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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte fissato al giorno 8.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1100/2022 R.G., avente ad oggetto “Sanzione disciplinare conservativa” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Gaetani ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla piazza Nolana, n.13 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., con sede in Avellino, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia Carmen Spagnuolo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.04.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo
1 di: “a) dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare siccome assunto in violazione e nella pretermissione della richiesta di audizione personale del ricorrente con l'assistenza del suo rappresentante sindacale: b) in via subordinata dichiarare la non sussistenza di una condotta di infrazione disciplinare;
c) in via ulteriormente gradata il carattere perequato e sproporzionato della sanzione rispetto al teorico fatto addebitato;
” con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto, il ricorrente, conducente di bus di linea presso la società convenuta deduceva di aver ricevuto, in data 9.03.2022, lettera di Controparte_1 contestazione dell'addebito disciplinare impugnato avente ad oggetto la violazione dell'ordine, impartito dal superiore, di non far scendere o salire alcuno dal bus, bloccato da una automobile postasi di traverso sulla carreggiata, nelle more dell'arrivo delle forze dell'ordine richiesto.
In particolare, rappresentava che la condotta contestata consisteva nell'aver fatto scendere uno dei passeggeri del bus e di aver proseguito la marcia, senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine.
Esponeva, quindi, di aver inviato all'azienda formale lettera di giustificazione ove specificava di aver consentito al passeggero di scendere dal mezzo in assenza di condizioni pregiudizievoli per la sua incolumità e non potendone impedire la libertà di movimento.
Precisava, altresì, che i passeggeri avevano reclamato la ripresa del servizio e che la scelta di proseguire la corsa era volta ad evitare ulteriore pregiudizio agli sessi, nonché all'immagine dell'azienda.
Lamentava che, nonostante la richiesta di audizione alla presenza del rappresentante sindacale ex L. 300/70, la società resistente comunicava l'irrogazione a suo carico della sanzione della sospensione di due giorni dal servizio eccependo, pertanto, la violazione del diritto di difesa.
In via gradata, nel merito, sosteneva la infondatezza e sproporzione della sanzione disciplinare comminata, in ragione della illegittimità dell'ordine disatteso, rivendicando la propria autonomia decisionale ed evidenziando l'assenza di danno all'azienda derivante dalla propria condotta.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
2.11.2022, si costituiva in giudizio la società instando per il Controparte_1 rigetto del ricorso ed eccependone, preliminarmente la improcedibilità in ragione della
2 intervenuta sospensione della sanzione disciplinare sino alla decisione del Consiglio di
Disciplina, a seguito di ricorso ex art. 53, all. A del R.D. n. 148/1931.
Riteneva, poi, la inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in virtù della sospensione della sanzione disciplinare impugnata.
Nel merito, affermava la infondatezza del ricorso, evidenziando la inapplicabilità dell'art. 7 della l. n. 700/70, oltre che la tardività della richiesta di audizione del lavoratore, nonché la legittimità della sanzione comminata.
Trattata la causa oralmente (cfr. verbale di udienza del 7.7.2023), acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, sostituita -per la sola fase propriamente decisoria, in assenza di opposizione delle parti costituite sul punto e non richiedendo chiarimenti l'iter processuale sin qui svolto- dallo scambio di note scritte, la causa è stata decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In via preliminare, deve affermarsi l'applicabilità al caso di specie del R.D. n.
148/1931.
In merito, deve infatti ricordarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla perdurante vigenza della disciplina speciale dettata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, hanno rilevato che il principio secondo il quale la disciplina del rapporto di Lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici, ha subito una progressiva "devitalizzazione", per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo.
La Corte ha, tuttavia, concluso che, al di là di tali specifici interventi, resta esclusa un'abrogazione implicita della normativa dettata dal R.D., che deve comunque essere integrata o sostituita in parte solo ove risulti incompatibile con il sistema in generale
(così Cass. Sez. U, n. 15540 del 27/07/2016, Sez. L, n. 5551 del 06/03/2013).
La Cassazione (Cass. 22.5.2009 n. 11929) ha inoltre ricordato, anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato
A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi
(Corte Cost. n. 301/2004; Corte Cost. n. 188/2020).
3 È stato, altresì, ribadito (cfr. Cass.
6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro egli autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino, in essa, lacune tali che non siano superabili neanche attraverso
l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento”.
5. Ebbene, posta l'applicabilità del R.D. al caso de quo, al fine di vagliare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata dalla parte resistente, devono ora esaminarsi nel dettaglio le disposizioni relative alla impugnata sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio.
La sanzione in parola, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito per una durata che può estendersi a 15 giorni o, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni, è prevista dall'art. 37 comma 3 R.D. 148/31.
L'art. 42 elenca, poi, le singole condotte sanzionate con la sospensione, tra cui risultano quelle contestate all'odierno ricorrente.
In specie, sono state addebitate al lavoratore le condotte di cui all'art. 42 commi 3, 10
e 16, che prevedono l'applicazione della sospensione “per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave”
(comma 3); “per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda” (comma 10); “per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio (comma 16)”.
Deve evidenziarsi che l'art. 52 R.D. 148/1931 stabilisce che “Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta che la condotta sanzionata è stata contestata al ricorrente in data 9.03.2022, con assegnazione di un termine pari a cinque giorni per eventuali giustificazioni (v. all. 2 in produzione di parte ricorrente e all. 3 in produzione di parte resistente). Giustificazioni che il lavoratore ha inviato all'Amministrazione dell'azienda resistente in data 15.03.2022, con espressa richiesta
4 di essere ascoltato in presenza del rappresentante sindacale ex L. n. 300/1970 (v. all. 3 in produzione di parte ricorrente e all. 4 in produzione di parte resistente).
Successivamente, ritenendo insufficienti le motivazioni addotte dal lavoratore e ravvisando la sussistenza di responsabilità dello stesso per la condotta contestata, la parte datoriale ha emanato il provvedimento disciplinare del 22.03.2022 (v. all. 4 in produzione di parte ricorrente e all. 5 in produzione di parte resistente) e la sanzione è stata confermata in data 6.05.2022 con invito a procedere all'esecuzione della stessa,
(v. all 6 e 7 in produzione di parte resistente), precisato dall'ordine di sospensione del
18.05.2022
A questo punto, con istanza del 31.05.2022, il ricorrente ha chiesto di essere giudicato dal Consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 53 All. A del R.D. n. 148/1931 (all. 8 in produzione di parte resistente).
In riscontro, l' ha comunicato che “…al fine di evitare inutili contenziosi di Pt_2 procedura e per andare incontro al dipendente ha sospeso l'esecuzione del provvedimento e accettato la richiesta di audizione al C.D.D. anche se tardiva. Allo stato il Sig. non è stato ancora convocato dal CDD e pertanto la Parte_1 sospensione pari a due giorni dal soldo e dal servizio è sospesa fino al pronunciamento del Consiglio di Disciplina” (all. 9 in produzione di parte resistente).
La parte resistente ha eccepito la improcedibilità del ricorso perché promosso in attesa del pronunciamento del Consiglio di Disciplina, nelle more della sospensione della sanzione disciplinare comminata.
Orbene, deve ritenersi che la parte datoriale non abbia applicato in maniera corretta l'iter procedurale di cui all'art. 53 R.D. n. 148/1931.
Infatti, l'art. 53 R.D. n. 148/1931 prevede che: “In base ai rapporti che pervengono alla
Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.
Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.
I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a
5 determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.
Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.
Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.
Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.”
Orbene, dalla lettura della disposizione in parola, emerge che la procedura descritta deve applicarsi nei casi in cui l'agente sia accusato di mancanza per la quale sia prevista la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la retrocessione o la destituzione (artt. 43, 44, 45).
Per le condotte punite ai sensi dell'art. 42 R.D. n. 148/1931, infatti, come su evidenziato, l'art. 52 R.D. stabilisce che “Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.”.
La lettura combinata della normativa in esame consente di ritenere che è prevista una gradazione del controllo sulla risposta sanzionatoria del datore di lavoro in misura proporzionata alla gravità della condotta perpetrata.
6 Pertanto, al più incisivo grado di afflittività della sanzione, relativo a condotte di maggiore gravità, corrisponde un articolato iter procedurale (quello di cui all'art. 53
R.D.), finalizzato ad una più pregnante garanzia del diritto di difesa del lavoratore.
Nondimeno, il diritto di difesa è garantito anche in caso di applicazione di sanzioni disciplinari diverse e meno afflittive, come quella della sospensione dal soldo e dal servizio, a mezzo della applicazione delle disposizioni di cui alla l. n. 300/1970 che integrano, come su esposto, la disciplina prevista dal R.D. n. 148/1931.
Da quanto affermato deriva che tutti gli atti dell'amministrazione successivi alla contestazione della sanzione disciplinare e alla comunicazione della stessa, intervenuta in data 22.03.2022, risultano adottati in violazione del procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente in relazione alla sanzione applicata.
In particolare, deve affermarsi la errata applicazione di tutto l'iter procedurale volto ad ottenere il pronunciamento del Consiglio di Disciplina, invero non attivabile da parte ricorrente nel caso di specie, in quanto non previsto nelle ipotesi - come quella in esame
- di impugnativa della sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio di cui all'art. 42 R.D. n. 148/1931, ma, come chiarito, soltanto in caso di applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 43, 44 e 45 R.D..
Dall'assunto deriva pertanto l'infondatezza delle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità della domanda avanzate dalla parte resistente.
6. Va dunque esaminata in dettaglio l'eccezione di violazione del diritto di difesa proposta dalla parte ricorrente per non avere l'azienda resistente esperito l'audizione personale richiesta con la lettera del 15.03.2022.
In particolare, nella lettera in parola, contenente le giustificazioni del lavoratore rispetto alla contestazione addebitata, si legge quanto segue: “Comunque chiedo scusa per l'accaduto e se non si ritengono esaustive le mie giustificazioni chiedo di essere ascoltato in presenza del mio rappresentante sindacale come previsto dalla Legge
300.”.
Vale rilevare che la parte resistente ha eccepito sul punto la applicabilità, ai dipendenti del servizio di trasporto pubblico, del solo R.D. n. 148/1931 e non anche della L.
700/1970, con particolare riferimento all'art. 7, sostenendo la insussistenza, a carico del datore di lavoro, di un obbligo all'audizione del lavoratore che ne faccia richiesta.
In ogni caso, la parte resistente ha evidenziato altresì la tardività della suddetta richiesta di audizione, presentata dal lavoratore oltre il termine di cinque giorni stabilito dall'art. 7 L. 300/700 che sancisce che “Il datore di lavoro non può adottare
7 alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.
Sul punto, deve precisarsi, come peraltro già innanzi chiarito che, se è vero che la il
R.D. n. 148/1931 costituisce lex specialis rispetto alla legge generale n. 300/1970, il ricorso alla legge generale è comunque attivabile qualora si riscontrino lacune non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre disposizioni del medesimo Regio Decreto o afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5551/2013 ut supra citata).
Va inoltre osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato che una lettura del comma 2 dell'art. 53, che prevede che il lavoratore debba essere invitato a giustificarsi, coerente con le garanzie predisposte in via generale della L. n. 300 del
1970 art. 7 e conforme ai parametri costituzionali, impone di ritenere che il lavoratore incolpato abbia diritto, a richiesta, di essere sentito oralmente a propria difesa con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale, anche nel caso in cui abbia comunicato le proprie giustificazioni scritte, ed ancorché queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive (v. Cass. 10 luglio 2012, n. 11543 e, nello stesso senso, Cass. 2 novembre 2014, n. 26115 e, prima ancora, Cass. 17 maggio 2005, n. 10303).
Con particolare riferimento alla disciplina di settore, deve peraltro evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 51 r.d. 148/1931, “Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e
41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.”.
La legge speciale prevede espressamente la possibilità per il lavoratore destinatario di essere ascoltato per fornire giustificazioni finanche in caso di contestazione disciplinare meno afflittiva (censura e multa) rispetto alla sospensione dal soldo e dal servizio.
Da tutto quanto osservato deriva l'affermazione del diritto del ricorrente all'audizione in sede di procedimento disciplinare, secondo il dettato di cui all'art. 7 L. n. 300/1970
e di cui al r.d. 147/1931, con conseguente infondatezza di quanto eccepito sul punto dalla parte resistente.
In riferimento, poi, all'eccepito superamento del termine di cinque giorni stabilito dalla suddetta disposizione per la richiesta di audizione, va osservato che la Corte di
8 Cassazione ha escluso che il decorso del predetto termine determini la decadenza per il lavoratore dalla facoltà di chiedere l'audizione personale.
In specie, la Corte, escluso che il decorso del termine di cinque giorni dalla contestazione concesso al lavoratore per la esplicitazione delle proprie difese determini la decadenza dalla facoltà per il lavoratore di chiedere l'audizione a difesa, ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare comminata ignorando la richiesta presentata oltre detto termine, ma prima dell'adozione del provvedimento disciplinare (v. Cass.
12/11/2015 n. 23140 richiamata da Cass. civ. sez. lav., n.19846/2020)
La finalità è quella di consentire al lavoratore di ponderare le proprie scelte difensive.
