Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
375/2022
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 375/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
SALVO FRANCESCO in forza di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (P.E.C.: Email_1
- ATTORI OPPONENTI –
e
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. GUCCIARDI FRANCESCO in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (P.E.C.: Email_2
CONVENUTA OPPOSTA - Oggetto: opposizione a D.I. n. 810/2021 emesso dal Tribunale di Marsala in data 9.12.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.4.2025.
FATTO
e con atto di citazione hanno proposto opposizione Parte_3 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 810/21, emesso in data 9.12.2021, con cui il Tribunale di
Marsala ha loro ingiunto, nella qualità di fideiussori di verso il Parte_4 CP_2 pagamento in solido, in favore di della somma di € 415.216,00. Controparte_1
Hanno dedotto che le obbligazioni principali nascevano da anticipi finanziari concessi da ad e che dette obbligazioni erano state garantite con contratto CP_2 Parte_4 stipulato il 24.8.2006, oltre che da essi opponenti anche da altri fideiussori;
che per le medesime ragioni di credito la stessa ha nel 2014 notificato alla debitrice Controparte_1 principale, nonché agli altri fideiussori, il decreto ingiuntivo n. 294/2014, opposto e revocato
Nella pendenza del gravame, ha chiesto ed ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo, opposto nel presente giudizio per i seguenti motivi:
- prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c. c., stante il decorso di più di dieci anni dalla stipula del contratto, risalente al 24.8.2006, in assenza di atti interruttivi e l'inopponibilità ad essi opponenti della sentenza n. 700/2017;
- nullità della fideiussione sottoscritta in favore di che Controparte_3 prevedeva la garanzia in relazione a linea anticipi finanziari per causali varie di €
2.350.000,00, valida fino al 31.10.2006; che dopo detta scadenza si era rinnovata senza che venisse sottoscritto alcun nuovo contratto, trasformandosi in fideiussione omnibus nulla perché contenente clausole predisposte dall'ABI e poi dichiarate illegittime per violazione delle norme a tutela della concorrenza di cui alla L. 287/1990, come sancito con provvedimenti del Garante della Concorrenza e della AN d'IT, aspetti sui quali trovano applicazione i principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994 del 2021;
- carenza di prova sull'an e sul quantum debeatur, per inopponibilità agli opponenti della sentenza 700/2017 non pronunciata verso gli stessi, né in favore della società opposta;
peraltro, i contratti bancari da cui discende il credito sono privi della firma della banca contraente, in violazione dell'art. 117 T.U.B. che richiede la forma scritta a pena di nullità; pertanto, manca la prova del credito, di cui era onerato il creditore;
- nullità della cessione del credito, mancando la prova dei passaggi attraverso cui il trasferimento del credito è avvenuto;
- illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dei nominativi dei fideiussori, a cui
è conseguito un danno ingiusto, di cui gli opponenti chiedono il risarcimento da liquidare equitativamente ex art. 1226 c. c.
Hanno pertanto così concluso:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Preliminarmente, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ciò alla luce delle superiori eccezioni e contestazioni, oltre al fatto che l'entità del credito oggi ingiunto, potrebbe esporre gli odierni opponenti ad un gravissimo ed irreparabile danno derivante dall'avvio di una esecuzione forzata da parte della Società opposta;
Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 810/2021, emesso dal Tribunale di Marsala in data 09.12.2021 (n. 2649/2021 R.G.), per intervenuta prescrizione del credito ingiunto nei confronti degli odierni opponenti e per i motivi meglio sopra esposti;
- Nel merito, ritenere e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto il
24.08.2006 dai sig.ri e , per i motivi sopra esposti Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto:
- ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dagli odierni opponenti in esecuzione del predetto contratto nullo, con conseguente revoca del D.I. opposto nei loro confronti;
- in subordine, ritenere e dichiarare la nullità delle sole clausole del contratto di fideiussione relative al modello ABI (artt. 2, 6, 8), stipulate in violazione delle previsioni antitrust, in quanto illegittime per i motivi esposti in narrativa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in applicazione dei principi codicistici ed in particolare per violazione dell'art. 1957 c.c.;
- in ulteriore subordine, dichiarare la nullità della cessione del credito oggi ingiunto, con conseguente difetto di legittimazione ad agire della Società opposta;
- In ogni caso, accogliere per la forma la presente opposizione e, facendovi diritto, revocare, con ogni e qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo n. 810/2021 (n. 2649/2021
R.G.), emesso dal Tribunale di Marsala il 9.12.2021, stante anche la mancanza di prova sull'an e sul quantum debeatur e per tutti gli altri motivi meglio sopra esposti;
