Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, avente ad oggetto: indennità di trasferta;
tra
) in persona del l.r.p.t., difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
NO TO;
opponente e nato a [...] il [...], C.F.: , difeso CP_1 C.F._1 dall'avv. Filomena Brescia;
opposto provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte opponente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
29/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Catanzaro il 09.02.2021, per la somma di euro 25.908,43 oltre interessi, rivalutazione e spese, su richiesta dell'ex dipendente il quale rivendicava il mancato pagamento delle spettanze CP_1 maturate a titolo di indennità di trasferta (€ 3.869,60 nell'anno 2017; € 6.883,86 nell'anno 2018; € 6.435,57 nell'anno 2019 ed € 4.717,95, per l'anno 2020) e di 13° mensilità dovuta per gli anni 2017 (€ 1.074,44), 2018 (€ 1.446,92) e 2019 (€
1.480,09). A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che l'indennità di trasferta reclamata dal lavoratore non era dovuta poiché le spese sostenute per il pasto serale ed il pernottamento erano state erogate dall'azienda direttamente nei confronti degli esercenti i relativi servizi, in applicazione dell'art. 7 CCNL Metalmeccanici nella parte in cui dispone, da un lato, che non si fa luogo al rimborso delle spese dei pasti
1
2018, la retribuzione era stata corrisposta mediante bonifico.
L'opposizione è fondata in parte.
Parte opponente ha versato in atti una copiosa documentazione dalla quale emerge che l'azienda pagava direttamente ai ristoratori ed agli albergatori le spese dei pasti e del pernottamento di cui usufruiva la squadra degli operai inviata in trasferta, sulla base di preventive convenzioni con gli esercenti detti servizi (cfr. fatture trasferte allegate al fascicolo di parte opponente).
La circostanza è stata confermata dal teste NO TO il quale ha riferito di aver gestito, negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 i cantieri della Parte_2
aperti in alcune regioni d'Italia specialmente in Sicilia, precisando che, durante
[...]
tale periodo, gli operai in trasferta venivano sistemati in alberghi che offrivano anche servizi di ristorazione e che gli esercenti erano contattati dalla che Parte_1
concordava con essi il costo del servizio che poi l'azienda provvedeva direttamente a saldare.
L'opposto ha eccepito che le fatture prodotte dall'azienda non riguarderebbero il pagamento del pernottamento in quanto egli era stato costretto ad affittare mensilmente case private nei luoghi dove di volta in volta si recava per lavoro.
Tuttavia, questa allegazione, oltre ad essere non contestualizzata (in quanto l'interessato ha omesso di indicare il periodo temporale in cui avrebbe locato tali alloggi) e sfornita di prova (poiché il medesimo non ha esibito, né un contratto di locazione, né una ricevuta di pagamento del canone locativo), appare contraddetta dalle stesse dichiarazioni dell'opposto il quale, nel corso dell'interrogatorio formale, ha riferito “… all'inizio la ditta ci pagava pernottamento e cena, poi siccome ci trovava alberghi dove non si poteva poggiare neanche la testa, io con i miei colleghi ci siamo trovati casa in affitto, e lui pagava la trasferta fuori dalla busta paga, ma
2 quando c'è la dava ed era una miseria, e poi noi abbiamo rinunciato alla trasferta e siamo ritornati in albergo…”, così ammettendo che, nel periodo in cui ha (assunto di avere) locato l'alloggio, il datore gli aveva corrisposto le spese di trasferta fuori dalla busta paga.
Dall'esame delle dichiarazioni che l'opposto ha reso in sede di interrogatorio formale, si evince ulteriormente: che, nel primo periodo, l'azienda saldava direttamente agli esercenti il costo del pernottamento e delle cene usufruite dagli operai inviati in trasferta;
che, nel successivo periodo in cui l'interessato aveva preso in affitto la casa, l'azienda gli aveva corrisposto l'indennità di trasferta (ancorché in misura da lui ritenuta insufficiente); che, infine, aveva preferito ritornare in albergo
(evidentemente con il ripristino della modalità di pagamento diretto delle relative spese da parte del datore).
Se così è, appare dimostrato che l'opponente ha, sia pagato direttamente agli esercenti le spese per il pernottamento ed i pasti dell'opposto, sia corrisposto al lavoratore l'indennità di rimborso del costo della casa da lui presa in affitto, per cui non residuano spazi per affermare che il lavoratore abbia sostenuto spese di trasferta che non siano state rimborsate dal datore.
Neppure ha pregio la doglianza avanzata dall'opposto, secondo cui soltanto alcune fatture, segnatamente quelle di luglio, agosto 2019 e gennaio 2021, lo annoverano fra i presunti ospiti della , mentre le altre fatture si riferiscono a Parte_1
pagamenti eseguiti per conto di altri dipendenti.
Sul punto, si rileva che molte delle fatture di pagamento in questione indicano genericamente il numero complessivo delle notti di pernottamento e delle camere utilizzate, nonché delle cene e dei pasti consumati dalla squadra dei dipendenti che l'azienda inviava in trasferta, senza indicare il nominativo di questi ultimi.
D'altronde, le date riportate in tali fatture corrispondono esattamente ai periodi di tempo ed ai luoghi in cui l'opposto ha prestato attività lavorativa in trasferta per conto dell'azienda ed inoltre, per come egli stesso ha ammesso, le fatture relative ai mesi di luglio, agosto 2019 e gennaio 2021 lo identificano espressamente fra gli ospiti della , potendosi così ragionevolmente presumente che le fatture Parte_1 prodotte si riferiscano alle spese che l'azienda ha sostenuto per i pernottamenti ed i
3 pasti di cui anche l'opposto ha usufruito (unitamente agli altri componenti della squadra), quantunque il suo nominativo non risulti esplicitamente indicato in fattura.
Pertanto, non spetta all'opposto la somma rivendicata a titolo di indennità di trasferta, per come liquidata nell'impugnato decreto ingiuntivo (€ 3.869,60 nell'anno 2017; €
6.883,86 nell'anno 2018; € 6.435,57 nell'anno 2019 ed € 4.717,95, per l'anno 2020).
Viceversa, è fondata la richiesta avanzata dal lavoratore a titolo di 13° mensilità dovuta per gli anni 2017 (€ 1.074,44), 2018 (€ 1.446,92) e 2019 (€ 1.480,09).
Sul punto, si rileva che parte opponente ha dichiarato di avere versato al lavoratore l'intera retribuzione spettantegli, precisando che, nell'anno 2017, il pagamento delle buste paga era avvenuto mediante assegni, mentre, dall'entrata in vigore della legge di stabilità del 2018, la retribuzione era stata corrisposta mediante bonifico.
Sennonché, non esibisce la documentazione attestante il pagamento che assume di avere a tale titolo eseguito, ovvero copia degli assegni asseritamente consegnati al lavoratore (per l'anno 2017), nonché la documentazione bancaria che attesterebbe l'esecuzione dei bonifici eseguiti in favore di quest'ultimo (nell'anno 2018), sicché manca la prova del pagamento delle relative somme.
In ragione di tanto, parte opponente va condannata a corrispondere all'opposto la complessiva somma di euro 4.001,45, a titolo di 13° mensilità dovuta per gli anni
2017, 2018 e 2019.
Tale somma deve essere maggiorata della rivalutazione e degli interessi legali, dal dì del dovuto al soddisfo.
L'accoglimento della domanda di parte opposta, per un importo inferiore rispetto a quello portato dal decreto monitorio, comporta la revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo.
Alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, vengono compensate tra le parti per la metà, mentre per la restante metà sono poste a carico della parte opponente soccombente, con distrazione in favore del procuratore attoreo distrattario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
4 - accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
29/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro il 09.02.2021, condannando parte opponente a corrispondere a parte opposta, per le causali indicate in motivazione, la somma di euro 4.001,45, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite, liquidate per l'intero in € 4.000,00 per onorario, oltre agli accessori di legge, ponendo a carico di parte opponente la residua metà pari ad € 2.000,00, da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario dell'opposto.
Catanzaro, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Aragona
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