CA
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 652 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 7.04.2020 al n. 652 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2807/2019 pubblicata il 3/10/2019
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Parte_1 CONTARDI e dall'Avv. Marina VALENTINETTI elettivamente domiciliato in Firenze, Corso Italia N. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Tommaso NIDIACI, come da procura in atti
- appellante - contro in persona del Controparte_1 [...] esentato e di Controparte_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Firenze via degli Arazzieri n. 4.
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze – Sezione Civile, dichiarata la propria competenza per valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'appellata sentenza dell'Ecc.mo Tribunale di Firenze – I Sezione Civile in persona dell'Ill.mo Sig. Giudice Unico dott. Daniela GARUFI, N. 2807/2019, decisa il 2 ottobre 2019, depositata in Cancelleria e pubblicata il 3 ottobre 2019, previa sospensione dell'esecutorietà della predetta appellata sentenza, ricorrendo i gravi motivi di cui ai 4 (quattro) motivi di appello e gli irreparabili danni di cui ai motivi 3 e 4, accertare e dichiarare che l'atto, cd. testamento 5 aprile 1739, integrato dai codicilli 7 ottobre 1739 e 3 dicembre 1739, di Sua Altezza Reale Serenissima NC AN , costituisce vero e Controparte_3 Controparte_4 proprio Trattato In rano Assoluto, che disponeva del proprio “Feudo”; accertare e dichiarare che il dott. Parte_1
il primogenito più prossimo agnate maschio secolare della linea
[...] maschile della famiglia de' CI, così come individuato nel predetto Trattato Internazionale;
accertare e dichiarare che, non avendo mai il Capitolo della Chiesa di San Lorenzo speso alcunché per la costruzione e manutenzione della Cappella, Chiesa di San Lorenzo facciata e campanile, sono avanzate le rendite dal danaro destinato da Sua Altezza Reale Serenissima NC AN AR LU 43 de' CI, Elettrice , alla costruzione e manutenzione della Cappella, Chiesa CP_4 di San Lorenzo, e campanile;
accertato e dichiarato che il Monte del Sale
o del Redimibile della Città di Firenze sono divenuti dello Stato Italiano, per effetto dell'acquisizione con plebiscito del Granducato di Toscana da parte dello Stato Italiano;
accertato e dichiarato che tutti i beni ecclesiastici, compresi quelli del Capitolo della Cappella, Chiesa di San Lorenzo, sono stati acquistati per effetto delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, dallo Stato Italiano;
accertato e dichiarato che al Sig. dott. spetta la rendita Parte_1 annua di 300 (di cui al Tratt Luoghi del Monte del sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 16.832.000,00= (sedicimilioniottocentotrentaduemila/00), e la ulteriore annua di 1.200 (milleduecento) (di cui al 1° codicillo) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari complessivamente al 2001 a € 67.328.000,00= (sessantasettemilionitrecentoventotto/00), pari a complessivi 1.500 (millecinquecento) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 84.160.000,00= (ottantaquattromilionicentosessanta/00) (€ 16.832.000,00 + € 67.328.000,00) (o criterio di equivalenza alla retribuzione del muratore, di cui al parere pro-veritate 18 giugno 2003 del Prof. ), condannare la Repubblica Italiana, Persona_1 in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, a pagare al dott.
