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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Quinta Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1264 / 2022 R.G.;
promosso da:
c.f. ) e c.f. ), rappresentate e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 difese dall'Avv. MENICHETTI LUCA ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in VIA
B. LUPI 29 50129 FIRENZE;
- appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BONINO GIOVANNI ed elettivamente P.IVA_3
domiciliato presso il suo Studio in VIA DAL POZZO, 12 13900 BIELLA;
- parte appellata
Oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento e comunque l'inefficacia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di del 16 luglio 2019; Controparte_1
- accertare e dichiarare il mancato esercizio, ovvero la decadenza e/o la rinunzia di CP_1
dei suoi organi sociali e dei suoi soci, al diritto di cui all'art. 7 dello Statuto della
[...]
medesima società;
- accertare e dichiarare l'avveramento della condizione sospensiva e la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio 2019, ai rogiti Parte_1 Parte_2
Notaio , rep. 5.541, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 Persona_1
il 25 luglio 2019 al n.18.718 S1T;
- ordinare a di iscrivere nel proprio libro soci e di assolvere alle Controparte_1 Parte_2
formalità pubblicitarie presso il competente Registro delle Imprese;
- determinare l'importo dovuto da in caso di ritardo nell'esecuzione della Controparte_1
sentenza, ai sensi del 614-bis c.p.c.;
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge”.
Per parte appellata: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle allegazioni e sulle eventuali domande
(anche istruttorie) e/o eccezioni nuove che fossero ex adverso proposte.
In principalità, dichiarare inammissibile il ricorso avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, in subordine respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e diritto e confermarsi la sentenza di primo grado, per le causali di cui agli scritti difensivi della deducente.
Con il favore delle spese, oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ai sensi degli artt. 2 D.M. 10.03.14 n. 55 - pubblicato sulla G.U. il 02.04.14 - e 13 L. 31.12.12 n. 247”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
2 1.1 – è socia per n. 635 azioni, pari al 5,29 % del capitale sociale, di Parte_1
è a sua volta controllata al 66,308 % da e Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
fa parte di un gruppo imprenditoriale di cui è la capogruppo. Pt_2
L'art. 7 dello Statuto pone delle limitazioni alla cessione delle azioni, nei termini Pt_3
che seguono:
“Le azioni sono cedibili solo con il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione, al solo scopo di consentire che quest'ultimo, a parità di prezzo e di condizioni, possa sostituire alla persona del compratore indicata da socio che intende cedere le azioni, altre persone od enti da esso Consiglio designati, soci o non della società…”.
1.2 – Intendendo cedere la propria partecipazione alla controllante , con Pt_2 _1
comunicazione in data 1.07.2019 diretta alla società partecipata, informava della sua volontà di vendere a indicando nel testo il prezzo, per errore, in € 7.441, anziché di Pt_2
€ 107.441.
Il C.d.A. di , nella seduta del 16.07.2019, deliberava sulla proposta e inviava il CP_1
giorno seguente a la seguente comunicazione: _1
“… il Consiglio di Amministrazione…si è riunito nella giornata di ieri ed ha deliberato, a termini dell'art. 7 del vigente statuto sociale, di sostituire a parità di prezzo e condizioni, il compratore da Voi indicato nella società … con la società Parte_2 Controparte_2
per la fabbricazione di filati A tale scopo il Consiglio ha deliberato
[...] Controparte_1 altresì di convocare l'assemblea degli Azionisti per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie a termini dell'art. 2357 del Codice Civile”.
L'assemblea dei soci di veniva convocata per la data del 26.07.2019, fissando CP_1 all'ordine del giorno la “Proposta di acquisto di azioni proprie – delibere inerenti e conseguenti a norma dell'art. 2357 codice civile”.
1.3 - Avvedutasi dell'errore, il giorno successivo 18.07.2019 rappresentava a _1
la circostanza dell'errata indicazione del prezzo di cessione delle azioni. CP_1
Il 23.07 seguente il C.d.A. di rinviava l'assemblea dei soci a data da destinarsi, CP_1
riservando ogni valutazione al prosieguo.
1.4 – Nella stessa data del 23.07.2019, stipulava per scrittura autenticata il _1 contratto di vendita delle proprie azioni in a per il prezzo di € CP_1 Parte_2
107.441; la vendita era sospensivamente condizionata al mancato esercizio del diritto
3 previsto dall'art. 7 dello Statuto, che si impegnava a rispettare ponendo in essere _1
gli adempimenti necessari.
In osservanza dell'art. 7 dello Statuto, pertanto, il successivo 29.7, rimetteva _1
copia del contratto di cessione a , fissando un termine di trenta giorni per CP_1 esprimersi sull'eventuale sostituzione del cessionario.
A tale comunicazione replicava contestando la validità/efficacia del predetto CP_1 contratto di vendita, sia in quanto stipulato in violazione dello Statuto, sia in quanto – si diceva – una vendita delle azioni in favore di essa società si sarebbe già perfezionata con la delibera del C.d.A. del 16.07.2019 che dichiarava l'intenzione di acquistare in proprio le azioni al prezzo indicato in € 7.441, di talchè avendo ormai alienato le azioni, non _1
avrebbe più potuto cederle ad altri;
anzi, a tal proposito, invitava a CP_1 _1
mettere a disposizione le azioni cedute e a compiere gli adempimenti necessari.
Questo il tenore della missiva di : CP_1
“… [il contratto di vendita a ] non è a noi opponibile in quanto stipulato in spregio Pt_2 dell'art. 7 dello Statuto sociale. A ciò si aggiunga che in data 17.07.2019, a seguito della comunicazione del nostro CdA e della designazione di quale acquirente “a Controparte_1 parità di prezzo e di condizioni” si è concluso, tra e il contratto Parte_1 Controparte_1 di cessione delle n. 635 azioni…al complessivo prezzo di € 7.441,00 da Voi indicato nella
Vs. del 01.07.2019. Stante l'intervenuto perfezionamento del contratto di cessione tra
e non più modificabile nel contenuto da parte del Parte_1 Controparte_1 proponente quest'ultima con la successiva cessione del 23.07.2019 ha Parte_1
alienato beni altrui di cui non poteva più disporre. Conseguentemente, anche a voler prescindere dall'inefficacia verso ed i suoi soci del contratto di cessione in Controparte_1
data 23.07.2019, è comunque obbligata a procurare a Parte_1 Controparte_1
l'acquisto delle azioni sopra descritte. Vi invitiamo pertanto a risolvere consensualmente il contratto…e…ad indicarci le modalità per l'accredito della somma di € 7.441,00 da Voi indicata nella Vs. del 01.07.2019. In difetto ci vedremo costretti ad agire giudizialmente onde conseguire la disponibilità delle n. 635 azioni di nostra proprietà…”.
In risposta a tale missiva, contestava che con fosse insorto un valido _1 CP_1
vincolo negoziale, anche solo con effetti obbligatori;
se da un lato non aveva _1 manifestato alcuna volontà dismissiva, dall'altro la comunicazione del 17.07.2019 di non era giuridicamente idonea a produrre gli asseriti effetti poiché il C.d.A. non CP_1 poteva disporre nulla circa l'acquisto della società di proprie azioni, non essendo stato a ciò autorizzato dall'assemblea dei soci.
4 1.5 - Il 2.09.2019 il C.d.A. di convocava l'assemblea degli azionisti per il 17 CP_1 seguente, ponendo all'ordine del giorno “Acquisto azioni proprie - Provvedimenti di cui all'art. 2357 del Codice Civile - Ratifica operato del Consiglio di Amministrazione…”.
In data 17.09.2019 l'assemblea dei soci di riteneva, sulla scorta della relazione CP_1
del Presidente del C.d.A., infondate le contestazioni di tanto riguardo al valore _1 della comunicazione del 1.07.2019, quanto riguardo alla validità e all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 7 dello Statuto sociale, e quindi valida la proposta di cessione al prezzo di
€ 7.441 (corrispondente ad un valore unitario delle azioni di € 11,71; il prezzo unitario delle azioni nel contratto concluso il 23.07.2019 tra e è pari invece ad € _1 Pt_2
169,11).
L'assemblea deliberava conseguentemente:
“di approvare l'operazione di acquisto di azioni proprie della società, nel limite massimo di numero 700 (settecento) azioni, ad un corrispettivo non inferiore ad Euro 10 per azione…e non superiore ad € 40… per azione…; di concedere la suddetta autorizzazione per la durata di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
di stabilire che venga costituita, contestualmente all'acquisizione delle azioni proprie e mantenuta per tutto il tempo in cui le stesse resteranno iscritte a bilancio, apposita riserva indisponibile…; di attribuire tutti i poteri necessari, nessuno escluso, per il perfezionamento dell'acquisto delle azioni proprie nei termini ivi deliberati all'amministratore delegato IG.ra , con promessa fin Parte_4
d'ora di rato et valido del suo operato”.
In buona sostanza, nell'assunto che la comunicazione del 1.07.2019 di col prezzo _1 indicato di € 7.441 fosse valida e valesse come proposta contrattuale, l'assemblea degli azionisti di autorizzava gli amministratori all'acquisto di azioni proprie da CP_1
fissando un range di prezzo corrispondente ai valori unitari calcolati sul prezzo di _1
€ 7.441 indicato (si dice per errore) nella missiva del 1.07.2019; escludeva, per contro, ogni valore alla cessione delle stesse partecipazioni conclusa tra e in data _1 Pt_2
23.07.2019 al diverso e maggior prezzo di € 107.441.
1.6 – A tale deliberazione dell'assemblea non sarebbe seguita alcuna attività; nell'assunto che l'assemblea degli azionisti di si sarebbe limitata ad autorizzare l'acquisto di CP_1
azioni proprie della società solo per il futuro ed avesse, di fatto, rimosso la deliberazione del
C.d.A. del 16.07.2019 per l'acquisto in proprio delle azioni messe in vendita da _1
la stessa avviava, con atto datato 1.10.2019, un procedimento di mediazione _1
5 facoltativa ex art. 5 d.lgs. 28/2010 con , onde eliminare la situazione di CP_3 incertezza circa l'efficacia del contratto di vendita delle azioni a , sospensivamente Pt_2 condizionato all'esercizio della (presunta) prelazione dell'art. 7 dello Statuto sociale.
La mediazione non dava esito perché non vi partecipava e il procedimento si CP_1 concludeva con la dichiarazione negativa dell'organismo di mediazione del 9.10.2019.
