Articolo 24 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28
Articolo 23Articolo 25
Versione
9 marzo 1999
Art. 24. (Termini di decadenza per l'azione degli uffici in materia di
imposta di registro).
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis , riguardante il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di registro, introdotto dall' articolo 3, comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , la parola: "principale" e' sostituita dalla seguente: "proporzionale".
Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 76, comma 1-bis, introdotto dall' art. 3, comma 135, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , cosi' come da ultimo modificato dalla presente legge:
"1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'art. 52, comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale".
Entrata in vigore il 9 marzo 1999
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