a decorrere dal 1998 (5 anni prima dalla data Parte_1 dizio), la predetta indennità annua prevista dal predetto Trattato Internazionale, ancorché ivi qualificata “rendita annua vitalizia”, fino a che vi saranno discendenti della Famiglia in moneta corrente, CP_3 rivalutata ad oggi e rivalutabile annualmente, di 300 (di cui al Trattato Internazionale, cd. Testamento) Luoghi del Monte del Sale 44 o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 16.832.000,00= (sedicimilioniottocentotrentaduemila/00) e di 1.200 (milleduecento) (di cui al 1° codicillo) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 67.328.000,00= (sessantasettemilionitrecentoventottomila/00), pari a complessivi 1.500 (millecinquecento) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 84.160.000,00= (ottantaquattromilionicentosessantamila/00) (criterio di equivalenza alla retribuzione del muratore, ut supra) annui, per sé e, alla morte dello stesso, al proprio figlio maschio primogenito e, alla morte di questo, al suo discendente maschio primogenito in infinito, secondo i disposti del predetto Trattato Internazionale, cd. Testamento e codicilli. Con vittoria di spese - compresi i contributi unificati di 1° e 2° grado, anche nel dannato caso di integrale compensazione delle spese – ed onorari del doppio grado di giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. In via istruttoria, ammettere:
1. Consulenza tecnica araldica d'ufficio per accertare, sulla base dell'albero genealogico depositato e della documentazione araldica depositata, che il Sig. dott. è il primogenito più prossimo agnate Parte_1 masc edici, 2. Consulenza tecnica storica – contabile – economica d'ufficio per accertare, sulla base della consulenza tecnica di parte del Prof. depositata, il valore attuale di 300 e di 1.200 Persona_1
2 Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, con riferimento all'anno 1742”.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via principale e nel merito respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto, in Parte_1 parte inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale rigettare la domanda principale per:-mancata prova della qualità di erede e/o-venir meno dell'oggetto del legato. In ogni caso, disporre la condanna dell'appellante al pagamento della somma che si vorrà determinare in via equitativa, anche per la fase del giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 44 In ulteriore subordine e in accoglimento dell'appello incidentale respingere la domanda:- per intervenuta prescrizione del diritto azionato,- per violazione del ne bis in idem. Con vittoria di spese. In via istruttoria, per tutto quanto sopra esposto, voglia respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...]
Repubblica Italiana al pagamento di una rendita, asseritamente derivante da una disposizione contenuta in un atto risalente al 1739, qualificabile alla stregua di trattato internazionale.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 24.11.16
conveniva in giudizio la Repubblica Italiana Parte_1 deducendo di essere il primogenito pili prossimo agnate maschio secolare della
Famiglia de' CI e come tale avente diritto alla rendita annua vitalizia complessiva di 1.500 Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Citta di
Firenze lasciati appunto ai discendenti maschi della Famiglia da Sua CP_3
Altezza Reale Elettrice Persona_2
, nel testamento del 5.4.1739, integrato da codicilli del 7.10.1739 e CP_4
3.12.1739, da ritenersi in realtà Trattato Internazionale- Precisava che nel 2003 aveva gia intrapreso altro giudizio per chiedere il pagamento della medesima indennità, qualificando 1'atto come testamento e solo nella memoria ex art. 180 spendendo la qualifica di trattato internazionale. La domanda era stata respinta.
Anche il giudizio di appello si cera concluso con un rigetto. Nel successivo giudizio di Cassazione si era definitivamente statuito che la qualificazione del testamento come trattato doveva considerarsi domanda nuova proposta per la prima volta in appello e dunque inammissibile per mutamento della causa petendi. Insisteva quindi nella diversa qualificazione dell'atto per la riproposizione della domanda.
Per I 'udienza di comparizione si costituiva la Controparte_1
eccependo I 'inammissibilità della domanda per difetto di prova della
[...] legittimazione attiva, la prescrizione del diritto, l'inammissibilità per ne bis in
3 idem, e infine I 'infondatezza per la natura testamentaria dell'atto invocato. Dopo un contraddittorio scritto sull'eccezione di violazione del ne bis in idem, venivano concessi termini di cui all'art. 183 precisazione delle conclusioni ed VI. co. c.p.c..
Infine veniva fissata udienza di il 4.6.19 le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva trattenuta in decisone con termini di cui all'art. 190
c.p.c.”
Il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dall'appellante, ritenendo che l'atto in questione costituisse un testamento.
Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello Parte_1 articolato su plurimi motivi. Deduceva l'appellante che la sentenza
[...] era viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2948, N.
1), c.c., in relazione all'art. 360, N. 3, c.p.c.. Affermava che erano prescritte le annualità antecedenti al quinquennio antecedente al 1998 (5 anni prima dell'atto di citazione notificato il 15/20 ottobre 2003) e non, come affermato dal giudice di prime cure, le annualità antecedenti al quinquennio antecedente al
2011 (5 anni prima dell'atto di citazione notificato il 24 novembre 2016); pertanto, a detta dell'appellante, erano dovute le rendite dalla annualità 1998.
Eccepiva l'erroneità della sentenza sostenendo la natura di trattato internazionale dell'atto del 1739, strettamente connesso al cd. "Patto di
Famiglia" e al Trattato di Vienna. Deduceva l'appellante che tale atto non si limitava a una mera disposizione testamentaria, ma costituiva la base giuridica per la salvaguardia del patrimonio artistico fiorentino e per la protezione delle ricchezze culturali della città. affermava, dunque, Parte_1 che l'atto doveva essere qualificato come un trattato bilaterale, con la città di
Firenze come uno degli altri contraenti, e non come un atto unilaterale di ultima volontà. L'appellante rivendicava la propria posizione di legittimo discendente della famiglia invocando, a sostegno delle sue pretese, anche la Per_3 tutela dei diritti umani, ritenendo che il patrimonio artistico fiorentino, di cui fa parte anche la rendita oggetto di causa, dovesse essere preservato nell'interesse collettivo della città di Firenze e della sua comunità.
censurava altresì la regolamentazione delle spese Parte_1 stabilita nella sentenza impugnata, contestando la condanna del medesimo alle spese del giudizio, non giustificata dall'esito della lite che suggeriva invece un compensazione delle spese.
4 L'appellante si doleva, infine, della ingiusta condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c, peraltro erroneamente quantificato in sentenza, negando il presupposto della mala fede ravvisato dal Giudice.
L'appellante, a supporto delle proprie argomentazioni, richiedeva l'espletamento di una consulenza araldica, finalizzata ad accertare la sua discendenza dalla famiglia e la sua posizione legittima quale beneficiario Pt_1 dell'atto, nonchè di consulenza storico-contabile-economica, per determinare l'attuale valore della rendita e stabilire la somma effettivamente dovuta
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 sollevando eccezioni preliminari, volte a contestare l'ammissibilità dell'appello.
Eccepiva in particolare la violazione dell'art. 342 c.p.c, configurandosi l'atto di appello come una mera riproposizione delle tesi già avanzate in primo grado, senza una specifica e motivata critica alla decisione del giudice, mancando quindi la necessaria innovazione della causa petendi ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. L'appellata rilevava il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva ritenendo che il non Parte_1 rientrasse tra i soggetti legittimati a beneficiare della disposizione testamentaria;
ciò in quanto l'atto risultava indirizzato a favore di determinati discendenti maschi appartenenti a specifici rami familiari. In particolare, il testamento individuava il beneficiario come “quello che sarà il seniore e maggiore di età al tempo della sua morte tra i figliuoli maschi del fu Sig. Per_4 del sig. e tra i figliuoli maschi del fu Sig. , del sig Persona_5 Persona_6 con tutta la sua linea masculina in infinito”, Persona_7 circostanza che escludeva l'appellante dalla qualità di beneficiario. Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto, l'appellata sosteneva che l'atto del 1739 dovesse essere qualificato come un atto unilaterale di ultima volontà, e non come un trattato internazionale. Un trattato internazionale, infatti, implica la stipula di un accordo tra due o più soggetti di diritto internazionale, mentre l'atto in oggetto era un atto unilaterale, privo delle caratteristiche proprie di un trattato internazionale. Inoltre, non era mai stata Persona_2 una "regnante" di Toscana, e pertanto non avrebbe avuto la qualità giuridica per stipulare trattati internazionali. Eccepiva la preclusione da giudicato asserendo che la domanda riproposta dall'appellante era preclusa dal giudicato formatosi a seguito della precedente pronuncia, che aveva già negato il diritto alla rendita.
Sosteneva l'appellata che la modifica della qualificazione giuridica dell'atto non
5 era sufficiente a superare l'efficacia preclusiva del giudicato, che "copre il dedotto e il deducibile", impedendo di riesaminare nuovamente la questione.