1.7 – ha perciò convenuto dinanzi al Tribunale di Torino – Sez. specializzata _1
imprese la con citazione notificata il 31.10.2019, domandando: CP_1
a) dichiararsi la nullità, l'annullamento o l'inefficacia della delibera del C.d.A. di CP_1
del 16.07.2019;
b) dichiararsi la decadenza di e/o dei suoi soci, dai diritti e facoltà di cui Controparte_1 all'art. 7 dello Statuto, e la piena efficacia rispetto alla stessa del contratto di vendita del
23.07.2019 delle azioni tra essa attrice e , ordinando per l'effetto a la Pt_2 CP_1
iscrizione della cessione a libro soci e a Registro delle Imprese, con fissazione di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per il caso di ritardo nell'esecuzione;
c) condannare, inoltre, al risarcimento del danno, quantificato in € 110.000 o in CP_1
altra somma ritenuta di giustizia, con accessori di legge. osservava che, qualificata come prelazione la clausola contenuta nell'art. 7 dello _1
Statuto di , la delibera del C.d.A. di quella società del 16.07.2019 era invalida CP_1 poiché assunta in spregio alle competenze riservate all'assemblea dall'art. 2357, 2° co., c.c.,
e la deliberazione dell'assemblea dei soci del 17.09.2019 non aveva ratificato l'operato del
C.d.A., ma aveva solo autorizzato pro futuro l'acquisto di proprie azioni fissando un range di prezzo;
l'art. 7 dello Statuto era applicabile solo rispetto ad una vendita definita nei suoi elementi essenziali, quindi nessun contratto in tal senso si era perfezionato in relazione alla comunicazione dell'intenzione di vendere, effettuata con la missiva del 1.07.2019; lo stesso art. 7, poi, non prevedeva nessun termine entro cui esercitare la prelazione, ciò che determinava un perdurante stato di incertezza, fonte di un pregiudizio patrimoniale per essa attrice;
ancora, l'art. 7, se inteso come clausola di gradimento, doveva essere interpretato alla stregua di gradimento mero degli amministratori, inefficace ex art. 2355 bis, co. 2, c.c. in quanto limitava in modo arbitrario l'autonomia privata dei soci, facendola dipendere da una decisione del tutto discrezionale dell'organo amministrativo.
1.8 – si è costituita eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 2388 c.c. CP_1 dall'azione di impugnativa, essendo decorsi più di novanta giorni dalla delibera impugnata
6 del C.d.A. e non avendo l'instaurazione del procedimento di mediazione facoltativo effetti interruttivi – diversamente dalla mediazione obbligatoria (a); ha rilevato che nel contratto di cessione a le parti davano atto di non avere voluto attivare i meccanismi previsti Pt_2 dall'art. 7 dello Statuto sociale e di voler procedere ugualmente nella cessione (b); che il contratto di vendita a del 23.09.2019 era nullo perché sottoposto ad una condizione Pt_2 impossibile, dato che con essa si subordinava l'efficacia della cessione all'esercizio di una prelazione, quando in realtà l'art. 7 dello Statuto non stabiliva alcuna prelazione, ma una clausola di gradimento ai sensi dell'art. 2355, 2° co., c.c. (c); che la delibera della assemblea degli azionisti del 17.09.2019 completava l'iter di acquisto delle azioni proprie, avviato dal
C.d.A. con la decisione di convocazione a fronte della manifestazione di volontà della socia di cedere le proprie azioni, in conformità al modello previsto dall'art. 2357, 2° co., _1
c.c. (d), e che, in ogni caso, se si fosse ritenuto che la delibera del C.d.A. del 16.07.2019 avesse disposto l'acquisto di azioni proprie della società, in violazione delle competenze dell'assemblea, la deliberazione dei soci del 17.09.2019 avrebbe costituito una ratifica dell'operato dell'organo amministrativo.
1.9 – Con comparsa depositata il 2.10.2019 è intervenuta aderendo alle Parte_2
domande per la declaratoria di piena efficacia del contratto di cessione a suo favore delle azioni di , proposte da Pt_5 Parte_1
1.10 – Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., riformulava le conclusioni, _1
sostituendo la domanda per:
“accertare e dichiarare la decadenza di e/o dei suoi soci, dai diritti e facoltà Controparte_1 di cui all'art. 7 dello Statuto, nonché la piena efficacia rispetto alla medesima società, e/o ai suoi soci, del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio Parte_1 Parte_2
2019, ai rogiti Notaio , rep. 5.541, registrato presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate di Roma 3 il 25 luglio 2019 al n.18.718 S1T“ con la domanda per:
“accertare e dichiarare il mancato esercizio, ovvero la decadenza e/o la rinunzia di CP_1
dei suoi organi sociali e dei suoi soci, al diritto di cui all'art. 7 dello Statuto della
[...]
medesima società; accertare e dichiarare l'avveramento della condizione sospensiva e la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio 2019, ai rogiti Parte_1 Parte_2
7 Notaio , rep. 5.541, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 Persona_1 il 25 luglio 2019 al n.18.718 S1T”.
1.11 – Con sent. n. 3380/2022 del 27.07.2022, Il Tribunale di Torino, Sez. specializzata imprese:
- ha preliminarmente dichiarato inammissibile la modifica delle conclusioni compiuta da nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., in quanto avrebbe introdotto una _1 domanda nuova non consentita relativa all'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto di vendita delle azioni da a;
CP_1 _1 Pt_2
- ha respinto l'eccezione di decadenza ex art. 2388 c.c. della domanda di impugnazione della delibera del C.d.A. del 16.07.2019, sul rilievo che l'avvio della mediazione facoltativa ha effetti interruttivi della decadenza ex art. 5, co. 6, d.lgs. 28/2010 (nel testo vigente alla epoca), al pari della mediazione obbligatoria, e che i tre mesi dalla data di deposito del verbale negativo erano stati rispettati;
- ha escluso l'esistenza di un errore materiale nella missiva del 1.07.2019, con cui _1 comunicava l'intenzione di vendere le proprie azioni, nell'indicazione del prezzo di vendita e comunque che si trattasse di errore essenziale ex art. 1429 c.c. e di errore riconoscibile da controparte, tale da invalidare l'eventuale contratto così perfezionatosi;
sul punto, ha comunque precisato che “il profilo dell'errore, nell'economia della decisione, non assume una rilevanza decisiva, tenuto conto del tenore delle domande dell'attrice”;
- ha negato l'invalidità della delibera del C.d.A. di del 16.07.2019 ex art. 2357 CP_1
c.c., perché propriamente, con essa l'organo amministrativo avrebbe deciso l'acquisto delle proprie azioni convocando per l'autorizzazione relativa l'assemblea dei soci, e nel sistema dell'art. 2357 c.c. andava distinto il potere autorizzativo che compete all'organo assembleare dal potere decisionale sulla scelta dell'acquisto – che resta in ogni caso riservato al C.d.A., potrebbe condurre, pur in presenza dell'autorizzazione dei soci;
- ha interpretato l'art. 7 dello Statuto come clausola di gradimento da intendersi CP_1 conformemente al disposto dell'art. 2355 bis, 2° co., c.c., ed ha perciò negato che essa sia nulla perchè lascerebbe al mero arbitrio dell'organo amministrativo la possibilità dei soci di alienare le proprie azioni, stante l'operatività delle garanzie per il socio, nel caso di parere negativo degli amministratori, stabilite da quella norma;
- ha ritenuto che la delibera dell'assemblea degli azionisti del 17.09.2019 costituisca una autorizzazione ex art. 2357 c.c. agli amministratori all'acquisto delle azioni della società che la socia intendeva vendere a terzi, e non invece – come sostenuto dalla attrice – _1
8 una semplice decisione di autorizzazione all'acquisto pro futuro, senza riferimenti alla volontà di cessione delle partecipazioni da essa detenute;
- ha conseguentemente respinto le domande di impugnativa della delibera del C.d.A. di e le ulteriori domande di decadenza di quest'ultima dall'acquisto delle azioni e di CP_1 accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva della vendita tra e _1
, nonché di condanna di al risarcimento del danno. Pt_2 CP_1
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto congiuntamente appello la Parte_1 interveniente nelle conclusioni dell'appello non viene riproposta la domanda Parte_2
di condanna di al risarcimento del danno. CP_1
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. del gravame, CP_1
in ragione del fatto che il Tribunale avrebbe statuito sui fatti di causa in conformità ai consolidati principi giurisprudenziali in materia e che, quindi, l'impugnazione non avrebbe avuto fondate probabilità di accoglimento.
L'eccezione è stata rinnovata nelle conclusioni definitive, ma in questa sede decisoria essa non può trovare ingresso. Come infatti si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art.
348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), la inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.1 – Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti contestano la decisione del primo
Giudice di ravvisare una mutatio libelli nella precisazione delle conclusioni compiuta con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.: la richiesta di accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto con del 23.07.2019 non Pt_2 costituiva domanda nuova in quanto “destinata, nei suoi effetti, ad attribuire al contratto quell'efficacia reale che la condizione apposta ha sospeso” (così la sentenza),dato che già in atto di citazione aveva domandato di dichiarare “la piena efficacia” rispetto a _1
del predetto contratto di cessione e che, quindi, la diversa formulazione delle CP_1
9 conclusioni contenuta nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c. altro non era che un chiarimento di effetti sostanziali già precedentemente domandati.
Il motivo di censura è bensì fondato, non muta la decisione finale di ritenere valida la delibera impugnata del C.d.A. di e perfezionato l'acquisto di azioni in proprio da parte della CP_1
società.
Le domande di cui alla prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., nella parte in cui si chiede dichiararsi “il mancato esercizio, ovvero la decadenza e/o la rinunzia di dei Controparte_1 suoi organi sociali e dei suoi soci, al diritto di cui all'art. 7 dello Statuto ...” e, per l'effetto,
“l'avveramento della condizione sospensiva e la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio 2019”, costituisce null'altro che Parte_1 Parte_2
una precisazione, negli effetti, delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e formulate come richiesta per la declaratoria di “decadenza di e/o dei suoi soci, dai diritti Controparte_1
e facoltà di cui all'art. 7 dello Statuto” e della conseguente “piena efficacia” del contratto di cessione tra e del 23.07.2019, sospensivamente condizionato al _1 Pt_2 mancato esercizio dei diritti dell'art. 7 cit.; ciò anche alla luce dell'ampia narrativa contenuta nell'atto introduttivo della fase di primo grado, che fa riferimento al mancato esercizio o comunque al venir meno del diritto previsto dall'art. 7 da parte del C.d.A. di – con CP_1
conseguente avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la vendita delle azioni a . Pt_2
2.2 – Con il secondo articolato motivo, le appellanti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe (a) erroneamente ritenuto perfezionato un vincolo negoziale tra e CP_1
per effetto dello scambio tra la missiva di del 1.07.2019 e la delibera _1 _1 del C.d.A. di del 16.07.2019 per l'acquisto in proprio delle azioni ad un prezzo nei CP_1 limiti dell'intervallo stabilito dalla successiva delibera assembleare del 17.09.2019; e (b) avrebbe erroneamente negato che l'errore di nell'indicazione del prezzo nella _1
citata missiva del 1.07.2019 fosse non essenziale e non fosse riconoscibile dagli amministratori di;
chiede, conseguentemente, modificarsi la sentenza di prime CP_1 cure attestando l'inesistenza di qualsivoglia vincolo negoziale tra le parti “per la mancanza di un consenso reciprocamente manifestato” e “per l'esistenza di un errore essenziale, conoscibile e concretamente conosciuto” .