Più in dettaglio, la Corte, pronunciandosi su una ipotesi in cui il lavoratore non aveva richiesto l'audizione in uno alla presentazione delle giustificazioni, aveva affermato che
«In virtù della specifica finalità di tutela del diritto di difesa cui è preordinato l'art. 7
St. lav., deve essere riconosciuta al lavoratore la possibilità, dopo aver presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione personale, di maturare un ripensamento circa la possibilità di maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione anche orale degli elementi di discolpa. Al datore di lavoro è precluso ogni sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza e buona fede, della condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta di integrazione difensiva, essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore» (Cfr. Cassazione n. 19846/2020).
Ebbene, la pronuncia richiamata risulta condivisibile anche in relazione alla fattispecie in esame, ove il lavoratore, in uno alle giustificazioni presentate in forma scritta, chiedeva altresì di essere ascoltato con l'assistenza del rappresentante sindacale.
La Corte, peraltro, ha evidenziato che: «Non vi sono ragioni per limitare l'ampiezza di esplicazione del diritto di difesa, che il legislatore ha voluto preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore (specie ove si consideri che l'esercizio del potere disciplinare può comportare anche l'adozione della sanzione espulsiva), in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, la quale riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare». (Cfr. Cassazione n. 19846/2020.).
Vale inoltre soggiungere, in ottica più prettamente sostanziale, che il termine di 5 giorni dalla contestazione di addebito previsto dall'articolo 7, comma 5, St. Lav., si riferisce alla presentazione delle giustificazioni scritte e alla eventuale richiesta di audizione personale, dal momento che l'effettivo svolgimento dell'audizione avviene,
9 di norma, oltre il termine di 5 giorni dalla contestazione di addebito, per ragioni di organizzative.
Va altresì rilevato che nella fattispecie in esame il termine in parola risulta superato di solo un giorno, in quanto la richiesta risulta presentata dal lavoratore in data
15.03.2022, a fronte della contestazione disciplinare comunicata in data 9.03.2022 dalla resistente, la quale non risulta invero avere addotto alcun apprezzabile interesse contrario alla audizione del lavoratore prima dell'adozione del provvedimento disciplinare, avvenuta in data 22.03.2022.
In definitiva, in ragione della specifica finalità di tutela alla quale è preordinata la garanzia procedimentale, come emersa dall'esame degli arresti giurisprudenziali in materia e stante l'assenza di elementi di segno contrario desumibili dal dato testuale di cui al R.D. 148/1931 e dall'art. 7, L. n. 300 del 1970, deve ritenersi la illegittimità della condotta datoriale per non aver consentito al lavoratore la piena esplicazione del proprio diritto di difesa.
7. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va accolto e va dichiarata la illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato siccome assunto in violazione del diritto del lavoratore, previsto ex art. 7 stat. Lav., ad essere ascoltato personalmente in sede di procedimento disciplinare con l'assistenza del suo rappresentante sindacale.
8. Assorbito ogni altro profilo, con conseguente irrilevanza della prova orale richiesta da parte resistente.
9. In punto di spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato n. prot. AIRCA/0008611/2022, comminato al ricorrente in data 22.03.2022, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite.
10 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 9.07.2025
11
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'esame delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte fissato al giorno 8.7.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1100/2022 R.G., avente ad oggetto “Sanzione disciplinare conservativa” e vertente
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Gaetani ed elettivamente domiciliato in
Napoli alla piazza Nolana, n.13 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., con sede in Avellino, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia Carmen Spagnuolo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
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RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.04.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Avellino, in funzione del Giudice del lavoro, chiedendo
1 di: “a) dichiarare l'illegittimità del provvedimento disciplinare siccome assunto in violazione e nella pretermissione della richiesta di audizione personale del ricorrente con l'assistenza del suo rappresentante sindacale: b) in via subordinata dichiarare la non sussistenza di una condotta di infrazione disciplinare;
c) in via ulteriormente gradata il carattere perequato e sproporzionato della sanzione rispetto al teorico fatto addebitato;
” con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
In punto di fatto, il ricorrente, conducente di bus di linea presso la società convenuta deduceva di aver ricevuto, in data 9.03.2022, lettera di Controparte_1 contestazione dell'addebito disciplinare impugnato avente ad oggetto la violazione dell'ordine, impartito dal superiore, di non far scendere o salire alcuno dal bus, bloccato da una automobile postasi di traverso sulla carreggiata, nelle more dell'arrivo delle forze dell'ordine richiesto.