L'appellata eccepiva altresì la prescrizione del diritto alla rendita, con riferimento ai ratei relativi a periodi precedenti il quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione;
tale diritto risultava prescritto in relazione ai periodi più risalenti, rendendo dunque non dovute le somme relative ai periodi precedenti. L'appellata proponeva, infine, appello incidentale, eccependo la mancata pronuncia del giudice di prime cure sulla questione del giudicato e della prescrizione e chiedendo altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per lite temeraria, stante la manifesta infondatezza delle pretese e la presenza di inesattezze storiche nelle argomentazioni presentate dall'appellante.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. La difesa dello Stato ha invocato il principio ne bis in idem, sostenendo che la questione oggetto di impugnazione sia già stata oggetto di giudicato. Ciò in quanto l'appellante ha già proposto, in precedenza, una domanda giudiziale avente identico petitum e causa petendi, sulla quale si è pronunciato il Tribunale con sentenza di rigetto passata in giudicato. La domanda proposta dall'appellante nel corso di quel giudizio, invocata anche nella successiva fase impugnatoria, è stata tuttavia qualificata dalla Corte di Cassazione quale domanda nuova poiché fondata sulla diversa qualifica giuridica di trattato internazionale dell'atto del 1739. La pronuncia della Suprema Corte ha dunque precluso la formazione del giudicato sulla qualificazione dell'atto nei termini di testamento/ trattato internazionale. Da qui la conclusione per la quale non sussiste la violazione del principio ne bis in idem, invocata dall'appellata.
Deve conseguentemente respingersi l'eccezione di prescrizione correlata alla eccezione di giudicato dovendo il decorso della prescrizione essere valutato in relazione alla diversa qualifica della fattispecie.
6 Passando al merito è opportuno esaminare quaestio iuris concernente la corretta qualificazione giuridica dell'atto del 1739, che costituisce il fondamento della pretesa avanzata dall'appellante, conformandosi al principio più volte affermato dalla Cassazione della "ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo comportante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. ad es. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro, 28/05/2014, n. 12002; Cass. 2018/n.11458; Cass.
2019/n.363).
Nel caso di specie la questione assorbente attiene alla qualificazione giuridica dell'atto posto a fondamento dell' istanza dell'appellante, alla stregua di testamento o di trattato internazionale;
da essa infatti dipende la legittimità della pretesa dal medesimo avanzata.
sostiene la natura di trattato internazionale Parte_1 dell'atto, enfatizzando il valore storico e culturale del medesimo, di importanza fondamentale per la tutela del patrimonio artistico di Firenze e per la salvaguardia dell'interesse pubblico della città. Seppure censurata dall'appellante, appare corretta l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure, il quale ha escluso che l'atto in questione possa essere qualificato alla stregua di un trattato internazionale, optando per la sua qualificazione come testamento. A tal fine, il giudice ha evidenziato l'assenza nell'atto dei requisiti tipici di un trattato internazionale e, in primis, la mancanza della sottoscrizione della controparte, elemento imprescindibile per la validità di un trattato. Inoltre, il giudice ha condivisibilmente posto in evidenza la carenza delle formalità richieste per la validità di un trattato internazionale, tra cui la reciproca assunzione di impegni giuridici da parte delle parti e la negoziazione tra le stesse. Appare inoltre fondato su argomentazioni astratte e prive di adeguato supporto giuridico il legame ravvisato fra il testamento ed il c.d. Patto di
Famiglia, a sostegno della prospettata tesi attorea.
La valutazione del giudice di primo grado circa la qualificazione dell'atto del 1739 come testamento deve dunque ritenersi corretta.
7 La sentenza deve essere altresì confermata quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, che risulta conforme al dettato di cui all'art. 91 c.pc. dovendosi ritenere il parte soccombente in via prevalente del Parte_1 giudizio.
Merita invece accoglimento l'ultimo motivo di appello, non ravvisandosi i presupposti della mala fede che giustificano la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.
La statuizione relativa alla qualifica dell'atto alla stregua di un testamento porta a ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di appello nonché i motivi dedotti a fondamento dell'appello incidentale.
Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la preponderante soccombenza di parte appelante e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi corrispondenti al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di REPUBBLICA ITALIANA, avverso la sentenza del Tribunale di
Firenze n.2807/2019 pubblicata il 3/10/2019 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna dell'attore al pagamento in favore del convenuto di euro
15.603,10 ex art 96, III co, c.p.c.;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata, in complessivi € 34.500, oltre accessori dovuti per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
8 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 9.01.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 7.04.2020 al n. 652 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2807/2019 pubblicata il 3/10/2019
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Parte_1 CONTARDI e dall'Avv. Marina VALENTINETTI elettivamente domiciliato in Firenze, Corso Italia N. 8/A, presso lo studio dell'Avv. Tommaso NIDIACI, come da procura in atti
- appellante - contro in persona del Controparte_1 [...] esentato e di Controparte_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Firenze via degli Arazzieri n. 4.
