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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/11/2024, n. 5804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5804 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 16440/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16440/2023 promossa da:
(in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_2
), (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi Cibrario n.
[...] C.F._1
62, presso lo studio dell'avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa CP_1 C.F._2
n. 31, presso lo studio degli avv.ti BERTOLI GERMANA e LIPRANDI VALERIOMARIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, parte 2, serie A, anno 1988); - CP_1
Accertato e dichiarato che la signora , già a far data dal mese di giugno 2018, CP_1 percepiva reddito da lavoro dipendente e che quindi la stessa non aveva più diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, revocare da tale data il contributo previsto a carico del sig. Pt_1 così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n.
[...]
14620/2015 del 17.07.2015 nel procedimento. RG 6378/2015). Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. In ogni caso stabilire che alla sig.ra CP_1
non è più dovuta alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento essendo la medesima
[...] economicamente autosufficiente. In subordine: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, CP_1 parte 2, serie A, anno 1988); - Accertato e dichiarato che la signora già dal mese di CP_1 giugno 2018 percepiva reddito da lavoro dipendente, revocare a partire da tale data, nella misura del 70% o nella somma ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento in favore della predetta così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n. 14620/2015 del
17.07.2015 nel proc. RG 6378/2015) e sino alla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Revocare in ogni caso a far data dal deposito del ricorso ogni contributo al mantenimento della signora essendo già da inizio 2023 economicamente CP_1 autosufficiente prendendo atto altresì della rinuncia ragionevolmente operata da controparte. Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare nel merito - dichiarare inammissibile la domanda di revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1 Pt_1 con decorrenza dal giugno 2018 o, comunque, da una data antecedente a quella del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del ricorrente e, come tale, rigettarla;
nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
e a Torino il 04/09/1988 e trascritto presso i Registri dello Stato CP_1 CP_2
Civile del Comune di Torino, atto n. 935, parte II, Serie A, Anno 1988; - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza conseguente alla pronunzia;
- con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 04/09/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 935 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21/01/1992, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/07/2015.
Con ricorso depositato il 21/09/2023 il sig. chiedeva in via preliminare e Parte_1 provvisoria di disporre la sospensione del contributo al mantenimento previsto a carico del sig. in favore della sig.ra previsto in sede di separazione ed eventualmente stabilire in via Pt_1 CP_1 provvisoria un contributo pari ad euro 210,00; nel merito, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata;
chiedeva, accertato e dichiarato che la sig.ra iniziava a percepire reddito dal mese di giungo 2018, di revocare CP_1 l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della sig.ra ; si riservava CP_1 in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute;
chiedeva altresì di stabilire che alla sig.ra non è più dovuta somma alcuna a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della stessa. In subordine, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
chiedeva, accertato e dichiarato che la sig.ra iniziava a percepire CP_1 reddito dal mese di giugno 2018, di revocare a partire da tale data, nella misura del 70%, o nella somma ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento di quest'ultima e per l'effetto disporre a carico del sig. il contributo di euro 210,00 mensili o somma ritenuta di giustizia. Pt_1 Con comparsa del 22/12/2023 si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo in via CP_1 preliminare di dichiarare inammissibile e rigettare la domanda formulata da parte ricorrente di revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1
nel merito, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Pt_1 dai sigg.ri e;
chiedeva di rigettare la domanda di parte ricorrente di CP_1 Parte_1 revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico CP_1 del sig. con decorrenza dal giugno 2018. Pt_1
Con memorie ex art. 473-bis 17, co. 2, c.p.c., le parti insistevano nelle proprie istanze.
All'udienza del 24/01/2024 comparivano personalmente le parti assistite dai propri difensori;
all'esito, l'avvocato di parte ricorrente richiamava le conclusioni del ricorso e insisteva per la sospensione, anche in via provvisoria, dell'obbligo di contributo al mantenimento previsto in favore della sig.ra ; gli avvocati di parte convenuta richiamavano i propri scritti difensivi e insistevano CP_1 sull'eccezione di inammissibilità delle richieste avversarie. Il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza del 26/01/2024, a scioglimento della riserva, il Giudice delegato revocava in via provvisoria ed urgente il contributo al mantenimento del coniuge a carico del ricorrente con decorrenza dalla domanda;
rinviava per la discussione ad altra udienza.
Con memoria depositata in data 12/09/2024 parte ricorrente insisteva sulle proprie domande.
All'udienza del 18/09/2024 i procuratori delle parti richiamavano le rispettive note difensive. Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Premesso che la convenuta non ha avanzato domanda di assegno divorzile, la sola questione controversa è dunque costituita dalla conseguente decorrenza della revoca del contributo al mantenimento del coniuge riconosciuto in sede di separazione (doc. 2 ricorrente) a favore della
. CP_1
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 25 gennaio 2024 il contributo è già stato revocato con decorrenza dalla domanda.
La prospettazione attorea che pretenderebbe di far decorrere la revoca dal giugno 2018, da quando cioè la convenuta avrebbe iniziato a percepire reddito, in misura tale da escludere il diritto al contributo, non ha fondamento
Si tratta di applicare il principio espresso di recente da Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2023 n.
18089, perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, secondo cui il dies a quo della decorrenza delle modifiche, di questo a ben vedere si tratta, deve essere fissato al momento della domanda. Sia pur riferendosi al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, la Corte ha infatti chiarito che la pronuncia non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto.
In sostanza il diritto a percepire l'assegno di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio – nella fattispecie con l'omologa della separazione - conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento.
Pertanto la decorrenza delle modifiche in tema di assegno di mantenimento (per il figlio, legate in quel caso allo spostamento della sua stabile collocazione da un genitore all'altro), va fissata a far data dalla domanda e non già dalla sentenza, salvo l'accertamento di una qualche ragione specifica.
In motivazione si chiarisce che “…Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che quando si discuta del momento estintivo dell'obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte.
Gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire indipendentemente dal momento dell'accadimento innovativo, alla data della domanda di modificazione (Cass. n. 19589 del
26/09/2011; Cass. n. 16173 del 30/07/2015).
Si è inoltre affermato, rammenta la Corte, che è ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo (suddetto,) sicchè la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (Cass., n.
6975/2005; Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; n. 10974 /2023).
La natura dichiarativa della sentenza, non diversamente dalla odierna pronuncia in cui si discute del venir meno del contributo al mantenimento del coniuge posto a carico del ricorrente, è dunque dirimente.
Il principio invocato dalla ricorrente desumibile da Cass. Sez. U. n. 32914 del 2022 riguarda un giudizio restitutorio ove si discuteva della ripetibilità di somme in relazione alla eccepita natura alimentare dell'obbligazione, ipotesi di modifica nel corso del giudizio, laddove “con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore”.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le quattro fasi (scaglione dal 5.200,01 a 26.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
(in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_2
) e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. REVOCA a far data dalla domanda il contributo al mantenimento previsto dal decreto n. 14620/2015 del 17/07/2015 del Tribunale di Torino posto a carico del sig. in favore della Parte_1 sig.ra . CP_1
CONDANNA l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 2.538,50, oltre
IVA, C.P.A. e 15% per le spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/11/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott. Isabella Messina Giudice dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16440/2023 promossa da:
(in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_2
), (C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Via Luigi Cibrario n.
[...] C.F._1
62, presso lo studio dell'avv. SANSALONE DOMENICO EUGENIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Torino, Via Susa CP_1 C.F._2
n. 31, presso lo studio degli avv.ti BERTOLI GERMANA e LIPRANDI VALERIOMARIA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
CONVENUTA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“In via principale: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, parte 2, serie A, anno 1988); - CP_1
Accertato e dichiarato che la signora , già a far data dal mese di giugno 2018, CP_1 percepiva reddito da lavoro dipendente e che quindi la stessa non aveva più diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, revocare da tale data il contributo previsto a carico del sig. Pt_1 così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n.
[...]
14620/2015 del 17.07.2015 nel procedimento. RG 6378/2015). Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. In ogni caso stabilire che alla sig.ra CP_1
non è più dovuta alcuna somma a titolo di contributo al mantenimento essendo la medesima
[...] economicamente autosufficiente. In subordine: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torino il 04.09.1988 con la signora (atto n. 00935, Uff 2, CP_1 parte 2, serie A, anno 1988); - Accertato e dichiarato che la signora già dal mese di CP_1 giugno 2018 percepiva reddito da lavoro dipendente, revocare a partire da tale data, nella misura del 70% o nella somma ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento in favore della predetta così come stabilito dalle condizioni omologate dal Tribunale di Torino (Decreto n. 14620/2015 del
17.07.2015 nel proc. RG 6378/2015) e sino alla data del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Revocare in ogni caso a far data dal deposito del ricorso ogni contributo al mantenimento della signora essendo già da inizio 2023 economicamente CP_1 autosufficiente prendendo atto altresì della rinuncia ragionevolmente operata da controparte. Riservata in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per parte convenuta:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria e diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare nel merito - dichiarare inammissibile la domanda di revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1 Pt_1 con decorrenza dal giugno 2018 o, comunque, da una data antecedente a quella del deposito del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del ricorrente e, come tale, rigettarla;
nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri
e a Torino il 04/09/1988 e trascritto presso i Registri dello Stato CP_1 CP_2
Civile del Comune di Torino, atto n. 935, parte II, Serie A, Anno 1988; - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dei registri di Stato Civile e ad ogni altra incombenza conseguente alla pronunzia;
- con vittoria di spese, competenze, onorari e oneri di legge”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in TORINO il 04/09/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 935 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21/01/1992, maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 17/07/2015.