Sotto il primo profilo, si sostiene che l'intendimento espresso da nella lettera del _1
1.07.2019 era quello di procedere ad una mera reintestazione delle sue partecipazioni in in capo alla capogruppo , e non invece ad una vendita a terzi delle azioni CP_1 Pt_2
10 di quella società; tale reale intendimento era stato comunicato alla Presidente del C.d.a. di già prima della missiva, ed era perciò chiaro che quella lettera non ufficializzava CP_1
nessuna volontà di alienare a terzi le azioni, a fronte della quale avrebbe potuto CP_1
esercitare il suo diritto di acquistare essa stessa le azioni poste in vendita.
Sotto il secondo profilo, si contestano analiticamente le ragioni per le quali il primo Giudice ha ritenuto di non poter qualificare come errore l'indicazione di un prezzo di cessione poi rettificato, contenuta nella lettera del 1.07.2019, e di negare che esso fosse essenziale ex art. 1429 c.c. e conoscibile da controparte, anche considerato il generale obbligo di buona fede nelle relazioni sociali.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
2.2.1 – Il motivo è infondato sotto il primo profilo, perché è chiara dal tenore della lettera del
1.07.2019 la volontà di di alienare a le proprie partecipazioni sociali al _1 Pt_2 prezzo (indicato anche in lettere) di € 7.441.
Così la missiva, al doc. 4 fasc. primo grado: _1
La risposta della Presidente del C.d.A. di del 17.07.2019, al doc. 5 primo grado, CP_1
è perfettamente conforme al tenore della comunicazione di _1
11 La “rettifica” sul prezzo interviene solo il 18.07, come segue (doc. 7 fasc. primo _1
grado):
2.2.2 – Quanto all'errore nell'indicazione del prezzo, il primo Giudice ha precisato, a pag. 9 della sentenza, che “il profilo dell'errore, nell'economia della decisione, non assume una
12 rilevanza decisiva, tenuto conto del tenore delle domande dell'attrice”; questo perché non ha impugnato il vincolo negoziale che si sarebbe perfezionato con _1 CP_1 sull'offerta del 1.07.2019 per errore ostativo, e a tutto concedere (e dunque, ritenendo che l'errore nella proposta fosse essenziale e riconosciuto o riconoscibile dalla controparte),
l'esistenza di un errore ostativo è causa di annullamento del contratto, non di nullità come sembrano sostenere le appellanti chiedendo che in riforma della pronuncia di primo grado, sia dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia vincolo negoziale tra le parti “per l'esistenza di un errore essenziale, conoscibile e concretamente conosciuto”.
Sotto questo secondo profilo, dunque, il motivo di gravame si rivela inammissibile, poiché il suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a modificare i contenuti della decisione appellata.
2.3 – Con il terzo, articolato motivo, le appellanti censurano la decisione del primo Giudice, nella parte in cui ha negato l'invalidità della delibera del C.d.A. di del 17.07.2019: CP_1 se la corretta sequenza procedimentale, secondo l'art. 2357 c.c., per l'acquisto di azioni proprie inizia con una valutazione di opportunità da parte degli amministratori, passa per l'autorizzazione all'acquisto dell'assemblea e si conclude con la decisione finale di acquistare le azioni riservata all'organo amministrativo, la sentenza avrebbe erroneamente attribuito alla decisione del C.d.A. del 16.07.2019 il valore di un “accordo di cessione tra le parti”, sebbene l'autorizzazione dell'assemblea ex art. 2357, 2° co., c.c. sia intervenuta solo dopo tale delibera dell'organo amministrativo, e precisamente il 17.09 seguente;
pertanto – prosegue il ragionamento – la decisione dell'assemblea dei soci costituirebbe una ratifica della decisione degli amministratori, ma la ratifica di un acquisto di azioni proprie non può essere consentita perché l'acquisto di azioni proprie deliberato dagli amministratori in difetto di autorizzazione assembleare integra un'ipotesi di rappresentanza senza potere, rispetto al quale non è consentita l'applicazione dell'istituto della ratifica. La delibera del C.d.A. di del 16.07.2019 sarebbe perciò invalida “nella misura in cui ad essa viene CP_1
esplicitamente attribuito il valore di legittima manifestazione di volontà contrattuale, ossia di atto idoneo ad impegnare la società in un acquisto di azioni proprie”, e pertanto essa non potrebbe aver costituito alcun vincolo negoziale né un “accordo di cessione tra le parti”, come ritenuto dal Giudicante di prime cure.
2.3.1 - Il motivo, sotto questo primo profilo, è infondato.
13 Partendo proprio dalla distinzione – che la Corte condivide pienamente, corrispondendo all'interpretazione costantemente fornita in dottrina dell'art. 2357, 2° co., c.c., anche nell'identico testo anteriore alla riforma del 2003 – tra il potere autorizzativo dell'assemblea dei soci e il potere decisionale in ordine all'opportunità ed alla convenienza dell'acquisto, che compete solo e soltanto agli amministratori, si osserva come la delibera del C.d.A. del
16.07.2019 esprima la volontà di acquistare in proprio le azioni, sostituendo la stessa società al terzo compratore indicato da e dia avvio alla sequenza procedimentale _1 che dovrà poi portare, passando per la previa autorizzazione dell'assemblea, al perfezionamento dell'acquisto delle partecipazioni del socio intenzionato a vendere;
ed infatti, fin da subito viene disposta la convocazione dell'assemblea sulla “Proposta di acquisto di azioni proprie – delibere inerenti e conseguenti a norma dell'art. 2357 codice civile”.
La successiva delibera dell'organo assembleare del 17.09.2019 non rappresenta, dunque, una ratifica della decisione di acquistare assunta dall'organo amministrativo in carenza di potere, bensì un necessario passaggio nell'iter dell'acquisto di azioni in proprio, in luogo della cessione al terzo indicato dal socio cedente Ed infatti, la citata delibera non _1
dispone affatto un acquisto in ratifica disposto dal C.d.A. del 16.07 precedente (e per cui, in realtà, il C.d.A. aveva solo manifestato una volontà di procedere in tal senso), bensì si limita ad autorizzare l'organo gestorio a compiere l'operazione fissando il numero massimo di azioni da comprare e le modalità relative;
essa, cioè, si colloca nel pieno rispetto della distinzione tra competenze degli amministratori e competenze assembleari.
Non può argomentarsi in senso contrario dal fatto che l'ordine del giorno della successiva convocazione del 2.09.2019 menzioni la “ratifica operato del Consiglio di Amministrazione”
(l'o.d.g. completo della convocazione è: “Acquisto azioni proprie - Provvedimenti di cui all'art. 2357 del Codice Civile - Ratifica operato del Consiglio di Amministrazione…”). Tale convocazione, disposta dal C.d.A. di il 2.09, va invero letta correttamente nel CP_1
contesto della complessa vicenda, e dunque in continuità con la prima convocazione deliberata il 16.07.2019, dove l'ordine del giorno è “Proposta di acquisto di azioni proprie – delibere inerenti e conseguenti a norma dell'art. 2357 codice civile”: prima convocazione che era stata successivamente sospesa a seguito della lettera di rettifica del prezzo inviata il 18.07.2019 da e poi fatta ripartire dopo lo scambio di lettere con quella società, _1
in cui era emersa la volontà degli amministratori di di insistere sulla validità della CP_1 proposta di acquisto ad € 7.441, come riportata dalla missiva del 1.07.2019 e che lo stesso
C.d.A., nella seduta del 16.07.2019, aveva ritenuto di dover accogliere.
14 2.3.2 – Sempre nell'ambito del terzo motivo, si contesta come errata l'affermazione del
Tribunale per cui l'acquisto di azioni proprie senza la previa autorizzazione dell'assemblea dei soci non sarebbe invalida a motivo del fatto che secondo l'art. 2357, 4° co., c.c., in presenza di un acquisto avvenuto in violazione dei commi 1-3 della norma (e dunque anche senza autorizzazione), le azioni debbono essere rivendute entro un anno dal loro acquisto e, in mancanza, annullate con una corrispondente riduzione del capitale – ciò che, secondo il primo Giudice che richiama dottrina al riguardo, farebbe pensare a una validità dell'operazione, escludendo la nullità per violazione di norma imperativa.
In realtà, quello che esprime il Tribunale è un semplice obiter dictum: se infatti il Tribunale ricostruisce la sequenza procedimentale (decisione del C.d.A. di esercitare la clausola statutaria dell'art. 7, interpretata come clausola di gradimento ex art. 2355 bis, 2° co., attraverso l'acquisto delle azioni che intendeva mettere in vendita – convocazione _1 dell'assemblea dei soci per l'autorizzazione richiesta dall'art. 2357, 2° co., c.c. – delibera autorizzativa dell'assemblea che fissa il range di prezzo di acquisto in proprio delle azioni, mandando per l'attuazione all'organo amministrativo) in modo conforme all'art. 2357 c.c., la questione del valore della delibera assembleare del 17.09.2019 come ratifica della deliberazione dell'organo amministrativo del 17.07 precedente diviene priva di sostanziale rilievo.
2.4 – Con il quarto motivo, e impugnano la decisione di primo grado nella _1 Pt_2 parte in cui qualifica la clausola di cui all'art. 7 dello Statuto come una clausola di CP_1 gradimento valida ai sensi dell'art. 2355 bis, 2° co., c.c., di cui richiamerebbe il tenore.
Si osserva, anzitutto, come l'art. 7 cit. non sia applicabile all'acquisto di azioni proprie, riferendosi esclusivamente ad “altre persone od enti…soci o non della Società”, cioè a persone fisiche o giuridiche (diverse dal compratore indicato dal socio cedente) già soci o non ancora divenuti soci di , mentre non ne sarebbe possibile un'interpretazione CP_1 estensiva che violerebbe la libera circolazione dei beni. Pertanto, poiché l'art. 2355 bis, 2° co., c.c. subordina l'efficacia della clausola di gradimento al fatto che essa preveda, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante,
l'art. 7, in quanto non contempla tale possibilità ed anzi consente una scelta degli amministratori, insindacabile anche sotto il profilo delle motivazioni, si configurerebbe come clausola di “mero gradimento”, inefficace proprio in base alla norma menzionata.
15 Se poi l'art. 7 dello Statuto viene interpretato come clausola di prelazione, la CP_1
lettera del 1.07.2019 di circa la dismissione delle sue partecipazioni azionarie non _1
può essere intesa alla stregua di una manifestazione di volontà negoziale;
e si richiama (il tema è introdotto già nell'atto di avvio di questa fase, pp. 24-25 della citazione) la giurisprudenza che ritiene che anche la denuntiatio effettuata dal gravato della prelazione non costituisca una proposta contrattuale, ma una dichiarazione dell'intenzione di cedere a un terzo, volta ad innescare un'eventuale proposta di acquisto da parte del prelazionario.
Di conseguenza, sostengono le appellanti, il potere del C.d.A. previsto dall'art. 7 dello
Statuto doveva essere dichiarato inoperante, inefficace e/o decaduto.
2.4.1 – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui è stato articolato.
2.4.2 – L'art. 7 dello Statuto è così formulato: CP_1
“Le azioni sono cedibili solo con il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione, al solo scopo di consentire che quest'ultimo, a parità di prezzo e di condizioni, possa sostituire alla persona del compratore indicata da socio che intende cedere le azioni, altre persone od enti da esso Consiglio designati, soci o non della società…”.
A ben vedere, tale previsione statutaria non attribuisce a taluni soggetti il diritto di essere preferiti come compratori, a parità di condizioni, nel caso uno dei soci intenda cedere le proprie azioni, ma riserva all'organo amministrativo il potere di indicare, in luogo dell'acquirente individuato dal socio cedente, il soggetto cui vendere le azioni, e ciò allo scopo di mantenere un controllo sulle partecipazioni evitando l'ingresso nella compagine sociale di soggetti non graditi. Il soggetto designato dal C.d.A. non diviene, infatti, titolare di alcun diritto verso il socio intenzionato a vendere per il fatto solo di essere stato indicato dagli amministratori.
La clausola, quindi, non stabilisce un diritto di prelazione, ma va intesa come clausola di gradimento in quanto subordina all'approvazione degli organi sociali l'efficacia del trasferimento di azioni nei confronti della società.
La locuzione “altre persone od enti da esso consiglio designati, soci o non della società” non va intesa in senso restrittivo, come, cioè, limitata a soli soggetti terzi (soci oppure no) diversi dalla società stessa, bensì in senso ampio, volendo esprimere l'assenza di qualunque limitazione nell'indicazione, da parte dell'organo gestorio, dei beneficiari dell'acquisto che si vogliono sostituire a quelli indicati dal socio intenzionato a cedere le sue partecipazioni.
16 Pertanto, la clausola in parola comprende la possibilità anche di un acquisto in proprio (pur nei limiti di legge) delle azioni in vendita, se evidentemente il C.d.A. ritenga di non dovere designare un terzo in sostituzione o nessun terzo si renda disponibile all'acquisto in luogo del compratore prescelto dal socio cedente.
2.4.3 – L'interpretazione che si deve fornire del citato art. 7 dello statuto sociale è, perciò, coerente con la previsione dell'art. 2355 bis, 2° co., che ammette la validità delle clausole di mero gradimento ove contemplino un obbligo di acquisto a carico della società, nel caso di diniego degli amministratori di autorizzazione alla cessione al soggetto indicato dal socio intenzionato a vendere.
Non è decisivo il fatto che il testo non menzioni specificamente l'acquisto di azioni, se è proprio l'ampiezza della sua formulazione, quanto ai soggetti che possono essere indicati dall'organo amministrativo come acquirenti in sostituzione del venditore individuato dal socio, che consente al C.d.A. della società di procedere (con le autorizzazione di legge) all'acquisto in proprio delle azioni poste in vendita, se non sia possibile individuare un soggetto terzo, socio o no, altrimenti intenzionato all'acquisto. Ciò è, del resto, è quanto avvenuto nel caso di specie, con gli amministratori che hanno opposto il diniego del gradimento consentendo al contempo al socio cedente di liberarsi delle sue partecipazioni offrendogli un acquisto alternativo in proprio, a parità delle condizioni indicate nell'offerta formulata con lettera del 1.07.2019.
La clausola in esame, se correttamente interpretata, non contrasta coi limiti di legge entro i quali è consentito l'inserimento negli statuti delle società per azioni delle clausole di gradimento.
2.5 – Con il quinto ed ultimo motivo, le appellanti contestano la decisione del Tribunale di negare, come conseguenza della reiezione delle domande di impugnativa della delibera del
C.d.A. del 16.07.2019 e di nullità/inefficacia della clausola dell'art. 7 dello Statuto , CP_1
la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del _1 Pt_2
23.07.2019, sul rilievo che si sarebbe limitata a comunicare l'errore nella _1
indicazione del prezzo nella missiva del 1.07.2019, senza tener conto del consenso che sulla proposta contenuta in tale missiva si sarebbe formato e senza riattivare il meccanismo dell'art. 7 chiarendo alla società destinataria le proprie intenzioni.
Si sostiene infatti che il menzionato art. 7 non stabilisce il momento in cui l'autorizzazione va chiesta, limitandosi a prescrivere che “Le azioni sono cedibili solo con il consenso scritto
17 del Consiglio di Amministrazione…”, per cui esso non precluderebbe di per sé la stipula di atti di cessione, ma impedirebbe a quelli eventualmente conclusi di produrre effetti nei confronti della società – ed a tal fine e avrebbero concluso un contratto _1 Pt_2
sospensivamente condizionato, dunque temporaneamente inefficace fino allo avverarsi della condizione sospensiva qui indicata nell'esercizio della prelazione.
Il C.d.A. di , indugiando nel deliberare sull'acquisto di azioni pur a fronte della CP_1 autorizzazione concessa dall'assemblea (autorizzazione da valere necessariamente pro futuro), avrebbe tenuto una condotta ostruzionistica che ha impedito la piena esecuzione del programma contrattuale delineato nell'accordo di cessione tra e , _1 Pt_2 abusando del fatto che l'art. 7 dello Statuto non fissa alcun limite temporale;
la condizione sospensiva del contratto di vendita doveva, dunque, ritenersi avverata per tacita rinuncia o mancato esercizio della prelazione entro un ragionevole lasso di tempo da parte della stessa
. CP_1
Anche questo motivo è infondato.
E' bensì vero che, una volta ottenuta l'autorizzazione dell'assemblea richiesta dall'art. 2357,
2° co., c.c., gli amministratori mantengono una discrezionalità per il successivo compimento dell'operazione di acquisto di azioni proprie: l'autorizzazione non comporta per gli amministratori l'obbligo di procedere nell'acquisto, ma, trattandosi di un atto di gestione, essi rimangono pur sempre titolari del potere discrezionale in ordine all'opportunità di dar corso a quanto autorizzato dall'assemblea anche una volta ricevuta l'autorizzazione.
Nondimeno, nel caso di specie, non sembra potersi parlare di un ingiustificato ritardo da parte del C.d.A. di nel procedere all'acquisto di azioni proprie, essendo del tutto CP_1 comprensibile che gli amministratori di quella società, prima di dar corso all'operazione, attendessero di risolvere la questione, sollevata dalla stessa socia intenzionata a cedere le proprie partecipazioni (e che, quindi, avrebbe dovuto cederle a ), relativa al prezzo CP_1
– se, cioè, fosse quello indicato (asseritamente) per errore nella comunicazione del
1.07.2019 o se fosse quello “rettificato” di cui alla missiva del 18.07.2019, successiva alla deliberazione del C.d.A. di di due giorni prima. CP_1
La tempistica con cui gli eventi si sono sviluppati porta inevitabilmente a tale conclusione: il problema del prezzo emerge a seguito della lettera di rettifica del 18.07.2019 e su tale problema si delineano subito due posizioni contrapposte tra e;
la _1 CP_1
assemblea degli azionisti di del 17.09.2019 supporta la tesi, sostenuta dagli CP_1 amministratori, che l'offerta si era perfezionata sul prezzo di € 7.441 indicato nella missiva del 1.07.2019 e dà conseguentemente l'autorizzazione all'acquisto fissando un range di
18 prezzo per azione coerente con tale premessa;
il 1.10.2019, a neppure due settimane dallo svolgimento dell'assemblea, avvia un procedimento di mediazione con cui tenta _1
una composizione della controversia pur insistendo sulle proprie pretese;
fallita la mediazione il 9.10, dopo neanche un mese, il 31.10.2019, riceve la notifica CP_1 dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale delle Imprese di Torino, con cui rivendica _1
la piena efficacia della cessione delle sue azioni a e rifiuta, quindi, di cedere la Pt_2 partecipazione alla stessa , al prezzo di € 7.441 di cui alla lettera del 1.07.2019. CP_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sul valore indeterminabile-complessità media e poste a carico di e di , in via solidale _1 Pt_2 comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
non può essere riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014, essendosi le due appellanti costituite con un unico atto e con identiche difese (la norma precisa, infatti, che “il compenso unico può essere aumentato”).
Va infine dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione quinta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da da ontro Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sent. n. Controparte_1
3380/2022 emessa dal Tribunale di Torino – Sez. specializzata imprese in data 27.07.2022, con atto di citazione notificato in data 30.09.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in complessivi € Controparte_1
8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
19 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Quinta Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1264 / 2022 R.G.;
promosso da:
c.f. ) e c.f. ), rappresentate e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 difese dall'Avv. MENICHETTI LUCA ed elettivamente domiciliate presso il suo Studio in VIA
B. LUPI 29 50129 FIRENZE;
- appellante contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. BONINO GIOVANNI ed elettivamente P.IVA_3
domiciliato presso il suo Studio in VIA DAL POZZO, 12 13900 BIELLA;
- parte appellata
Oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento e comunque l'inefficacia della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di del 16 luglio 2019; Controparte_1
- accertare e dichiarare il mancato esercizio, ovvero la decadenza e/o la rinunzia di CP_1
dei suoi organi sociali e dei suoi soci, al diritto di cui all'art. 7 dello Statuto della
[...]
medesima società;
- accertare e dichiarare l'avveramento della condizione sospensiva e la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio 2019, ai rogiti Parte_1 Parte_2
Notaio , rep. 5.541, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 Persona_1
il 25 luglio 2019 al n.18.718 S1T;
- ordinare a di iscrivere nel proprio libro soci e di assolvere alle Controparte_1 Parte_2
formalità pubblicitarie presso il competente Registro delle Imprese;
- determinare l'importo dovuto da in caso di ritardo nell'esecuzione della Controparte_1
sentenza, ai sensi del 614-bis c.p.c.;
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori di legge”.
Per parte appellata: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
Dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle allegazioni e sulle eventuali domande
(anche istruttorie) e/o eccezioni nuove che fossero ex adverso proposte.
In principalità, dichiarare inammissibile il ricorso avversario ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, comunque, in subordine respingersi l'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e diritto e confermarsi la sentenza di primo grado, per le causali di cui agli scritti difensivi della deducente.
Con il favore delle spese, oltre I.V.A. e C.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ai sensi degli artt. 2 D.M. 10.03.14 n. 55 - pubblicato sulla G.U. il 02.04.14 - e 13 L. 31.12.12 n. 247”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
2 1.1 – è socia per n. 635 azioni, pari al 5,29 % del capitale sociale, di Parte_1
è a sua volta controllata al 66,308 % da e Controparte_1 Controparte_1 Parte_2
fa parte di un gruppo imprenditoriale di cui è la capogruppo. Pt_2
L'art. 7 dello Statuto pone delle limitazioni alla cessione delle azioni, nei termini Pt_3
che seguono:
“Le azioni sono cedibili solo con il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione, al solo scopo di consentire che quest'ultimo, a parità di prezzo e di condizioni, possa sostituire alla persona del compratore indicata da socio che intende cedere le azioni, altre persone od enti da esso Consiglio designati, soci o non della società…”.
1.2 – Intendendo cedere la propria partecipazione alla controllante , con Pt_2 _1
comunicazione in data 1.07.2019 diretta alla società partecipata, informava della sua volontà di vendere a indicando nel testo il prezzo, per errore, in € 7.441, anziché di Pt_2
€ 107.441.
Il C.d.A. di , nella seduta del 16.07.2019, deliberava sulla proposta e inviava il CP_1
giorno seguente a la seguente comunicazione: _1
“… il Consiglio di Amministrazione…si è riunito nella giornata di ieri ed ha deliberato, a termini dell'art. 7 del vigente statuto sociale, di sostituire a parità di prezzo e condizioni, il compratore da Voi indicato nella società … con la società Parte_2 Controparte_2
per la fabbricazione di filati A tale scopo il Consiglio ha deliberato
[...] Controparte_1 altresì di convocare l'assemblea degli Azionisti per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie a termini dell'art. 2357 del Codice Civile”.
L'assemblea dei soci di veniva convocata per la data del 26.07.2019, fissando CP_1 all'ordine del giorno la “Proposta di acquisto di azioni proprie – delibere inerenti e conseguenti a norma dell'art. 2357 codice civile”.
1.3 - Avvedutasi dell'errore, il giorno successivo 18.07.2019 rappresentava a _1
la circostanza dell'errata indicazione del prezzo di cessione delle azioni. CP_1
Il 23.07 seguente il C.d.A. di rinviava l'assemblea dei soci a data da destinarsi, CP_1
riservando ogni valutazione al prosieguo.
1.4 – Nella stessa data del 23.07.2019, stipulava per scrittura autenticata il _1 contratto di vendita delle proprie azioni in a per il prezzo di € CP_1 Parte_2
107.441; la vendita era sospensivamente condizionata al mancato esercizio del diritto
3 previsto dall'art. 7 dello Statuto, che si impegnava a rispettare ponendo in essere _1
gli adempimenti necessari.
In osservanza dell'art. 7 dello Statuto, pertanto, il successivo 29.7, rimetteva _1
copia del contratto di cessione a , fissando un termine di trenta giorni per CP_1 esprimersi sull'eventuale sostituzione del cessionario.
A tale comunicazione replicava contestando la validità/efficacia del predetto CP_1 contratto di vendita, sia in quanto stipulato in violazione dello Statuto, sia in quanto – si diceva – una vendita delle azioni in favore di essa società si sarebbe già perfezionata con la delibera del C.d.A. del 16.07.2019 che dichiarava l'intenzione di acquistare in proprio le azioni al prezzo indicato in € 7.441, di talchè avendo ormai alienato le azioni, non _1
avrebbe più potuto cederle ad altri;
anzi, a tal proposito, invitava a CP_1 _1
mettere a disposizione le azioni cedute e a compiere gli adempimenti necessari.
Questo il tenore della missiva di : CP_1
“… [il contratto di vendita a ] non è a noi opponibile in quanto stipulato in spregio Pt_2 dell'art. 7 dello Statuto sociale. A ciò si aggiunga che in data 17.07.2019, a seguito della comunicazione del nostro CdA e della designazione di quale acquirente “a Controparte_1 parità di prezzo e di condizioni” si è concluso, tra e il contratto Parte_1 Controparte_1 di cessione delle n. 635 azioni…al complessivo prezzo di € 7.441,00 da Voi indicato nella
Vs. del 01.07.2019. Stante l'intervenuto perfezionamento del contratto di cessione tra
e non più modificabile nel contenuto da parte del Parte_1 Controparte_1 proponente quest'ultima con la successiva cessione del 23.07.2019 ha Parte_1
alienato beni altrui di cui non poteva più disporre. Conseguentemente, anche a voler prescindere dall'inefficacia verso ed i suoi soci del contratto di cessione in Controparte_1
data 23.07.2019, è comunque obbligata a procurare a Parte_1 Controparte_1
l'acquisto delle azioni sopra descritte. Vi invitiamo pertanto a risolvere consensualmente il contratto…e…ad indicarci le modalità per l'accredito della somma di € 7.441,00 da Voi indicata nella Vs. del 01.07.2019. In difetto ci vedremo costretti ad agire giudizialmente onde conseguire la disponibilità delle n. 635 azioni di nostra proprietà…”.
In risposta a tale missiva, contestava che con fosse insorto un valido _1 CP_1
vincolo negoziale, anche solo con effetti obbligatori;
se da un lato non aveva _1 manifestato alcuna volontà dismissiva, dall'altro la comunicazione del 17.07.2019 di non era giuridicamente idonea a produrre gli asseriti effetti poiché il C.d.A. non CP_1 poteva disporre nulla circa l'acquisto della società di proprie azioni, non essendo stato a ciò autorizzato dall'assemblea dei soci.
4 1.5 - Il 2.09.2019 il C.d.A. di convocava l'assemblea degli azionisti per il 17 CP_1 seguente, ponendo all'ordine del giorno “Acquisto azioni proprie - Provvedimenti di cui all'art. 2357 del Codice Civile - Ratifica operato del Consiglio di Amministrazione…”.
In data 17.09.2019 l'assemblea dei soci di riteneva, sulla scorta della relazione CP_1
del Presidente del C.d.A., infondate le contestazioni di tanto riguardo al valore _1 della comunicazione del 1.07.2019, quanto riguardo alla validità e all'applicabilità nel caso di specie dell'art. 7 dello Statuto sociale, e quindi valida la proposta di cessione al prezzo di
€ 7.441 (corrispondente ad un valore unitario delle azioni di € 11,71; il prezzo unitario delle azioni nel contratto concluso il 23.07.2019 tra e è pari invece ad € _1 Pt_2
169,11).
L'assemblea deliberava conseguentemente:
“di approvare l'operazione di acquisto di azioni proprie della società, nel limite massimo di numero 700 (settecento) azioni, ad un corrispettivo non inferiore ad Euro 10 per azione…e non superiore ad € 40… per azione…; di concedere la suddetta autorizzazione per la durata di diciotto mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
di stabilire che venga costituita, contestualmente all'acquisizione delle azioni proprie e mantenuta per tutto il tempo in cui le stesse resteranno iscritte a bilancio, apposita riserva indisponibile…; di attribuire tutti i poteri necessari, nessuno escluso, per il perfezionamento dell'acquisto delle azioni proprie nei termini ivi deliberati all'amministratore delegato IG.ra , con promessa fin Parte_4
d'ora di rato et valido del suo operato”.
In buona sostanza, nell'assunto che la comunicazione del 1.07.2019 di col prezzo _1 indicato di € 7.441 fosse valida e valesse come proposta contrattuale, l'assemblea degli azionisti di autorizzava gli amministratori all'acquisto di azioni proprie da CP_1
fissando un range di prezzo corrispondente ai valori unitari calcolati sul prezzo di _1
€ 7.441 indicato (si dice per errore) nella missiva del 1.07.2019; escludeva, per contro, ogni valore alla cessione delle stesse partecipazioni conclusa tra e in data _1 Pt_2
23.07.2019 al diverso e maggior prezzo di € 107.441.
1.6 – A tale deliberazione dell'assemblea non sarebbe seguita alcuna attività; nell'assunto che l'assemblea degli azionisti di si sarebbe limitata ad autorizzare l'acquisto di CP_1
azioni proprie della società solo per il futuro ed avesse, di fatto, rimosso la deliberazione del
C.d.A. del 16.07.2019 per l'acquisto in proprio delle azioni messe in vendita da _1
la stessa avviava, con atto datato 1.10.2019, un procedimento di mediazione _1
5 facoltativa ex art. 5 d.lgs. 28/2010 con , onde eliminare la situazione di CP_3 incertezza circa l'efficacia del contratto di vendita delle azioni a , sospensivamente Pt_2 condizionato all'esercizio della (presunta) prelazione dell'art. 7 dello Statuto sociale.
La mediazione non dava esito perché non vi partecipava e il procedimento si CP_1 concludeva con la dichiarazione negativa dell'organismo di mediazione del 9.10.2019.
1.7 – ha perciò convenuto dinanzi al Tribunale di Torino – Sez. specializzata _1
imprese la con citazione notificata il 31.10.2019, domandando: CP_1
a) dichiararsi la nullità, l'annullamento o l'inefficacia della delibera del C.d.A. di CP_1
del 16.07.2019;
b) dichiararsi la decadenza di e/o dei suoi soci, dai diritti e facoltà di cui Controparte_1 all'art. 7 dello Statuto, e la piena efficacia rispetto alla stessa del contratto di vendita del
23.07.2019 delle azioni tra essa attrice e , ordinando per l'effetto a la Pt_2 CP_1
iscrizione della cessione a libro soci e a Registro delle Imprese, con fissazione di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per il caso di ritardo nell'esecuzione;
c) condannare, inoltre, al risarcimento del danno, quantificato in € 110.000 o in CP_1
altra somma ritenuta di giustizia, con accessori di legge. osservava che, qualificata come prelazione la clausola contenuta nell'art. 7 dello _1
Statuto di , la delibera del C.d.A. di quella società del 16.07.2019 era invalida CP_1 poiché assunta in spregio alle competenze riservate all'assemblea dall'art. 2357, 2° co., c.c.,
e la deliberazione dell'assemblea dei soci del 17.09.2019 non aveva ratificato l'operato del
C.d.A., ma aveva solo autorizzato pro futuro l'acquisto di proprie azioni fissando un range di prezzo;
l'art. 7 dello Statuto era applicabile solo rispetto ad una vendita definita nei suoi elementi essenziali, quindi nessun contratto in tal senso si era perfezionato in relazione alla comunicazione dell'intenzione di vendere, effettuata con la missiva del 1.07.2019; lo stesso art. 7, poi, non prevedeva nessun termine entro cui esercitare la prelazione, ciò che determinava un perdurante stato di incertezza, fonte di un pregiudizio patrimoniale per essa attrice;
ancora, l'art. 7, se inteso come clausola di gradimento, doveva essere interpretato alla stregua di gradimento mero degli amministratori, inefficace ex art. 2355 bis, co. 2, c.c. in quanto limitava in modo arbitrario l'autonomia privata dei soci, facendola dipendere da una decisione del tutto discrezionale dell'organo amministrativo.
1.8 – si è costituita eccependo preliminarmente la decadenza ex art. 2388 c.c. CP_1 dall'azione di impugnativa, essendo decorsi più di novanta giorni dalla delibera impugnata
6 del C.d.A. e non avendo l'instaurazione del procedimento di mediazione facoltativo effetti interruttivi – diversamente dalla mediazione obbligatoria (a); ha rilevato che nel contratto di cessione a le parti davano atto di non avere voluto attivare i meccanismi previsti Pt_2 dall'art. 7 dello Statuto sociale e di voler procedere ugualmente nella cessione (b); che il contratto di vendita a del 23.09.2019 era nullo perché sottoposto ad una condizione Pt_2 impossibile, dato che con essa si subordinava l'efficacia della cessione all'esercizio di una prelazione, quando in realtà l'art. 7 dello Statuto non stabiliva alcuna prelazione, ma una clausola di gradimento ai sensi dell'art. 2355, 2° co., c.c. (c); che la delibera della assemblea degli azionisti del 17.09.2019 completava l'iter di acquisto delle azioni proprie, avviato dal
C.d.A. con la decisione di convocazione a fronte della manifestazione di volontà della socia di cedere le proprie azioni, in conformità al modello previsto dall'art. 2357, 2° co., _1
c.c. (d), e che, in ogni caso, se si fosse ritenuto che la delibera del C.d.A. del 16.07.2019 avesse disposto l'acquisto di azioni proprie della società, in violazione delle competenze dell'assemblea, la deliberazione dei soci del 17.09.2019 avrebbe costituito una ratifica dell'operato dell'organo amministrativo.
1.9 – Con comparsa depositata il 2.10.2019 è intervenuta aderendo alle Parte_2
domande per la declaratoria di piena efficacia del contratto di cessione a suo favore delle azioni di , proposte da Pt_5 Parte_1
1.10 – Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., riformulava le conclusioni, _1
sostituendo la domanda per:
“accertare e dichiarare la decadenza di e/o dei suoi soci, dai diritti e facoltà Controparte_1 di cui all'art. 7 dello Statuto, nonché la piena efficacia rispetto alla medesima società, e/o ai suoi soci, del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio Parte_1 Parte_2
2019, ai rogiti Notaio , rep. 5.541, registrato presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate di Roma 3 il 25 luglio 2019 al n.18.718 S1T“ con la domanda per:
“accertare e dichiarare il mancato esercizio, ovvero la decadenza e/o la rinunzia di CP_1
dei suoi organi sociali e dei suoi soci, al diritto di cui all'art. 7 dello Statuto della
[...]
medesima società; accertare e dichiarare l'avveramento della condizione sospensiva e la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio 2019, ai rogiti Parte_1 Parte_2
7 Notaio , rep. 5.541, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 3 Persona_1 il 25 luglio 2019 al n.18.718 S1T”.
1.11 – Con sent. n. 3380/2022 del 27.07.2022, Il Tribunale di Torino, Sez. specializzata imprese:
- ha preliminarmente dichiarato inammissibile la modifica delle conclusioni compiuta da nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., in quanto avrebbe introdotto una _1 domanda nuova non consentita relativa all'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto di vendita delle azioni da a;
CP_1 _1 Pt_2
- ha respinto l'eccezione di decadenza ex art. 2388 c.c. della domanda di impugnazione della delibera del C.d.A. del 16.07.2019, sul rilievo che l'avvio della mediazione facoltativa ha effetti interruttivi della decadenza ex art. 5, co. 6, d.lgs. 28/2010 (nel testo vigente alla epoca), al pari della mediazione obbligatoria, e che i tre mesi dalla data di deposito del verbale negativo erano stati rispettati;
- ha escluso l'esistenza di un errore materiale nella missiva del 1.07.2019, con cui _1 comunicava l'intenzione di vendere le proprie azioni, nell'indicazione del prezzo di vendita e comunque che si trattasse di errore essenziale ex art. 1429 c.c. e di errore riconoscibile da controparte, tale da invalidare l'eventuale contratto così perfezionatosi;
sul punto, ha comunque precisato che “il profilo dell'errore, nell'economia della decisione, non assume una rilevanza decisiva, tenuto conto del tenore delle domande dell'attrice”;
- ha negato l'invalidità della delibera del C.d.A. di del 16.07.2019 ex art. 2357 CP_1
c.c., perché propriamente, con essa l'organo amministrativo avrebbe deciso l'acquisto delle proprie azioni convocando per l'autorizzazione relativa l'assemblea dei soci, e nel sistema dell'art. 2357 c.c. andava distinto il potere autorizzativo che compete all'organo assembleare dal potere decisionale sulla scelta dell'acquisto – che resta in ogni caso riservato al C.d.A., potrebbe condurre, pur in presenza dell'autorizzazione dei soci;
- ha interpretato l'art. 7 dello Statuto come clausola di gradimento da intendersi CP_1 conformemente al disposto dell'art. 2355 bis, 2° co., c.c., ed ha perciò negato che essa sia nulla perchè lascerebbe al mero arbitrio dell'organo amministrativo la possibilità dei soci di alienare le proprie azioni, stante l'operatività delle garanzie per il socio, nel caso di parere negativo degli amministratori, stabilite da quella norma;
- ha ritenuto che la delibera dell'assemblea degli azionisti del 17.09.2019 costituisca una autorizzazione ex art. 2357 c.c. agli amministratori all'acquisto delle azioni della società che la socia intendeva vendere a terzi, e non invece – come sostenuto dalla attrice – _1
8 una semplice decisione di autorizzazione all'acquisto pro futuro, senza riferimenti alla volontà di cessione delle partecipazioni da essa detenute;
- ha conseguentemente respinto le domande di impugnativa della delibera del C.d.A. di e le ulteriori domande di decadenza di quest'ultima dall'acquisto delle azioni e di CP_1 accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva della vendita tra e _1
, nonché di condanna di al risarcimento del danno. Pt_2 CP_1
2. – L'appello di e i motivi di impugnazione. Parte_1 Parte_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto congiuntamente appello la Parte_1 interveniente nelle conclusioni dell'appello non viene riproposta la domanda Parte_2
di condanna di al risarcimento del danno. CP_1
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. del gravame, CP_1
in ragione del fatto che il Tribunale avrebbe statuito sui fatti di causa in conformità ai consolidati principi giurisprudenziali in materia e che, quindi, l'impugnazione non avrebbe avuto fondate probabilità di accoglimento.
L'eccezione è stata rinnovata nelle conclusioni definitive, ma in questa sede decisoria essa non può trovare ingresso. Come infatti si evince dal disposto dell'art. 348 ter, 1° co., c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (“All'udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello a norma dell'art.
348 bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata ….”), la inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza può esser dichiarata solo in limine, ossia non oltre la prima udienza ex art. 350 c.p.c., di talchè, una volta iniziata la trattazione nel merito ed a maggior ragione una volta raggiunta la fase decisoria, la sua rilevazione rimane ormai definitivamente preclusa restando assorbita nella decisione finale.
2.1 – Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti contestano la decisione del primo
Giudice di ravvisare una mutatio libelli nella precisazione delle conclusioni compiuta con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.: la richiesta di accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva cui era sottoposto il contratto con del 23.07.2019 non Pt_2 costituiva domanda nuova in quanto “destinata, nei suoi effetti, ad attribuire al contratto quell'efficacia reale che la condizione apposta ha sospeso” (così la sentenza),dato che già in atto di citazione aveva domandato di dichiarare “la piena efficacia” rispetto a _1
del predetto contratto di cessione e che, quindi, la diversa formulazione delle CP_1
9 conclusioni contenuta nella memoria ex art. 183, 6° co., n. 1, c.p.c. altro non era che un chiarimento di effetti sostanziali già precedentemente domandati.
Il motivo di censura è bensì fondato, non muta la decisione finale di ritenere valida la delibera impugnata del C.d.A. di e perfezionato l'acquisto di azioni in proprio da parte della CP_1
società.
Le domande di cui alla prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., nella parte in cui si chiede dichiararsi “il mancato esercizio, ovvero la decadenza e/o la rinunzia di dei Controparte_1 suoi organi sociali e dei suoi soci, al diritto di cui all'art. 7 dello Statuto ...” e, per l'effetto,
“l'avveramento della condizione sospensiva e la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del 23 luglio 2019”, costituisce null'altro che Parte_1 Parte_2
una precisazione, negli effetti, delle conclusioni rassegnate in atto di citazione e formulate come richiesta per la declaratoria di “decadenza di e/o dei suoi soci, dai diritti Controparte_1
e facoltà di cui all'art. 7 dello Statuto” e della conseguente “piena efficacia” del contratto di cessione tra e del 23.07.2019, sospensivamente condizionato al _1 Pt_2 mancato esercizio dei diritti dell'art. 7 cit.; ciò anche alla luce dell'ampia narrativa contenuta nell'atto introduttivo della fase di primo grado, che fa riferimento al mancato esercizio o comunque al venir meno del diritto previsto dall'art. 7 da parte del C.d.A. di – con CP_1
conseguente avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la vendita delle azioni a . Pt_2
2.2 – Con il secondo articolato motivo, le appellanti lamentano che la sentenza impugnata avrebbe (a) erroneamente ritenuto perfezionato un vincolo negoziale tra e CP_1
per effetto dello scambio tra la missiva di del 1.07.2019 e la delibera _1 _1 del C.d.A. di del 16.07.2019 per l'acquisto in proprio delle azioni ad un prezzo nei CP_1 limiti dell'intervallo stabilito dalla successiva delibera assembleare del 17.09.2019; e (b) avrebbe erroneamente negato che l'errore di nell'indicazione del prezzo nella _1
citata missiva del 1.07.2019 fosse non essenziale e non fosse riconoscibile dagli amministratori di;
chiede, conseguentemente, modificarsi la sentenza di prime CP_1 cure attestando l'inesistenza di qualsivoglia vincolo negoziale tra le parti “per la mancanza di un consenso reciprocamente manifestato” e “per l'esistenza di un errore essenziale, conoscibile e concretamente conosciuto” .
Sotto il primo profilo, si sostiene che l'intendimento espresso da nella lettera del _1
1.07.2019 era quello di procedere ad una mera reintestazione delle sue partecipazioni in in capo alla capogruppo , e non invece ad una vendita a terzi delle azioni CP_1 Pt_2
10 di quella società; tale reale intendimento era stato comunicato alla Presidente del C.d.a. di già prima della missiva, ed era perciò chiaro che quella lettera non ufficializzava CP_1
nessuna volontà di alienare a terzi le azioni, a fronte della quale avrebbe potuto CP_1
esercitare il suo diritto di acquistare essa stessa le azioni poste in vendita.
Sotto il secondo profilo, si contestano analiticamente le ragioni per le quali il primo Giudice ha ritenuto di non poter qualificare come errore l'indicazione di un prezzo di cessione poi rettificato, contenuta nella lettera del 1.07.2019, e di negare che esso fosse essenziale ex art. 1429 c.c. e conoscibile da controparte, anche considerato il generale obbligo di buona fede nelle relazioni sociali.
Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
2.2.1 – Il motivo è infondato sotto il primo profilo, perché è chiara dal tenore della lettera del
1.07.2019 la volontà di di alienare a le proprie partecipazioni sociali al _1 Pt_2 prezzo (indicato anche in lettere) di € 7.441.
Così la missiva, al doc. 4 fasc. primo grado: _1
La risposta della Presidente del C.d.A. di del 17.07.2019, al doc. 5 primo grado, CP_1
è perfettamente conforme al tenore della comunicazione di _1
11 La “rettifica” sul prezzo interviene solo il 18.07, come segue (doc. 7 fasc. primo _1
grado):
2.2.2 – Quanto all'errore nell'indicazione del prezzo, il primo Giudice ha precisato, a pag. 9 della sentenza, che “il profilo dell'errore, nell'economia della decisione, non assume una
12 rilevanza decisiva, tenuto conto del tenore delle domande dell'attrice”; questo perché non ha impugnato il vincolo negoziale che si sarebbe perfezionato con _1 CP_1 sull'offerta del 1.07.2019 per errore ostativo, e a tutto concedere (e dunque, ritenendo che l'errore nella proposta fosse essenziale e riconosciuto o riconoscibile dalla controparte),
l'esistenza di un errore ostativo è causa di annullamento del contratto, non di nullità come sembrano sostenere le appellanti chiedendo che in riforma della pronuncia di primo grado, sia dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia vincolo negoziale tra le parti “per l'esistenza di un errore essenziale, conoscibile e concretamente conosciuto”.
Sotto questo secondo profilo, dunque, il motivo di gravame si rivela inammissibile, poiché il suo eventuale accoglimento non sarebbe comunque idoneo a modificare i contenuti della decisione appellata.
2.3 – Con il terzo, articolato motivo, le appellanti censurano la decisione del primo Giudice, nella parte in cui ha negato l'invalidità della delibera del C.d.A. di del 17.07.2019: CP_1 se la corretta sequenza procedimentale, secondo l'art. 2357 c.c., per l'acquisto di azioni proprie inizia con una valutazione di opportunità da parte degli amministratori, passa per l'autorizzazione all'acquisto dell'assemblea e si conclude con la decisione finale di acquistare le azioni riservata all'organo amministrativo, la sentenza avrebbe erroneamente attribuito alla decisione del C.d.A. del 16.07.2019 il valore di un “accordo di cessione tra le parti”, sebbene l'autorizzazione dell'assemblea ex art. 2357, 2° co., c.c. sia intervenuta solo dopo tale delibera dell'organo amministrativo, e precisamente il 17.09 seguente;
pertanto – prosegue il ragionamento – la decisione dell'assemblea dei soci costituirebbe una ratifica della decisione degli amministratori, ma la ratifica di un acquisto di azioni proprie non può essere consentita perché l'acquisto di azioni proprie deliberato dagli amministratori in difetto di autorizzazione assembleare integra un'ipotesi di rappresentanza senza potere, rispetto al quale non è consentita l'applicazione dell'istituto della ratifica. La delibera del C.d.A. di del 16.07.2019 sarebbe perciò invalida “nella misura in cui ad essa viene CP_1
esplicitamente attribuito il valore di legittima manifestazione di volontà contrattuale, ossia di atto idoneo ad impegnare la società in un acquisto di azioni proprie”, e pertanto essa non potrebbe aver costituito alcun vincolo negoziale né un “accordo di cessione tra le parti”, come ritenuto dal Giudicante di prime cure.
2.3.1 - Il motivo, sotto questo primo profilo, è infondato.
13 Partendo proprio dalla distinzione – che la Corte condivide pienamente, corrispondendo all'interpretazione costantemente fornita in dottrina dell'art. 2357, 2° co., c.c., anche nell'identico testo anteriore alla riforma del 2003 – tra il potere autorizzativo dell'assemblea dei soci e il potere decisionale in ordine all'opportunità ed alla convenienza dell'acquisto, che compete solo e soltanto agli amministratori, si osserva come la delibera del C.d.A. del
16.07.2019 esprima la volontà di acquistare in proprio le azioni, sostituendo la stessa società al terzo compratore indicato da e dia avvio alla sequenza procedimentale _1 che dovrà poi portare, passando per la previa autorizzazione dell'assemblea, al perfezionamento dell'acquisto delle partecipazioni del socio intenzionato a vendere;
ed infatti, fin da subito viene disposta la convocazione dell'assemblea sulla “Proposta di acquisto di azioni proprie – delibere inerenti e conseguenti a norma dell'art. 2357 codice civile”.
La successiva delibera dell'organo assembleare del 17.09.2019 non rappresenta, dunque, una ratifica della decisione di acquistare assunta dall'organo amministrativo in carenza di potere, bensì un necessario passaggio nell'iter dell'acquisto di azioni in proprio, in luogo della cessione al terzo indicato dal socio cedente Ed infatti, la citata delibera non _1
dispone affatto un acquisto in ratifica disposto dal C.d.A. del 16.07 precedente (e per cui, in realtà, il C.d.A. aveva solo manifestato una volontà di procedere in tal senso), bensì si limita ad autorizzare l'organo gestorio a compiere l'operazione fissando il numero massimo di azioni da comprare e le modalità relative;
essa, cioè, si colloca nel pieno rispetto della distinzione tra competenze degli amministratori e competenze assembleari.
Non può argomentarsi in senso contrario dal fatto che l'ordine del giorno della successiva convocazione del 2.09.2019 menzioni la “ratifica operato del Consiglio di Amministrazione”
(l'o.d.g. completo della convocazione è: “Acquisto azioni proprie - Provvedimenti di cui all'art. 2357 del Codice Civile - Ratifica operato del Consiglio di Amministrazione…”). Tale convocazione, disposta dal C.d.A. di il 2.09, va invero letta correttamente nel CP_1
contesto della complessa vicenda, e dunque in continuità con la prima convocazione deliberata il 16.07.2019, dove l'ordine del giorno è “Proposta di acquisto di azioni proprie – delibere inerenti e conseguenti a norma dell'art. 2357 codice civile”: prima convocazione che era stata successivamente sospesa a seguito della lettera di rettifica del prezzo inviata il 18.07.2019 da e poi fatta ripartire dopo lo scambio di lettere con quella società, _1
in cui era emersa la volontà degli amministratori di di insistere sulla validità della CP_1 proposta di acquisto ad € 7.441, come riportata dalla missiva del 1.07.2019 e che lo stesso
C.d.A., nella seduta del 16.07.2019, aveva ritenuto di dover accogliere.
14 2.3.2 – Sempre nell'ambito del terzo motivo, si contesta come errata l'affermazione del
Tribunale per cui l'acquisto di azioni proprie senza la previa autorizzazione dell'assemblea dei soci non sarebbe invalida a motivo del fatto che secondo l'art. 2357, 4° co., c.c., in presenza di un acquisto avvenuto in violazione dei commi 1-3 della norma (e dunque anche senza autorizzazione), le azioni debbono essere rivendute entro un anno dal loro acquisto e, in mancanza, annullate con una corrispondente riduzione del capitale – ciò che, secondo il primo Giudice che richiama dottrina al riguardo, farebbe pensare a una validità dell'operazione, escludendo la nullità per violazione di norma imperativa.
In realtà, quello che esprime il Tribunale è un semplice obiter dictum: se infatti il Tribunale ricostruisce la sequenza procedimentale (decisione del C.d.A. di esercitare la clausola statutaria dell'art. 7, interpretata come clausola di gradimento ex art. 2355 bis, 2° co., attraverso l'acquisto delle azioni che intendeva mettere in vendita – convocazione _1 dell'assemblea dei soci per l'autorizzazione richiesta dall'art. 2357, 2° co., c.c. – delibera autorizzativa dell'assemblea che fissa il range di prezzo di acquisto in proprio delle azioni, mandando per l'attuazione all'organo amministrativo) in modo conforme all'art. 2357 c.c., la questione del valore della delibera assembleare del 17.09.2019 come ratifica della deliberazione dell'organo amministrativo del 17.07 precedente diviene priva di sostanziale rilievo.
2.4 – Con il quarto motivo, e impugnano la decisione di primo grado nella _1 Pt_2 parte in cui qualifica la clausola di cui all'art. 7 dello Statuto come una clausola di CP_1 gradimento valida ai sensi dell'art. 2355 bis, 2° co., c.c., di cui richiamerebbe il tenore.
Si osserva, anzitutto, come l'art. 7 cit. non sia applicabile all'acquisto di azioni proprie, riferendosi esclusivamente ad “altre persone od enti…soci o non della Società”, cioè a persone fisiche o giuridiche (diverse dal compratore indicato dal socio cedente) già soci o non ancora divenuti soci di , mentre non ne sarebbe possibile un'interpretazione CP_1 estensiva che violerebbe la libera circolazione dei beni. Pertanto, poiché l'art. 2355 bis, 2° co., c.c. subordina l'efficacia della clausola di gradimento al fatto che essa preveda, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell'alienante,
l'art. 7, in quanto non contempla tale possibilità ed anzi consente una scelta degli amministratori, insindacabile anche sotto il profilo delle motivazioni, si configurerebbe come clausola di “mero gradimento”, inefficace proprio in base alla norma menzionata.
15 Se poi l'art. 7 dello Statuto viene interpretato come clausola di prelazione, la CP_1
lettera del 1.07.2019 di circa la dismissione delle sue partecipazioni azionarie non _1
può essere intesa alla stregua di una manifestazione di volontà negoziale;
e si richiama (il tema è introdotto già nell'atto di avvio di questa fase, pp. 24-25 della citazione) la giurisprudenza che ritiene che anche la denuntiatio effettuata dal gravato della prelazione non costituisca una proposta contrattuale, ma una dichiarazione dell'intenzione di cedere a un terzo, volta ad innescare un'eventuale proposta di acquisto da parte del prelazionario.
Di conseguenza, sostengono le appellanti, il potere del C.d.A. previsto dall'art. 7 dello
Statuto doveva essere dichiarato inoperante, inefficace e/o decaduto.
2.4.1 – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili in cui è stato articolato.
2.4.2 – L'art. 7 dello Statuto è così formulato: CP_1
“Le azioni sono cedibili solo con il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione, al solo scopo di consentire che quest'ultimo, a parità di prezzo e di condizioni, possa sostituire alla persona del compratore indicata da socio che intende cedere le azioni, altre persone od enti da esso Consiglio designati, soci o non della società…”.
A ben vedere, tale previsione statutaria non attribuisce a taluni soggetti il diritto di essere preferiti come compratori, a parità di condizioni, nel caso uno dei soci intenda cedere le proprie azioni, ma riserva all'organo amministrativo il potere di indicare, in luogo dell'acquirente individuato dal socio cedente, il soggetto cui vendere le azioni, e ciò allo scopo di mantenere un controllo sulle partecipazioni evitando l'ingresso nella compagine sociale di soggetti non graditi. Il soggetto designato dal C.d.A. non diviene, infatti, titolare di alcun diritto verso il socio intenzionato a vendere per il fatto solo di essere stato indicato dagli amministratori.
La clausola, quindi, non stabilisce un diritto di prelazione, ma va intesa come clausola di gradimento in quanto subordina all'approvazione degli organi sociali l'efficacia del trasferimento di azioni nei confronti della società.
La locuzione “altre persone od enti da esso consiglio designati, soci o non della società” non va intesa in senso restrittivo, come, cioè, limitata a soli soggetti terzi (soci oppure no) diversi dalla società stessa, bensì in senso ampio, volendo esprimere l'assenza di qualunque limitazione nell'indicazione, da parte dell'organo gestorio, dei beneficiari dell'acquisto che si vogliono sostituire a quelli indicati dal socio intenzionato a cedere le sue partecipazioni.
16 Pertanto, la clausola in parola comprende la possibilità anche di un acquisto in proprio (pur nei limiti di legge) delle azioni in vendita, se evidentemente il C.d.A. ritenga di non dovere designare un terzo in sostituzione o nessun terzo si renda disponibile all'acquisto in luogo del compratore prescelto dal socio cedente.
2.4.3 – L'interpretazione che si deve fornire del citato art. 7 dello statuto sociale è, perciò, coerente con la previsione dell'art. 2355 bis, 2° co., che ammette la validità delle clausole di mero gradimento ove contemplino un obbligo di acquisto a carico della società, nel caso di diniego degli amministratori di autorizzazione alla cessione al soggetto indicato dal socio intenzionato a vendere.
Non è decisivo il fatto che il testo non menzioni specificamente l'acquisto di azioni, se è proprio l'ampiezza della sua formulazione, quanto ai soggetti che possono essere indicati dall'organo amministrativo come acquirenti in sostituzione del venditore individuato dal socio, che consente al C.d.A. della società di procedere (con le autorizzazione di legge) all'acquisto in proprio delle azioni poste in vendita, se non sia possibile individuare un soggetto terzo, socio o no, altrimenti intenzionato all'acquisto. Ciò è, del resto, è quanto avvenuto nel caso di specie, con gli amministratori che hanno opposto il diniego del gradimento consentendo al contempo al socio cedente di liberarsi delle sue partecipazioni offrendogli un acquisto alternativo in proprio, a parità delle condizioni indicate nell'offerta formulata con lettera del 1.07.2019.
La clausola in esame, se correttamente interpretata, non contrasta coi limiti di legge entro i quali è consentito l'inserimento negli statuti delle società per azioni delle clausole di gradimento.
2.5 – Con il quinto ed ultimo motivo, le appellanti contestano la decisione del Tribunale di negare, come conseguenza della reiezione delle domande di impugnativa della delibera del
C.d.A. del 16.07.2019 e di nullità/inefficacia della clausola dell'art. 7 dello Statuto , CP_1
la piena efficacia del contratto di cessione delle azioni tra e del _1 Pt_2
23.07.2019, sul rilievo che si sarebbe limitata a comunicare l'errore nella _1
indicazione del prezzo nella missiva del 1.07.2019, senza tener conto del consenso che sulla proposta contenuta in tale missiva si sarebbe formato e senza riattivare il meccanismo dell'art. 7 chiarendo alla società destinataria le proprie intenzioni.
Si sostiene infatti che il menzionato art. 7 non stabilisce il momento in cui l'autorizzazione va chiesta, limitandosi a prescrivere che “Le azioni sono cedibili solo con il consenso scritto
17 del Consiglio di Amministrazione…”, per cui esso non precluderebbe di per sé la stipula di atti di cessione, ma impedirebbe a quelli eventualmente conclusi di produrre effetti nei confronti della società – ed a tal fine e avrebbero concluso un contratto _1 Pt_2
sospensivamente condizionato, dunque temporaneamente inefficace fino allo avverarsi della condizione sospensiva qui indicata nell'esercizio della prelazione.
Il C.d.A. di , indugiando nel deliberare sull'acquisto di azioni pur a fronte della CP_1 autorizzazione concessa dall'assemblea (autorizzazione da valere necessariamente pro futuro), avrebbe tenuto una condotta ostruzionistica che ha impedito la piena esecuzione del programma contrattuale delineato nell'accordo di cessione tra e , _1 Pt_2 abusando del fatto che l'art. 7 dello Statuto non fissa alcun limite temporale;
la condizione sospensiva del contratto di vendita doveva, dunque, ritenersi avverata per tacita rinuncia o mancato esercizio della prelazione entro un ragionevole lasso di tempo da parte della stessa
. CP_1
Anche questo motivo è infondato.
E' bensì vero che, una volta ottenuta l'autorizzazione dell'assemblea richiesta dall'art. 2357,
2° co., c.c., gli amministratori mantengono una discrezionalità per il successivo compimento dell'operazione di acquisto di azioni proprie: l'autorizzazione non comporta per gli amministratori l'obbligo di procedere nell'acquisto, ma, trattandosi di un atto di gestione, essi rimangono pur sempre titolari del potere discrezionale in ordine all'opportunità di dar corso a quanto autorizzato dall'assemblea anche una volta ricevuta l'autorizzazione.
Nondimeno, nel caso di specie, non sembra potersi parlare di un ingiustificato ritardo da parte del C.d.A. di nel procedere all'acquisto di azioni proprie, essendo del tutto CP_1 comprensibile che gli amministratori di quella società, prima di dar corso all'operazione, attendessero di risolvere la questione, sollevata dalla stessa socia intenzionata a cedere le proprie partecipazioni (e che, quindi, avrebbe dovuto cederle a ), relativa al prezzo CP_1
– se, cioè, fosse quello indicato (asseritamente) per errore nella comunicazione del
1.07.2019 o se fosse quello “rettificato” di cui alla missiva del 18.07.2019, successiva alla deliberazione del C.d.A. di di due giorni prima. CP_1
La tempistica con cui gli eventi si sono sviluppati porta inevitabilmente a tale conclusione: il problema del prezzo emerge a seguito della lettera di rettifica del 18.07.2019 e su tale problema si delineano subito due posizioni contrapposte tra e;
la _1 CP_1
assemblea degli azionisti di del 17.09.2019 supporta la tesi, sostenuta dagli CP_1 amministratori, che l'offerta si era perfezionata sul prezzo di € 7.441 indicato nella missiva del 1.07.2019 e dà conseguentemente l'autorizzazione all'acquisto fissando un range di
18 prezzo per azione coerente con tale premessa;
il 1.10.2019, a neppure due settimane dallo svolgimento dell'assemblea, avvia un procedimento di mediazione con cui tenta _1
una composizione della controversia pur insistendo sulle proprie pretese;
fallita la mediazione il 9.10, dopo neanche un mese, il 31.10.2019, riceve la notifica CP_1 dell'atto di citazione dinanzi al Tribunale delle Imprese di Torino, con cui rivendica _1
la piena efficacia della cessione delle sue azioni a e rifiuta, quindi, di cedere la Pt_2 partecipazione alla stessa , al prezzo di € 7.441 di cui alla lettera del 1.07.2019. CP_1
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge;
esse vanno liquidate sul valore indeterminabile-complessità media e poste a carico di e di , in via solidale _1 Pt_2 comune essendo il loro interesse in causa agli effetti dell'art. 97 c.p.c., esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
non può essere riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4, co. 2, d.m. 55/2014, essendosi le due appellanti costituite con un unico atto e con identiche difese (la norma precisa, infatti, che “il compenso unico può essere aumentato”).
Va infine dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione quinta civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da da ontro Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sent. n. Controparte_1
3380/2022 emessa dal Tribunale di Torino – Sez. specializzata imprese in data 27.07.2022, con atto di citazione notificato in data 30.09.2022:
a) respinge l'appello;
b) condanna in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di questo grado di giudizio, spese che liquida in complessivi € Controparte_1
8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
19 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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