In particolare, rappresentava che la condotta contestata consisteva nell'aver fatto scendere uno dei passeggeri del bus e di aver proseguito la marcia, senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine.
Esponeva, quindi, di aver inviato all'azienda formale lettera di giustificazione ove specificava di aver consentito al passeggero di scendere dal mezzo in assenza di condizioni pregiudizievoli per la sua incolumità e non potendone impedire la libertà di movimento.
Precisava, altresì, che i passeggeri avevano reclamato la ripresa del servizio e che la scelta di proseguire la corsa era volta ad evitare ulteriore pregiudizio agli sessi, nonché all'immagine dell'azienda.
Lamentava che, nonostante la richiesta di audizione alla presenza del rappresentante sindacale ex L. 300/70, la società resistente comunicava l'irrogazione a suo carico della sanzione della sospensione di due giorni dal servizio eccependo, pertanto, la violazione del diritto di difesa.
In via gradata, nel merito, sosteneva la infondatezza e sproporzione della sanzione disciplinare comminata, in ragione della illegittimità dell'ordine disatteso, rivendicando la propria autonomia decisionale ed evidenziando l'assenza di danno all'azienda derivante dalla propria condotta.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
2.11.2022, si costituiva in giudizio la società instando per il Controparte_1 rigetto del ricorso ed eccependone, preliminarmente la improcedibilità in ragione della
2 intervenuta sospensione della sanzione disciplinare sino alla decisione del Consiglio di
Disciplina, a seguito di ricorso ex art. 53, all. A del R.D. n. 148/1931.
Riteneva, poi, la inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, in virtù della sospensione della sanzione disciplinare impugnata.
Nel merito, affermava la infondatezza del ricorso, evidenziando la inapplicabilità dell'art. 7 della l. n. 700/70, oltre che la tardività della richiesta di audizione del lavoratore, nonché la legittimità della sanzione comminata.
Trattata la causa oralmente (cfr. verbale di udienza del 7.7.2023), acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, sostituita -per la sola fase propriamente decisoria, in assenza di opposizione delle parti costituite sul punto e non richiedendo chiarimenti l'iter processuale sin qui svolto- dallo scambio di note scritte, la causa è stata decisa con sentenza contenente il dispositivo e la contestuale motivazione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si esporranno.
4. In via preliminare, deve affermarsi l'applicabilità al caso di specie del R.D. n.
148/1931.
In merito, deve infatti ricordarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla perdurante vigenza della disciplina speciale dettata per gli autoferrotranvieri dal R.D. n. 148 del 1931, hanno rilevato che il principio secondo il quale la disciplina del rapporto di Lavoro del personale autoferrotranviario costituisce un corpus compiuto ed organico, determinato dalla loro assimilazione ai dipendenti pubblici, ha subito una progressiva "devitalizzazione", per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo.
La Corte ha, tuttavia, concluso che, al di là di tali specifici interventi, resta esclusa un'abrogazione implicita della normativa dettata dal R.D., che deve comunque essere integrata o sostituita in parte solo ove risulti incompatibile con il sistema in generale
(così Cass. Sez. U, n. 15540 del 27/07/2016, Sez. L, n. 5551 del 06/03/2013).
La Cassazione (Cass. 22.5.2009 n. 11929) ha inoltre ricordato, anche in base al richiamo della giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria dell'allegato
A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi
(Corte Cost. n. 301/2004; Corte Cost. n. 188/2020).
3 È stato, altresì, ribadito (cfr. Cass.
6.3.2013 n. 5551) che il rapporto di lavoro egli autoferrotranvieri “è disciplinato da una normativa speciale costituente un corpus compiuto ed organico, onde il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino, in essa, lacune tali che non siano superabili neanche attraverso
l'interpretazione estensiva o analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus o relative a materie analoghe o secondo i principi generali dell'ordinamento”.
5. Ebbene, posta l'applicabilità del R.D. al caso de quo, al fine di vagliare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata dalla parte resistente, devono ora esaminarsi nel dettaglio le disposizioni relative alla impugnata sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio.
La sanzione in parola, che ha per effetto di privare dello stipendio o paga l'agente che ne è colpito per una durata che può estendersi a 15 giorni o, in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni, è prevista dall'art. 37 comma 3 R.D. 148/31.
L'art. 42 elenca, poi, le singole condotte sanzionate con la sospensione, tra cui risultano quelle contestate all'odierno ricorrente.