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze – Sezione Civile, dichiarata la propria competenza per valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'appellata sentenza dell'Ecc.mo Tribunale di Firenze – I Sezione Civile in persona dell'Ill.mo Sig. Giudice Unico dott. Daniela GARUFI, N. 2807/2019, decisa il 2 ottobre 2019, depositata in Cancelleria e pubblicata il 3 ottobre 2019, previa sospensione dell'esecutorietà della predetta appellata sentenza, ricorrendo i gravi motivi di cui ai 4 (quattro) motivi di appello e gli irreparabili danni di cui ai motivi 3 e 4, accertare e dichiarare che l'atto, cd. testamento 5 aprile 1739, integrato dai codicilli 7 ottobre 1739 e 3 dicembre 1739, di Sua Altezza Reale Serenissima NC AN , costituisce vero e Controparte_3 Controparte_4 proprio Trattato In rano Assoluto, che disponeva del proprio “Feudo”; accertare e dichiarare che il dott. Parte_1
il primogenito più prossimo agnate maschio secolare della linea
[...] maschile della famiglia de' CI, così come individuato nel predetto Trattato Internazionale;
accertare e dichiarare che, non avendo mai il Capitolo della Chiesa di San Lorenzo speso alcunché per la costruzione e manutenzione della Cappella, Chiesa di San Lorenzo facciata e campanile, sono avanzate le rendite dal danaro destinato da Sua Altezza Reale Serenissima NC AN AR LU 43 de' CI, Elettrice , alla costruzione e manutenzione della Cappella, Chiesa CP_4 di San Lorenzo, e campanile;
accertato e dichiarato che il Monte del Sale
o del Redimibile della Città di Firenze sono divenuti dello Stato Italiano, per effetto dell'acquisizione con plebiscito del Granducato di Toscana da parte dello Stato Italiano;
accertato e dichiarato che tutti i beni ecclesiastici, compresi quelli del Capitolo della Cappella, Chiesa di San Lorenzo, sono stati acquistati per effetto delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, dallo Stato Italiano;
accertato e dichiarato che al Sig. dott. spetta la rendita Parte_1 annua di 300 (di cui al Tratt Luoghi del Monte del sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 16.832.000,00= (sedicimilioniottocentotrentaduemila/00), e la ulteriore annua di 1.200 (milleduecento) (di cui al 1° codicillo) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari complessivamente al 2001 a € 67.328.000,00= (sessantasettemilionitrecentoventotto/00), pari a complessivi 1.500 (millecinquecento) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 84.160.000,00= (ottantaquattromilionicentosessanta/00) (€ 16.832.000,00 + € 67.328.000,00) (o criterio di equivalenza alla retribuzione del muratore, di cui al parere pro-veritate 18 giugno 2003 del Prof. ), condannare la Repubblica Italiana, Persona_1 in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, a pagare al dott.
