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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/10/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2444/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
22.11.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati RN RI, RN CLAUDIA,
RN LO RI e RN LI, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il loro studio in Mestre (VE) via Vespucci, n. 39,
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
- resistente –
rappresentato e difeso dagli Avvocati CAPPELLUTI FRANCESCO e SCHIAVULLI
PASQUALE, come da procura generale alle liti del rep. n 118151, racc. n. 33798, in data
29.8.2024, del Notaio di Venezia, con domicilio eletto in Venezia S. Croce n. Persona_1
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1 OGGETTO: Prestazione: indennit à - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
CP_
- accertare il diritto del signor a ricevere la rendita in conseguenza della malattia Pt_1
professionale di cui è affetto;
CP_
- condannare l' all'erogazione della rendita per malattia professionale a far data dalla
CP_ presentazione della domanda di rendita inviata all' in data 20.07.24;
- interessi legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, decorrenti dal 18 novembre 2024.
- Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del
Decreto del Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto
8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del 26.4.2018.
Per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare ed assorbente,
- dichiarare improcedibile la domanda avversaria;
2) nel merito,
- respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
- Spese e compensi del giudizio come per legge
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. agiva in giudizio nei confronti dell' lamentando il mancato Parte_1 CP_1
accoglimento in sede amministrativa della sua domanda tendente al riconoscimento dell'origine professionale della patologia “asbestosi polmonare con depressione reattiva
e timor mortis correlato all'attività lavorativa svolta”, da riferire all'esposizione ad amianto subita in maniera massiccia nell'espletamento dell'attività lavorativa come socio della CLP (Compagnia del Lavoratori Portuali di Venezia) presso il porto di Venezia
2 come addetto carico e scarico merci dal 1969 al 2000, con particolare riferimento al periodo fino al 1992. Concludeva dunque perché l' fosse condannato a CP_1
corrispondergli la rendita per malattia professionale a far data dalla presentazione della domanda di rendita inviata all' in data 20.07.24, con arretrati ed accessori. CP_1
2. Costituendosi in giudizio l' contestava le pretese del ricorrente. CP_1
3. Nel corso del giudizio veniva espletata CTU medico-legale; quindi, non dato corso all'istruttoria orale richiesta da parte ricorrente, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
4. La domanda di cui al ricorso va accolta in quanto fondata, nei limiti di quanto di seguito argomentato.
5. La CTU svolta in corso di causa ha permesso di accertare che il ricorrente ha sviluppato un'asbestosi polmonare, per effetto della quale residua un danno biologico valutabile ai sensi del DM 12.7.2000 e del D. Lgs. 38/00 nella misura dell'11%.
6. In relazione al nesso di causa, il CTU ha fatto riferimento ai criteri emersi all'esito del
“Consensus Report” di Helsinki in merito alla correlazione tra esposizione all'amianto e lo sviluppo di patologie polmonari, tra le quali anche l'asbestosi; ha poi concluso nel senso che in atti vi fosse sufficiente documentazione idonea a verificare sia l'esposizione subita dal ricorrente in ambito lavorativo sia la reale sussistenza della patologia.
7. Effettivamente, la documentazione offerta da parte ricorrente e dimessa con il ricorso consente di ritenere accertato che il ricorrente nell'ambito della sua attività lavorativa venne esposto, nel periodo dal 1969 al 2000, all'inalazione di fibre di amianto, tali da avergli pure consentito di fruire dei benefici contributivi ai sensi dell'art. 13, c. 8, L.
257/92 derivanti dall'esposizione a rischio dal 1.7.1969 al 31.12.1990 come da certificazione datata 14.7.2000 (cfr doc. 2 ricorrente). CP_1
8. Per altro verso, le svariate visite svolte nel corso degli anni (docc. 6, 8, 13, 18 ricorrente),
compresa quella , attestano che il ricorrente effettivamente soffra di asbestosi, CP_1
3 patologia tipica dell'esposizione ad amianto e tabellata, dunque nel caso di specie da riferire all'attività lavorativa svolta.
9. Riguardo, invece, alla lamentata sindrome depressiva, il CTU non ha riscontrato una situazione patologica in atto come coerente con la circostanza che lo non si sia Pt_1
mai sottoposto ad un percorso di cure in ambiente idoneo (CSM), mentre per contro –
come con argomentazione coerente ritenuto dal CTU – “la concomitante lieve deflessione del tono dell'umore con note ansiose può senza difficoltà essere messa in relazione con la recente scomparsa della consorte dopo breve malattia senza rilevanti ricadute tuttavia sul funzionamento psichico del periziato.”.
10. In conclusione, ritenuto che il ricorrente soffra di asbestosi e che detta patologia trovi causa nell'esposizione ad amianto subita nel corso dell'attività lavorativa, va CP_1
condannato ad erogare a suo favore l'indirizzo di legge, correlato ad inabilità dell'11%,
oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda al saldo.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza così come anche le spese di CTU le quali sono confermate nel quantum nella misura oggetto di liquidazione provvisoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna ad erogare a favore CP_1
del ricorrente l'indirizzo di legge, correlato ad inabilità dell'11%, oltre interessi legali dal
120° giorno dalla domanda al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €
3.500,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14 oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Spese di CTU a carico di parte resistente.
4 Venezia, 10/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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