Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5945 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 17179/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 17179/2022 r.g.a.c.
P.IVA. Parte_1 P.IVA_1 le di Mi persona del r.l.p.t., elett.te dom.ta ivi alla via G.Vitagliano n.14 presse lo studio dell'avv. Antonio Liccardo che la rapp.ta e difen- de come da mandato in calce all'atto di opposizione OPPONENTE E
con sede legale in Napoli, Corso Umberto I Controparte_1 dice fiscale, partita I.V.A. cri- zione al Registro delle Imprese di Napoli n. , in P.IVA_2 persona del te p ale mandataria, (già giusta atto Controparte_2 Controparte_3 di variazion soc 21, iscrit- to in data 8 giugno e legale in Roma, via Adolfo A , giusta procura per atto Notar P.IVA_3
di o (Ce) del 2 febbraio 2021 rep. Persona_1
0535, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Polverino e dall'Avv. Lui ta procura generale alle liti con atto per Notar
[...]
del 30 maggio 2022 rep. n. 26275 racc. n. 16 Persona_2 ominato quale domiciliatario, l'Avv. Angelo Rossi, come da nomina in calce alla comparsa di risposta, eleggendo do- micilio in Napoli, in Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola C8, presso lo studio di quest'ultimo OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 12/06/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
1
pro
[...]
752/2022, chiesto ed ottenuto da Controparte_1 con il quale veniva intimato il pa
€.15.774,67 a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fat- ture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Eccepiva in via preliminare l'improcedibilità della doman- da per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbli- gatorio. Nel merito, lamentava che le fatture azionate non fossero riconducibili ad addebiti di consumi effettuati, bensì alla revoca – derivante dall'applicazione di clausole negoziale di ritenuto con- tenuto vessatorio - degli sconti e agevolazioni in un primo tempo riconosciuti, ma poi annullati in seguito alla risoluzione del con- tratto inter partes, avendo essa opponente stipulato nuovo con- tratto con il gestore UNICA SPA. Precisava, inoltre, che detto gestore UNICA SPA aveva emesso fattura di €. 4.439,24 quale quota di cosiddetto “C-Mor”, importo, quest'ultimo, che rappresentava una – quanto meno par- ziale – indebita duplicazione rispetto alle somme pretese dall'opposta. Concludeva quindi chiedendo:
“A) revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, per il mancato esperimento della procedura di mediazione;
B) revocarsi nel merito il decreto ingiuntivo opposto per le motivazioni tutte esposte e per non essere dovuta la somma pre- tesa per le fatture emesse sulla base della condizione contrattuale nulla e illecita;
C)in via subordinata revocarsi parzialmente il Decreto Op- posto alla luce sempre delle motivazioni a base del presente atto per le fatture mensilmente pagate e considerata la richiesta di Cmor confluita nella fattura emessa dall'attuale gestore Unica spa per l'importo di €. ese. Si è costituita la he ha contesta- Controparte_1 to le avverse deduzio tto dell'opposi- zione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
2 Il rapporto di fornitura tra le parti non è contestato. Esso lo nel contratto sottoscritto digital- mente dalla , ed intestato alla “Pasticceria Ferra- Parte_1 iolo”. Detta scheda negoziale reca plurime sottoscrizioni digitali relative all'espressa accettazione delle clausole “delle Condizioni di Contratto contenute agli articoli di seguito indicati: Condizioni Generali: art. 2 comma 1 (Perfezionamento del Contratto), art. 3 commi 4, 5, 6, 7, 9 e 10 (Durata del Contratto: periodo contrat- tuale, disdetta e recesso), art. 4 commi 2 e 3 (Fatturazione e mo- dalità di pagamento), art. 5 comma 1 (Altri oneri a carico del Cliente), art. 6 commi 1 e 5 (Mancato pagamento), art. 9 comma 1, 2 e 3 (Modifiche delle Condizioni di Contratto – Variazioni unilaterali del Contratto), art. 10 comma 2 (Comunicazioni tra le parti), art. 12 commi 1 e 2 (Clausola risolutiva espressa), art.13 comma 1 (Legge applicabile e foro competente), art. 14 commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11 (Acquisto delle apparecchiature – Noleggio – Co- modato – Garanzia). Condizioni Particolari – Servizio Energia Elettrica e Gas: art. 2 comma 4 (Mandati per il dispacciamento, trasporto, stoccaggio, connessione e selezione fornitori), art. 4 comma 1 (Oneri aggiuntivi). Condizioni Particolari – Servizio Conto Stabilità: art. 1 comma 2 (Oggetto del Servizio), art. 2 commi 3 e 4 (Saldo del Conto Stabilità). Condizioni particolari – Servizio Voce e Internet: art. 1 comma 2 (Oggetto del Servizio), art. 3 commi 7, 8 e 9 (Autorizzazioni del gestore di rete e specifi- che tecniche del sistema), art. 4 comma 1 (Limitazione-Sospen- sione dei Servizi), art. 5 commi 1, 3, e 6 (Limitazioni di respon- sabilità). Condizioni particolari – Servizio Mobile: art. 11 (Misu- re di gestione del traffico e funzionamento dei servizi). Condizio- ni Particolari – Servizio Assistenza Caldaia: art. 2 commi 1, 2 e 3 (Durata del Servizio, Disdetta e Recesso); art. 4 comma 1 (Obbli- ghi del Cliente)”. Emerge peraltro all'evidenza che trattasi di contratto riferi- bile ad un'attività commerciale, onde non è a discorrere, come fa l'opponente, dell'applicazione del Codice del Consumo. Tardiva e del tutto generica si palesa poi la contestazione dei consumi fatturati, affidata tra l'altro ad un'inammissibile ri- chiesta intesa a sollecitare l'espletamento di una c.t.u. dal caratte- re meramente esplorativo. D'altro canto l'opposta, nel costituirsi, ha ampiamente illu- strato il procedimento che ha portato alla determinazione
3 dell'importo dovuto, derivante dalla rilevazione dei consumi reali
- a seguito della comunicazione degli stessi ricevuta dal distri- butore – risultati superiori rispetto a quelli in un primo tempo ad- debitati sulla scorta di mere stime. A fronte di tali puntuali deduzioni, l'opponente nulla ha specificamente dedotto, limitandosi a generiche contestazioni. Per quanto attiene, invece, la questione relativa alla somma (€. 4.439,24) addebitata dal nuovo fornitore a titolo di cd.