a decorrere dal 1998 (5 anni prima dalla data Parte_1 dizio), la predetta indennità annua prevista dal predetto Trattato Internazionale, ancorché ivi qualificata “rendita annua vitalizia”, fino a che vi saranno discendenti della Famiglia in moneta corrente, CP_3 rivalutata ad oggi e rivalutabile annualmente, di 300 (di cui al Trattato Internazionale, cd. Testamento) Luoghi del Monte del Sale 44 o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 16.832.000,00= (sedicimilioniottocentotrentaduemila/00) e di 1.200 (milleduecento) (di cui al 1° codicillo) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 67.328.000,00= (sessantasettemilionitrecentoventottomila/00), pari a complessivi 1.500 (millecinquecento) Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, pari al 2001 a € 84.160.000,00= (ottantaquattromilionicentosessantamila/00) (criterio di equivalenza alla retribuzione del muratore, ut supra) annui, per sé e, alla morte dello stesso, al proprio figlio maschio primogenito e, alla morte di questo, al suo discendente maschio primogenito in infinito, secondo i disposti del predetto Trattato Internazionale, cd. Testamento e codicilli. Con vittoria di spese - compresi i contributi unificati di 1° e 2° grado, anche nel dannato caso di integrale compensazione delle spese – ed onorari del doppio grado di giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. In via istruttoria, ammettere:
1. Consulenza tecnica araldica d'ufficio per accertare, sulla base dell'albero genealogico depositato e della documentazione araldica depositata, che il Sig. dott. è il primogenito più prossimo agnate Parte_1 masc edici, 2. Consulenza tecnica storica – contabile – economica d'ufficio per accertare, sulla base della consulenza tecnica di parte del Prof. depositata, il valore attuale di 300 e di 1.200 Persona_1
2 Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Città di Firenze, con riferimento all'anno 1742”.”; per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in via principale e nel merito respingere l'appello proposto dal Sig. in quanto, in Parte_1 parte inammissibile, nonché infondato in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale rigettare la domanda principale per:-mancata prova della qualità di erede e/o-venir meno dell'oggetto del legato. In ogni caso, disporre la condanna dell'appellante al pagamento della somma che si vorrà determinare in via equitativa, anche per la fase del giudizio di impugnazione, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 44 In ulteriore subordine e in accoglimento dell'appello incidentale respingere la domanda:- per intervenuta prescrizione del diritto azionato,- per violazione del ne bis in idem. Con vittoria di spese. In via istruttoria, per tutto quanto sopra esposto, voglia respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'odierna appellante.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della
[...]
Repubblica Italiana al pagamento di una rendita, asseritamente derivante da una disposizione contenuta in un atto risalente al 1739, qualificabile alla stregua di trattato internazionale.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 24.11.16
conveniva in giudizio la Repubblica Italiana Parte_1 deducendo di essere il primogenito pili prossimo agnate maschio secolare della
Famiglia de' CI e come tale avente diritto alla rendita annua vitalizia complessiva di 1.500 Luoghi del Monte del Sale o del Redimibile della Citta di
Firenze lasciati appunto ai discendenti maschi della Famiglia da Sua CP_3
Altezza Reale Elettrice Persona_2
, nel testamento del 5.4.1739, integrato da codicilli del 7.10.1739 e CP_4
3.12.1739, da ritenersi in realtà Trattato Internazionale- Precisava che nel 2003 aveva gia intrapreso altro giudizio per chiedere il pagamento della medesima indennità, qualificando 1'atto come testamento e solo nella memoria ex art. 180 spendendo la qualifica di trattato internazionale. La domanda era stata respinta.
Anche il giudizio di appello si cera concluso con un rigetto. Nel successivo giudizio di Cassazione si era definitivamente statuito che la qualificazione del testamento come trattato doveva considerarsi domanda nuova proposta per la prima volta in appello e dunque inammissibile per mutamento della causa petendi. Insisteva quindi nella diversa qualificazione dell'atto per la riproposizione della domanda.
Per I 'udienza di comparizione si costituiva la Controparte_1
eccependo I 'inammissibilità della domanda per difetto di prova della
[...] legittimazione attiva, la prescrizione del diritto, l'inammissibilità per ne bis in
3 idem, e infine I 'infondatezza per la natura testamentaria dell'atto invocato. Dopo un contraddittorio scritto sull'eccezione di violazione del ne bis in idem, venivano concessi termini di cui all'art. 183 precisazione delle conclusioni ed VI. co. c.p.c..
Infine veniva fissata udienza di il 4.6.19 le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi. La causa veniva trattenuta in decisone con termini di cui all'art. 190
c.p.c.”
Il Tribunale adito rigettava la domanda proposta dall'appellante, ritenendo che l'atto in questione costituisse un testamento.
Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello Parte_1 articolato su plurimi motivi. Deduceva l'appellante che la sentenza
[...] era viziata da violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2948, N.
1), c.c., in relazione all'art. 360, N. 3, c.p.c.. Affermava che erano prescritte le annualità antecedenti al quinquennio antecedente al 1998 (5 anni prima dell'atto di citazione notificato il 15/20 ottobre 2003) e non, come affermato dal giudice di prime cure, le annualità antecedenti al quinquennio antecedente al
2011 (5 anni prima dell'atto di citazione notificato il 24 novembre 2016); pertanto, a detta dell'appellante, erano dovute le rendite dalla annualità 1998.
