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13 settembre 1977
13 settembre 1977
Art. 69. Territori montani, foreste, conservazione del suolo
Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 , concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalita' che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunita' montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprieta' forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta' silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge puo' individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali puo' essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione.
Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47 , contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresi' a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonche' le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o piu' regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sara' stabilita una nuova disciplina statale di principio.
Le regioni possono altresi' provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.
Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269 , concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalita' che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta.
Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunita' montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprieta' forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta' silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge puo' individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste. La gestione dei beni forestali puo' essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e delle relative leggi regionali di attuazione.
Sono altresi' trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47 , contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. Le regioni provvedono altresi' a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine all'organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco.
Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonche' le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o piu' regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sara' stabilita una nuova disciplina statale di principio.
Le regioni possono altresi' provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato.
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