In via del tutto subordinata, qualora, anche all'esito dell'espletanda CTU, dovesse risultare un minore diritto di credito in favore della Società opposta, rideterminare l'importo eventualmente ancora dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo per le restanti somme non dovute dagli opponenti;
Infine, ritenere e dichiarare che la Società opposta ha colposamente effettuato la segnalazione alla Centrale rischi dei nominativi dei due fideiussori e, per l'effetto, condannarla al pagamento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale derivante da tale colposa segnalazione, ritenuto giusto o secondo equità;
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidare in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta resistendo Controparte_1 all'opposizione di cui ha chiesto il rigetto. Ha in particolare dedotto:
- di essersi resa cessionaria, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti, di un portafoglio crediti pecuniari, di e di aver dato procura a Controparte_3 CP_4 oggi per l'amministrazione, gestione, incasso e recupero, anche giudiziale, dei CP_1 crediti stessi;
- di esser carente di legittimazione passiva in relazione alle situazioni giuridiche passive della cedente, atteso che la successione a titolo particolare ha riguardato la sola posizione creditoria, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999;
- che il motivo dell'opposizione con cui è stata eccepita la prescrizione del credito è infondato, valendo gli atti interruttivi della prescrizione compiuti verso il debitore principale ed altresì verso altri cofideiussori sull'intera obbligazione, in quanto l'obbligazione principale e le garanzie fideiussorie devono essere considerate un unicum, ciò anche in applicazione dell'art. 1310 c. c. che consente di estendere agli opponenti del presente giudizio l'interruzione della prescrizione posta in essere con il d. i. n. 294/2014, emesso nei confronti dell'obbligata principale e degli altri garanti, cui hanno fatto seguito l'opposizione e la Parte_4 sentenza che ha definito il relativo giudizio, riducendo l'ammontare del credito;
che non sussiste neppure la nullità dedotta dagli opponenti per violazione delle norme a tutela della concorrenza, attesa la mancanza della qualità di consumatore in capo agli opponenti stessi, ed altresì che la coincidenza delle clausole riprodotte nel contratto con quelle considerate illecite non conduce automaticamente all'accertamento della anticoncorrenzialità dell'azione della banca, anche per la mancata prova che il contratto di fideiussione non sarebbe stato concluso senza le clausole illecite;
- che l'ulteriore motivo con cui è stata dagli opponenti negata la prova dell'an e del quantum del credito è infondato, essendo stata allegata al ricorso per decreto ingiuntivo tutta la documentazione contrattuale e contabile;
- che neppure la domanda con cui gli opponenti hanno chiesto la revoca, in quanto illegittima, della segnalazione dei loro nominativi alla centrale rischi operante presso la AN
d'IT e la connessa domanda risarcitoria, sono fondate, in quanto non possono sussistere dubbi sullo stato di difficoltà della società garantita ed agli opponenti era stata comunicata la risoluzione delle agevolazioni creditizie e la messa in mora.
Ha pertanto concluso chiedendo:
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa: in via preliminare - DICHIARARE IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE Controparte_5
[...] nel merito
RIGETTARE la proposta opposizione, perché infondata in toto;
Conseguentemente,
- CONFERMARE il D.I. opposto.
- CONDANNARE l'opponente al pagamento del debito dovuto all'opposta, nella misura risultante dal D.I. o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa.
- CONDANNARE, in ogni caso, l'opponente al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
1.1. Va premesso che con sentenza n. 700 del 21.8.2017, pubblicata il 22.8.2017, il Tribunale di Marsala ha accertato che il debito dell'obbligata principale ( e di due Parte_4 garanti ( e ) ammontava, a quella data, ad € 415.216,00, otre Parte_5 Controparte_6 interessi moratori al tasso convenzionale sino al soddisfo.
Detta sentenza, prodotta in copia, è stata impugnata dinanzi la Corte di Appello di Palermo e il gravame è stato rigettato con sentenza n. 297/2024 (anch'essa prodotta agli atti con attestazione di mancata impugnazione) che ha confermato la decisione di primo grado. La pronuncia di appello non è stata impugnata sicché l'accertamento del debito della debitrice principale e dei due garanti e , che avevano preso parte a quel giudizio, ha Parte_5 Controparte_6 acquistato autorità di giudicato.
Si ritiene dunque tale sentenza una prova rilevante circa l'esistenza e la misura del debito garantito con conseguente superfluità della consulenza contabile sollecitata dalla parte attrice, essendo le contestazioni sul credito ingiunto le medesime sollevate nel giudizio promosso dalla debitrice principale e dagli altri fideiussori e conclusosi con la sentenza passata in giudicato.
Si richiama a tal riguardo il principio, enunciato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
22954/2015 secondo cui il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore,
l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può, nella formazione del suo libero convincimento, utilizzare il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito (Cass. 12 aprile 1984, n. 2369).
Negli stessi termini ancora la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'obbligazione fideiussoria si pone in rapporto di subordinazione e dipendenza rispetto a quella principale e che ciò si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito «può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito» (Cass. n. 22954 del 10/11/2015) ed ancora «può utilizzare gli atti giuridici che hanno interessato detto rapporto con il debitore principale, oltre che, in genere, ogni scritto e comportamento proveniente da terzi, nonché dallo stesso fideiussore, per ricavarne la prova anche nei suoi confronti» (Cass. n. 17261 del 12/07/2013) e che le eccezioni opponibili dal fideiussore ex art. 1945 c.c. sono solo quelle che lo stesso debitore è ancora in grado di sollevare e non anche quelle in ordine alle quali sia intervenuta una qualsiasi preclusione (Cass. 13889/2010; 11200/2003) (Cass. 10801/2018).
Le contestazioni mosse dalla parte opponente in merito alla liceità degli interessi applicati e all'usura sono infatti superate dalla considerazione che la parte convenuta ha chiesto con il D.I. in monitorio non già l'intero importo, preteso inizialmente in relazione ai singoli rapporti intrattenuti da con il D.I. 294/2014 originariamente notificato alla debitrice Parte_4 principale e poi opposto, ma il credito così come rideterminato nella sentenza 700/2017, divenuta definitiva, già epurato degli interessi e oneri illegittimamente addebitati.
Si richiama sul punto quanto accertato giudizialmente per gli stessi rapporti contrattuali dalla sentenza di questo Tribunale n. 700/2017, divenuta ormai definitiva per la debitrice principale e per gli altri fideiussori e e pure favorevole agli opponenti avendo il CP_6 Parte_5 giudicante in quella causa dato rilievo, espungendo i relativi interessi, anche ad ipotesi di superamento del tasso soglia intervenute nel corso del rapporto (cd. usurarietà sopravvenuta) non più ritenuta rilevante dalla giurisprudenza più recente (così SU n. 24675 del 19 ottobre
2017).
Si riportano qui di seguito le parti della sentenza 700/2017 con cui il giudice dà atto del calcolo seguito per rideterminare i saldi dei conti contestati: “Il CTU, con metodo qui condiviso e non contestato dalle parti, ha concluso per la liceità dei tassi di interesse pattuiti in sede di accensione del c/c n. 42781 del 9/12/2002 (da ultimo codificato con il n. 500017955), così come per la liceità dei tassi pattuiti in data 27/7/2005 con riguardo al contratto n. 30029237. In relazione poi all'apertura di credito de 24/5/2007, relativa al rapporto n. 30029237, il CTU ha elaborato due ipotesi di calcolo, una volta includendo una volta escludendo dal computo del tasso del TEG gli oneri pattuiti a titolo di CMS….Dunque, nemmeno (p. 16 rel. CTU) in relazione all'apertura di credito pattuita in ordine al conto n. 30029237 possono dirsi fondati
i rilievi di usurarietà originaria. Il CTU ha poi riscontrato il (minimo) superamento sopravvenuto del tasso soglia antiusura in occasione della chiusura del primo trimestre del 2004 con riguardo al conto da ultimo identificato al n. 50017959 e in occasione del terzo trimestre del 2005 con riguardo al conto identificato al n. 30029237 ed ha proceduto al ricalcolo del saldo del conto n. 30029237 secondo il tasso ex art. 117 TUB sino al 27/7/2005
(con espunzione delle spese non idoneamente pattuite in forma scritta), data di prima documentata pattuizione del tasso di interesse corrispettivo. Inoltre, in modo qui condiviso (e non contestato dalla parte opposta), il CTU ha espunto la CMS da entrambi i conti suddetti stante la mancanza di idonea pattuizione. All'esito di tale ricostruzione contabile il CTU ha individuato i seguenti saldi:
- C/C n. 50017959 saldo a debito correntista al 25/10/2010 pari ad €.183.507,07 (invece di saldo a debito correntista: €.183.507,07 (invece di €.188.808,29 contabilizzati dalla AN);
- C/C n. 30029237 saldo a debito della correntista al 28/12/2007 pari ad € 106.212,48 (in luogo di €141.121,96 contabilizzati dalla AN).
Su tali somme vanno computati gli interessi convenzionali di mora sino alla data del 12/2/2014, indicata in ricorso per decreto ingiuntivo, con il seguente risultato:
- C/C n. 50017959 secondo il tasso di mora, non contestato nell'ammontare da parte opponente, riportato nella certificazione ex art. 50 TUB allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e di seguito per completezza espositiva integralmente riportata per € 27.914,86 di interessi moratori e un saldo complessivo pari ad € 134.127,34;
- C/C 50017959 secondo il tasso di mora, non contestato nell'ammontare da parte opponente, riportato nella certificazione ex art. 50 TUB allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e di seguito per completezza espositiva integralmente riportata per € 12.623,18 di interessi moratori e un saldo complessivo pari ad € 196.130,25. 4.3.5)
In maniera altrettanto incontestata, il CTU ha rilevato l'infondatezza delle doglianze di parte opponente in merito alla pretesa usurarietà del contratto di mutuo, con conseguente esigibilità della somma di € 84.958,41 ingiunta dalla AN opposta (cfr. sentenza 700/2017 del Tribunale di Marsala, confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 297/2024)” (cfr. sentenza
700/2017).