Eccepiva l'erroneità della sentenza sostenendo la natura di trattato internazionale dell'atto del 1739, strettamente connesso al cd. "Patto di
Famiglia" e al Trattato di Vienna. Deduceva l'appellante che tale atto non si limitava a una mera disposizione testamentaria, ma costituiva la base giuridica per la salvaguardia del patrimonio artistico fiorentino e per la protezione delle ricchezze culturali della città. affermava, dunque, Parte_1 che l'atto doveva essere qualificato come un trattato bilaterale, con la città di
Firenze come uno degli altri contraenti, e non come un atto unilaterale di ultima volontà. L'appellante rivendicava la propria posizione di legittimo discendente della famiglia invocando, a sostegno delle sue pretese, anche la Per_3 tutela dei diritti umani, ritenendo che il patrimonio artistico fiorentino, di cui fa parte anche la rendita oggetto di causa, dovesse essere preservato nell'interesse collettivo della città di Firenze e della sua comunità.
censurava altresì la regolamentazione delle spese Parte_1 stabilita nella sentenza impugnata, contestando la condanna del medesimo alle spese del giudizio, non giustificata dall'esito della lite che suggeriva invece un compensazione delle spese.
4 L'appellante si doleva, infine, della ingiusta condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c, peraltro erroneamente quantificato in sentenza, negando il presupposto della mala fede ravvisato dal Giudice.
L'appellante, a supporto delle proprie argomentazioni, richiedeva l'espletamento di una consulenza araldica, finalizzata ad accertare la sua discendenza dalla famiglia e la sua posizione legittima quale beneficiario Pt_1 dell'atto, nonchè di consulenza storico-contabile-economica, per determinare l'attuale valore della rendita e stabilire la somma effettivamente dovuta
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 sollevando eccezioni preliminari, volte a contestare l'ammissibilità dell'appello.
Eccepiva in particolare la violazione dell'art. 342 c.p.c, configurandosi l'atto di appello come una mera riproposizione delle tesi già avanzate in primo grado, senza una specifica e motivata critica alla decisione del giudice, mancando quindi la necessaria innovazione della causa petendi ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione. L'appellata rilevava il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva ritenendo che il non Parte_1 rientrasse tra i soggetti legittimati a beneficiare della disposizione testamentaria;
ciò in quanto l'atto risultava indirizzato a favore di determinati discendenti maschi appartenenti a specifici rami familiari. In particolare, il testamento individuava il beneficiario come “quello che sarà il seniore e maggiore di età al tempo della sua morte tra i figliuoli maschi del fu Sig. Per_4 del sig. e tra i figliuoli maschi del fu Sig. , del sig Persona_5 Persona_6 con tutta la sua linea masculina in infinito”, Persona_7 circostanza che escludeva l'appellante dalla qualità di beneficiario. Quanto alla qualificazione giuridica dell'atto, l'appellata sosteneva che l'atto del 1739 dovesse essere qualificato come un atto unilaterale di ultima volontà, e non come un trattato internazionale. Un trattato internazionale, infatti, implica la stipula di un accordo tra due o più soggetti di diritto internazionale, mentre l'atto in oggetto era un atto unilaterale, privo delle caratteristiche proprie di un trattato internazionale. Inoltre, non era mai stata Persona_2 una "regnante" di Toscana, e pertanto non avrebbe avuto la qualità giuridica per stipulare trattati internazionali. Eccepiva la preclusione da giudicato asserendo che la domanda riproposta dall'appellante era preclusa dal giudicato formatosi a seguito della precedente pronuncia, che aveva già negato il diritto alla rendita.
Sosteneva l'appellata che la modifica della qualificazione giuridica dell'atto non
5 era sufficiente a superare l'efficacia preclusiva del giudicato, che "copre il dedotto e il deducibile", impedendo di riesaminare nuovamente la questione.