Con ricorso depositato il 21/09/2023 il sig. chiedeva in via preliminare e Parte_1 provvisoria di disporre la sospensione del contributo al mantenimento previsto a carico del sig. in favore della sig.ra previsto in sede di separazione ed eventualmente stabilire in via Pt_1 CP_1 provvisoria un contributo pari ad euro 210,00; nel merito, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata;
chiedeva, accertato e dichiarato che la sig.ra iniziava a percepire reddito dal mese di giungo 2018, di revocare CP_1 l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore della sig.ra ; si riservava CP_1 in separata sede la ripetizione di tutte le somme accertate come non dovute;
chiedeva altresì di stabilire che alla sig.ra non è più dovuta somma alcuna a titolo di contributo al mantenimento CP_1 della stessa. In subordine, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso;
chiedeva, accertato e dichiarato che la sig.ra iniziava a percepire CP_1 reddito dal mese di giugno 2018, di revocare a partire da tale data, nella misura del 70%, o nella somma ritenuta di giustizia, il contributo al mantenimento di quest'ultima e per l'effetto disporre a carico del sig. il contributo di euro 210,00 mensili o somma ritenuta di giustizia. Pt_1 Con comparsa del 22/12/2023 si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo in via CP_1 preliminare di dichiarare inammissibile e rigettare la domanda formulata da parte ricorrente di revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico del sig. CP_1
nel merito, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Pt_1 dai sigg.ri e;
chiedeva di rigettare la domanda di parte ricorrente di CP_1 Parte_1 revoca totale o parziale del contributo al mantenimento posto a favore della sig.ra e a carico CP_1 del sig. con decorrenza dal giugno 2018. Pt_1
Con memorie ex art. 473-bis 17, co. 2, c.p.c., le parti insistevano nelle proprie istanze.
All'udienza del 24/01/2024 comparivano personalmente le parti assistite dai propri difensori;
all'esito, l'avvocato di parte ricorrente richiamava le conclusioni del ricorso e insisteva per la sospensione, anche in via provvisoria, dell'obbligo di contributo al mantenimento previsto in favore della sig.ra ; gli avvocati di parte convenuta richiamavano i propri scritti difensivi e insistevano CP_1 sull'eccezione di inammissibilità delle richieste avversarie. Il Giudice delegato si riservava.
Con ordinanza del 26/01/2024, a scioglimento della riserva, il Giudice delegato revocava in via provvisoria ed urgente il contributo al mantenimento del coniuge a carico del ricorrente con decorrenza dalla domanda;
rinviava per la discussione ad altra udienza.
Con memoria depositata in data 12/09/2024 parte ricorrente insisteva sulle proprie domande.
All'udienza del 18/09/2024 i procuratori delle parti richiamavano le rispettive note difensive. Il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Premesso che la convenuta non ha avanzato domanda di assegno divorzile, la sola questione controversa è dunque costituita dalla conseguente decorrenza della revoca del contributo al mantenimento del coniuge riconosciuto in sede di separazione (doc. 2 ricorrente) a favore della
. CP_1
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc del 25 gennaio 2024 il contributo è già stato revocato con decorrenza dalla domanda.
La prospettazione attorea che pretenderebbe di far decorrere la revoca dal giugno 2018, da quando cioè la convenuta avrebbe iniziato a percepire reddito, in misura tale da escludere il diritto al contributo, non ha fondamento
Si tratta di applicare il principio espresso di recente da Cass. Civ., Sez. I, ord. 23 giugno 2023 n.
18089, perfettamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, secondo cui il dies a quo della decorrenza delle modifiche, di questo a ben vedere si tratta, deve essere fissato al momento della domanda. Sia pur riferendosi al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, la Corte ha infatti chiarito che la pronuncia non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto.
In sostanza il diritto a percepire l'assegno di un coniuge e il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio – nella fattispecie con l'omologa della separazione - conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento.
Pertanto la decorrenza delle modifiche in tema di assegno di mantenimento (per il figlio, legate in quel caso allo spostamento della sua stabile collocazione da un genitore all'altro), va fissata a far data dalla domanda e non già dalla sentenza, salvo l'accertamento di una qualche ragione specifica.
In motivazione si chiarisce che “…Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che quando si discuta del momento estintivo dell'obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte.
Gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire indipendentemente dal momento dell'accadimento innovativo, alla data della domanda di modificazione (Cass. n. 19589 del
26/09/2011; Cass. n. 16173 del 30/07/2015).
Si è inoltre affermato, rammenta la Corte, che è ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo (suddetto,) sicchè la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo (Cass., n.
6975/2005; Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; n. 10974 /2023).
La natura dichiarativa della sentenza, non diversamente dalla odierna pronuncia in cui si discute del venir meno del contributo al mantenimento del coniuge posto a carico del ricorrente, è dunque dirimente.
Il principio invocato dalla ricorrente desumibile da Cass. Sez. U. n. 32914 del 2022 riguarda un giudizio restitutorio ove si discuteva della ripetibilità di somme in relazione alla eccepita natura alimentare dell'obbligazione, ipotesi di modifica nel corso del giudizio, laddove “con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore”.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le quattro fasi (scaglione dal 5.200,01 a 26.000,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
(in atto integrale di matrimonio Parte_1 Parte_2
) e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. REVOCA a far data dalla domanda il contributo al mantenimento previsto dal decreto n. 14620/2015 del 17/07/2015 del Tribunale di Torino posto a carico del sig. in favore della Parte_1 sig.ra . CP_1
CONDANNA l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro 2.538,50, oltre
IVA, C.P.A. e 15% per le spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/11/2024.
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.