In specie, sono state addebitate al lavoratore le condotte di cui all'art. 42 commi 3, 10
e 16, che prevedono l'applicazione della sospensione “per avere commesso atti irrispettosi verso i funzionari dipendenti dall'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili, verso i superiori o l'azienda o per non avere altrimenti osservato i doveri di subordinazione, quando le mancanze non assumano una figura più grave”
(comma 3); “per volontario inadempimento dei doveri di ufficio o per negligenza, la quale abbia apportato danni al servizio o agli interessi dell'azienda” (comma 10); “per mancanze da cui siano derivate irregolarità nell'esercizio o da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio (comma 16)”.
Deve evidenziarsi che l'art. 52 R.D. 148/1931 stabilisce che “Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, risulta che la condotta sanzionata è stata contestata al ricorrente in data 9.03.2022, con assegnazione di un termine pari a cinque giorni per eventuali giustificazioni (v. all. 2 in produzione di parte ricorrente e all. 3 in produzione di parte resistente). Giustificazioni che il lavoratore ha inviato all'Amministrazione dell'azienda resistente in data 15.03.2022, con espressa richiesta
4 di essere ascoltato in presenza del rappresentante sindacale ex L. n. 300/1970 (v. all. 3 in produzione di parte ricorrente e all. 4 in produzione di parte resistente).
Successivamente, ritenendo insufficienti le motivazioni addotte dal lavoratore e ravvisando la sussistenza di responsabilità dello stesso per la condotta contestata, la parte datoriale ha emanato il provvedimento disciplinare del 22.03.2022 (v. all. 4 in produzione di parte ricorrente e all. 5 in produzione di parte resistente) e la sanzione è stata confermata in data 6.05.2022 con invito a procedere all'esecuzione della stessa,
(v. all 6 e 7 in produzione di parte resistente), precisato dall'ordine di sospensione del
18.05.2022
A questo punto, con istanza del 31.05.2022, il ricorrente ha chiesto di essere giudicato dal Consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 53 All. A del R.D. n. 148/1931 (all. 8 in produzione di parte resistente).
In riscontro, l' ha comunicato che “…al fine di evitare inutili contenziosi di Pt_2 procedura e per andare incontro al dipendente ha sospeso l'esecuzione del provvedimento e accettato la richiesta di audizione al C.D.D. anche se tardiva. Allo stato il Sig. non è stato ancora convocato dal CDD e pertanto la Parte_1 sospensione pari a due giorni dal soldo e dal servizio è sospesa fino al pronunciamento del Consiglio di Disciplina” (all. 9 in produzione di parte resistente).
La parte resistente ha eccepito la improcedibilità del ricorso perché promosso in attesa del pronunciamento del Consiglio di Disciplina, nelle more della sospensione della sanzione disciplinare comminata.
Orbene, deve ritenersi che la parte datoriale non abbia applicato in maniera corretta l'iter procedurale di cui all'art. 53 R.D. n. 148/1931.
Infatti, l'art. 53 R.D. n. 148/1931 prevede che: “In base ai rapporti che pervengono alla
Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze.
Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi.
I funzionari, eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a
5 determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate ed i responsabili di esse.
Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli articoli 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.
Quante volte il direttore ritenga incompatibile, a termini dell'art. 46, la permanenza dell'agente in servizio, può ad esso applicare la sospensione preventiva fino a che sia intervenuto il provvedimento disciplinare definitivo.
L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.
Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo.
Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso.”
Orbene, dalla lettura della disposizione in parola, emerge che la procedura descritta deve applicarsi nei casi in cui l'agente sia accusato di mancanza per la quale sia prevista la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la retrocessione o la destituzione (artt. 43, 44, 45).
Per le condotte punite ai sensi dell'art. 42 R.D. n. 148/1931, infatti, come su evidenziato, l'art. 52 R.D. stabilisce che “Le punizioni per le mancanze di cui all'art. 42 sono inflitte, previo accertamento dei fatti costituenti la mancanza e loro contestazione all'incolpato, dal direttore o da chi ne esercita le funzioni.”.
La lettura combinata della normativa in esame consente di ritenere che è prevista una gradazione del controllo sulla risposta sanzionatoria del datore di lavoro in misura proporzionata alla gravità della condotta perpetrata.
6 Pertanto, al più incisivo grado di afflittività della sanzione, relativo a condotte di maggiore gravità, corrisponde un articolato iter procedurale (quello di cui all'art. 53
R.D.), finalizzato ad una più pregnante garanzia del diritto di difesa del lavoratore.
Nondimeno, il diritto di difesa è garantito anche in caso di applicazione di sanzioni disciplinari diverse e meno afflittive, come quella della sospensione dal soldo e dal servizio, a mezzo della applicazione delle disposizioni di cui alla l. n. 300/1970 che integrano, come su esposto, la disciplina prevista dal R.D. n. 148/1931.
Da quanto affermato deriva che tutti gli atti dell'amministrazione successivi alla contestazione della sanzione disciplinare e alla comunicazione della stessa, intervenuta in data 22.03.2022, risultano adottati in violazione del procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente in relazione alla sanzione applicata.
In particolare, deve affermarsi la errata applicazione di tutto l'iter procedurale volto ad ottenere il pronunciamento del Consiglio di Disciplina, invero non attivabile da parte ricorrente nel caso di specie, in quanto non previsto nelle ipotesi - come quella in esame
- di impugnativa della sanzione disciplinare della sospensione dal soldo e dal servizio di cui all'art. 42 R.D. n. 148/1931, ma, come chiarito, soltanto in caso di applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 43, 44 e 45 R.D..
Dall'assunto deriva pertanto l'infondatezza delle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità della domanda avanzate dalla parte resistente.
6. Va dunque esaminata in dettaglio l'eccezione di violazione del diritto di difesa proposta dalla parte ricorrente per non avere l'azienda resistente esperito l'audizione personale richiesta con la lettera del 15.03.2022.
In particolare, nella lettera in parola, contenente le giustificazioni del lavoratore rispetto alla contestazione addebitata, si legge quanto segue: “Comunque chiedo scusa per l'accaduto e se non si ritengono esaustive le mie giustificazioni chiedo di essere ascoltato in presenza del mio rappresentante sindacale come previsto dalla Legge
300.”.
Vale rilevare che la parte resistente ha eccepito sul punto la applicabilità, ai dipendenti del servizio di trasporto pubblico, del solo R.D. n. 148/1931 e non anche della L.
700/1970, con particolare riferimento all'art. 7, sostenendo la insussistenza, a carico del datore di lavoro, di un obbligo all'audizione del lavoratore che ne faccia richiesta.
In ogni caso, la parte resistente ha evidenziato altresì la tardività della suddetta richiesta di audizione, presentata dal lavoratore oltre il termine di cinque giorni stabilito dall'art. 7 L. 300/700 che sancisce che “Il datore di lavoro non può adottare
7 alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.
Sul punto, deve precisarsi, come peraltro già innanzi chiarito che, se è vero che la il
R.D. n. 148/1931 costituisce lex specialis rispetto alla legge generale n. 300/1970, il ricorso alla legge generale è comunque attivabile qualora si riscontrino lacune non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre disposizioni del medesimo Regio Decreto o afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell'ordinamento (cfr. Cass. civ. sent. n. 5551/2013 ut supra citata).
Va inoltre osservato che la giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato che una lettura del comma 2 dell'art. 53, che prevede che il lavoratore debba essere invitato a giustificarsi, coerente con le garanzie predisposte in via generale della L. n. 300 del
1970 art. 7 e conforme ai parametri costituzionali, impone di ritenere che il lavoratore incolpato abbia diritto, a richiesta, di essere sentito oralmente a propria difesa con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale, anche nel caso in cui abbia comunicato le proprie giustificazioni scritte, ed ancorché queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive (v. Cass. 10 luglio 2012, n. 11543 e, nello stesso senso, Cass. 2 novembre 2014, n. 26115 e, prima ancora, Cass. 17 maggio 2005, n. 10303).
Con particolare riferimento alla disciplina di settore, deve peraltro evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 51 r.d. 148/1931, “Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 40 e
41 sono inflitte dai superiori locali all'uopo delegati dal direttore, secondo gli ordinamenti in vigore, senza speciali formalità di procedura, ma sentite le giustificazioni degli incolpati.”.
La legge speciale prevede espressamente la possibilità per il lavoratore destinatario di essere ascoltato per fornire giustificazioni finanche in caso di contestazione disciplinare meno afflittiva (censura e multa) rispetto alla sospensione dal soldo e dal servizio.
Da tutto quanto osservato deriva l'affermazione del diritto del ricorrente all'audizione in sede di procedimento disciplinare, secondo il dettato di cui all'art. 7 L. n. 300/1970
e di cui al r.d. 147/1931, con conseguente infondatezza di quanto eccepito sul punto dalla parte resistente.