L'appellata eccepiva altresì la prescrizione del diritto alla rendita, con riferimento ai ratei relativi a periodi precedenti il quinquennio antecedente la notifica dell'atto di citazione;
tale diritto risultava prescritto in relazione ai periodi più risalenti, rendendo dunque non dovute le somme relative ai periodi precedenti. L'appellata proponeva, infine, appello incidentale, eccependo la mancata pronuncia del giudice di prime cure sulla questione del giudicato e della prescrizione e chiedendo altresì la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per lite temeraria, stante la manifesta infondatezza delle pretese e la presenza di inesattezze storiche nelle argomentazioni presentate dall'appellante.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
Deve preliminarmente essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata. La difesa dello Stato ha invocato il principio ne bis in idem, sostenendo che la questione oggetto di impugnazione sia già stata oggetto di giudicato. Ciò in quanto l'appellante ha già proposto, in precedenza, una domanda giudiziale avente identico petitum e causa petendi, sulla quale si è pronunciato il Tribunale con sentenza di rigetto passata in giudicato. La domanda proposta dall'appellante nel corso di quel giudizio, invocata anche nella successiva fase impugnatoria, è stata tuttavia qualificata dalla Corte di Cassazione quale domanda nuova poiché fondata sulla diversa qualifica giuridica di trattato internazionale dell'atto del 1739. La pronuncia della Suprema Corte ha dunque precluso la formazione del giudicato sulla qualificazione dell'atto nei termini di testamento/ trattato internazionale. Da qui la conclusione per la quale non sussiste la violazione del principio ne bis in idem, invocata dall'appellata.
Deve conseguentemente respingersi l'eccezione di prescrizione correlata alla eccezione di giudicato dovendo il decorso della prescrizione essere valutato in relazione alla diversa qualifica della fattispecie.
6 Passando al merito è opportuno esaminare quaestio iuris concernente la corretta qualificazione giuridica dell'atto del 1739, che costituisce il fondamento della pretesa avanzata dall'appellante, conformandosi al principio più volte affermato dalla Cassazione della "ragione più liquida", il quale, imponendo un approccio interpretativo comportante la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. ad es. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro, 28/05/2014, n. 12002; Cass. 2018/n.11458; Cass.
2019/n.363).
Nel caso di specie la questione assorbente attiene alla qualificazione giuridica dell'atto posto a fondamento dell' istanza dell'appellante, alla stregua di testamento o di trattato internazionale;
da essa infatti dipende la legittimità della pretesa dal medesimo avanzata.
sostiene la natura di trattato internazionale Parte_1 dell'atto, enfatizzando il valore storico e culturale del medesimo, di importanza fondamentale per la tutela del patrimonio artistico di Firenze e per la salvaguardia dell'interesse pubblico della città. Seppure censurata dall'appellante, appare corretta l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure, il quale ha escluso che l'atto in questione possa essere qualificato alla stregua di un trattato internazionale, optando per la sua qualificazione come testamento. A tal fine, il giudice ha evidenziato l'assenza nell'atto dei requisiti tipici di un trattato internazionale e, in primis, la mancanza della sottoscrizione della controparte, elemento imprescindibile per la validità di un trattato. Inoltre, il giudice ha condivisibilmente posto in evidenza la carenza delle formalità richieste per la validità di un trattato internazionale, tra cui la reciproca assunzione di impegni giuridici da parte delle parti e la negoziazione tra le stesse. Appare inoltre fondato su argomentazioni astratte e prive di adeguato supporto giuridico il legame ravvisato fra il testamento ed il c.d. Patto di
Famiglia, a sostegno della prospettata tesi attorea.
La valutazione del giudice di primo grado circa la qualificazione dell'atto del 1739 come testamento deve dunque ritenersi corretta.
7 La sentenza deve essere altresì confermata quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, che risulta conforme al dettato di cui all'art. 91 c.pc. dovendosi ritenere il parte soccombente in via prevalente del Parte_1 giudizio.
Merita invece accoglimento l'ultimo motivo di appello, non ravvisandosi i presupposti della mala fede che giustificano la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art 96 c.p.c.
La statuizione relativa alla qualifica dell'atto alla stregua di un testamento porta a ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di appello nonché i motivi dedotti a fondamento dell'appello incidentale.
Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la preponderante soccombenza di parte appelante e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi corrispondenti al valore della causa, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di REPUBBLICA ITALIANA, avverso la sentenza del Tribunale di
Firenze n.2807/2019 pubblicata il 3/10/2019 così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale, assorbito quello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca la condanna dell'attore al pagamento in favore del convenuto di euro
15.603,10 ex art 96, III co, c.p.c.;
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore di parte appellata, in complessivi € 34.500, oltre accessori dovuti per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
8 9