «vicina a poteri poco limpidi della città»”).
Secondo parte ricorrente, tale accostamento (peraltro effettuato utilizzando un virgolettato, ma senza riportare la fonte che avrebbe proferito testualmente le parole in questione), utilizzato in un articolo che è, nel complesso, denigratorio nei confronti di
, sarebbe stato volto a diffamare e mettere in cattiva luce la stessa, Parte_1
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descrivendola come persona poco trasparente e non affidabile, e a danneggiarla mediaticamente in vista delle allora incombenti elezioni comunali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.02.2025, si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, e chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate.
In particolare, i resistenti, oltre a mettere in luce l'utilizzo da parte ricorrente di una lettura atomistica di singole espressioni svincolate dal contesto, hanno sostenuto come il giornalista si fosse limitato a riportare fatti realmente avvenuti e l'esistenza di talune voci, senza però avallarne la fondatezza, ed hanno argomentato in favore di un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica politica.
Dopo aver fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c in data
18.11.2025 ed aver assegnato alle parti termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per depositare delle note conclusive, il Giudice, esaurita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Al fine di risolvere la presente controversia occorre stabilire se le affermazioni censurate da parte ricorrente siano da considerarsi offensive e lesive dell'immagine, dell'onore e della reputazione di , posto che ha Parte_1 CP_3
espresso tali opinioni nell'esercizio della propria professione di giornalista.
È dunque necessario effettuare un bilanciamento tra la libera manifestazione del pensiero esercitata dal resistente, libertà costituzionalmente garantita dall'art. 21 Cost., e il diritto all'onore e alla reputazione della ricorrente, parimenti meritevole di tutela costituzionale in quanto facente parte dei cc.dd. diritti della personalità, che trovano espressione nell'art. 2 della Costituzione e sono riconosciuti e garantiti quali “diritti inviolabili dell'uomo”.
A tal proposito, giova ricordare come la stessa Corte Costituzionale abbia precisato che “la previsione costituzionale del diritto di manifestare il proprio pensiero non integra una tutela incondizionata e illimitata della libertà di manifestazione del pensiero, giacché,
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anzi, a questa sono posti limiti derivanti dalla tutela del buon costume o dall'esistenza di beni
o interessi diversi che siano parimenti garantiti o protetti dalla Costituzione. […] E tra codesti beni ed interessi, ed in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana, è l'onore (comprensivo del decoro e della reputazione)”
(Corte Cost., sent. n. 86 del 1974).
Il diritto alla reputazione è altresì tutelato dall'art. 595 del Codice penale, che prevede il reato di diffamazione nel caso in cui qualcuno “comunicando con più persone, offende
l'altrui reputazione”.
Il bene giuridico tutelato da tale articolo è, quindi, la reputazione che, come efficacemente ricostruito più volte dalla giurisprudenza di merito, include sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive ed opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ognuno attribuisce a sé stesso.
Premesso ciò, si ricorda che i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, così come affermati da una consolidata giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo,
Cass. civ., sez. I, ord. 18 dicembre 2023, n. 35352), sono i seguenti:
a) la verità oggettiva (o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà (cfr.
Cass. civ., sez. I, ord. 3 maggio 2023, n. 11514);
b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. pertinenza);
c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza).
Pertanto, la lesione dell'onore e della reputazione altrui a mezzo stampa si concretizza qualora la condotta ritenuta offensiva violi i presupposti appena esposti della verità, della continenza e della pertinenza. È sufficiente che anche uno di questi requisiti manchi, perché
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la scriminante del diritto di cronaca e di critica non operi (v. anche Tribunale di Firenze, sez.
II civ., sent. n. 1637 del 2021).
Con specifico riferimento al diritto di critica politica, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di precisare che il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 18 febbraio 2019, n. 7340).
In altre parole, il diritto di critica “non si concreta, come quello di cronaca, nella mera narrazione veritiera di fatti, ma si esprime in un giudizio che, come tale, non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, fermo restando, però, che il fatto presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive” (Cass. civ., sez. III, ord. 26 ottobre 2017, n. 25420).
Nella stessa prospettiva si colloca la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'art. 10 della CEDU, in tema di libertà di espressione, che, nel distinguere tra la "materialità dei fatti" e i "giudizi di valore", pone in rilievo che, quand'anche "equivale a un giudizio di valore, una dichiarazione deve fondarsi su una base fattuale sufficiente, senza la quale sarebbe eccessiva" (Corte EDU, sent. 30 giugno 2015, c. Italia). Per_2
È necessario, inoltre, tenere presente che i limiti al diritto di critica esercitabile nei confronti dei politici – ed, in genere, delle personalità pubbliche che, proprio in virtù del loro ruolo pubblico, si espongono consapevolmente al giudizio della collettività e devono far prova di particolare tolleranza nei confronti delle critiche – devono intendersi più ampi di quelli relativi ai semplici privati: se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di “public watchdog”, ossia di “cane da guardia” della democrazia (v. ex multis, Corte EDU, sent. 31 maggio 2016, c. Russia;
Corte EDU, sent. 8 ottobre Per_3
2013, Ricci c. Italia;
e Corte EDU, sent. 8 luglio 1986, Lingens c. Austria).
