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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4462 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 05.02.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Marigliano Parte_1 C.F._1
(Na) al Corso Vittorio Emanuele III n. 171, presso lo studio dell'Avv. Michele Alicino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_2 C.F._2
Salita Arenella n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Noli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro relazione more uxorio erano nati i figli il 22.08.2011, il Per_1 Per_2
28.05.2014 e il 23.01.2020, deducevano che, essendo cessata la relazione sentimentale tra Per_3
essi ricorrenti, avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con i figli minori alle condizioni riportate nel ricorso.
1 All'udienza del 05.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche
Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, tenuto conto in particolare che l'attuale stato detentivo del padre, giustifichi il regime esclusivo dei figli in favore della madre, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra e in ordine Parte_1 Parte_2
alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_4 Persona_5
28.05.2014 e , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Persona_6
introduttivo a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 03.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4462 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 05.02.2025, avente ad oggetto una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Marigliano Parte_1 C.F._1
(Na) al Corso Vittorio Emanuele III n. 171, presso lo studio dell'Avv. Michele Alicino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli alla via Parte_2 C.F._2
Salita Arenella n. 8, presso lo studio dell'Avv. Davide Noli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo che dalla loro relazione more uxorio erano nati i figli il 22.08.2011, il Per_1 Per_2
28.05.2014 e il 23.01.2020, deducevano che, essendo cessata la relazione sentimentale tra Per_3
essi ricorrenti, avevano deciso di regolamentare consensualmente i loro rapporti con i figli minori alle condizioni riportate nel ricorso.
1 All'udienza del 05.02.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nata fuori dal matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso e nell'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale che ne forma parte integrante, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U,
Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche
Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012
Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, tenuto conto in particolare che l'attuale stato detentivo del padre, giustifichi il regime esclusivo dei figli in favore della madre, visto anche il parere favorevole del P.M. in sede, il
Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- recepisce integralmente gli accordi intervenuti tra e in ordine Parte_1 Parte_2
alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Persona_4 Persona_5
28.05.2014 e , nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso Persona_6
introduttivo a tutti gli effetti di legge;
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 03.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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