Sentenza 29 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. ssa Laura Casale Consigliere
Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa nr 255/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Genova alla via Assarotti n. 12/2 presso gli avvocati Fabio
BARBIERI e Paolo IACOBINO che unitamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono per mandato in atti
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliata in GENOVA alla via Garibaldi n. 3 presso l'avv. Marco SILVESTRI che la rappresenta e difende per mandato agli atti
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché nei confronti di
in persona del curatore fallimentare e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in GENOVA alla via Assarotti n.
15/10B presso l'avv. Gian Paolo MARAINI che lo rappresenta e difende per mandato agli atti
APPELLATO CONTUMACE
1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Genova Via Garibaldi n. 3, presso l'avv. Marco Silvestri, che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista pronuncia, anche in via istruttoria: (1) in parziale riforma della sentenza appellata ed in accoglimento del presente gravame, accertare, dichiarare tenuta e condannare parte appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire Controparte_1 all'appellante i pagamenti tutti effettuati in forza del contratto di leasing per cui è causa, essendo venuta meno la causa adquirendi per effetto del pronunciato annullamento, nella misura di euro 3.263.762,57 o nella diversa meglio vista, se del caso, anche a seguito di licenzianda CTU, oltre interessi dal dovuto al saldo;
(2) rigettare l'appello incidentale proposto da in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e, comunque, in Controparte_1 quanto non provato;
(3) rigettare ogni domanda dell'interveniente in CP_3 quanto infondata, in fatto ed in diritto, e, comunque, in quanto non provata.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”. Per l'Appellata : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, preso atto della rinuncia da parte dell'appellante alle domande di risoluzione per inadempimento nonché risarcitoria, rigettare l'appello, proposto da Parte_1
[... avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova, n. 1952/22 nel giudizio n. 8138/19 r.g., in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, conseguentemente confermare la sentenza nella parte espressamente ex adverso impugnata (in cui rigetta la domanda di ripetizione di quanto asseritamente corrisposto in ragione del contratto di cessione del contratto di leasing nonché di quanto pretesamente prelevato dal conto corrente intrattenuto da . In ogni caso, rigettare ogni domanda restitutoria, ripetitoria e/o Parte_1 comunque di condanna formalizzata da P&P, dichiarando, altresì, che nulla è dovuto da
(e a maggior ragione da ) a P&P. In accoglimento CP_1 CP_3 dell'appello incidentale formalizzato da riformare la sentenza nella parte in cui, “in CP_1 accoglimento della domanda di annullamento proposta da dichiara Parte_1 l'annullamento del contratto di cessione del contratto del 17.01.2012 avente ad oggetto il contratto di locazione finanziario del 30.4.2004 in quanto viziato per errore” dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di cessione del contratto di leasing e in relazione allo stesso. Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio”. Per l'appellata : CP_3
2 Piaccia all'Ecc.ma Corte, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, preso atto della rinuncia da parte dell'appellante alle domande di risoluzione per inadempimento nonché risarcitoria, rigettare l'appello, proposto da Parte_1
[... avverso la sentenza resa dal Tribunale di Genova, n. 1952/22 nel giudizio n. 8138/19 r.g., in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, conseguentemente confermare la sentenza nella parte espressamente ex adverso impugnata (in cui rigetta la domanda di ripetizione di quanto asseritamente corrisposto in ragione del contratto di cessione del contratto di leasing nonché di quanto pretesamente prelevato dal conto corrente intrattenuto da . In ogni caso, rigettare ogni domanda restitutoria, ripetitoria e/o Parte_1 comunque di condanna formalizzata da P&P, dichiarando, altresì, che nulla è dovuto da (e a maggior ragione da ) a P&P. In accoglimento CP_1 CP_3 dell'appello incidentale formalizzato da riformare la sentenza nella parte in cui, “in CP_1 accoglimento della domanda di annullamento proposta da dichiara Parte_1 l'annullamento del contratto di cessione del contratto del 17.01.2012 avente ad oggetto il contratto di locazione finanziario del 30.4.2004 in quanto viziato per errore” dichiarando la piena validità ed efficacia del contratto di cessione del contratto di leasing e in relazione allo stesso. Con vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi del giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1952/2022 pubblicata il 5.08.2022 il Tribunale di Genova, in parziale accoglimento della domanda proposta da (più brevemente: Parte_1
P&P) annullava il contratto con cui (oggi ) il 17.01.2012 aveva CP_4 CP_1
ceduto il contratto di locazione finanziaria stipulato il 30.04.2004 con Controparte_5
in quanto viziati da errore essenziale riconoscibile, rigettando tutte le ulteriori
[...]
domande spiegate e compensando parzialmente le spese di lite.
P & P aveva citato in giudizio chiedendo a) accertarsi l'invalidità e CP_6 conseguentemente annullarsi l'atto di cessione ed il contratto di leasing citati, e conseguentemente “condannare la convenuta alle restituzioni” ; b) accertare l'illegittimità degli addebiti non autorizzati effettuati da sul proprio conto corrente meglio CP_6
indicati in atti e per l'effetto condannare la convenuta a restituire all'attrice la somma complessiva di euro 132.600,00; c) accertare e dichiarare l'illegittimità della omessa esecuzione da parte di di ordine di bonifico del 6 ottobre 2016, e conseguentemente CP_4
condannare la convenuta al risarcimento del danno.
A fondamento della domanda P&P deduceva di essere subentrata quale parte locataria nel contratto di leasing stipulato tra e ( avente ad oggetto CP_6 CP_2 CP_2
locali magazzino in Genova;
di non avere mai avuto la materiale disponibilità dell'immobile oggetto di leasing – dapprima utilizzato da quindi locato a terzi (EDITA Spa), che CP_2
3 l'avevano sempre utilizzato per attività di stoccaggio e archiviazione di carta e documenti;
di aver appreso soltanto in seguito a comunicazione del 5 maggio 2015 dell'esistenza di un vincolo – conseguente a convenzione stipulata fin dal 1996, non trascritta, con le Ferrovie di
Stato – tale da impedire l'esercizio dell'attività di archiviazione e stoccaggio documenti, tale che, se ne avesse messo a conoscenza P&P, quest'ultima non avrebbe stipulato il CP_4
contratto di locazione finanziaria.
Pertanto P&P chiedeva annullarsi contratto di cessione e contratto di leasing per errore essenziale sulla qualità dell'oggetto.
Si costituiva in giudizio sollevando una serie di eccezioni preliminari, tra cui CP_6 quella di prescrizione dell'azione di annullamento e di mancata integrità del contraddittorio per non essere stata chiamata in giudizio itisconsorte necessaria, sostenendo, nel merito, CP_2 che tutte le parti in causa fossero a conoscenza del vincolo, essendo l'utilizzatore effettivo l'unico responsabile della scelta del bene, e l'unico a conoscenza delle caratteristiche e delle condizioni di utilizzo dell'immobile, mentre la non era altro che la controparte CP_6
finanziaria.
Integrato il contraddittorio per ordine del giudice nei confronti del litisconsorte necessario (in quanto parte del contratto di cessione) GA – nel frattempo fallita – il si costituiva CP_2 respingendo ogni addebito, deducendo che l'unica cui fosse imputabile la riconoscibilità dell'errore fosse che aveva tenuto all'oscuro del vincolo entrambe le società CP_4
utilizzatrici.
Nella prima memoria ex art 183 comma 6 n. 1 cpc, nel precisare la domanda, P&P spiegava per la prima volta domanda principale di risoluzione per inadempimento, formulando in via alternativa domanda di annullamento della cessione del contratto e del leasing con conseguenziale condanna delle parti alle relative restituzioni.
Il Tribunale, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da perché tardiva, CP_4 dichiarava inammissibile l'azione di risoluzione per inadempimento spiegata per la prima volta nella prima memoria 183 cpc, mentre accoglieva quella di annullamento del contratto di Con cessione e del contratto di leasing in quanto viziati per errore. e avevano difatti CP_4
stipulato un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile da utilizzare espressamente per la custodia degli archivi cartacei per conto terzi;
nella posizione di GA era
4 subentrata P&P, mentre i magazzini continuavano ad essere utilizzati per deposito documenti da parte della società EDITA cui GA aveva ceduto in affitto i locali;
tuttavia né il contratto di locazione finanziaria né quello di cessione avevano mai fatto menzione di convenzione stipulata fin dal 1996 con Ferrovie dello Stato che vietava l'utilizzo dei locali per lo stoccaggio di materiali infiammabili e combustibili, vincolo che per la prima volta era stato reso noto da solo con comunicazione del maggio 2015, proprio per porlo a CP_4 fondamento della diffida a cessare dall'utilizzo del bene.
La rilevanza del vincolo – incompatibile con l'attività di archivio cartaceo per conto terzi esercitata nell'immobile e la conoscibilità dello stesso da parte di facevano sì che CP_4 sussistessero gli estremi dell'errore vizio causa di annullamento di entrambi i contratti ex art
1428 c.c. Nemmeno poteva ritenersi – come sostenuto da – che fosse intervenuta CP_4
convalida del contratto annullabile perché P&P aveva continuato a darvi esecuzione concedendo ad EDITA in locazione i capannoni, essendo configurabile convalida solo quando il titolare dell'azione di annullamento ha un comportamento incompatibile con la volontà di annullare il contratto, mentre nel caso in ispecie P&P aveva legittimamente richiesto il pagamento dei canoni di locazione cui aveva diritto fino all'annullamento del titolo contrattuale presupposto, essendo il contratto di locazione valido ed efficace.
Il Giudice, a fronte dell'annullamento dei contratti, dichiarava il diritto dell'attrice alla restituzione di quanto fino ad allora versato, e tuttavia rigettava la domanda di condanna alla restituzione in quanto non risultava agli atti la prova del pagamento da parte di P&P dei canoni di locazione finanziaria “non essendo stato depositato alcun ordine di bonifico a favore di mentre dal canto suo negava l'avvenuto versamento. CP_4 CP_4
Il giudice rigettava altresì la domanda risarcitoria spiegata con riferimento all'omessa/tardiva esecuzione di un ordine di bonifico (dapprima bloccato da quindi eseguito) perché CP_4
generica e sprovvista di prova del danno.
Anche la domanda di restituzione delle somme prelevate da dal conto corrente di CP_4
P&P con causale “addebiti diversi per acconto su morosità contratto di leasing” veniva respinta dal Giudicante il quale motivava trattarsi di “annotazioni contabili di addebito che dovranno essere rettificate da ma che non possono essere oggetto di statuizione in CP_4
quanto non oggetto di specifica domanda (la domanda attrice è di restituzione e non di
5 rettifica di annotazioni contabili) e relative ad altro rapporto contrattuale (bancario) estraneo al presente giudizio”.
In ordine alla posizione del chiamato in causa quale litisconsorte necessario CP_2
in quanto parte del contratto di cessione, il Giudice precisava che non essendo stata svolta alcuna domanda nei confronti di quest'ultimo la chiamata in causa dovesse ritenersi mera litis denuntiatio, e dovesse essere disposta l'estromissione del e la compensazione CP_2
integrale delle spese di lite nei suoi confronti. In considerazione del parziale accoglimento della domanda, le spese erano parzialmente compensate tra le altre parti in lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1
concludendo come in epigrafe. Si è ritualmente costituita (cessionaria di CP_1
CP_6 resistendo all'appello e spiegando a sua volta appello incidentale. Nel giudizio di appello è intervenuta ex art 111 cpc altresì , in qualità di attuale proprietaria CP_3 dell'immobile oggetto di leasing, concludendo in conformità di CP_1
All'udienza del 14.09.2023 questa Corte dichiarava la contumacia del Controparte_2 disponendo la notifica dell'appello incidentale alla parte rimasta contumace e rinviando allo scopo all'udienza del 18.01.2024 in cui, preso atto della rituale notifica, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.06.2024, successivamente rinviata a quella del 19.09.2024, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art
190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di appello ha impugnato Parte_1 parzialmente la sentenza gravata per “Omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie” nella parte in cui, dopo aver statuito in parte motiva il diritto di P&P alla restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto di cessione di leasing annullato per errore, il giudice aveva rigettato la domanda di condanna alla restituzione dei canoni di locazione finanziaria pagati in quanto non risultava prova del versamento da parte di P&P degli stessi “non essendo stato depositato alcun ordine di bonifico a favore di , e CP_4
nella parte in cui aveva rigettato la domanda di condanna alla restituzione delle somme di euro 33.500,00, 49.500,00 e 49.600,00 (per un totale di euro 132.600,00) prelevate da CP_4
6 dal conto corrente acceso da P&P presso la banca convenuta con la causale “addebiti per acconto su morosità contratto leasing n. 1101615” motivando che tali apprensioni fossero
“annotazioni contabili di addebito, che dovranno essere rettificate da ma che non CP_4
possono essere oggetto di statuizione in quanto non oggetto di specifica domanda (la domanda attorea è di restituzione e non di rettifica di annotazioni contabili) e relative ad altro rapporto contrattuale (bancario) estraneo al presente giudizio”.
L'odierna appellante aveva, si, dedotto in primo grado in primis – ed a prescindere dalla invalidità del contratto di leasing - che avesse illegittimamente operato una CP_4
autocompensazione appropriandosi delle somme suindicate per coprire parzialmente una lamentata morosità del leasing, chiedendone conseguentemente la restituzione;
tuttavia la domanda restitutoria rimaneva fondata anche alla luce della statuita invalidità del contratto di leasing, vertendosi, in tal caso, nella legittima domanda di restituzione di quanto indebitamente pagato in virtù di un titolo annullato. Il Tribunale aveva erroneamente considerato le due domande (quella di restituzione dei canoni di locazione finanziaria pagati e quella di restituzione delle somme illegittimamente prelevate a compensazione dal conto corrente) autonome, ma alla luce della statuizione di annullamento , la seconda doveva considerarsi assorbita o comunque contenuta nella prima.
Erroneamente poi il Giudice aveva ritenuta non provata la quantificazione del petitum: innanzitutto nella parte in cui il Tribunale motivava con riferimento al mancato deposito di ordini di bonifico in favore di esso sembrava escludere l'effetto solutorio di CP_6
altre forme di pagamento, mentre proprio il contratto di leasing, agli articoli 4 e 18, parlava di regolazione “mediante addebito/accredito in conto corrente”. In secondo luogo, P&P aveva prodotto in atti documentazione attestante le somme versate, ed esattamente: il piano finanziario di cui alla cessione di contratto del 17.01.2012 (doc. 1); il piano finanziario riformulato tra le parti;
il piano di ammortamento allegato al contratto di leasing del
30.04.2004 (doc. 2); il telegramma (doc. 6 del 17.10.2018 in cui era indicata la CP_4 CP_4
morosità a tale data;
la lettera del 10.11.2016 in cui era indicata la morosità a tale data;
CP_4 sicchè sulla scorta di tale documentazione una “agevole operazione algebrica per detrarre dal totale dovuto esposto nel piano finanziario (totale locazione + riscatto) la somma indicata come scaduta alla data del 17.10.2018, scalandola, a ritroso, rata per rata..”
7 avrebbe consentito di pervenire alla conclusione che le rate di leasing erano stata pagate tutte per intero fino alla rata 38 e parzialmente (per euro 56.245,00) fino alla rata 39, per un totale di euro 3.263.762,57. Il tribunale avrebbe dunque dovuto, secondo l'appellante, non solo dare atto del diritto di alla restituzione, ma altresì condannare alla restituzione di Pt_1 CP_4
tale importo, anche all'esito di una CTU da disporsi. In comparsa conclusionale, P&P ha depositato parere “pro veritate” in cui, sulla scorta della documentazione citata, ha sviluppato delle tabelle esplicative pervenendo alla quantificazione dell'importo complessivo di euro
3.266.154,67.
In ordine agli addebiti in conto corrente di euro 33.500,00, 49.500,00 e 49.600,00 di cui si è detto, la ragione più liquida avrebbe imposto al Giudice di prevederne la condanna alla restituzione, trattandosi comunque di prelievi imputati dalla stessa a pagamento di CP_4 canoni di locazione finanziaria, sia pure mediante discutibile “autocompensazione”. Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto condannare quantomeno alla restituzione di tali somme CP_4
per un totale di euro 132.600,00.
nel costituirsi in giudizio ha spiegato appello incidentale – fatto proprio dalla CP_1
intervenuta , succeduta a titolo particolare nel diritto controverso ex art CP_3
111 cpc - avverso la sentenza gravata nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento per errore vizio.
Il Tribunale aveva attribuito rilevanza all'elemento della conoscibilità del vincolo sussistente sull'immobile oggetto di leasing, e ritenuto che da nessuno dei contratti versati in atti (né da quello di cessione né da quello di locazione finanziaria) emergesse la conoscenza della sussistenza del vincolo gravante sull'immobile oggetto di leasing, non essendo la convenzione con Ferrovie dello Stato mai stata allegata, né essendo sufficiente ai fini della conoscenza del vincolo la sottoscrizione da parte di P&P delle clausole di stile in cui la locataria cessionaria aveva dichiarato di conoscere le caratteristiche dei beni. Nemmeno la circostanza che l'esistenza del vincolo fosse emersa già nel 2014 era rilevante, essendo avvenuta comunque successivamente al formarsi della volontà contrattuale sia nel contratto di leasing che in quello di cessione.
In realtà – sostengono gli appellanti incidentali – la prova della conoscibilità del vincolo era stata offerta.
8 Difatti:
a) contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, le clausole contrattuali sottoscritte non erano “di stile” ma costituivano presa d'atto della tipologia del contratto di locazione finanziaria: in premessa era stato pattuito che l'utilizzatore si assumesse “ogni responsabilità, rischio, cura e gestione connessi all'immobile stesso e ad ogni pertinente onere ed obbligo” sicché la scelta del bene era stata effettuata dall'utilizzatore, mentre la banca aveva partecipato solo quale controparte finanziaria, sicché non le si poteva addebitare la responsabilità per una errata scelta del bene da parte dell'utilizzatore medesimo.
b) Lo stesso art. 3 del contratto prevedeva che il bene fosse stato individuato e prescelto dall'utilizzatore che aveva dichiarato di conoscerne le caratteristiche e le attuali condizioni di fatto e diritto, si era impegnato ad ottenere preventivamente tutti i permessi e le autorizzazioni richiesti per l'effettivo utilizzo, ed aveva sottoscritto rinuncia a qualsiasi eccezione nei confronti del concedente in caso di parziale utilizzo dell'immobile, ed anche in caso di insorgere o manifestarsi di vizi palesi o occulti, assumendosi l'utilizzatore ogni rischio in merito. Insomma l'immobile era stato scelto da GA che ne conosceva bene lo stato, mentre la banca lo aveva acquistato in funzione della concessione in locazione finanziaria.
Erroneamente il Giudice aveva ritenuto che il vincolo fosse stato “occultato” attraverso la mancata allegazione della convenzione ai contratti, perché proprio perché era stata la società locataria a scegliere il bene, se nell'atto non si faceva cenno al vincolo questo non poteva essere conoscibile neppure da CP_4
Il Giudice aveva invertito l'onere probatorio: sarebbe stato difatti onere di GA – e poi di P&P
– produrre l'atto di acquisto per dimostrare che non vi era menzione del vincolo.
Erroneamente il Giudice aveva ricondotto il vincolo alla convenzione del 1996, mentre esso era di origine legale ed anzi la convenzione derogava rispetto al divieto di costruire ad una distanza minima, sicché P & P imputava a di essere stata reticente nell'occultare un CP_4
dato che invece era astrattamente favorevole.
Infine l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva escluso potesse configurarsi una convalida dell'atto annullabile nel comportamento di P&P che, nonostante fosse venuta a conoscenza dell'esistenza del vincolo fin dal 2014, aveva continuato a dare esecuzione al contratto, riscuotendo canoni di locazione da EDITA, così
9 mostrando di non ritenere né risolto né annullato il contratto di locazione finanziaria, ma anzi continuando a comportarsi come titolare di un contratto valido ed efficace.
Ragioni di priorità logica impongono di esaminare preliminarmente l'appello incidentale.
Esso è infondato.
Con il proprio atto di impugnazione non fa altro che riproporre le argomentazioni già CP_4
offerte nel giudizio di primo grado: come condivisibilmente dedotto dal primo Giudice, tuttavia, incombeva sulla banca l'onere di dimostrare di aver reso noto alla controparte un vincolo rilevante ai fini dell'attività esercitata, mentre non aveva dato prova alcuna nè CP_4
della conoscenza della conoscibilità del vincolo (di inutilizzabilità a deposito di materiali combustibili e/o infiammabili) sussistente sull'immobile al momento della stipula del Con contratto di leasing con né in quello successivo della cessione dello stesso a P&P, facendo espresso riferimento alla convenzione (stipulata con Ferrovie dello stato nel lontano 1996 – non trascritta e dunque non conoscibile e/o opponibile ai terzi) soltanto nel 2015, ed omettendo di allegare ai contratti stipulati sia la convenzione stessa che l'atto di acquisto dell'immobile, da cui in qualche modo si sarebbe potuta evincere la sussistenza del vincolo.
La sottoscrizione di clausole in cui sia GA e che P&P dichiaravano di essere a conoscenza delle caratteristiche dei beni sono state condivisibilmente ritenute dal Giudice di primo grado meramente “di stile” per il contenuto generico e non individualizzato del loro contenuto.
La sentenza gravata deve essere confermata anche nella parte in cui ha respinto la configurabilità di una convalida del contratto annullabile da parte di P&P. La convalida tacita
è configurabile ogni volta che si ponga in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di far valere l'annullabilità di un atto (per la quale P&P aveva intrapreso il giudizio) , e tale non può considerarsi la riscossione dei canoni in presenza di un contratto di locazione che – fino alla sentenza (costitutiva) di annullamento del contratto di leasing – doveva ritenersi validamente stipulato da soggetto a ciò legittimato.
La sentenza deve pertanto essere confermata nella parte in cui ha annullato il contratto di leasing per errore vizio.
Venendo all'appello principale, esso è parzialmente fondato nei termini che seguono.
E' la stessa (oggi ) nella missiva datata 10 novembre 2016 ad CP_6 CP_1
imputare al pagamento delle “morosità contratto di leasing n. 1101615” gli addebiti effettuati
10 sul conto corrente di P&P datati 15.07.2016, 16.08.2016 e 22/08/2016 rispettivamente dell'importo di euro 33.500,00, 49.500,00 e 49.600,00 (per un totale di euro 132.600,00): a fronte dell'annullamento del contratto di leasing e dell'obbligo restitutorio conseguenziale deve essere accolta la domanda di condanna alla restituzione delle somme suddette oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'addebito fino al saldo. Indipendentemente, infatti, dalla circostanza che parte attrice abbia spiegato una domanda di condanna alla restituzione dei canoni indebitamente pagati ed una distinta ed ulteriore domanda di condanna alla restituzione degli addebiti suddetti in quanto illegittimamente effettuati, siamo comunque in presenza di un pagamento imputato dalla stessa debitrice a canoni derivanti da un contratto di locazione finanziaria annullato di cui legittimamente P&P chiede la restituzione.
La sentenza va invece confermata nella parte in cui ha ritenuto non provato l'ammontare complessivo ulteriore dei canoni di locazione finanziaria asseritamente (la circostanza è contestata da versati da CP_4
P&P. La domanda, genericamente formulata nell'atto di citazione di primo grado, e quantificata per la prima volta in appello, non è stata suffragata né da una sufficiente allegazione né tantomeno da documentazione idonea, al punto da rendere inammissibile in quanto esplorativa anche la richiesta di CTU. Parte appellante non ha prodotto né ordini di bonifico (come rilevato dal Giudice di prime cure) né tantomeno estratti conto attestanti tali pagamenti. Il piano finanziario allegato alla cessione di contratto è irrilevante, essendo idoneo solo a dimostrare quanto P&P avrebbe dovuto pagare ma non certamente quanto effettivamente versato, e le medesime considerazioni valgono per le ricostruzioni effettuate per la prima volta in appello che si rivelano inidonee ad integrare l'onere minimo di allegazione.
Per quanto attiene la posizione di , quest'ultima a fondamento CP_3 dell'intervento volontario nel presente giudizio, ha dedotto di essere destinataria nell'ambito della cessione in blocco da parte di di “tutti i rapporti giuridici derivanti dai contratti di CP_1
locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, automezzi, beni strumentali ed imbarcazioni..” anche di quello di cui è causa con efficacia dal 25.11.2022. In ossequio al principio affermato da Cass. 31/08/2018 n. 21492, secondo cui "Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in
11 contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima, senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo" deve affermarsi la legittimazione di a contrastare il gravame interposto da P&P. CP_3
Né la medesima cedente può essere estromessa dal giudizio, in mancanza del consenso di tutte le parti in causa, per effetto della costituzione della cessionaria del credito. Tanto in virtù del disposto del primo comma dell'art. 111 c.p.c. (secondo il quale, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie) laddove il terzo comma, prima parte, dello stesso articolo concede al successore a titolo particolare soltanto la possibilità di intervenire o essere chiamato nel processo.
L'esercizio della facoltà di intervento comporta comunque l'assunzione della qualità di parte in capo all'interventrice con ogni conseguenza in ordine agli effetti della sentenza resa all'esito del giudizio.
Nulla dovrà essere disposto nei confronti del , citato ai soli fini della integrità CP_2
del contraddittorio, nei cui confronti non sono state rivolte domande.
Valutato l'esito complessivo della lite, le spese di lite del doppio grado, la cui liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 147/2022, nei valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione fino ad euro 260.000,00), e quindi: quanto al primo grado in euro 2.552,00 per fase studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase di trattazione ed euro 4.253,00 per fase decisionale, per complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
quanto all'appello in euro 2.977,00 per fase studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva, euro
4.326,00 per fase di trattazione ed euro 5.103,00 per fase decisionale, per complessivi euro
14.317,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge – vengono compensate in misura pari al 50%, cedendo per la parte rimanente a carico di e – limitatamente al grado di appello - CP_1
, in solido, rimaste complessivamente soccombenti. CP_3
12 Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1952/2022 depositata il Parte_1
5.08.2022 e sull'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_3
avverso la medesima sentenza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed Parte_1 in parziale riforma della sentenza n. 1952/2022 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata il 5.08.2022, condanna in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, in solido, a restituire la somma di euro 132.600,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_3 avverso la medesima sentenza;
[...]
3) Conferma per il resto la sentenza gravata.
4) Condanna e in persona del rispettivo CP_1 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, in solido, a corrispondere in favore di in Pt_2 persona del legale rappresentate pro tempore, le spese di lite grado di appello che, compensate in misura pari al 50% liquida in euro 7.158,50 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
Condanna la sola in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore di Pt_2 in persona del legale rappresentate pro tempore, le spese di lite del primo grado di giudizio che, compensate in misura pari al 50% liquida in euro 7.051,50 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
5) Compensa integralmente le spese di lite tra e tutte le altre parti CP_2
13 processuali.
6) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello incidentale è stato integralmente rigettato.
7) Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 23 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott.ssa Rossella Atzeni
14