Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 321/2025
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori
Magistrati: dott.ssa ANmaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio presentato il 07/02/2025 da:
con il difensore avv. BRAIDA ROBERTO Parte_1 contro
CP_1 con il difensore avv. DE SANTIS SUSANNA con l'intervento del P.M. in sede;
sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
1) per quanto riguarda , il IG. verserà alla IG.ra , a Per_1 Pt_1 CP_1 decorrere dalla mensilità di giugno 2025, un assegno di mantenimento ordinario ridotto ad euro
150,00 per la durata di un anno (dunque fino a maggio 2026). Nulla verrà versato per le spese straordinarie;
2) per quanto riguarda si confermano le condizioni della sentenza di divorzio Per_2 dd. 16.4.2018;
3) il IG. rinuncia alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa Pt_1 familiare in favore della IG.ra ; CP_1
4) spese compensate.
letti gli atti, udite le parti, pronuncia la seguente
SENTENZA
Con sentenza del Tribunale di Udine n. 515/2018 del 16.4.2018 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data
6.6.1992.
La sentenza prevedeva, per quanto di interesse: l'assegnazione della casa familiare, di proprietà del IG. , alla IG.ra , quale collocataria della IA, Pt_1 CP_1 all'epoca minore, un assegno di mantenimento ordinario a carico del padre pari Per_2
1
Con ricorso depositato in data 10.02.2025 il IG. ha chiesto la revoca Pt_1 dell'assegnazione della casa familiare alla ex moglie, nonché la revoca dell'obbligo di concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, delle figlie.
Si è costituita la IG.ra , opponendosi all'accoglimento del ricorso. CP_1
All'udienza del 20.05.2025 le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte, riportate nel verbale dell'udienza e supra trascritte.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.
L'andamento ed esito complessivi della controversia inducono a compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
accoglie le conclusioni rassegnate dalle parti e per l'effetto, a modifica delle condizioni di divorzio, così provvede:
1) dispone che il IG. versi alla IG.ra , a decorrere dalla mensilità Pt_1 CP_1 di giugno 2025, un assegno di mantenimento ordinario in favore della IA Per_1 ridotto ad euro 150,00 mensili, per la durata di un anno (dunque fino a maggio 2026).
Nulla il IG. verserà per le spese straordinarie nell'interesse della IA;
Pt_1 Per_1
2) conferma integralmente le condizioni della sentenza di divorzio dd. 16.4.2018 per quanto riguarda il mantenimento ordinario e straordinario della IA a carico Per_2 del padre IG. (assegno di mantenimento mensile pari ad euro 270,00 oltre Parte_1
a rivalutazione monetaria annuale ISTAT – oggi pari ad euro 315,40 – ed oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie);
3) prende atto della rinuncia del IG. alla domanda di revoca Parte_1 dell'assegnazione della casa familiare in favore della IG.ra . CP_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa ANmaria Antonini
2