2. Ciò posto, infondata è anche l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
La AN ha interrotto la prescrizione avendo documentato l'avvenuto invio nei confronti degli altri fideiussori e condebitori solidali rispetto agli odierni opponenti, di CP_6 Parte_5 una raccomandata contenente atto di messa in mora in data 13/11/2007 (cfr. all. 6 fascicolo monitorio prodotto dalla parte convenuta in allegato alla comparsa di risposta).
Successivamente è stata provata l'emissione e la notifica ai garanti sopra indicati del decreto ingiuntivo 294/2014. Infine, è intervenuta la sentenza n. 700/2017 che ha accertato nei confronti di e l'ammontare del debito principale di in data il CP_6 Parte_5 Parte_4
22/08/2017.
In data 12.01.2022 è stato poi notificato il decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio nei confronti degli odierni opponenti.
Orbene, gli atti interruttivi della prescrizione sopra citati hanno prodotto effetto anche nei confronti degli attori, sussistendo una solidarietà tra tutti questi garanti, a norma dell'art. 1310
c. c.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Né coglie nel segno l'eccepita natura autonoma della garanzia assunta dagli opponenti.
E, invero, confermano la natura di fideiussione specifica una serie di argomenti letterali e sistematici ricavabili dall'esame del contratto di fideiussione sottoscritto.
Innanzitutto, il contratto è denominato esplicitamente “Fideiussione Specifica Unica”.
Quanto all'Oggetto della garanzia (Art. 1) la garanzia copre “tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”.
La garanzia assunta è accessoria all'obbligazione principale, come tipico della fideiussione. È previsto che la garanzia si estenda anche a eventuali rinnovi o proroghe del rapporto garantito
(Art. 4), salvo disdetta espressa.
Le obbligazioni sono assunte in via solidale e indivisibile, tipico della fideiussione ex art. 1944
c.c. (art. 3 del contratto).
È stata prevista la deroga all'art. 1957 c.c. (Art. 7), norma tipica della fideiussione e non applicabile ai contratti autonomi di garanzia.
Anche se è previsto il pagamento a semplice richiesta scritta della banca, ciò non è sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma, in quanto il contratto mantiene tutti gli altri tratti tipici della fideiussione.
Non è presente alcuna clausola che escluda l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale;
non si afferma che il garante rinuncia a tutte le eccezioni opponibili dal debitore principale;
non si configura un impegno autonomo e indipendente dal rapporto sottostante, ma una garanzia che segue le sorti del credito.
3. Tanto chiarito, posto che risulta accertato giudizialmente nel precedente giudizio la misura del credito dovuto dalla società debitrice principale che è stato reso oggetto di ingiunzione con il D.I. opposto, occorre adesso esaminare le eccezioni sollevate dagli attori relative al rapporto fideiussorio che li riguarda, avendo gli opponenti eccepito vari profili di nullità della fideiussione prestata.
3.1. In particolare, hanno invocato l'applicazione del principio di diritto di cui a Cass. SS. UU.
41994/2021.
Il motivo non può essere accolto.
Invero, deve condividersi l'orientamento espresso sul punto anche da questo Tribunale con riferimento alle ricadute sui contratti di fideiussione bancaria del richiamato principio di diritto, avendo sostenuto che esso può operare solo in relazione ai contratti antecedenti al noto provvedimento n. 55 del 2005 (cfr. Trib. di Marsala, sent. n. 54/2025 del 3.2.2025, pubblicata il 4.2.2025).
Il Tribunale di Marsala, espressosi sulla questione, ha così argomentato: “la giurisprudenza di legittimità, nella sua più alta espressione, ha di recente statuito “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass.
Civ. 41994 del 30.12.2021). Ebbene, al riguardo può ritenersi che la produzione del provvedimento sanzionatorio della AN d'IT (all. 2 dell'atto di citazione in opposizione) sia sufficiente a dare conto dell'istruttoria svolta in quella sede amministrativa e del contenuto dello schema ABI oggetto di contestazione e, quindi, sanzionato.
Ed invero, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante per la Concorrenza
(nella specie, la AN d'IT) ha una elevata attitudine a provare tanto la condotta anticoncorrenziale, quanto l'astratta idoneità della stessa a procurare un danno ai consumatori
e consente di presumere, senza violazione del principio praesumptum de praesumpto non admittitur, che dalla condotta anticoncorrenziale sia scaturito un danno per la generalità degli assicurati, nel quale è ricompreso, come essenziale componente, il pregiudizio subito dal singolo assicurato (Cass. Civ. sez. I, 22/05/2019, n.13846; Cass. 28 maggio 2014, n. 11904; cfr. pure, in tema, ad es.: Cass. 23 aprile 2014, n. 9116; Cass. 22 maggio 2013, n. 12551; Cass.