Tutto ciò premesso, sulla scorta del quadro giurisprudenziale appena delineato, occorre esaminare il tenore dell'articolo pubblicato dal “Corriere della Sera” il 10 dicembre 2023,
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caratterizzato indubbiamente da un linguaggio volutamente provocatorio e suggestivo, alla luce delle esimenti del diritto di cronaca e di critica menzionate poc'anzi.
Prendendo anzitutto in esame il primo parametro – quello della verità del fatto narrato, della precisione nella sua descrizione e della derivazione da fonti affidabili – l'articolo censurato si iscrive nel contesto delle elezioni amministrative fiorentine del giugno 2024, alle quali ha partecipato come candidata IN e che sono state precedute Parte_1
da alcune vicende che hanno riguardato la stessa ricorrente.
In particolare, fa riferimento alla “cacciata” dalla Giunta CP_3 Per_1 di a seguito di “una serie di intemperanze” e alle querele minacciate da Parte_1
quest'ultima “contro i suoi stessi compagni di partito che la dipingono come «vicina a poteri poco limpidi della città»”
Orbene, siffatte espressioni, seppur utilizzate facendo ricorso ad un linguaggio colorito, rispettino il criterio della verità putativa e non assumano valenza diffamatoria, in quanto basate su notizie vere o presunte tali che sono state sfruttate in un contesto di competizione elettorale in modo tale da connotare negativamente l'immagine di Pt_1
, senza però sconfinare in un attacco gratuito nei confronti di quest'ultima.
[...]
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la critica politica può assumere toni più pungenti rispetto a quelli interpersonali tra privati, può essere di parte e non deve necessariamente essere obiettiva, tale considerazione, a maggior ragione, vale in occasione di una competizione elettorale, in cui si contrappongono, ancor più immediatamente e direttamente, due o più competitori nonché due o più partiti e/o coalizioni, aventi programmi di gestione della cosa pubblica, che spesso sottintendono due opposte visioni del modo in cui realizzare gli interessi della comunità. In tal caso, il diritto di critica politica può essere esercitato utilizzando espressioni ancor più aspre, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione, dal comportamento, dal programma elettorale, ove già delineato, oppure dalla visione politica, genericamente intesa, dei propri avversari. Ne deriva che, in tale contesto, attribuire, in occasione della gara elettorale, ad un proprio competitore oppure al candidato presentato
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dall'opposto partito disegni politici, che potrebbero essere vantaggiosi per imprenditori privati e pregiudizievoli per la comunità, non contiene, di per sè, una valenza diffamatoria effettiva ne' veramente credibile poiché, come già sottolineato, la competizione elettorale esaspera la conflittualità dei toni, già aspri della lotta politica ed enfatizza i pregiudizi derivanti alla comunità dalla possibile vittoria degli avversari […] ciò che determina l'abuso del diritto di critica politica è solo il palese travalicamento dei limiti della civile convivenza, mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell'avversario, mirano soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale. Infatti, il legittimo esercizio della critica politica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia e non deve ledere il diritto altrui all'integrità morale.” (Cass. civ., sez. III, sent. 17 ottobre 2013, n. 23576).
Nel caso di specie, è la stessa ricorrente che conferma, nel ricorso introduttivo, di essere stata licenziata “in tronco a mezzo stampa” dall'allora IN , in Persona_4 seguito ad alcune affermazioni della stessa che si ponevano in contrasto con le posizioni del
IN, con l'obiettivo di “depotenziare gradualmente” dalla scena Parte_1 pubblica e toglierle visibilità per “indebolirla in vista delle elezioni amministrative” (cfr. ricorso introduttivo pp. 4-5).
Il contrasto tra la ricorrente e l'allora IN è stato ripreso da più testate Per_1 giornalistiche che hanno dato conto dei “pesanti strascichi” e del “conflitto insanabile” creatosi tra i due (cfr. articolo de “La Nazione” del 15.03.2023 prodotto sub doc. 5 in allegato alla comparsa di costituzione).
Non vi è dubbio, dunque, che la descrizione effettuata da CP_3 relativamente a tali vicende si sia basata su fonti veritiere per ricostruire, utilizzando un taglio polemico, dei fatti realmente avvenuti.
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Per quanto riguarda, invece, le voci evocate dal giornalista ed inerenti ad alcuni compagni di partito di che l'avrebbero descritta come “vicina a poteri poco Parte_2
limpidi della città”, si osserva come, in effetti, abbia utilizzato un CP_3 virgolettato senza però riportare la fonte che avrebbe proferito tali commenti.
Tuttavia, l'esistenza delle voci in questione era nota alla stessa ricorrente al momento della pubblicazione dell'articolo, tanto che quest'ultima, aveva riferito alla stampa di essere venuta a conoscenza di affermazioni fatte “contro la mia persona” da dirigenti del PD che avrebbero raccontato “che dietro a me c'erano i 'poteri forti'” (cfr. articolo de “La Nazione” del 06.12.2023 e rettifica di al “Corriere della Sera” pubblicata il 12.12.2023, Parte_1
prodotti sub docc. 6 e 12 in allegato alla comparsa di costituzione).
Occorre, infine, evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, a fronte dell'allegazione di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al convenuto invocare l'esimente del diritto di cronaca e di critica e provare, tra l'altro, la veridicità del fatto narrato, cosa che è avvenuta nel caso di specie: “al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile;
più specificamente, in punto di verità della notizia, deve ritenersi che, vertendosi in ambito di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori resti disciplinata dall'art. 2697 c.c., cosicché l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenza della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima ” (Cass. civ., sez. III, ord. 26 aprile 2022, n. 12985).
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Si ritiene, pertanto, che abbia assolto agli oneri probatori richiesti CP_3 dalla giurisprudenza di legittimità, poiché, pur non rivelando direttamente la fonte delle affermazioni ritenute diffamatorie da , è riuscito a dimostrare la Parte_1 verosimiglianza dei fatti narrati con gli eventi realmente avvenuti, quantomeno il fatto che girasse questa voce, né sarebbe possibile richiedere al giornalista di rivelare le proprie fonti, essendo la riservatezza delle stesse un principio fondante del diritto di cronaca tutelato dalla giurisprudenza italiana e sovranazionale (v. ex multis, Corte EDU, sent. 6 ottobre 2020, Jecker
c. Svizzera e Cass. civ., sez. I, ord. 3 novembre 2023, n. 30522).
Conseguentemente, si ritiene accertata anche la sussistenza del requisito della pertinenza, essendo innegabile l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia in virtù della figura politica e pubblica di che, all'epoca della pubblicazione Parte_1
dell'articolo era consigliera comunale di Firenze e proponeva di candidarsi a IN della
Città di Firenze.
Per quanto riguarda, infine, il requisito della continenza, è parere di questo Giudice che l'articolo censurato non ecceda i limiti formali e sostanziali delineati dalla giurisprudenza di legittimità per un corretto esercizio del diritto di critica.
Invero, la Corte di Cassazione ha stabilito come un giudizio negativo collegato a specifici fatti “costituisca esplicitazione del legittimo diritto di critica ed anche di satira politica, purché esso non si risolva in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, dovendosi tenere conto, ai fini della valutazione del requisito della continenza, del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere;
ciò soprattutto nel caso in cui si verta in tema di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale” (Cass. pen., sez. V, sent. 7 settembre 2023, n. 36949).
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Nel caso di specie, , seppur dando all'articolo un taglio negativo CP_3 tramite l'utilizzo di toni sferzanti e pungenti, non ha espresso un giudizio personale su ma si è limitato a fare riferimento all'esistenza di alcune voci critiche, Parte_1 senza avallarne la veridicità o trascendere in attacchi gratuiti nei confronti della ricorrente.
Da ultimo, si ricorda in ogni caso che, così come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU menzionata supra, la critica “può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario. Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poiché nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini”
(Cass. pen., sez. V, sent. 18 febbraio 2019, n. 7340).
Alla luce di queste complessive argomentazioni, il contenuto della pubblicazione oggetto della presente controversia, per quanto suggestivo e volto a descrivere in maniera provocatoria la figura di , deve inserirsi nel contesto elettorale e politico Parte_1 dell'epoca e può considerarsi un legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica da parte di , in quanto rispettoso dei requisiti di verità, continenza e CP_3 pertinenza.
In definitiva, la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente deve essere rigettata;
le ulteriori questioni restano assorbite.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della ricorrente e, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dei resistenti in solido, in complessivi € 7.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e : CP_3
1. Rigetta le domande risarcitorie proposte da contro Parte_1
e per le Controparte_1 Controparte_2 CP_3
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido, che quantifica in complessivi € 7.500,00, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 21/11/2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Sturiale
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