“CMOR”, si osserva quanto segue. Il CMOR (acronimo di “corrispettivo di morosità”) si col- loca nell'ambito del “Sistema indennitario” introdotto dall'ARE- RA a tutela del fornitore di energia che, a seguito del passaggio del cliente ad altro fornitore (switching), conservi un credito a ti- tolo di fatture non pagate per il servizio prestato. La finalità perseguita con l'introduzione di tale sistema è stata quella di scongiurare il rischio che la pratica del c.d. “turi- smo energetico”, ossia il passaggio di clienti morosi ad altro for- nitore di energia allo scopo di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto, si risolva in un danno per il fornitore uscente, il quale non è più nella condizione di tutelare efficacemente il proprio credito tramite, ad esempio, la sospensione dell'erogazione. In quest'ottica, il CMOR, secondo quanto previsto dall'Allegato A della Delibera 593/2017 dell'ARERA e secondo quanto confermato dalla giurisprudenza anche amministrativa, costituisce un indennizzo volto a ristorare, almeno parzialmente, il fornitore uscente del pregiudizio derivante dall'impossibilità o dalla scarsa convenienza economica di recuperare dal cliente le somme non pagate (così Tar Lombardia, sez. II, sent. 17/06/2016 e Trib Messina sent. n. 1859/2021). Pertanto, sebbene l'importo del CMOR sia determinato in misura percentuale sull'ammontare delle forniture non pagate, esso riveste natura essenzialmente indennitaria, dal momento che trova titolo non nell'esecuzione della fornitura, bensì nell'ina- dempimento contrattuale e nel cambio di fornitore da parte del cliente. Tale considerazione consente di affermare che in CP_1 qualità di fornitore us la legitti ad agire nei confronti di per il pagamento di Parte_1 tutto il credito relativo te anche successiva- mente alla presentazione della richiesta di CMOR. Ed invero, in base alla disciplina contenuta nell'Allegato A
4 alla citata Delibera 593/2017, il funzionamento del “Sistema in- dennitario” prevede che il fornitore entrante inoltri la richiesta di CMOR al Gestore del Sistema (denominato Acquirente Unico) il quale, verificata la regolarità della richiesta, ne dà comunicazione al for scente, al fornitore entrante ed al distributore, non- ché a (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), che CP_4 costit l soggetto incaricato di gestire i pagamenti del CMOR. Successiva tale comunicazione, il distributore provvede a versare a il CMOR e ad addebitarne il relativo CP_4 importo al fornitore e affinchè questo possa riscuoterlo, a sua volta, dal cliente finale. Il for uscente, infine, riceve il versamento del CMOR da parte di . CP_4
Sulla base di tale meccanis vidente che il fornitore entrante non assume la titolarità del credito relativo alle fatture non pagate al fornitore uscente, ma ha solo titolo per riscuotere il credito relativo al CMOR dovuto dal cliente, del quale non è il destinatario finale. L'importo riscosso dal fornitore entrante a ti- tolo di R, infatti, non è trattenuto da quest'ultimo, ma è ver- sato a (per il tramite del distributore), la quale provvederà CP_4
a corri rlo al fornitore uscente. Quanto al fatto che dal meccanismo sopra descritto possa derivare il rischio di una duplicazione di richieste di pagamento nei confronti del cliente finale, giova osservare come sia la stessa Delibera 593/2017 ad aver strutturato il “Sistema indennitario” in modo da escludere una simile eventualità. L'art. 13, infatti, stabi- lisce espressamente che il fornitore uscente presenta richiesta di annullamento dell'indennizzo qualora: “ a) il cliente finale prov- veda a sanare l'intera posizione debitoria relativa al rapporto con- trattuale con la controparte commerciale uscente;
b) il credito della controparte commerciale uscente risulti altrimenti soddi- sfatto interamente e in maniera definitiva”. Ne deriva che, anche in relazione alla somma ascrivibile a
“CMOR”, l'opposizione risulta infondata. Essa va pertanto rigettata, con ogni conseguenza anche in relazione alle spese di lite, che seguono la soccombenza e si li- quidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara
5 esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'oppo- sta delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.500,00 per com- penso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 12/6/25
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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