9 maggio 2012, n. 7039; Cass. 20 giugno 2011, n. 13486; nella giurisprudenza di merito Corte
d'Appello di Milano n. 673/2021 pubbl. il 01/03/2021; Trib. Milano sent. 2637/2020). Tuttavia, detta idoneità probatoria deve reputarsi confinata alle sole intese illecite accertate nel suddetto provvedimento sanzionatorio, dunque, temporalmente confinate ad epoca antecedente al 2/5/05”.
La fideiussione per cui è lite risulta stipulata in data successiva rispetto al provvedimento n.
55/2005 della AN d'IT che, dunque, costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, mentre non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha com'è noto (sulla scorta, ad esempio, della sopra richiamata statuizione di legittimità) coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005. Poiché il provvedimento n.55/2005 della
AN d'IT vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della AN medesima, parte opponente è, pertanto, onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della legge n.287/90.
Di ciò, tuttavia, gli attori non hanno dato allegazione e prova alcuna, non avendo, peraltro, articolato mezzi di prova volti a dimostrare che in corrispondenza del rilascio della garanzia fideiussoria, un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza
Manca, dunque, la prova di un'intesa, coeva o di poco anteriore, alla stipulazione della garanzia qui considerata, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (Tribunale di Milano sent. n. 4208/2022 pubbl. il 16/05/2022; Corte d'Appello di
Milano, n. 3216/2021 pubbl. il 05/11/2021; Tribunale di Milano n. 5751/2020 pubbl. il
28/09/2020; Tribunale di Roma n. 7548/2021 pubbl. il 30/04/2021, che al riguardo rammenta come, difettando l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento dell'autorità Antitrust, sia necessario dare prova: “1) Dell'esistenza e delle dimensioni di un'intesa anticoncorrenziale orizzontale contestuale o pregressa alla delibera di BDI ovvero successiva nella misura in cui, nonostante il parere negativo di BDI si dimostri che le Banche abbiano comunque in data successiva al 2005 adottato e perpetuato cumulativamente lo schema già rigettato dall'autorità garante, 2) che l'Istituto di credito con cui l'attore/opponente ha contratto la garanzia sia (stato) parte del cartello;
3) che lo schema contrattuale cui è acceduto il garante ed a lui sottoposto da una delle banchi “cartelliste” sia corrispondente a quello derivante dal predetto illecito”; pronunce consultabili presso il Portale dei Servizi Telematici).
Dunque, va respinta l'eccezione di nullità (anche solo parziale) della fideiussione quale negozio giuridico derivante da una intesa anticoncorrenziale” (Trib. di Marsala, sent. n. 54/2025 del
3.2.2025, pubblicata il 4.2.2025).
Inoltre, ad escludere la sussistenza della nullità totale delle fideiussioni, va tenuto presente come
“Per giurisprudenza ormai consolidata, la nullità del contratto di garanzia, che si assume discendente dalla violazione del divieto di intese anticoncorrenziali di cui alla L. 287/1990, non potrebbe essere totale, ma - considerati tutti gli interessi in gioco, tra i quali quello dello stesso soggetto finanziato a mantenere viva la dilazione, come non accadrebbe se, dichiarata la nullità dell'intero contratto, dovesse restituire in unica soluzione le somme ricevute in prestito - eventualmente parziale, tranne che nel caso di provata interdipendenza tra le clausole dichiarate nulle e l'intero negozio (Cass. SS. UU. 41994/2021; inoltre, Cass. 6686/2024, che in motivazione ha affermato che la sanzione adeguata a realizzare la finalità di cui alla L. n. 287 del 1990 è stata individuata, come si è detto, nella nullità parziale che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite;
detta nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di
"conservazione del negozio" (Cass., Sez. Un., n. 4199/2021, pag. 30); "la regola dell'art. 1419 cod. civ., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la "conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale;
ne consegue il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che - non solo
- è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto
(Cass., Sez. Un., n. 3199/2021, 13 pag. 30-31). In precedenza, in termini analoghi, anche la pronuncia della Cassazione n. 15146/2023.
Detta interdipendenza non sussiste nel contratto di garanzia in esame, essendosi i garanti limitati ad affermarla, senza però dimostrare per quale ragione il creditore non avrebbe avuto ugualmente interesse ad ottenere la garanzia, poi in effetti in suo favore prestata, ove questa fosse stata depurata delle clausole (ritenute) contrarie alla legge” (Tribunale di Marsala, sent.
n. 883/2024, emessa il 27.12.2024, pubblicata il 30.12.2024). Per come chiarito il contratto di fideiussione di cui si discute è stato stipulato il 24.8.2006. Non solo risulta essere successivo al provvedimento sanzionatorio del 2005 ma per di più non vi è prova di intese restrittive che ne abbiano preceduto la stipula, ipoteticamente ostacolando od impedendo il libero dispiegarsi della libera concorrenza ed in tal modo illecitamente penalizzato i garanti. Neppure è stato in alcun modo accertato che i contratti di garanzia non sarebbero stati utili alla debitrice principale ove depurati delle clausole tacciate di illegittimità.
Peraltro, alla declaratoria della evocata nullità osterebbe comunque il carattere 'specifico' della fideiussione rilasciata dagli opponenti, in quanto testualmente limitata all'importo di
€ 2.350.000,00. Pertanto, posto che il provvedimento della AN d'IT è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus (Cass. 31986/2024, in motivazione, facendosi richiamo alla natura di fonte di prova privilegiata dell'accertamento compiuto con riguardo alla sola fideiussione omnibus, rimanendone esclusa invece quella specifica), la nullità è, anche sotto tale profilo, insussistente.
3.2. Gli opponenti hanno anche dedotto la nullità della cessione del credito per mancata comunicazione tanto al debitore principale, quanto ai garanti.
Anche tale motivo risulta infondato, avendo parte opposta provato la titolarità del credito ingiunto.
Il credito azionato in sede monitoria dall'opposta società rientra, come dalla stessa dedotto, nei contratti di cessione di crediti ipotecari e chirografari stipulati, ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 (“Legge sulla cartolarizzazione”) e dell'art. 58 del T.U.B. tra e sicchè la seconda ne è divenuta titolare con Controparte_3 Controparte_1 decorrenza dal 14.7.2017.
Orbene, com'è noto, per le operazioni di cessione di crediti in blocco, così come disciplinate dalla sopra cit. L. n. 130/1999 e dall'art. 58 del T.U.B. è previsto che, in luogo della notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, il cessionario possa provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle imprese territorialmente competente.
La pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera quest'ultimo dalla notificazione della cessione ai debitori ceduti.
La Cassazione di recente ha affermato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c” (cfr.
Cass. civ. Sez. III Sent., 10/02/2023, n. 4277).
Orbene, nel caso di specie, l'opposta società ha prodotto copia della Gazzetta Ufficiale (Parte
II, n. 93 dell'8.8.2017) nella quale risulta pubblicato l'avviso della cessione del blocco dei crediti (all. 8 alla comparsa di costituzione di parte opposta).
Il credito per cui è causa rientra pertanto nella categoria dei crediti in blocco ceduti.
La produzione dell'avviso pubblicato nella G.U.R.I., non specificamente contestata dagli opponenti, consente di ritenere provata la legittimazione attiva sostanziale della convenuta.
Parte convenuta ha inoltre prodotto i documenti contratti in originale sottoscritti dalla debitrice principale e dai fideiussori, dichiarazione a firma della cedente confermativa dell'avvenuta cessione del credito.
Inoltre, appare assai rilevante e confermativo dell'avvenuta cessione la circostanza che la stessa società convenuta è subentrata in sede di gravame processualmente ad proprio Controparte_3 nella causa intercorsa con la debitrice principale e gli altri garanti. Ne discende che l'avvenuto subentro anche dal lato processuale ad costituita nel primo grado conferma la titolarità CP_2 del credito ingiunto e la legittimazione di Su tale questione della Controparte_1 titolarità del credito, in quanto riguardante il rapporto di debito principale garantito, si è formato pure giudicato nei confronti della debitrice principale e degli altri fideiussori il che, come chiarito, costituisce prova presuntiva rilevante non smentita da elementi significativi di segno contrario (cfr. sentenza Corte di Appello n. 297/2024).
Non risulta neppure decisiva la questione sollevata dagli opponenti relativa alla pubblicazione della cessione nel registro delle imprese per come anche precisato dalla Suprema Corte (cfr.
Cassazione 21821/2023).
Risulta invece inammissibile, in quanto tardivamente proposta per la prima volta in comparsa conclusionale, l'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva e di capacità a stare in giudizio di , oltre alla mancata iscrizione di tale società all'albo di cui CP_1 all'art. 106 T.U.B.
Giova infatti rammentare che la comparsa conclusionale non può introdurre eccezioni e difese nuove in violazione del contraddittorio tra le parti. Solo per completezza argomentativa nessuna invalidità può discendere dalla mancata e non provata iscrizione di nel registro 106 CP_1
TUB. Tale principio è stato sostenuto oltre che dalla Cassazione, citata dalla parte attrice n.
7243/2024, anche dalla sentenza della Cassazione civile sez. III, 31/05/2025, (ud. 31/01/2025, dep. 31/05/2025), n.14693.
