TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2306/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 2306 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
SORA (FR) Piazza Palestro n. 4, presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI LUCA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
in ISOLA DEL LIRI (FR) Corso Roma n. 31, presso lo studio dell'Avv. VENAFRO FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 19/03/2025.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni di cui alla dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
19/03/2025, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Cassino in data 02/11/2023);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore delle minori a carico del padre nella misura di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie;
contributo alla locazione abitativa in favore della madre a carico del padre nella misura di € 200,00);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato 29/12/2007 in
CIVITA D'ANTINO tra e come in Parte_1 Parte_2
epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CIVITA
D'ANTINO al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2007 alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il 18/10/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITA D'ANTINO (AQ), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, nel proc. n. 2306 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
SORA (FR) Piazza Palestro n. 4, presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI LUCA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_2
in ISOLA DEL LIRI (FR) Corso Roma n. 31, presso lo studio dell'Avv. VENAFRO FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 19/03/2025.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni di cui alla dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del
19/03/2025, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal
Tribunale di Cassino in data 02/11/2023);
- la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore delle minori a carico del padre nella misura di € 400,00, oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie;
contributo alla locazione abitativa in favore della madre a carico del padre nella misura di € 200,00);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato 29/12/2007 in
CIVITA D'ANTINO tra e come in Parte_1 Parte_2
epigrafe generalizzati, e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CIVITA
D'ANTINO al n. 4, parte II, serie A, dell'anno 2007 alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il 18/10/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITA D'ANTINO (AQ), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari