Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 10126/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 10126/2022 R.G. avente ad oggetto separazione personale e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Pasquale Loseto,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da Avv. Domenico Lanzone,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 aver contratto matrimonio religioso con la parte convenuta in data 13.08.2011. Dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(16.12.2009) et (24.04.2015). Per_2
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Ha dedotto il venir meno della affectio coniugalis a causa dell'abbandono ingiustificato della casa familiare da parte del marito da diverso tempo.
Ha allegato di vivere insieme ai figli nella casa dei propri genitori.
Ha precisato di essere disoccupata;
mentre il marito svolge l'attività dipendente di autista di mezzi pesanti.
Ha lamentato che il coniuge non provvede al mantenimento del nucleo familiare.
Ha concluso domandando: la pronuncia della separazione tra i coniugi con addebito a carico del marito;
un contributo al proprio mantenimento;
l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento prevalente presso di sé; un contributo al mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e compensi di giudizio (ricorso depositato il 04.09.2022).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha precisato che i coniugi non vivono più insieme da aprile
2022.
Ha negato il proprio disinteresse nei confronti dei figli.
Ha concluso domandando: la pronuncia di separazione personale;
un contributo al mantenimento della moglie;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre;
un contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% di spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (memoria difensiva depositata il 16.12.2022).
I.3.- A seguito dell'udienza di comparizione dei coniugi del
22.09.2023 il Presidente ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 ed ha disposto il prosieguo del giudizio.
I.4.- Le parti non hanno depositato memorie integrative.
I.5.- La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali allegate dalle parti. All'udienza del 23.12.2024, 1 Breviter, il Presidente, con ordinanza depositata il 25.09.2023 ha tra le altre cose: 1) autorizzato i coniugi a vivere separati;
2) nulla disposto a titolo di contributo muliebre;
3) nulla per l'uso della casa coniugale;
4) disposto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e la predisposizione di un calendario di incontri padre-figli; 5) fissato il contributo paterno in € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie;
6) stabilito in favore della madre la percezione degli AUU al 100%.
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sostituita da deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le proprie richieste originarie e chiede la conferma dei provvedimenti presidenziali;
b) parte convenuta: chiede il rigetto della richiesta di addebito;
nulla disporsi a titolo di contributo muliebre;
l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
un contributo al mantenimento dei figli oltre al 50% di spese straordinarie;
c) P.M. (con nota del 21.01.2025): chiede l'affidamento condiviso dei figli e la fissazione di un contributo paterno al loro mantenimento.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e con espresso invito alle parti a depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
Risulta depositata la sola comparsa conclusionale dell'attrice.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- In primo luogo, deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
È incontestata tra le parti l'esistenza di una intensa conflittualità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza che non è più stata ripristinata dopo l'interruzione risalente ad un'epoca precedente alla stessa introduzione del giudizio. Né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti per il recupero della crisi coniugale.
IV.- La domanda dell'attrice di addebito della separazione al marito è fondata.
Invero, l'attrice ha allegato l'abbandono ingiustificato della casa familiare da parte del marito che l'avrebbe lasciata priva di mezzi di sostentamento e tale deduzione non
è stata contestata dal convenuto. Pertanto, può ritenersi sufficientemente provata.
Al contrario il marito non ha fornito alcuna prova di fatti idonee ad elidere l'antigiuridicità insita nell'abbandono
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della casa familiare, limitandosi piuttosto a confermare che la convivenza tra i coniugi è cessata ad aprile 2022 senza ulteriori precisazioni.
Pertanto, la separazione può essere addebitata al marito per abbandono ingiustificato della casa familiare.
V.- La domanda dell'attrice di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento non è fondata.
Sebbene dalla documentazione in atti sia emersa l'assenza di redditi dichiarati (cfr. doc. allegata alla comparsa conclusionale del 07.02.2025), la moglie è dotata di capacità reddituale, seppure generica, che può utilmente mettere a frutto in modo da contribuire al proprio sostentamento sia in ragione della sua giovane età (id est, 36 anni) sia in ragione dei meno gravosi compiti di assistenza quotidiana dei figli avendo quest'ultimi rispettivamente 15 e 10 anni. Inoltre, lo stato di non occupazione della coniuge risulta essere colpevole e non giustificato. Infatti, rispetto alla fase presidenziale, ella non ha dato prova di essersi attivata nella ricerca di un'occupazione né ha allegato menomazioni fisiche o problemi di salute tali da impedire lo svolgimento di attività lavorativa. A ciò si aggiunga che risulta priva di contestazione la deduzione di parte convenuta secondo cui la convive stabilmente con un altro uomo, le cui Parte_1 capacità reddituali non sono note.
Il marito invece continua a svolgere l'attività di autista di mezzi pesanti per cui percepisce redditi netti annui per circa
€ 18.000,00 di media nell'ultimo triennio documentato (cfr. documentazione reddituale allegata nelle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 23.12.2024) e non è proprietario di beni immobili.
Dunque, anche avendo riguardo alla durata poco più che decennale della convivenza matrimoniale, il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie.
VI.- I provvedimenti riguardanti i figli (16.12.2009) Per_1
e (24.04.2015) devono essere adottati nei termini che Per_2 seguono.
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VI.1.- L'affidamento deve essere disposto in favore di entrambi i genitori, in maniera condivisa, non essendo emersi elementi contrari a tale regime ordinario.
Il collocamento prevalente deve continuare ad essere stabilito presso il domicilio materno, senza assegnazione della casa familiare essendosi da tempo reciso di fatto il legame con essa.
VI.2.- Gli incontri tra padre e figli potranno continuare nei termini già stabiliti in ordinanza presidenziale e che qui si abbiano del tutto richiamati e trascritti.
VI.3.- L'obbligo a carico del padre, genitore non collocatario prevalente, di contribuire economicamente al mantenimento della prole è disciplinato come segue.
VI.3.1.- Il contributo ordinario deve essere fissato all'attualità nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT-
FOI a far data dalla corrente mensilità di giugno 2025.
A tale misura si perviene tenendo conto del principio di proporzionalità e avendo complessivamente riguardo ai criteri di cui all'art. 337-ter, comma IV c.p.c.. In particolare, occorre considerare le esigenze dei figli che sono ordinarie rispetto a quelle dei relativi coetanei (id est, 15 e 10 anni), la valenza dei compiti di assistenza quotidiana svolti in via prevalente dalla madre nonché i redditi dei genitori così come supra indicati (cfr. §.V).
Occorre, infine, tenere in conto che in data 07.02.2025 il convenuto è divenuto padre di un'altra figlia nell'ambito di una relazione con altra donna, sicché è verosimile che i suoi oneri siano aumentati con conseguente lieve diminuzione della sua capacità reddituale.
Alla luce di tutte le predette considerazioni, il Collegio ritiene congruo fissare la contribuzione paterna al mantenimento dei figli nella predetta misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascuno).
VI.3.2.- Quanto alle spese straordinarie, ciascun genitore continuerà a provvedere in misura pari al 50%. Modi e termini di pagamento restano regolati dal pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e
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ss.mm..
VI.3.3.- L'assegno unico e universale per i figli deve essere percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e ad integrazione della contribuzione ordinaria.
VII.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati in ragione della reciproca soccombenza. Infatti, all'accoglimento della domanda attorea di addebito si contrappone il rigetto della domanda di contributo al proprio mantenimento;
laddove invece per i provvedimenti riguardanti i figli le parti si sono sostanzialmente rimesse entrambe alla valutazione del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10126/2022 introdotto con ricorso del 04.09.2022 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(Bari, 11.04.1989) e (Bari,
[...] Controparte_1
20.08.1987) che in Bari, in data 13.08.2011, hanno contratto matrimonio religioso trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Bari al n. 540, parte II, serie A, anno 2011;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) DICHIARA che la separazione è addebitata a
[...]
CP_1
4) RIGETTA la domanda dell'attrice di riconoscimento di un contributo al proprio mantenimento;
5) DISPONE che i figli della coppia restino affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
6) DISPONE che gli incontri padre-figli restano disciplinati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
7) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente, in favore di la somma di € Parte_1
600,00 (€ 300,00 per ciascuno) a titolo di contributo al
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mantenimento dei figli e , oltre Per_1 Per_2 aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI a far data dalla corrente mensilità di giugno 2025;
8) DISPONE che le spese straordinarie per la prole graveranno su ciascun genitore nella misura del 50% e saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data
16.11.2017 e ss.mm.;
9) DISPONE che l'assegno unico universale per i figli sia percepito integralmente da che potrà Parte_1 chiederne il versamento diretto all'Ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore;
10) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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