3.3. Infondata è altresì l'eccezione relativa alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Giova evidenziare infatti che le garanzie sottoscritte da , , Controparte_6 Parte_1
e hanno previsto la deroga all'applicabilità del 1957 c.c. Parte_2 Parte_5
L'art. 7 rubricato Responsabilità del fideiussore stabilisce infatti: “I diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore derivante dagli affidamenti garantiti dalla presente, senza che essa sia tenuta ad esercitare nei confronti del debitore o del fideiussore medesimi o di qualsivoglia altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Orbene, tale clausola è stata sottoscritta dai fideiussori. Né parte attrice, a fronte dell'eccepita inapplicabilità del Codice del Consumo ai rapporti fideiussori in contestazione, ha provato la propria qualifica di consumatore e cioè di aver prestato fideiussione in favore della società debitrice principale per scopi estranei alla prova attività imprenditoriale e professionale, neppure mai allegata e documenta. Si rammenta a tal riguardo che la prova di tale qualità incombe su chi invoca l'applicazione della disciplina del Codice del Consumo (così Cassazione
26525/2024 e Cassazione 5312/2024).
3.4. Dall'esame del contratto prodotto in allegato al fascicolo monitorio (all. 5) risulta che gli attori opponenti hanno stipulato in data 24 agosto 2006 una fideiussione specifica unica rilasciata a garanzia di una linea di credito concessa da UniCredit AN d'Impresa S.p.A. a favore della società per un importo di € 2.350.000,00, utilizzabile per Parte_4 anticipi finanziari per causali varie.
La fideiussione in questione garantiva un'operazione valida fino al 31 ottobre 2006. Tuttavia,
è stato previsto espressamente che la garanzia copriva anche eventuali rinnovi o proroghe dell'operazione, salvo disdetta espressa del fideiussore almeno 10 giorni prima della scadenza.
Infatti, l'art. 4 – Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato- ha previsto:
“Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia avvisato la AN – per raccomandata o telegramma o con comunicazione scritta presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto di garanzia – che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi
e proroghe”.
Questa clausola è particolarmente rilevante perché ha esteso automaticamente la garanzia anche a eventuali proroghe o rinnovi dell'affidamento originario. Ha imposto al fideiussore un onere attivo dovendo comunicare per iscritto la volontà di non garantire i rinnovi, altrimenti la garanzia si sarebbe estesa automaticamente.
Orbene, non risulta che gli attori abbiano esercitato tale tipo di recesso.
Poiché la clausola di proroga è generale e non individualizzata e non risulta alcuna disdetta da parte di alcuno dei fideiussori, la proroga della linea di credito del 2007 (contratto di affidamento del 24 maggio 2007) si intende garantita da tutti i fideiussori originari.
Nella richiesta di concessione del fido del 2.01.2007 vengono richiamate e confermate dalla società le garanzie personali rilasciate a firma di e (cfr. pag. 15 all. 4 fascicolo Pt_3 Pt_2 monitorio).
Il riferimento all'anticipazione causalità varie implica che i suddetti fideiussori si sono obbligati per i debiti assunti dalla banca, per l'importo indicato nella linea di credito garantita e nei limiti di essa, qualunque ne fosse il titolo sicchè l'obbligazione assunta si riferisce sia alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo del 13.04.2007 sia agli affidamenti concessi sui conti correnti intrattenuti da presso per come del resto anche Parte_4 Controparte_3 accertato giudizialmente nella sentenza 700/2017, avendo i garanti assunto CP_6 Parte_5 la medesima garanzia degli opponenti.
3.5. Infondata è anche l'eccezione relativa alla dedotta nullità dei contratti perché monofirma.
A tal riguardo, non può che richiamarsi quanto statuito sul punto dalla sentenza 700/2017: “Il contratto di mutuo risulta, infatti, sottoscritto sia dal legale rappresentante della Parte_4 che dal fideiussore, oltre che munito di timbro e firma del rappresentante della AN. I
[...] contratti di conto corrente risultano, invece, sottoscritti dal solo legale rappresentante di
[...]
Ora, la previsione della necessaria forma scritta e della sottoscrizione risponde Parte_4 all'esigenza di costringere il predisponente, contraente professionale, a stipulare per iscritto il contratto e ad includervi ogni clausola in modo che il cliente – parte debole del rapporto - al momento dell'adesione, sia in grado di conoscere dettagliatamente gli obblighi e i rischi a cui si espone. Tale assunto è condiviso dalla giurisprudenza di merito maggioritaria che, nel ricondurre il contratto in oggetto alla categoria dei contratti per adesione stipulati fuori dai locali commerciali, non ha ritenuto necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte dello stesso istituto di credito, la firma del cliente e la consegna del contratto a quest'ultimo (Tribunale di Reggio Emilia, 28/2015,
Corte di App. Torino n. 595/2012 est. Patti;
Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro Per_1
Per_ est. Trib. Milano 21/2/2012 est. Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n. Per_3
14268/2013 est. Trib. Mantova 16/2/2015 est. . Sul punto appare opportuno Per_4 Per_5 citare, ancora, quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.
