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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1658/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 2 - Sede Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6088/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 28718 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1658/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane di Catania emetteva provvedimento di irrogazione sanzione n. 28718 pari a complessivi euro 427,58 nei confronti del sig. Resistente_1, sulla base del verbale di verifica n. DR3B000753Z redatto dagli impiegati Società_1 S.p.a. zona di Catania per presunti irregolari prelievi di energia elettrica. Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'assenza del contraddittorio all'atto della verifica;
l'assenza di certezza in ordine all'origine delle alterazioni riscontrate ed allo stesso addebitate;
la maturata decadenza/prescrizione della pretesa impositiva. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catania controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6088/2023 depositata in data 9 ottobre 2023, ritenendo non doviziosamente provata l'alterazione del misuratore e, soprattutto,
l'alterazione imputabile all'operato del contribuente, accoglieva il ricorso, condannando l'Agenzia delle
Dogane al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – contestando la sentenza impugnata e ribadendo che l'atto impugnato non rientra fra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario e reitera le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare la condivisione di questa Corte delle risultanze formulate da altre sezioni della medesima CGT che, in relazione alla medesima questione oggetto del presente giudizio, si sono espresse in segno positivo rispetto alle doglianze poste in essere dall'Ufficio. Infondata è, in primo luogo, l'invocata eccezione avente a oggetto la mancata produzione della missiva di convocazione per la verifica del misuratore. E invero, le eventuali anomalie afferenti alle attività di controllo compiute dai verificatori di Soc._1 in occasione dei sopralluoghi presso i punti di utenza elettrica non possono inficiare la legittimità dell'atto di contestazione delle relative sanzioni posto in essere dall'Ufficio doganale, stante l'assenza di qualsivoglia equipollenza dei soggetti e, di riflesso, delle conseguenti attività di indagine.
Dall'assenza di riferibilità giuridica comune, dunque, discende quale corollario che tutte le asserite contestazioni, aventi ad oggetto le modalità con cui hanno avuto luogo le attività di controllo poste in essere dai verificatori di Soc._1, avrebbero dovuto formare oggetto di puntuale contestazione nei confronti di Soc._1, nulla valendo le doglienze relative alla ricostruzione dei consumi formulate nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A seguire, egualmente infondate sono le generiche doglianze relative al profilo sostanziale della contestazione mossa all'atto impugnato, giacché tralasciano di considerare la natura di atto fidefacente riferita al verbale redatto dai tecnici verificatori di Soc._1.
Nello specifico l'attività di accertamento degli allacci abusivi da parte dei verificatori di Soc._1, essendo considerata una funzione di pubblico servizio, gode di pubblica fede, conferendo ai relativi verbali valore probatorio di prova piena, come tale, insindacabile rispetto alla sostanza di quanto accertato.
Tanto premesso ne deriva che, se al verbale redatto dai verificatori di Soc._1 (a seguito dell'attività di accertamento compiuta) è riconosciuta pubblica fede, la quale rende immutabile il valore probatorio sull' an e sul quantum verificato, parimenti dovrà considerarsi ineccepibile il contenuto di quanto trasfuso nell'atto di contestazione delle relative sanzioni posto in essere dall'Agenzia delle Dogane. La bontà di quanto sostenuto trova riscontro nell'orientamento interpretativo maggioritario dei Giudici di legittimità che, in materia di attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Soc._1, ha stabilito che “l'attività di accertamento[…] rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norma di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione[…]” (Cass. n.7075/2020).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, con assorbimento dei restanti motivi, la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
250,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia Dogane e
Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Catania, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1658/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 2 - Sede Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6088/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 09/10/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 28718 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1658/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane di Catania emetteva provvedimento di irrogazione sanzione n. 28718 pari a complessivi euro 427,58 nei confronti del sig. Resistente_1, sulla base del verbale di verifica n. DR3B000753Z redatto dagli impiegati Società_1 S.p.a. zona di Catania per presunti irregolari prelievi di energia elettrica. Il destinatario di tale atto proponeva ricorso eccependo: l'assenza del contraddittorio all'atto della verifica;
l'assenza di certezza in ordine all'origine delle alterazioni riscontrate ed allo stesso addebitate;
la maturata decadenza/prescrizione della pretesa impositiva. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catania controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 6088/2023 depositata in data 9 ottobre 2023, ritenendo non doviziosamente provata l'alterazione del misuratore e, soprattutto,
l'alterazione imputabile all'operato del contribuente, accoglieva il ricorso, condannando l'Agenzia delle
Dogane al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – contestando la sentenza impugnata e ribadendo che l'atto impugnato non rientra fra gli atti impugnabili avanti al Giudice tributario e reitera le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare la condivisione di questa Corte delle risultanze formulate da altre sezioni della medesima CGT che, in relazione alla medesima questione oggetto del presente giudizio, si sono espresse in segno positivo rispetto alle doglianze poste in essere dall'Ufficio. Infondata è, in primo luogo, l'invocata eccezione avente a oggetto la mancata produzione della missiva di convocazione per la verifica del misuratore. E invero, le eventuali anomalie afferenti alle attività di controllo compiute dai verificatori di Soc._1 in occasione dei sopralluoghi presso i punti di utenza elettrica non possono inficiare la legittimità dell'atto di contestazione delle relative sanzioni posto in essere dall'Ufficio doganale, stante l'assenza di qualsivoglia equipollenza dei soggetti e, di riflesso, delle conseguenti attività di indagine.
Dall'assenza di riferibilità giuridica comune, dunque, discende quale corollario che tutte le asserite contestazioni, aventi ad oggetto le modalità con cui hanno avuto luogo le attività di controllo poste in essere dai verificatori di Soc._1, avrebbero dovuto formare oggetto di puntuale contestazione nei confronti di Soc._1, nulla valendo le doglienze relative alla ricostruzione dei consumi formulate nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A seguire, egualmente infondate sono le generiche doglianze relative al profilo sostanziale della contestazione mossa all'atto impugnato, giacché tralasciano di considerare la natura di atto fidefacente riferita al verbale redatto dai tecnici verificatori di Soc._1.
Nello specifico l'attività di accertamento degli allacci abusivi da parte dei verificatori di Soc._1, essendo considerata una funzione di pubblico servizio, gode di pubblica fede, conferendo ai relativi verbali valore probatorio di prova piena, come tale, insindacabile rispetto alla sostanza di quanto accertato.
Tanto premesso ne deriva che, se al verbale redatto dai verificatori di Soc._1 (a seguito dell'attività di accertamento compiuta) è riconosciuta pubblica fede, la quale rende immutabile il valore probatorio sull' an e sul quantum verificato, parimenti dovrà considerarsi ineccepibile il contenuto di quanto trasfuso nell'atto di contestazione delle relative sanzioni posto in essere dall'Agenzia delle Dogane. La bontà di quanto sostenuto trova riscontro nell'orientamento interpretativo maggioritario dei Giudici di legittimità che, in materia di attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Soc._1, ha stabilito che “l'attività di accertamento[…] rientra tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norma di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione[…]” (Cass. n.7075/2020).
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni, con assorbimento dei restanti motivi, la Corte accoglie l'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiara la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
250,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale ed Iva, se dovuti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia Dogane e
Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Catania, rigetta il ricorso introduttivo. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.