In riferimento, poi, all'eccepito superamento del termine di cinque giorni stabilito dalla suddetta disposizione per la richiesta di audizione, va osservato che la Corte di
8 Cassazione ha escluso che il decorso del predetto termine determini la decadenza per il lavoratore dalla facoltà di chiedere l'audizione personale.
In specie, la Corte, escluso che il decorso del termine di cinque giorni dalla contestazione concesso al lavoratore per la esplicitazione delle proprie difese determini la decadenza dalla facoltà per il lavoratore di chiedere l'audizione a difesa, ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare comminata ignorando la richiesta presentata oltre detto termine, ma prima dell'adozione del provvedimento disciplinare (v. Cass.
12/11/2015 n. 23140 richiamata da Cass. civ. sez. lav., n.19846/2020)
La finalità è quella di consentire al lavoratore di ponderare le proprie scelte difensive.
Più in dettaglio, la Corte, pronunciandosi su una ipotesi in cui il lavoratore non aveva richiesto l'audizione in uno alla presentazione delle giustificazioni, aveva affermato che
«In virtù della specifica finalità di tutela del diritto di difesa cui è preordinato l'art. 7
St. lav., deve essere riconosciuta al lavoratore la possibilità, dopo aver presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione personale, di maturare un ripensamento circa la possibilità di maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione anche orale degli elementi di discolpa. Al datore di lavoro è precluso ogni sindacato, anche sotto il profilo della conformità e correttezza e buona fede, della condotta del dipendente con riferimento alla necessità o opportunità della richiesta di integrazione difensiva, essendo la relativa valutazione rimessa in via esclusiva al lavoratore» (Cfr. Cassazione n. 19846/2020).
Ebbene, la pronuncia richiamata risulta condivisibile anche in relazione alla fattispecie in esame, ove il lavoratore, in uno alle giustificazioni presentate in forma scritta, chiedeva altresì di essere ascoltato con l'assistenza del rappresentante sindacale.
La Corte, peraltro, ha evidenziato che: «Non vi sono ragioni per limitare l'ampiezza di esplicazione del diritto di difesa, che il legislatore ha voluto preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore (specie ove si consideri che l'esercizio del potere disciplinare può comportare anche l'adozione della sanzione espulsiva), in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, la quale riceve comunque adeguata tutela dalla stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare». (Cfr. Cassazione n. 19846/2020.).
Vale inoltre soggiungere, in ottica più prettamente sostanziale, che il termine di 5 giorni dalla contestazione di addebito previsto dall'articolo 7, comma 5, St. Lav., si riferisce alla presentazione delle giustificazioni scritte e alla eventuale richiesta di audizione personale, dal momento che l'effettivo svolgimento dell'audizione avviene,
9 di norma, oltre il termine di 5 giorni dalla contestazione di addebito, per ragioni di organizzative.
Va altresì rilevato che nella fattispecie in esame il termine in parola risulta superato di solo un giorno, in quanto la richiesta risulta presentata dal lavoratore in data
15.03.2022, a fronte della contestazione disciplinare comunicata in data 9.03.2022 dalla resistente, la quale non risulta invero avere addotto alcun apprezzabile interesse contrario alla audizione del lavoratore prima dell'adozione del provvedimento disciplinare, avvenuta in data 22.03.2022.
In definitiva, in ragione della specifica finalità di tutela alla quale è preordinata la garanzia procedimentale, come emersa dall'esame degli arresti giurisprudenziali in materia e stante l'assenza di elementi di segno contrario desumibili dal dato testuale di cui al R.D. 148/1931 e dall'art. 7, L. n. 300 del 1970, deve ritenersi la illegittimità della condotta datoriale per non aver consentito al lavoratore la piena esplicazione del proprio diritto di difesa.
7. In conclusione, alla luce delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso va accolto e va dichiarata la illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato siccome assunto in violazione del diritto del lavoratore, previsto ex art. 7 stat. Lav., ad essere ascoltato personalmente in sede di procedimento disciplinare con l'assistenza del suo rappresentante sindacale.
8. Assorbito ogni altro profilo, con conseguente irrilevanza della prova orale richiesta da parte resistente.
9. In punto di spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione reietta e/o assorbita così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato n. prot. AIRCA/0008611/2022, comminato al ricorrente in data 22.03.2022, per le ragioni di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite.
10 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, 9.07.2025
11
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)