4564/2012: “…La giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui
è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta”
(cfr., tra le tante, Cass . 16.10.1969 n. 3338; Cass 22.5.1979 n. 2952; Cass 18.1.983 n. 469;
Cass 5868/94; Cass 2826/00; Cass 9543/02; Cass 22223/06)”. Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque oltre che dal deposito del documento in sede monitoria, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente (comunicazione degli estratti conto) da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto con conseguenze perfezionamento dello stesso (così Cass. 4564/2012).
Il Tribunale, inoltre, pur condividendo quanto recentemente affermato dalla S.C. in ordine alla coerenza dello “uso selettivo della nullità” con il regime giuridico delle nullità di protezione quali quelle previste dal TUB (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 8395/16 in materia di intermediazione finanziaria), ritiene tuttavia di discostarsi, alla stregua di altre recenti pronunce di merito (Trib.
Palermo n. 1165/17; Trib. Palermo n. 1330/17) dalle conclusioni raggiunte dalla sentenza appena richiamata in ordine alle conseguenze della produzione da parte della banca di contratti privi della propria sottoscrizione. La mancanza di sottoscrizione da parte della banca (parte forte del rapporto contrattuale) non ha infatti alcuna ricaduta sulla posizione del cliente, sicché non si vede come si possa individuare in tale mancanza una causa di nullità, riconducibile alla categoria delle nullità di protezione. Il principio sopra enunciato è dunque perfettamente compatibile con il risalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, “con riguardo al contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam", e contenuto in un documento sottoscritto da uno soltanto dei contraenti, la produzione in giudizio del documento medesimo, ad opera dell'altra parte, non determina la costituzione del rapporto "ex nunc", ma supplisce alla mancanza della sottoscrizione di detta parte con effetti retroagenti al momento della stipulazione” (cfr. Cass. sez. II civ. n. 2707/82).
Quanto al difetto di sottoscrizione di rappresentante della AN, si rammenta che “Il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore” (Cass. Civ. sez. III, 13/02/2009, n.
3525)
Né risulta contestata la sottoscrizione apposta da parte degli odierni attori alla fideiussione di cui si discute.
4. Stante l'infondatezza di tutte le domande avanzate dagli attori, esse vanno rigettate con conferma del D.I. opposto.
Quanto, infine, alla denuncia di illecita segnalazione del nominativo dei fideiussori alla
Centrale Rischi ed alla connessa domanda di risarcimento dei danni, si osserva che il comportamento del creditore potrebbe risultare effettivamente illegittimo, non essendo stata la segnalazione preceduta da alcun preavviso che avrebbe dovuto essere inviato ai debitori.
Tuttavia, la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'opponente deve essere rigettata in quanto sfornita di prova.
Com'è noto, secondo i principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio dettati dall'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno del quale domanda il risarcimento, fermo restando che ove sia data la prova dell'esistenza di un danno risarcibile, ma sia impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo esattamente, la liquidazione potrà essere fatta in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Non v'è dubbio che l'illegittimo recesso e l'illegittima segnalazione siano idonei a cagionare un danno patrimoniale e non patrimoniale;
il pregiudizio, però, non è “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del comportamento illegittimo della AN, avendo la parte l'onere di allegare e provare i pregiudizi concretamente sofferti (cfr. Cass. 7594/2018, pronunciata in fattispecie di illegittima segnalazione alla Centrale rischi).
Va evidenziato, più in generale, che in tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo protesto di un assegno sulla base dell'astratta affermazione che tale illecito avrebbe potuto "verosimilmente" pregiudicare la stima e la reputazione di cui gli attori godevano, senza precisare quale fosse tale stima in quali ambienti fosse goduta e se in essi si fosse propagata la notizia del protesto) (Cass. Ordinanza n.
31537/2018).
Quanto in particolare al danno patrimoniale da segnalazione indebita, esso può "essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza" (così Cass. 15609/2014), "potendo consistere, per un qualsiasi altro soggetto, anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito" (in questi termini la motivazione di Cass. 3133/2020).
Nel caso in esame parte opponente non ha allegato né provato quali pregiudizi gli sarebbero derivati dalla illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, con conseguente rigetto della relativa domanda.
5. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
La liquidazione è operata come in dispositivo in ragione del valore della causa (da 260.000,00
a 520.000,00) applicando i parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e il parametro minimo per le fasi istruttoria e decisionale, tenuto conto dell'attività difensiva prestata in ciascuna fase e del numero di memorie depositate da parte della AN opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta dagli attori e conferma integralmente il D.I. opposto n.
810/2021 emesso dal Tribunale di Marsala in data 9.12.2021.
2. dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3. condanna gli attori opponenti a pagare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 14.170,00 oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Marsala, il 26 giugno 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza